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Decisione

30.2008.40

Pavimentazione pregiata - perenzione - vantaggio particolare - perimetro - metodo di riparto

25 giugno 2010Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I tempi di esecuzione delle singole fasi possono così essere riassunti:

1a fase:

tratto da Piazza __________ (esclusa) a Via __________: 1°.4 – fine ottobre

2003

2a fase:

- tratto da Via __________ all’inizio di Viale __________: 15.10 – 20.12.2003

- imbocco di Viale __________: 20.10.2003 – 15.2.2004

- imbocco di Via __________: 12.1 – 30.1.2004

3a fase:

- area nord di Piazza __________ e imbocco di Via __________: 2.2 – 15.4.2004

- completamento imbocco di Viale __________: 1.3 – 16.4.2004

- area sud di Piazza __________ e imbocco di Via __________: le opere da

impresario costruttore sono terminate il 22.10.2004 e quelle di pavimentazione

il 4.3.2005

4a fase:

tratto da Piazza __________ al confine nord dei mapp. no. 611/581: le opere da

impresario costruttore sono terminate il 1°.10.2004 e quelle di pavimentazione

il 5.11.2004

5a fase:

tratto dal confine nord dei mapp. no. 611/581 all’imbocco del posteggio ex __________.

Le opere da impresario costruttore sono state eseguite nel periodo 4.10 –

3.12.2004; la prima tappa delle opere di pavimentazione si è conclusa il

3.12.2004 mentre la seconda è stata eseguita nel periodo 6.12.2004 – 4.2.2005

6a fase:

- tratto dal parcheggio ex __________ all’imbocco di Via __________. Le opere

da impresario costruttore e le opere di pavimentazione sono state eseguite,

rispettivamente, nei periodi 6.12.2004 – 27.5.2005 e 7.2 – 24.6.2005

- imbocco di Via __________ /Via __________: le opere da impresario costruttore

sono state eseguite nel periodo 30.5 – 24.6.2005. L’ultima fornitura di malta

per la posa delle lastre risale al 31.8.2005

Come si evince inequivocabilmente dal plico dei bollettini giornalieri, dopo

l’apertura del cantiere i lavori sono avanzati con regolarità e senza

interruzioni significative; vero è che la fornitura di malta per la posa delle

lastre è iniziata il 15.10.2003 ed è proseguita costantemente fino all’ultima

consegna avvenuta il 31.8.2005. Sapendo che alla fornitura della malta deve

prontamente seguire la posa delle lastre, è lecito concludere che le opere di pavimentazione

siano terminate nei giorni immediatamente successivi all’ultima consegna, e

cioè all’inizio del mese di settembre del 2005. Risulta, invero, che nei giorni

seguenti sono ancora stati realizzati alcuni lavori a regia che tuttavia sono

di secondaria importanza e non hanno influito sulla messa in esercizio già

avvenuta, a tutti gli effetti, all’inizio del mese.

Ne consegue che la pubblicazione del prospetto, intervenuta entro i 2 anni

previsti dall’art. 16 LCM, è tempestiva.

Pertanto l’eccezione di perenzione è respinta.

4.

4.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM),

non invece per i lavori di semplice manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un

vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM):

l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a

migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando

migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la

salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione

(let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c). Il

contributo è dunque imponibile, non solo per opere completamente nuove, ma

anche per il miglioramento o l’ampliamento di un’opera esistente (RDAT

II-1998 no. 29 c. 6b).

Gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio emblematico di opere

pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente

ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze

conferiscano indubbi vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano

le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di

urbanizzazione (Messaggio no. 2826 cit., ad art. 5 del disegno di legge;

Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p.

38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss.

1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel

comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD

II-2005 no. 25 c. 5.3).

Nello specifico, un intervento di rifacimento di un strada o di una piazza che

comporti, tra l’altro, la posa di una pavimentazione pregiata, è un’opera per

la quale possono essere prelevati contributi di miglioria in quanto è suscettibile

di apportare vantaggi particolari ai fondi adiacenti (RDAT I-1998 no. 53

c. 4.2, I-2001 no. 36; TRAM 52.98.00063 del 1°.3.1999).

4.2. Le opere di riqualificazione di __________ hanno radici nella

pianificazione (cfr. MM13/2001). Le problematiche dipendenti dal

congestionamento da traffico di cui soffriva cronicamente il __________ sin

dagli anni ’70, rimaste irrisolte nel PR approvato il 10.8.1988, hanno indotto

le autorità ad elaborare dei provvedimenti atti a frenare il sovraccarico del

sistema viario ed a ridurre i disagi ambientali. Un primo passo decisivo è

stato compiuto con l’approvazione nel 1993 del Piano particolareggiato della

zona del centro cittadino (PPZCC) orientato al recupero in termini qualitativi

della sostanza edilizia del centro cittadino ed al riequilibrio della funzione

abitativa rispetto a quella commerciale ed amministrativa. Con queste finalità

già si prospettava la messa in atto di un nuovo disegno dei trasporti,

tracciato nell’ambito della revisione del piano viario all’epoca in itinere,

fondato su una politica di decentramento e di drastica riduzione del traffico

privato nel comprensorio cittadino; approccio condiviso, nel principio, dalle

autorità cantonali (cfr. ris. del Consiglio di Stato del 15.12.1993 p. 4; esame

preliminare della revisione del piano viario del comparto cittadino del

14.2.1992). Vero è che tra i concetti d’intervento previsti nel PPZCC

figuravano, in particolare, la riconversione di __________ in “area di

circolazione pubblica con prevalenza pedonale” e la sua pavimentazione con

lastre di pietra naturale (cfr. piani no. 298.1 e 298.2 del settembre 1986

aggiornati al dicembre 1990).

L’assetto viario del centro, secondo gli indirizzi auspicati, è poi stato

formalmente sancito nel nuovo piano del traffico approvato dal Consiglio di

Stato il 14.3.2001 che, oltre a riformare le gerarchie stradali, ha disposto

l’eliminazione del traffico veicolare di transito in entrata ed in uscita

dall’Italia trasferendone il flusso da __________ verso gli assi esterni

all’abitato di __________ /__________ /__________. Sono così stati assegnati a

“strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato” il tratto Piazza __________

-Via __________, Piazza __________ e Via __________, rispettivamente a “strada

di raccolta” il tratto Via __________ -Piazza __________; tutto il resto del __________

verso nord è stato definito “asse principale trasporti pubblici, spostamenti

veicolari limitati” (cfr. ris. del Consiglio di Stato del 14.3.2001; piano no.

912-f-001A; rapporto di pianificazione p. 11, 14-15, 18, 24, 26-27).

Con una variante approvata dal Consiglio di Stato il 2.7.2008, il tratto Via __________

-Piazza __________ è stato riassegnato a “strada di servizio” ed il tratto

Piazza __________ -Via __________ a “strada pedonale e ciclabile con accesso

veicolare limitato” (cfr. ris. del Consiglio di Stato del 2.7.2008; piano no.

710-P-061003).

4.3. Lungo il tratto tra Piazza __________ e Piazza __________ è stata posata

una pavimentazione in lastre di pietra naturale (porfido, marmo e granito) che,

secondo un disegno lineare formato da rivestimenti e inserti a diversa

colorazione, vuol essere nel contempo elemento di aggregazione e segno di

demarcazione dell’utilizzo differenziato delle superfici; il tutto senza

separazione reale degli spazi, volutamente lasciati ad uso libero e prioritario

dei pedoni, abbinato ad alberature e ad una serie di candelabri e punti

luminosi sul selciato. Il lastricato si estende in modo omogeneo anche a Piazza

__________ completata nella zona centrale con una vasca a zampillo. Infine, un

dissuasore telescopico automatico, con funzione moderatrice, è collocato

all’entrata sud di Piazza __________, rispettivamente all’altezza di Via __________,

di Via __________ e di Via __________. (cfr. documentazione fotografica;

relazione tecnica e piani al progetto definitivo [inc. no. 8/2002]; MM 13/2001).

Parallelamente i lavori hanno coinvolto anche le infrastrutture: oltre a posare

una nuova condotta per l’acqua potabile, il Comune ha sostituito le condotte e

gli allacciamenti del gas, potenziato le condotte elettriche e realizzato,

conformemente al piano generale delle canalizzazioni, una nuova tubazione per

la raccolta separata delle acque chiare, compresi gli allacciamenti privati. I

relativi costi non sono oggetto d’imposizione (cfr. MM 3/2007).

4.4. Lo scopo, peraltro pienamente raggiunto, dell’opera è duplice: da un lato

essa conferisce al __________ ed a Piazza __________ un assetto urbanistico

moderno e di qualità; dall’altro essa concretizza gli indirizzi pianificatori

limitando il traffico veicolare ai soli autorizzati a favore di uno spazio

essenzialmente pedonale destinabile anche ad attività ricreative o culturali.

Una soluzione che, del resto, è stata adottata anche in altre città del Cantone

dove talune strade e piazze già aperte al transito sono state riqualificate e

convertite in aree prevalentemente pedonali.

E’ pur vero che a farne le spese è la circolazione veicolare ora non più

liberamente consentita bensì soggetta a limitazioni e condizionata alla

necessità di accesso privato o di servizio. Circostanza che notoriamente è

motivo di proteste da parte di altri contribuenti (e non solo) che negano

qualsivoglia beneficio imputando anzi alla pedonalizzazione del __________ un

grave calo del mercato immobiliare e commerciale con conseguenti altrettanto

gravi pregiudizi finanziari. Se non che il parziale divieto di circolazione è

un preciso concetto viario cristallizzato nella pianificazione ed accompagnato

da provvedimenti di polizia, la cui legittimità andava contestata al momento

dell’adozione. Definitivamente sancito nel PR, esso gode della presunzione di pubblica

utilità e, dopo tutto, appare perfettamente in linea con la politica ambientale

federale focalizzata sulla riduzione massima consentita degli effetti dannosi e

molesti delle emissioni di cui il traffico è una delle fonti principali (cfr.

Ambiente svizzera 2009, ed. UFAM, www.bafu.admin.ch).

Quanto al ristagno del mercato immobiliare e locativo, non bisogna dimenticare

che nel __________, ed a __________ specialmente, ormai da anni il fenomeno

dello sfitto è particolarmente pronunciato, al punto che la regione è

costantemente in testa alle graduatorie. Una situazione dovuta a fattori

congiunturali che ancora impediscono il riassorbimento completo dell’eccedenza

di offerta degli anni ’90; senza contare che al commercio di dettaglio cittadino

si sono aggiunti o sostituiti i centri commerciali sorti nell’area suburbana

(cfr. USTAT, Dati – statistiche e società, 4/2003 p. 40 ss, 3/2004 p. 42 ss,

3/2005 p. 34 ss, 3/2006 p. 19 ss, 3/2008 p. 71 ss). Non è dunque nell’opera

eseguita e nella pedonalizzazione del __________ che può essere individuato il fattore

decisivo che avrebbe determinato la crisi.

In ogni caso, nell’ambito della procedura in oggetto, le suddette circostanze

non sono atte a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare indotto dal

profondo cambiamento ambientale ed urbanistico determinato dalle opere di

riqualificazione. Basti pensare che per i fondi serviti l’urbanizzazione è

senz’altro migliorata (art. 4 cpv. 1 let. a LCM) tanto in relazione agli

accessi pedonali ed alle infrastrutture (non imposte ma pur sempre rinnovate)

quanto per la massiccia riduzione dei disagi ascrivibili al traffico

automobilistico; si è così imposta una accresciuta sicurezza per l’utenza ed è

diminuito il carico inquinante fonico ed atmosferico ad evidente vantaggio di

una maggiore tranquillità e salubrità dei fondi (art. 4 cpv. 1 let. b-c LCM).

Tali fattori, uniti alla pavimentazione pregiata, contribuiscono inoltre a

valorizzare e conferire maggior pregio agli stabili.

4.5. Le proprietà in esame sono entrambe ubicate lungo __________. Il mapp. no.

496 (mq 67) corrisponde al numero civico 57 ed è occupato da uno stabile di 5

piani fuori terra, adibito ad uso uffici, con accesso veicolare dal __________

attraverso il mapp. no. 495 e possibilità di posteggio sul retro sui mapp. no.

485, 501, 493 e 495, fondi limitrofi costituiti in comproprietà coattiva. Il

mapp. no. 448 (mq 2004) è situato poco più a sud, al numero civico 46b, e conta

vari edifici, dotati di posteggi, accessibili da __________. Le PPP 27041 e

27042 si trovano nello stabile sub. A che ha destinazione mista abitativa,

commerciale e amministrativa (cfr. verbale di sopralluogo; documentazione

fotografica; estratti SIFTI).

Gli immobili, le cui facciate principali sono rivolte verso il __________,

risultano indubbiamente valorizzati dall’opera e traggono nel complesso tutti i

vantaggi ambientali ed urbanistici di cui si è detto. Inoltre sfruttano l’opera

come accesso veicolare e pedonale: percorrendo __________, rispettivamente

Piazza __________, possono essere raggiunti a piedi, comodamente ed in pochi

minuti, i commerci e gli uffici del centro, gli uffici comunali ubicati in

Piazza __________, la stazione ferroviaria, come pure l’area doganale ed i

mezzi pubblici verso __________ e __________. Le proprietà hanno quindi

sicuramente tratto un vantaggio particolare, motivo per cui non è possibile

accogliere la contestazione mossa dai ricorrenti che, peraltro, si limitano a

negare il beneficio in termini assai generici. Inoltre, a dispetto di quanto

preteso, i vizi manifestatisi dopo l’esecuzione dell’opera non sono atti né a

sovvertire la presunzione sancita dall’art. 4 LCM né ad affievolire il

beneficio. Circoscritti ad alcune aree, e non generalizzati, essi non

contraddicono affatto il concetto di miglioria e nulla tolgono al pregio

dell’opera definitiva; una volta accertati sono stati sanati ed i costi di riparazione,

direttamente assunti dai responsabili, non sono oggetto d’imposizione.

Di conseguenza la contestazione è respinta.

5.

5.1. I beni imponibili sono

individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in

classi di vantaggio (art. 9 LCM); al suo interno la quota è ripartita tra gli

interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). Il

vantaggio particolare costituisce il criterio decisivo sia per la delimitazione

del piano sia per la suddivisione della quota e concretizza il principio

secondo cui ogni contribuente dev’essere imposto in proporzione al beneficio

tratto dall’opera(RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1). La ripartizione si

effettua, di regola, in base alla superficie dei fondi e tendo conto, per i

terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM);

sono applicabili altri metodi di computo e fattori di correzione qualora

speciali circostanze lo giustificassero (art. 8 cpv. 3 LCM).

Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la

prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione,

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio

(Messaggio no. 2862 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito l’ente

pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, in occasione del

riesame, il Tribunale si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare

che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la legge ed i principi

costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere censurata solamente se

conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del

potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c.

5.1 e rinvii).

5.2. In concreto il Municipio ha proceduto all’imposizione sulla base del

Considerandi

preventivo approvato nel 2001 decurtato dei seguenti oneri (cfr. MM 3/2007;

relazione tecnica):

- costi per la sostituzione delle infrastrutture tecnologiche (condotte

acqua, gas, elettricità);

- costi per la realizzazione della nuova canalizzazione per le acque chiare;

- costi per la realizzazione delle strutture metalliche rimosse da Piazza

___________;

- costi legati alla gestione viaria e non attinenti strettamente ai lavori di

riqualifica (dissuasori telescopici, ecc.);

- oneri per interventi non previsti nel credito realizzato (pavimentazione

bituminosa per raccordi);

- costo corrispondente ad un ipotetico intervento di semplice rifacimento del

manto bituminoso.

Il sussidio federale, sul quale l’esecutivo inizialmente contava e che aveva

ottenuto un preavviso favorevole da parte delle autorità federali, non figura

tra le deduzioni per l’ovvia ragione che in ultimo non è stato erogato; ciò per

esaurimento del credito da destinare, nel settore stradale, ai provvedimenti

contro l’inquinamento atmosferico e segnatamente alle misure di moderazione del

traffico (cfr. plico doc. H e U). Giustamente, quindi, l’importo non è stato

detratto; dopotutto l’autorizzazione ad iniziare i lavori rilasciata nel 2000

di per sé stessa non dava comunque diritto all’aiuto finanziario richiesto dal

Comune (art. 26 cpv. 2 LSu).

La spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta quindi a fr.

5'783'147.25 e la corrispondente quota prelevabile del 30% (art. 7 cpv. 1 LCM)

a fr. 1'734'944.18.

5.3

Come risulta dalla scheda di calcolo e dalle spiegazioni (invero alquanto

scarne) fornite nella relazione tecnica, sono stati applicati i seguenti

criteri di ripartizione:

- superficie dei fondi (suddivisa in ragione della zona di appartenenza);

- indice di sfruttamento di zona;

- superficie utile lorda (SUL) potenziale;

- classe di vantaggio. Le classi sono due: stabilite a seconda della posizione

del fondo rispetto all’opera, esse distinguono i fondi confinanti (1) da quelli

retrostanti (0.5);

- fattore di correzione ubicazione del fondo. Esso dipende dalle qualità

intrinseche di ogni singolo fondo ed è tradotto con un coefficiente variabile

da 0.10 a 1.

Nella scheda, a lato dei suddetti parametri, figurano due colonne la cui

intestazione – rispettivamente, “SUL per il calcolo del contributo” e “Fr./mq”

– può dar luogo a malintesi; sono quindi doverose le seguenti osservazioni:

- la “SUL per il calcolo del contributo” è ottenuta moltiplicando la SUL per la

classe di vantaggio e per il fattore di correzione. Di conseguenza il dato non

traduce la SUL nell’accezione propria del termine, bensì l’onere individuale o

“peso singolo” per il calcolo del contributo differenziato e stabilito in

funzione dei singoli fattori applicati ad ogni fondo;

- la dicitura “Fr./mq” è addirittura fuorviante nella misura in cui (come è

accaduto ad alcuni ricorrenti) potrebbe essere interpretata nel senso che a

tutti i contribuenti è addebitato lo stesso importo di fr. 23.93 per mq di

superficie. Così non è: i contributi sono determinati dai “pesi singoli” di cui

si è detto sopra. In realtà questo dato rappresenta semplicemente di un valore

unitario derivante dalla divisione dell’importo totale da prelevare (fr.

1'734'944.-) per la somma dei pesi singoli (72'502.44).

5.4

Quello scelto dal Municipio è indubbiamente un metodo schematico poiché,

oltre alla SUL potenziale, individua due soli criteri distintivi.

In genere un tale schematismo, che a seconda della fattispecie trattata può

anche rivelarsi preferibile ad un calcolo analitico, è accettabile purché sia

fondato su dati affidabili e rigorosi, e conduca ad un risultato oggettivamente

sostenibile, equilibrato e paritario; a queste condizioni è in effetti ammesso

dalla prassi giurisprudenziale.

Dall’esame della scheda di calcolo emergono, tuttavia, diversi elementi e

valutazioni imprecise (in parte rilevate da altri ricorrenti) che meritano una

certa attenzione. Attenzione che – malgrado i ricorrenti, a differenza di altri

contribuenti, non abbiano espressamente contestato la chiave di riparto – va

riservata d’ufficio e per evidenti motivi di parità di trattamento anche alla

fattispecie concreta.

a) La SUL, quale puro dato edilizio che definisce il potenziale edificatorio di

un fondo a seconda della sua superficie e dell’indice di sfruttamento, è un

criterio di riparto concreto e facilmente verificabile che, oltre ad essere

conforme alla legge (art. 8 cpv. 2 LCM), serve a differenziare il vantaggio

particolare sulla base della funzionalità dell’opera rispetto alle possibilità

di sfruttamento delle proprietà imposte.

Il Municipio ha applicato a tutti i fondi imposti la SUL potenziale secondo il

PR.

Tale operazione è del tutto corretta per quanto riguarda i fondi che hanno

esaurito gli indici senza essere sopraedificati e per quelli che ancora

dispongono di indici di edificabilità: in tal modo ogni particella è imposta in

proporzione alla possibilità d’uso dell’opera che, anche se soltanto teorica,

determina il vantaggio particolare (RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4 in fine).

All’interno del comprensorio imposto esistono, tuttavia, anche diversi fondi

sopraedificati (mapp. no. 78, 89, 104, 439, 471, 490, 491, 494, 495, 496, 497,

498, 589, 593, 661, 663, 1174, 1309, 1316, 1363, 1456, 1509, 1707, 1745, 1821,

1841, 1844 e 2285) la cui situazione è da ritenersi, di fatto, acquisita non

avendo i proprietari alcun interesse a demolire gli stabili esistenti bensì a

conservarli, eventualmente ristrutturandoli, per non perdere i vantaggi dettati

dal maggior indice già ottenuto e sfruttato. Per questa tipologia di fondi la

SUL potenziale non è un dato realistico perché non considera che alla

sopraedificazione è legata una possibilità d’uso dell’opera e quindi anche un

vantaggio maggiore rispetto ai fondi che sono edificati entro i limiti

consentiti dal PR. Pertanto, sotto questo profilo, il principio della

proporzionalità non è stato rispettato.

b) Stando alla relazione tecnica il fattore di correzione ubicazione del fondo

dipende dalle “qualità intrinseche” di ogni particella; a titolo d’esempio

(l’unico) è citata la contiguità rispetto a due strade riconosciuta con un

correttivo “generalmente pari a 0.5”.

Eseguendo un confronto concreto non si riesce, tuttavia, ad afferrare quali

altre “qualità intrinseche”, oltre alla contiguità, siano state individuate e

considerate caratterizzanti né, di conseguenza, le motivazioni che hanno

portato alla scelta dei singoli correttivi. Dall’esame dell’unica “qualità”

esemplificata, pare di capire che il Municipio abbia inteso distinguere i fondi

a seconda delle dimensioni del fronte, e meglio, operando una proporzione tra

la lunghezza totale dei fronti prospicienti strade aperte al pubblico ed il

fronte interessato dalla riqualifica. Se non che, già alla semplice lettura

della scheda si avverte che tale proporzione non è fondata su un rapporto

matematico bensì su semplici valutazioni; un procedimento che appare

palesemente superficiale per un criterio quantitativo facilmente accertabile:

sarebbe bastato misurare i fronti affinché assolvesse rigorosamente la sua

funzione correttiva. L’analisi di dettaglio offre ampia conferma delle carenze

dell’approccio valutativo che di fatto implica un’approssimazione eccessiva

nell’applicazione dei singoli coefficienti e, di conseguenza, conduce a

risultati imprecisi. Si confrontino, ad esempio, i mapp. no. 90, 522, 1745,

1841.

e 439. Il rapporto tra il fronte confinante con l’opera ed il totale dei

fronti prospicienti strade aperte al pubblico (entrambi misurati sul piano del

perimetro) è, rispettivamente, nell’ordine del 27% (90), dell’8% (522), del 45%

(1745), del 59% (1841) e del 15% (439). L’interesse legato al fronte risulta

quindi manifestamente diverso. Ciò nonostante tutte le particelle sono state

sottoposte ad un regime di calcolo identico con l’applicazione del medesimo

correttivo 0.5 (e della medesima classe 1). Ciò non è conforme al principio

della proporzionalità.

c) Le due classi di vantaggio suddividono i fondi in base alla loro posizione

confinante o retrostante; ogni particella è interamente assegnata all’una o

all’altra classe.

Quando si sceglie di operare una distinzione per classi di vantaggio, non

necessariamente il ragionamento si esaurisce con l’accertamento della posizione

del fondo: qualora nel perimetro siano inclusi fondi che si contraddistinguono

per forma, dimensione o profondità, bisognerà anche chiedersi se essi traggono

su tutta la loro superficie il medesimo grado di vantaggio; ciò non è sempre il

caso. Infatti non è escluso che, a seconda della funzionalità dell’opera, la

sua incidenza possa diminuire d’intensità all’interno del fondo stesso tanto da

affievolire progressivamente il vantaggio che esso trae.

Il vantaggio generato dalle opere di riqualificazione è sostanzialmente legato

allo sgravio ambientale ed a migliorie di ordine urbanistico ed estetico. Pare

dunque evidente che, per loro stessa natura, i benefici dipendenti dalla

riqualificazione diminuiscano con l’allontanarsi dall’area d’intervento;

difatti, la riduzione del carico inquinante e la pavimentazione pregiata hanno

riflessi immediati sulle superfici direttamente affacciate sul ______, ma

palesemente smorzati su quelle arretrate, indipendentemente dal fatto che

queste ultime siano accessibili dall’opera. Tale circostanza, che non è stata

rimarcata, al contrario non poteva sfuggire specialmente in relazione a taluni

fondi nastriformi inclusi nel comprensorio la cui concreta situazione avrebbe

meritato una certa ponderazione.

L’esempio più eclatante si ha confrontando il mapp. no. 448 con i mapp. no.

496, 497, 498 e 523. Il primo ha una profondità di ca. 115 m, gli altri di ca. 12 m soltanto. L’applicazione lineare a tutti questi fondi della classe 1 (e

del correttivo 1) costituisce una chiara disparità essendo impensabile che il

settore retrostante del mapp. no. 448 tragga dal recupero ambientale ed

urbanistico lo stesso grado di vantaggio non solo dei fondi presi a paragone,

ma anche del suo stesso settore che si trova a diretto contatto con l’opera. La

parte retrostante del mapp. no. 448 oltrepassa addirittura il confine orientale

delle part. no. 2285 e 120, che pure sono retrostanti ed hanno accesso

veicolare obbligato dal __________, ma sono assegnate alla classe 0.5. Una

situazione che peraltro stride con l’esclusione dal comprensorio di altre

superfici che sono ben più vicine all’opera, come ad esempio i mapp. no. 458,

1386, 660 e 1708.

In sostanza le classi di vantaggio, oltre a presentare ingiustificabili

incoerenze, non tengono pienamente conto della situazione specifica di ogni

fondo; il loro scopo non è dunque pienamente raggiunto.

d) Secondo il Municipio, le particelle retrostanti assegnate alla classe di

vantaggio 0.5 (aree blu sul piano) sono state incluse nel perimetro perché

hanno accesso veicolare obbligato da __________. Esso ha così voluto

assoggettare anche quelle proprietà che, pur non beneficiando in modo diretto

(come i confinanti) della riqualificazione urbanistica ed ambientale, per forza

di cose utilizzano l’opera.

Posto questo principio, ed anche considerando che al perimetro va

necessariamente assegnato un limite, non si comprende come mai nell’area

meridionale di __________ siano completamente sfuggite all’imposizione talune

particelle che, come altri fondi vicini inseriti nella classe 0.5, pure

usufruiscono di un accesso veicolare effettivo dal __________. Si allude, in

particolare, ad un gruppo di tre proprietà limitrofe ai mapp. no. 112, 111 e

110.

ubicate tra __________ (che ha imbocco solo sul __________) e la

soprastante Via __________; strade che sono collegate unicamente da una

scalinata. Tra queste proprietà si distingue il mapp. no. 112 il cui esonero

appare inspiegabile ove si consideri che dispone di un accesso carrabile

solamente dal __________ (cancello scorrevole). La situazione dei mapp. no. 111

e 110 appare più sfumata poiché sono raggiungibili anche da Via __________. In

ogni caso hanno un accesso veicolare dal __________. Vero è che su quel lato lo

stabile al mapp. no. 111 è munito di un portone a saracinesca per automezzi ad

uso di un salumificio (sub. H) e che l’edificio al mapp. no. 100, oltre ad

essere dotato di un portone a serranda per autoveicoli, dispone anche di

quattro posteggi esterni segnati orizzontalmente. Sotto questo profilo sussiste

dunque una certa disparità, non da ultimo nella misura in cui una distinzione

tra accessibilità veicolare obbligata (particelle con fattore 0.5, alle quali

andrebbe aggiunto il mapp. no. 112) ed accessibilità veicolare possibile (data

dalla doppia accessibilità dei mapp. no. 111 e 100) non ha ragione di essere

dal momento che la semplice possibilità d’uso dell’opera basta per ammettere un

vantaggio particolare non essendo necessario l’uso effettivo (RtiD

II-2008 no. 31 c. 4.4 in fine).

Analoghe riflessioni possono valere anche per il comparto costituito dalle

part. 1703, 1704, 1705, 1706, 1708 e 1556 poiché, pur essendo accessibili da

Viale Volta, di principio questi fondi hanno un accesso su __________ garantito

mediante servitù di passo veicolare iscritte a carico della part. no. 79;

ininfluente è il fatto che l’imbocco sia attualmente ostruito da qualche

pianta.

Un ultimo appunto riguarda il gruppo di proprietà confinanti sulle quali ha

sede la banca __________ che occupa i mapp. no. 579, 580 e 581 (imposti) nonché

i mapp. no. 1361 1362, 1381 e 586 (non imposti); il mapp. no. 1361 è invero

anche destinato agli uffici di una compagnia assicurativa con accesso pedonale

separato dal posteggio pubblico al mapp. no. 590. In ogni caso l’istituto bancario forma un complesso immobiliare unitario con accesso pedonale

principale su Piazza __________; esso dispone inoltre di un accesso pedonale

per il personale ed i fornitori e di un solo accesso veicolare – limitato ai

mezzi porta valori – entrambi posti su __________ (entrata e portone al mapp.

no. 581). In queste condizioni il diverso trattamento riservato alle particelle

non si spiega; in particolare, considerata l’evidente connessione funzionale,

l’esclusione dal perimetro dei mapp. no. 1361 1362, 1381 e 586 appare

discriminatoria per rapporto alle particelle contigue.

5.5

Sulla base delle considerazioni che precedono, siano esse valutate

singolarmente o nel complesso, questo Tribunale ritiene che le semplificazioni

adottate nel calcolo dei contributi oltrepassino i limiti ammessi dalla

giurisprudenza. Il riparto non è giudiziosamente schematico, bensì poggia su

criteri generici e valutazioni esageratamente approssimative che non trovano

giustificativi ragionevoli, neanche nel (seppur ampio) potere discrezionale

dell’estensore. Data l’interdipendenza dei singoli contributi, ciò implica una

distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, risultati

che non sono proporzionati all’effettivo vantaggio individuale. Per quanto

riguarda la chiave di riparto la decisione d’imposizione si rivela dunque

viziata.

6.

6.1

Per costante giurisprudenza

una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a

nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale

vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza

del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la

nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi

taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la

nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando

l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,

è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF

129.

I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

6.2

Nel prospetto pubblicato è stato riscontrato un vizio ascrivibile al

metodo di riparto; esso non è dunque di ordine formale bensì attinente al

merito e quindi, benché sia rilevante, non giustifica l’annullamento

dell’intera procedura. Nondimeno, in ragione della sproporzione e della

disparità di trattamento che ne derivano, si impone la necessità di procedere

ad un nuovo calcolo dei contributi.

Tale operazione non può essere svolta in questa sede già solo per il fatto che

l’elaborazione del prospetto compete in primis al Municipio (RDAT I-1994

no. 7) e che ai contribuenti interessati dev’essere garantito il diritto di

essere sentiti e di usufruire di tutti i gradi di giurisdizione previsti dalla

legge; in proposito si rammenta il recente emendamento all’art. 13 LCM che ha

introdotto il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le sentenze

di questo Tribunale (cfr. BU 28/2010 del 18.5.2010).

Pertanto, come ammette la giurisprudenza (RtiD I-2007 no. 29 c. 6.4.3),

questo Tribunale dispone il rinvio degli atti al Municipio affinché proceda,

senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un

nuovo piano di ripartizione; quest’ultimo dovrà essere rispettoso dei principi

costituzionali anche se sarà in gran parte teorico perché privo di effetti per

i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto.

Il nuovo contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente

contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.

7.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza delle

parti (art. 23 LCM, 31LPamm).

In concreto sono addebitate per 1/3 al Comune e per 2/3 ai ricorrenti in

considerazione del fatto che le contestazioni ricorsuali sono tutte state

respinte e che il rinvio degli atti avviene d’ufficio e non a seguito di una

specifica censura. Anche le ripetibili a favore dei ricorrenti sono commisurate

di conseguenza.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi.

1.1

Gli atti sono retrocessi al Comune affinché proceda ad un nuovo riparto

dei contributi.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-

sono per 1/3 a carico del Comune e per 2/3 dei ricorrenti, ai quali dovranno

essere rifusi fr. 900.- per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo,

Lugano, entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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