30.2008.41
Pneumatici non conformi
16 agosto 2010Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.41
Data decisione, Autorità:
16.08.2010, PRPEN
Titolo:
Pneumatici non conformi
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 93 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.41
3466/803
Bellinzona
16
agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14 febbraio 2008
presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 3466/803 del 1 febbraio 2008 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 10 marzo 2008 presentate
dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 1 febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
veicolo __________ avente quattro copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti”.
Fatti accertati il 3 novembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 29 cpv. 1
prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di
sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su
tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).
Chiunque conduce un veicolo di
cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle
circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art.
93 cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al detentore o a colui
che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se
tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è
conforme alle prescrizioni (seconda frase).
3. La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver messo
in circolazione il veicolo __________ con tutti e quattro i copertoni
privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, comminando, come detto, una multa
di fr. 700.-.
La decisione si basa sul
rapporto di contravvenzione 12 dicembre 2007 della Polizia della città di __________,
nel quale l’agente di polizia ha tra l’altro specificato quanto segue: “in
data 03.11.2007 alle ore 15.15 durante un posto di controllo in territorio di __________
su via __________ con il collega agt __________, fermavo un’autovettura __________
targata __________. Dopo i primi accertamenti notavo subito che tutti e quattro
[gli] pneumatici erano privi di sufficienti rilievi anti scivolanti. Più
precisamente la parte esterna dei quattro pneumatici era completamente liscia e
la parte centrale e interna del copertone era talmente rovinata che si
staccavano dei pezzi di gomma. Faccio rimarcare che durante la verifica dello
stato de[gli] pneumatici il conducente, RI 1, è stato fatto scendere dal
veicolo per prendere atto dello stato di questi ultimi e che gli è stato
spiegato che un[o] pneumatico per essere in regola deve avere un profilo
minimo di 1,6 mm su tutta la superficie del battistrada e non solo in alcuni
punti. Dopo tale controllo intimavo di rientrare a bordo dell’autovettura come
è prassi fare per la nostra sicurezza, ma nonostante le varie intimazioni si è
solo limitato ad aspettare vicino alla portiera lato conducente. Il RI 1 nelle
sue osservazioni fa rimarcare che la sua macchina è dotata di sensori che
indicano il livello del consumo del battistrada. Faccio osservare che tali
sensori non esistono, al massimo possono controllare la pressione de[gli]
pneumatici, ma non l’usura”.
L’agente specificava altresì
che “dopo essermi annotato tutti i dati necessari per redigere la procedura
ordinaria rilasciavo al RI 1 tutti i suoi documenti personali e prima di farlo
ripartire gli spiegavo che avrebbe potuto utilizzare il veicolo solo per
recarsi dal gommista più vicino per sostituire immediatamente tutti e quattro i
pneumatici”.
4. Il ricorrente nel suo
gravame, accanto a tutta una serie di quesiti, contesta
- accennando pure ad una discrepanza, tra la risoluzione e l’intimazione di
contravvenzione, del numero di pneumatici non conformi - che il profilo dei
suoi copertoni non fosse conforme alle prescrizioni di legge e chiede che la
multa sia annullata per insufficienza di prove, in difetto di una misurazione.
L’argomentazione ricorsuale era
già stata avanzata nelle osservazioni all’intimazione di contravvenzione, nelle
quali l’insorgente afferma in particolare che “gli agenti si siano limitati
ad un mero e superficiale controllo visivo da lontano de[gli] pneumatici
dell’autovettura dello scrivente, senza verificare, anche solo toccando con mano,
la reale situazione. L’analisi degli agenti è stata, come detto, unicamente
visiva e gli stessi si sono limitati a controllare le spalle de[gli]
pneumatici, omettendo di controllare il battistrada de[gli] pneumatici
stessi. Infatti, ad una più attenta analisi, gli agenti si sarebbero facilmente
accorti di come il battistrada non era in alcun modo consumato”.
A conferma del fatto che i
copertoni non erano difettosi, il ricorrente ha aggiunto pure che “i sensori
della macchina, che indicano appunto il livello di consumo del battistrada, non
erano in alcun modo in funzione. Se effettivamente il battistrada fosse
risultato consumato i sensori dell’auto sarebbero entrati in funzione, rendendo
pressoché impossibile la guida”.
Il ricorrente ha altresì affermato
che “gli agenti della polizia di __________ hanno fermato e fatto scendere
lo scrivente in un’area privata e non su suolo pubblico. Tale circostanza
risulta dal fatto che lo scrivente si era reso disponibile a lasciare
l’autovettura nel luogo in cui era stato fermato, senza rimuoverla, e di
sostituire tutti gli pneumatici prima di riprendere la marcia”.
5. Preliminarmente
si osserva come le fotografie prodotte dall’insorgente non sono per nulla utili
alla fattispecie in quanto sicuramente sono state scattate dopo i fatti e non è
stato dimostrato che gli pneumatici fossero quelli che il ricorrente aveva
montati sulla sua vettura il giorno del controllo (sulle fotografie sono
presentati copertoni sporchi di terra, ma praticamente nuovi, il cui profilo
non avrebbe di certo neppure indotto gli agenti a ulteriori verifiche).
6. Parimenti
Fatti
i quesiti posti dall’insorgente nel proprio gravame esulano dalle competenze
della scrivente autorità, ritenuto come il controllo effettuato dagli agenti di
polizia è stato regolare, visto oltretutto che non è per nulla dimostrato che
sia avvenuto su suolo privato come asserisce il ricorrente; non va neppure dimenticato
che RI 1 è stato fermato allorquando stava circolando su via __________ in
territorio di __________.
7. In
merito alla proclamata conformità degli pneumatici il ricorrente non
fornisce alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni. Egli non ha per
esempio prodotto una dichiarazione del gommista che ha proceduto alla
sostituzione sullo spessore del profilo; anche se, a ben vedere, ciò non
sarebbe stato per sé solo sufficiente per comprovare la bontà di quanto da lui
sostenuto.
8. Ciò premesso, va
rilevato che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono di per sé di
una presunzione di veridicità e fedefacenza, né tanto meno hanno maggior
valenza probatoria rispetto a una dichiarazione privata. Rientra in ogni caso
nel quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminando
la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle eccezioni e
degli elementi di discolpa addotti dal multato.
Ora, nella fattispecie, non vi
sono elementi che facciano dubitare di quanto constatato dalla polizia nel
corso dei suoi accertamenti. Non vi è altresì riscontro che gli agenti - come
invece sostiene il ricorrente nel proprio gravame - abbiano verificato lo stato
degli pneumatici unicamente da lontano e per di più senza controllare i
battistrada. Gli stessi erano manifestamente difettosi e perciò appare più che
plausibile che lo stato liso dei copertoni giustificasse di prescindere dalla
misurazione del loro profilo, ritenuto oltretutto che la parte centrale ed
interna era talmente rovinata che si staccavano pezzi di gomma. Le circostanze
descritte non possono certamente essere frutto della fantasia dell’agente, che,
Considerandi
a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni
penali e amministrative.
D’altronde, come evidenziato
in precedenza, il ricorrente non fornisce alcun riscontro oggettivo atto a
rendere perlomeno verosimile che i copertoni erano conformi alle esigenze
legali. Le motivazioni addotte dall’insorgente non sono certamente sufficienti
a insinuare in questo giudice il ragionevole dubbio che egli non abbia commesso
l’infrazione ascrittagli.
Anzi, il suo comportamento sul
posto del fermo dimostra piuttosto che il fatto era stato riconosciuto dal momento
che “si era reso disponibile a lasciare l’autovettura nel luogo in cui era
stato fermato, senza rimuoverla, e di sostituire tutti [gli] pneumatici
prima di riprendere la marcia.” (cfr. osservazioni al intimazione di
contravvenzione, pag. 2).
9.
Per quanto concerne
infine la discrepanza tra il rimprovero mosso nell’intimazione di
contravvenzione – dove si parla di “entrambi [gli] pneumatici”
senza peraltro precisare se anteriori o posteriori – e quello indicato nella
risoluzione impugnata, ossia “quattro copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti”, non si può che rilevare che si tratta di una manifesta
svista dell’agente accertatore nello stilare l’intimazione di contravvenzione.
L’errore non ha tuttavia
causato alcun pregiudizio al ricorrente, il quale era ben cosciente che
l’infrazione concerneva tutti e quattro i copertoni, come si può evincere dalle
sue osservazioni non datate alla Polizia Città di __________ (precedenti alle
contro-osservazioni 12 dicembre 2007 nelle quali l’agente parla dei quattro
pneumatici), in cui egli stesso, dopo essersi espresso sullo stato dei
battistrada degli pneumatici in generale, ha sostenuto che sul posto aveva
comunicato alla polizia che, visto quanto gli veniva contestato, era disposto e
intenzionato a sostituire tutti i copertoni prima di ripartire.
10.
In siffatte
evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene
sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
La multa inflitta è, peraltro,
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto,
seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr;
58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipati, sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster