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Decisione

30.2008.4

Abbattere un camoscio maschio adulto - capo non concesso avendone catturato già uno - omettendo di iscriverlo sul foglio di controllo e di presentarlo ad un posto controllo; privazione del diritto di

17 agosto 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 14

dicembre 2007 la Divisione dell’ambiente ha condannato RI 1 ad una multa di fr.

500.--, oltre al risarcimento di un camoscio maschio di fr. 500.--, dedotti fr.

102.-- del ricavo della vendita della carne, ed al pagamento della tassa e

delle spese di giustizia di complessivi fr. 50.--, sanzionandolo altresì con la

privazione del diritto di cacciare per tre anni, per avere, in qualità di

cacciatore, abbattuto il 14 settembre 2007 un camoscio maschio adulto - capo

non concesso avendone già catturato uno in precedenza - omettendo di iscriverlo

sul foglio di controllo e quindi di presentarlo ad un posto di controllo, per

poi sezionarlo e condurlo al proprio domicilio.

La decisione si fonda sulle

disposizioni degli art. 18 e 21 LCP; 11, 41, 43, 44, 45 e 47 LCC; 29 lett. a,

42 cpv. 1 lett. a, 49 lett. d, 67 RALCC.

B. Contro predetta

risoluzione dipartimentale RI 1 ha interposto regolare ricorso chiedendone la

riforma, nel senso di confermare la multa e il risarcimento del danno al

patrimonio faunistico, ma contestando la privazione effettiva del diritto di

cacciare per tre anni, proponendo una condizionale di 4 o 5 anni, oppure la

riduzione della pena a non più di due anni. In via subordinata egli ha postulato

una condizionale parziale (ex art. 43 CPS) oppure la condanna a dei lavori di

pubblica utilità (ex art. 37 CPS).

C. Con osservazioni 11

gennaio 2008 la Divisione dell’ambiente ha proposto, per contro, la reiezione

del gravame e la conferma della decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l'art. 42 cpv. 1

lett. a cifra 1 del Regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei

mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC), durante il periodo di caccia alta

è permessa al cacciatore la cattura di tre camosci, dei quali al massimo:

- un maschio di almeno 2.5

anni per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina non allattante di

almeno 2.5 anni, oppure un capo di 1.5 anni (anzello) maschio con corna non

superiori ai 16 cm o femmina;

- due femmine non allattanti

di almeno 2.5 anni;

- un capo di 1.5 anni

(anzello) maschio o femmina.

L'art. 11 LCC impone al

cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di permetterne il

controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è

concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve iscrivere

immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno,

l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così come la specie, l’età e il

sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di

autodenuncia, egli deve inoltre specificarne i motivi. Il cacciatore deve

altresì presentare ai posti di controllo entro 48 ore dall’abbattimento i

cervi, i camosci e i caprioli (art. 29 lett. b RALCC, prima frase).

Durante l’esercizio della

caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza

una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della

pesca, sezionare la selvaggina uccisa (art. 49 lett. d RALCC, primo periodo).

Chiunque, intenzionalmente o

per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di

applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.-- (art. 41 LCC,

prima frase). Egli è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e

può vedersi privato del diritto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla Legge

federale sulla caccia, in caso di grave o reiterata violazione della

legislazione cantonale (art. 43 LCC).

3.

La Divisione

dell’ambiente, rimprovera al denunciato di avere, nell’esercizio della caccia

alta, in data 14 settembre 2007, abbattuto un camoscio maschio adulto, capo a

lui vietato, in quanto ne aveva in precedenza abbattuto un altro, omettendo di

iscriverlo sul foglio di controllo ed evitando di presentarlo a un posto di

controllo, nonostante la possibilità di autodenunciarsi, nonché di averlo

trafugato mediante dissezione.

Il trasporto del capo

abbattuto è stato osservato in lontananza dai due agenti, i quali, accortisi

qualche giorno dopo i fatti che l’insorgente non aveva presentato alcun capo al

controllo, hanno provveduto ad interrogarlo, in data 20 settembre 2007,

contestandogli l’infrazione (cfr. esposizione dettagliata dei fatti 24

settembre 2007 inerente il rapporto di contravvenzione, agli atti).

4.

Il ricorrente afferma di

aver erroneamente sparato al camoscio maschio, credendolo una femmina non

allattante. Una volta accortosi dell’errore però, ha tralasciato

deliberatamente di segnalare il fatto al posto di controllo per evitare l’onta

dell’autodenuncia (prospettiva che, a suo dire, deve essere valutata in quanto

circostanza personale interiore, cfr. ricorso, punto 17).

L’insorgente non

negando i fatti contestatigli, sottolinea di aver agito per negligenza,

precisando che l’abbattimento di un camoscio per negligenza non costituisce

un’infrazione grave (ricorso, punto 14 e seg.). Egli soggiunge poi che occorre

tenere in debito conto la sua collaborazione, come pure il fatto che il danno

alla fauna verrà senz’altro riparato con il pagamento del rispettivo

risarcimento (ricorso, punto 18), al quale è tuttavia tenuto per legge.

In definitiva, egli contesta

la privazione effettiva del diritto di cacciare per tre anni che implica la

decadenza del certificato di abilitazione alla caccia ex art. 7 LCC,

sostenendo che per una persona di 57 anni, non più abituata alla didattica e al

nozionismo necessari per gli esami, tale sanzione comporterebbe di fatto la

fine della caccia, per cui la pena diverrebbe eccessiva e sproporzionata (cfr.

ricorso, punto 20).

5.

Affinché l’autorità

giudicante possa decretare il divieto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla

Legge federale sulla caccia, l’art. 43 LCC, come detto, esige una violazione

grave o reiterata della legislazione cantonale.

Nella

decisione impugnata, l’autorità di prima istanza ha giustificato il

provvedimento adottato, rilevando che “l’infrazione relativa alla mancata

iscrizione del camoscio maschio e il suo trafugamento è infatti grave e

permette di ravvisare nell’atteggiamento da questi assunto nei confronti delle

regole della caccia carenze tali da legittimare una prognosi sfavorevole circa

il suo comportamento. Non di meno nella commisurazione della pena privativa del

diritto di cacciare vanno considerati i gravi precedenti”, con riferimento

ai seguenti provvedimenti:

- decisione 27 luglio 1974

del Dipartimento dell’economia pubblica: multa di fr. 200.--, oltre alla pena

accessoria della privazione del diritto di cacciare per 3 anni, condizionalmente

sospesa per un periodo di prova di un anno, per aver esercitato la caccia alle

marmotte in tempo di divieto;

- decisione 17 maggio 1991

del Dipartimento dell’economia pubblica: multa di fr. 300.--, oltre alla

privazione del diritto di cacciare per 3 anni, condizionalmente sospesa per un

periodo di prova di due anni, per aver abbattuto un camoscio, omettendo di

iscriverlo immediatamente nel foglio di controllo sul posto dell’uccisione e

senza sottoporlo a controllo; inoltre per aver detenuto un’arma da caccia

sprovvista del relativo certificato di controllo;

- decreto di accusa 26

ottobre 1998 del Ministero pubblico: multa di fr. 1'500.--, oltre alla

privazione del diritto di cacciare per due anni, da espiare (pena integralmente

confermata dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di

appello con sentenza 6 aprile 1999) per avere, senza autorizzazione, in tempo

di divieto, cacciato e ucciso - in correità con un altro cacciatore - un

capriolo femmina con un’arma proibita e quindi per aver portato fuori dalla

propria dimora l’arma in questione senza essere a beneficio della necessaria

autorizzazione di porto d’arma.

Nelle osservazioni 11 gennaio

2008.

l’autorità di prima istanza ha ribadito che l’infrazione risulta “particolarmente

grave se si considera che è stata commessa da un cacciatore navigato con alle

spalle decine e decine di stagioni venatorie”. Essa ha quindi concluso

asserendo come alla luce dei suddetti precedenti “si evince la poca

propensione del denunciato nel rispettare le regole venatorie” (cfr.

osservazioni, pag. 2 in fine).

6.

Anzitutto va rilevato

che se il ritiro dell’autorizzazione del diritto di cacciare (patente) ex art.

43.

LCC, in qualità di pena accessoria, era suscettibile fino al 31 dicembre

2006.

di essere sospeso condizionalmente in applicazione per analogia dell’art.

41.

cpv. 1 vCPS, con l’entrata in vigore il 1. gennaio 2007 della nuova parte

generale del Codice penale, che ha comportato la soppressione delle pene

accessorie e ha limitato la possibilità di sospensione condizionale (totale o

parziale) alle sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro di pubblica

utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica è venuta a

cadere (cfr. Schneider/Garré,

Commentario basilese, Strafrecht I, ad. art. 42, n. 30).

Di conseguenza, per i fatti

commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente

la privazione del diritto di cacciare, qualora si realizzino, come in concreto,

gli estremi per pronunciare simile pena.

Ciò premesso, occorre

stabilire la durata della privazione del diritto di cacciare.

A tale fine, va considerato

che se per l’episodio iniziale, ovvero l’abbattimento del capo proibito, possa

essere ammessa una lieve negligenza (per altro conditio sine qua non dell’autodenuncia),

diversa è la conclusione che si può trarre nella valutazione del comportamento

adottato dall’insorgente nei frangenti successivi, laddove ha omesso

intenzionalmente di iscrivere il selvatico sul foglio di controllo e di

presentarlo a un posto di controllo, procedendo con consapevolezza (ossia dopo

riflessione) alla sua occultazione, sezionandolo e portando la carne al proprio

domicilio. Tale forma di dolo e la modalità di esecuzione messa in atto

conferiscono un’indubbia rilevanza soggettiva all’infrazione commessa, che

esclude ogni tipo di errore sull’illiceità dell’atto, tale da poter essere

eventualmente preso considerazione come circostanza personale nel senso

dell’art. 27 CPS.

Contro l’interessato, come a

giusto titolo osservato dall’autorità di prime cure (cfr. osservazioni, pag. 2

in alto), pesa pure il fatto d’aver infranto le disposizioni legali con alle

spalle una lunga esperienza in materia e decine e decine di stagioni venatorie.

Non giova per altro all’insorgente evocare la collaborazione con l’autorità

inquirente ove solo si consideri che se non fosse stato per puro caso,

l’infrazione non sarebbe mai stata scoperta: messo di fronte all’evidenza,

altro non poteva fare che chiarire la sua posizione.

7.

Quanto ai precedenti,

come già esposto, il ricorrente è stato in passato più volte condannato per

reati legati alla caccia, nel 1974, nel 1990 e nel 1998 (cfr. atti). In

particolare nel 1990 aveva commesso un misfatto molto simile a quello qui in

discussione.

Occorre nondimeno precisare,

in applicazione analogica dell’art. 369 cpv. 7 CPS, che trascorsi i termini

stabiliti per l’eliminazione d’ufficio delle iscrizioni a casellario giudiziale

(principio che deve valere a fortiori per le pene inflitte in virtù di

disposizioni penali contenute in leggi speciali, non iscritte a casellario), la

sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato (cfr. DTF 135 IV 87,

consid. 2.4). Ne segue che, ad eccezione della condanna del 1998 (divenuta

esecutiva solamente nel 1999 stante l’interposto ricorso per cassazione), le

ulteriori condanne emesse nei confronti dell’insorgente non possono essere qui

prese in considerazione.

8.

Di conseguenza, tenuto

conto di tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente della gravità dell’infrazione

per quanto attiene al trafugamento del capo abbattuto illegalmente, e del

precedente testé evocato, si impone senz’altro il ritiro dell’autorizzazione

del diritto di cacciare. Il periodo di revoca può tuttavia essere ridotto da

tre a due anni.

Il ricorso, seppur con

argomentazioni giuridiche diverse da quelle addotte nel gravame, deve pertanto

essere accolto in questa misura.

L’esito del ricorso induce a

rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio.

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons.

2b).

Dispositivo

Per questi motivi, 18 e 21 LCP; 11, 41, 43, 44, 45 e 47

LCC; 29 lett. a, 42 cpv. 1 lett. a, 49 lett. d, 67 RALCC; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto

ed il dispositivo n. 1, terzo punto, della decisione impugnata è riformato nel

senso che il signor RI 1 è condannato:

·

(…)

·

(…)

·

alla privazione del diritto di cacciare per 2 (due) anni.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese per l’odierno giudizio.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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