30.2008.4
Abbattere un camoscio maschio adulto - capo non concesso avendone catturato già uno - omettendo di iscriverlo sul foglio di controllo e di presentarlo ad un posto controllo; privazione del diritto di
17 agosto 2009Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.4
Data decisione, Autorità:
17.08.2009, PRPEN
Titolo:
Abbattere un camoscio maschio adulto - capo non concesso avendone catturato già uno - omettendo di iscriverlo sul foglio di controllo e di presentarlo ad un posto controllo; privazione del diritto di cacciare
CONTRAVVENZIONE LCP
MANCATA ISCRIZIONE SUL FOGLIO DI CONTROLLO
art. 11 LCC
art. 41 LCC
art. 43 LCC
art. 18 LCP
art. 29 RALCC
art. 42 cpv. 1 let. a RALCC
Incarto
n.
30.2008.4
133/209
Bellinzona
17
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 2 gennaio 2008 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 14
dicembre 2007 n. 133/209 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona,
viste le osservazioni 11 gennaio 2008 presentate dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione 14
dicembre 2007 la Divisione dell’ambiente ha condannato RI 1 ad una multa di fr.
500.--, oltre al risarcimento di un camoscio maschio di fr. 500.--, dedotti fr.
102.-- del ricavo della vendita della carne, ed al pagamento della tassa e
delle spese di giustizia di complessivi fr. 50.--, sanzionandolo altresì con la
privazione del diritto di cacciare per tre anni, per avere, in qualità di
cacciatore, abbattuto il 14 settembre 2007 un camoscio maschio adulto - capo
non concesso avendone già catturato uno in precedenza - omettendo di iscriverlo
sul foglio di controllo e quindi di presentarlo ad un posto di controllo, per
poi sezionarlo e condurlo al proprio domicilio.
La decisione si fonda sulle
disposizioni degli art. 18 e 21 LCP; 11, 41, 43, 44, 45 e 47 LCC; 29 lett. a,
42 cpv. 1 lett. a, 49 lett. d, 67 RALCC.
B. Contro predetta
risoluzione dipartimentale RI 1 ha interposto regolare ricorso chiedendone la
riforma, nel senso di confermare la multa e il risarcimento del danno al
patrimonio faunistico, ma contestando la privazione effettiva del diritto di
cacciare per tre anni, proponendo una condizionale di 4 o 5 anni, oppure la
riduzione della pena a non più di due anni. In via subordinata egli ha postulato
una condizionale parziale (ex art. 43 CPS) oppure la condanna a dei lavori di
pubblica utilità (ex art. 37 CPS).
C. Con osservazioni 11
gennaio 2008 la Divisione dell’ambiente ha proposto, per contro, la reiezione
del gravame e la conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l'art. 42 cpv. 1
lett. a cifra 1 del Regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC), durante il periodo di caccia alta
è permessa al cacciatore la cattura di tre camosci, dei quali al massimo:
- un maschio di almeno 2.5
anni per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina non allattante di
almeno 2.5 anni, oppure un capo di 1.5 anni (anzello) maschio con corna non
superiori ai 16 cm o femmina;
- due femmine non allattanti
di almeno 2.5 anni;
- un capo di 1.5 anni
(anzello) maschio o femmina.
L'art. 11 LCC impone al
cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di permetterne il
controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è
concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve iscrivere
immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno,
l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così come la specie, l’età e il
sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di
autodenuncia, egli deve inoltre specificarne i motivi. Il cacciatore deve
altresì presentare ai posti di controllo entro 48 ore dall’abbattimento i
cervi, i camosci e i caprioli (art. 29 lett. b RALCC, prima frase).
Durante l’esercizio della
caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza
una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della
pesca, sezionare la selvaggina uccisa (art. 49 lett. d RALCC, primo periodo).
Chiunque, intenzionalmente o
per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di
applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.-- (art. 41 LCC,
prima frase). Egli è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e
può vedersi privato del diritto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla Legge
federale sulla caccia, in caso di grave o reiterata violazione della
legislazione cantonale (art. 43 LCC).
3.
La Divisione
dell’ambiente, rimprovera al denunciato di avere, nell’esercizio della caccia
alta, in data 14 settembre 2007, abbattuto un camoscio maschio adulto, capo a
lui vietato, in quanto ne aveva in precedenza abbattuto un altro, omettendo di
iscriverlo sul foglio di controllo ed evitando di presentarlo a un posto di
controllo, nonostante la possibilità di autodenunciarsi, nonché di averlo
trafugato mediante dissezione.
Il trasporto del capo
abbattuto è stato osservato in lontananza dai due agenti, i quali, accortisi
qualche giorno dopo i fatti che l’insorgente non aveva presentato alcun capo al
controllo, hanno provveduto ad interrogarlo, in data 20 settembre 2007,
contestandogli l’infrazione (cfr. esposizione dettagliata dei fatti 24
settembre 2007 inerente il rapporto di contravvenzione, agli atti).
4.
Il ricorrente afferma di
aver erroneamente sparato al camoscio maschio, credendolo una femmina non
allattante. Una volta accortosi dell’errore però, ha tralasciato
deliberatamente di segnalare il fatto al posto di controllo per evitare l’onta
dell’autodenuncia (prospettiva che, a suo dire, deve essere valutata in quanto
circostanza personale interiore, cfr. ricorso, punto 17).
L’insorgente non
negando i fatti contestatigli, sottolinea di aver agito per negligenza,
precisando che l’abbattimento di un camoscio per negligenza non costituisce
un’infrazione grave (ricorso, punto 14 e seg.). Egli soggiunge poi che occorre
tenere in debito conto la sua collaborazione, come pure il fatto che il danno
alla fauna verrà senz’altro riparato con il pagamento del rispettivo
risarcimento (ricorso, punto 18), al quale è tuttavia tenuto per legge.
In definitiva, egli contesta
la privazione effettiva del diritto di cacciare per tre anni che implica la
decadenza del certificato di abilitazione alla caccia ex art. 7 LCC,
sostenendo che per una persona di 57 anni, non più abituata alla didattica e al
nozionismo necessari per gli esami, tale sanzione comporterebbe di fatto la
fine della caccia, per cui la pena diverrebbe eccessiva e sproporzionata (cfr.
ricorso, punto 20).
5.
Affinché l’autorità
giudicante possa decretare il divieto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla
Legge federale sulla caccia, l’art. 43 LCC, come detto, esige una violazione
grave o reiterata della legislazione cantonale.
Nella
decisione impugnata, l’autorità di prima istanza ha giustificato il
provvedimento adottato, rilevando che “l’infrazione relativa alla mancata
iscrizione del camoscio maschio e il suo trafugamento è infatti grave e
permette di ravvisare nell’atteggiamento da questi assunto nei confronti delle
regole della caccia carenze tali da legittimare una prognosi sfavorevole circa
il suo comportamento. Non di meno nella commisurazione della pena privativa del
diritto di cacciare vanno considerati i gravi precedenti”, con riferimento
ai seguenti provvedimenti:
- decisione 27 luglio 1974
del Dipartimento dell’economia pubblica: multa di fr. 200.--, oltre alla pena
accessoria della privazione del diritto di cacciare per 3 anni, condizionalmente
sospesa per un periodo di prova di un anno, per aver esercitato la caccia alle
marmotte in tempo di divieto;
- decisione 17 maggio 1991
del Dipartimento dell’economia pubblica: multa di fr. 300.--, oltre alla
privazione del diritto di cacciare per 3 anni, condizionalmente sospesa per un
periodo di prova di due anni, per aver abbattuto un camoscio, omettendo di
iscriverlo immediatamente nel foglio di controllo sul posto dell’uccisione e
senza sottoporlo a controllo; inoltre per aver detenuto un’arma da caccia
sprovvista del relativo certificato di controllo;
- decreto di accusa 26
ottobre 1998 del Ministero pubblico: multa di fr. 1'500.--, oltre alla
privazione del diritto di cacciare per due anni, da espiare (pena integralmente
confermata dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di
appello con sentenza 6 aprile 1999) per avere, senza autorizzazione, in tempo
di divieto, cacciato e ucciso - in correità con un altro cacciatore - un
capriolo femmina con un’arma proibita e quindi per aver portato fuori dalla
propria dimora l’arma in questione senza essere a beneficio della necessaria
autorizzazione di porto d’arma.
Nelle osservazioni 11 gennaio
2008.
l’autorità di prima istanza ha ribadito che l’infrazione risulta “particolarmente
grave se si considera che è stata commessa da un cacciatore navigato con alle
spalle decine e decine di stagioni venatorie”. Essa ha quindi concluso
asserendo come alla luce dei suddetti precedenti “si evince la poca
propensione del denunciato nel rispettare le regole venatorie” (cfr.
osservazioni, pag. 2 in fine).
6.
Anzitutto va rilevato
che se il ritiro dell’autorizzazione del diritto di cacciare (patente) ex art.
43.
LCC, in qualità di pena accessoria, era suscettibile fino al 31 dicembre
2006.
di essere sospeso condizionalmente in applicazione per analogia dell’art.
41.
cpv. 1 vCPS, con l’entrata in vigore il 1. gennaio 2007 della nuova parte
generale del Codice penale, che ha comportato la soppressione delle pene
accessorie e ha limitato la possibilità di sospensione condizionale (totale o
parziale) alle sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro di pubblica
utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica è venuta a
cadere (cfr. Schneider/Garré,
Commentario basilese, Strafrecht I, ad. art. 42, n. 30).
Di conseguenza, per i fatti
commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente
la privazione del diritto di cacciare, qualora si realizzino, come in concreto,
gli estremi per pronunciare simile pena.
Ciò premesso, occorre
stabilire la durata della privazione del diritto di cacciare.
A tale fine, va considerato
che se per l’episodio iniziale, ovvero l’abbattimento del capo proibito, possa
essere ammessa una lieve negligenza (per altro conditio sine qua non dell’autodenuncia),
diversa è la conclusione che si può trarre nella valutazione del comportamento
adottato dall’insorgente nei frangenti successivi, laddove ha omesso
intenzionalmente di iscrivere il selvatico sul foglio di controllo e di
presentarlo a un posto di controllo, procedendo con consapevolezza (ossia dopo
riflessione) alla sua occultazione, sezionandolo e portando la carne al proprio
domicilio. Tale forma di dolo e la modalità di esecuzione messa in atto
conferiscono un’indubbia rilevanza soggettiva all’infrazione commessa, che
esclude ogni tipo di errore sull’illiceità dell’atto, tale da poter essere
eventualmente preso considerazione come circostanza personale nel senso
dell’art. 27 CPS.
Contro l’interessato, come a
giusto titolo osservato dall’autorità di prime cure (cfr. osservazioni, pag. 2
in alto), pesa pure il fatto d’aver infranto le disposizioni legali con alle
spalle una lunga esperienza in materia e decine e decine di stagioni venatorie.
Non giova per altro all’insorgente evocare la collaborazione con l’autorità
inquirente ove solo si consideri che se non fosse stato per puro caso,
l’infrazione non sarebbe mai stata scoperta: messo di fronte all’evidenza,
altro non poteva fare che chiarire la sua posizione.
7.
Quanto ai precedenti,
come già esposto, il ricorrente è stato in passato più volte condannato per
reati legati alla caccia, nel 1974, nel 1990 e nel 1998 (cfr. atti). In
particolare nel 1990 aveva commesso un misfatto molto simile a quello qui in
discussione.
Occorre nondimeno precisare,
in applicazione analogica dell’art. 369 cpv. 7 CPS, che trascorsi i termini
stabiliti per l’eliminazione d’ufficio delle iscrizioni a casellario giudiziale
(principio che deve valere a fortiori per le pene inflitte in virtù di
disposizioni penali contenute in leggi speciali, non iscritte a casellario), la
sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato (cfr. DTF 135 IV 87,
consid. 2.4). Ne segue che, ad eccezione della condanna del 1998 (divenuta
esecutiva solamente nel 1999 stante l’interposto ricorso per cassazione), le
ulteriori condanne emesse nei confronti dell’insorgente non possono essere qui
prese in considerazione.
8.
Di conseguenza, tenuto
conto di tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente della gravità dell’infrazione
per quanto attiene al trafugamento del capo abbattuto illegalmente, e del
precedente testé evocato, si impone senz’altro il ritiro dell’autorizzazione
del diritto di cacciare. Il periodo di revoca può tuttavia essere ridotto da
tre a due anni.
Il ricorso, seppur con
argomentazioni giuridiche diverse da quelle addotte nel gravame, deve pertanto
essere accolto in questa misura.
L’esito del ricorso induce a
rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio.
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons.
2b).
Dispositivo
Per questi motivi, 18 e 21 LCP; 11, 41, 43, 44, 45 e 47
LCC; 29 lett. a, 42 cpv. 1 lett. a, 49 lett. d, 67 RALCC; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto
ed il dispositivo n. 1, terzo punto, della decisione impugnata è riformato nel
senso che il signor RI 1 è condannato:
·
(…)
·
(…)
·
alla privazione del diritto di cacciare per 2 (due) anni.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese per l’odierno giudizio.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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