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Decisione

30.2008.43

Abbattere un capo proibito nell'esercizio della caccia alta

23 luglio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 8 febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 75.-, oltre a tassa e spese di giustizia di complessivi

fr. 20.-, condannandolo inoltre al risarcimento di un camoscio maschio per un

importo di fr. 150.- per avere, il 3 settembre 2007, nell’esercizio della

caccia alta abbattuto una capriola allattante, capo proibito.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 41, 42 lett. b, 44 e 45 LCC; 42, 43 e 67 RALCC; 18 e 21

LCP.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. Con osservazioni 20

febbraio 2008 la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che

la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 42 cpv. 1

lett. a cifra 3 vRALCC, durante la caccia alta, al cacciatore era permessa la

cattura, per quanto riguarda il capriolo, di 1 maschio dal 1° al 2 settembre,

oppure 1 femmina non allattante dal 1° al 14 settembre e 1 piccolo dell’anno

dal 15 al 17 settembre. L’art. 43 vRALCC istituiva un divieto specifico di

abbattimento, durante la caccia, delle femmine allattanti di camoscio e

capriolo (lett. a).

A norma dell’art. 42 LCC il

cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del

quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente

autodenunciato l’abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della

caccia (lett. a) e indi consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo, e

se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell’impunità concessa

da questo articolo (lett. b).

Per l’art. 67 vRALCC, le infrazioni alle disposizioni del Regolamento,

come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio caccia e

pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e segg. LCC.

Secondo

l’art. 41 prima frase LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene

alla presente legge o alle relative norme di applicazione è punibile con una

multa fino a fr. 20'000.-.

3.

La Divisione

dell'ambiente rimprovera al multato di aver abbattuto una capriola allattante,

capo proibito giusta le predette disposizioni.

Trattandosi del secondo caso

di autodenuncia in due anni (2006, 2007) e non potendo il denunciato giusta

l’art. 42 lett. b LCC beneficiare dell’impunità, è stata a giusto titolo

avviata la procedura contravvenzionale.

4.

Il ricorrente, nel

gravame si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“Con la presente vi faccio

notare che il 3 settembre 207 non ho abbattuto un camoscio maschio ma una

femmina di capriola”.

La doglianza prende

spunto dal fatto che nel dispositivo n. 1, relativamente al risarcimento (che

non è tuttavia contestato né sul principio né tanto meno sull’importo), è stato

a torto indicato quale capo proibito il “camoscio maschio”, ovvero quello

denunciato spontaneamente dall’insorgente nel 2006 (cfr. rapporto di

contravvenzione 15 novembre 2007).

5.

In concreto non v’è

dubbio che si tratti di una svista, poiché la decisione verte sull’abbattimento

della capriola allattante, come si evince dal considerando iniziale, che

richiama il rapporto di contravvenzione intimato il 16 novembre 2007, sul quale

l’insorgente si è per altro debitamente espresso; inoltre anche l’importo del

risarcimento – come detto, non contestato né sul principio né sull’ammontare –

corrisponde a quanto stabilito dall’autorità competente per il risarcimento di

una capriola (cfr. “informazioni per i cacciatori” accluse al regolamento

venatorio). Come rettamente rilevato dall’autorità di prime cure, la predetta

svista non è tale da inficiare la decisione impugnata, in quanto poteva essere

facilmente ravvisata dall’insorgente e del resto lo è stata.

6.

In principio il

Dispositivo

dispositivo di una sentenza – che da solo acquisisce forza di cosa giudicata,

ad esclusione delle motivazioni di cui ai considerandi – può essere modificato

unicamente dall’autorità di ricorso, ritenuto che l’autorità di prime cure può

procedervi d’ufficio o su richiesta solo in caso di errori di calcolo o di

scrittura manifesti. La rettifica può intervenire anche in difetto di una base

legale che lo preveda espressamente. L’imprecisione può essere corretta

d’ufficio anche dall’autorità di ricorso (cfr. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 335, n.

1562).

Ora, sebbene l’errore fosse

manifesto e l’insorgente potesse quindi limitarsi a chiederne la rettifica da

parte dell’autorità di prime cure, anziché aggravarsi in modo pretestuoso di

fronte a questo giudice (a guisa di ripicca contro il provvedimento subito), si

impone di rettificare d’ufficio il dispositivo.

Il ricorso deve pertanto

essere accolto nel senso che precede, senza prelevare tasse e spese di

giustizia per l’odierno giudizio.

per questi motivi, visti gli art. 41, 42 lett. b, 44 e

45 LCC; 42, 43 e 67 RALCC; 18 e 21 LCP., 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

il dispositivo 1, secondo punto, della decisione impugnata è riformato nel

senso che il signor RI 1 è condannato:

·

(…)

·

al risarcimento della capriola allattante per un importo di fr.

150.- (centocinquanta).

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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