Lexipedia

Decisione

30.2008.41

Pneumatici non conformi

16 agosto 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i quesiti posti dall’insorgente nel proprio gravame esulano dalle competenze

della scrivente autorità, ritenuto come il controllo effettuato dagli agenti di

polizia è stato regolare, visto oltretutto che non è per nulla dimostrato che

sia avvenuto su suolo privato come asserisce il ricorrente; non va neppure dimenticato

che RI 1 è stato fermato allorquando stava circolando su via __________ in

territorio di __________.

7. In

merito alla proclamata conformità degli pneumatici il ricorrente non

fornisce alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni. Egli non ha per

esempio prodotto una dichiarazione del gommista che ha proceduto alla

sostituzione sullo spessore del profilo; anche se, a ben vedere, ciò non

sarebbe stato per sé solo sufficiente per comprovare la bontà di quanto da lui

sostenuto.

8. Ciò premesso, va

rilevato che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono di per sé di

una presunzione di veridicità e fedefacenza, né tanto meno hanno maggior

valenza probatoria rispetto a una dichiarazione privata. Rientra in ogni caso

nel quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la

concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminando

la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle eccezioni e

degli elementi di discolpa addotti dal multato.

Ora, nella fattispecie, non vi

sono elementi che facciano dubitare di quanto constatato dalla polizia nel

corso dei suoi accertamenti. Non vi è altresì riscontro che gli agenti - come

invece sostiene il ricorrente nel proprio gravame - abbiano verificato lo stato

degli pneumatici unicamente da lontano e per di più senza controllare i

battistrada. Gli stessi erano manifestamente difettosi e perciò appare più che

plausibile che lo stato liso dei copertoni giustificasse di prescindere dalla

misurazione del loro profilo, ritenuto oltretutto che la parte centrale ed

interna era talmente rovinata che si staccavano pezzi di gomma. Le circostanze

descritte non possono certamente essere frutto della fantasia dell’agente, che,

Considerandi

a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non

corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni

penali e amministrative.

D’altronde, come evidenziato

in precedenza, il ricorrente non fornisce alcun riscontro oggettivo atto a

rendere perlomeno verosimile che i copertoni erano conformi alle esigenze

legali. Le motivazioni addotte dall’insorgente non sono certamente sufficienti

a insinuare in questo giudice il ragionevole dubbio che egli non abbia commesso

l’infrazione ascrittagli.

Anzi, il suo comportamento sul

posto del fermo dimostra piuttosto che il fatto era stato riconosciuto dal momento

che “si era reso disponibile a lasciare l’autovettura nel luogo in cui era

stato fermato, senza rimuoverla, e di sostituire tutti [gli] pneumatici

prima di riprendere la marcia.” (cfr. osservazioni al intimazione di

contravvenzione, pag. 2).

9.

Per quanto concerne

infine la discrepanza tra il rimprovero mosso nell’intimazione di

contravvenzione – dove si parla di “entrambi [gli] pneumatici”

senza peraltro precisare se anteriori o posteriori – e quello indicato nella

risoluzione impugnata, ossia “quattro copertoni privi di sufficienti rilievi

antiscivolanti”, non si può che rilevare che si tratta di una manifesta

svista dell’agente accertatore nello stilare l’intimazione di contravvenzione.

L’errore non ha tuttavia

causato alcun pregiudizio al ricorrente, il quale era ben cosciente che

l’infrazione concerneva tutti e quattro i copertoni, come si può evincere dalle

sue osservazioni non datate alla Polizia Città di __________ (precedenti alle

contro-osservazioni 12 dicembre 2007 nelle quali l’agente parla dei quattro

pneumatici), in cui egli stesso, dopo essersi espresso sullo stato dei

battistrada degli pneumatici in generale, ha sostenuto che sul posto aveva

comunicato alla polizia che, visto quanto gli veniva contestato, era disposto e

intenzionato a sostituire tutti i copertoni prima di ripartire.

10.

In siffatte

evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene

sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

La multa inflitta è, peraltro,

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto,

seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr;

58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipati, sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster