30.2008.43
Abbattere un capo proibito nell'esercizio della caccia alta
23 luglio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.43
Data decisione, Autorità:
23.07.2009, PRPEN
Titolo:
Abbattere un capo proibito nell'esercizio della caccia alta
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 41 LCC
art. 42 let. b LCC
art. 44 LCC
art. 45 LCC
art. 42 RALCC
art. 43 RALCC
art. 67 RALCC
Incarto
n.
30.2008.43
60 801
Bellinzona
23
luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 febbraio 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
8 febbraio 2008 n. 60 801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 20 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 8 febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 75.-, oltre a tassa e spese di giustizia di complessivi
fr. 20.-, condannandolo inoltre al risarcimento di un camoscio maschio per un
importo di fr. 150.- per avere, il 3 settembre 2007, nell’esercizio della
caccia alta abbattuto una capriola allattante, capo proibito.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 41, 42 lett. b, 44 e 45 LCC; 42, 43 e 67 RALCC; 18 e 21
LCP.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. Con osservazioni 20
febbraio 2008 la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che
la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 42 cpv. 1
lett. a cifra 3 vRALCC, durante la caccia alta, al cacciatore era permessa la
cattura, per quanto riguarda il capriolo, di 1 maschio dal 1° al 2 settembre,
oppure 1 femmina non allattante dal 1° al 14 settembre e 1 piccolo dell’anno
dal 15 al 17 settembre. L’art. 43 vRALCC istituiva un divieto specifico di
abbattimento, durante la caccia, delle femmine allattanti di camoscio e
capriolo (lett. a).
A norma dell’art. 42 LCC il
cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del
quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente
autodenunciato l’abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della
caccia (lett. a) e indi consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo, e
se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell’impunità concessa
da questo articolo (lett. b).
Per l’art. 67 vRALCC, le infrazioni alle disposizioni del Regolamento,
come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio caccia e
pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e segg. LCC.
Secondo
l’art. 41 prima frase LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene
alla presente legge o alle relative norme di applicazione è punibile con una
multa fino a fr. 20'000.-.
3.
La Divisione
dell'ambiente rimprovera al multato di aver abbattuto una capriola allattante,
capo proibito giusta le predette disposizioni.
Trattandosi del secondo caso
di autodenuncia in due anni (2006, 2007) e non potendo il denunciato giusta
l’art. 42 lett. b LCC beneficiare dell’impunità, è stata a giusto titolo
avviata la procedura contravvenzionale.
4.
Il ricorrente, nel
gravame si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“Con la presente vi faccio
notare che il 3 settembre 207 non ho abbattuto un camoscio maschio ma una
femmina di capriola”.
La doglianza prende
spunto dal fatto che nel dispositivo n. 1, relativamente al risarcimento (che
non è tuttavia contestato né sul principio né tanto meno sull’importo), è stato
a torto indicato quale capo proibito il “camoscio maschio”, ovvero quello
denunciato spontaneamente dall’insorgente nel 2006 (cfr. rapporto di
contravvenzione 15 novembre 2007).
5.
In concreto non v’è
dubbio che si tratti di una svista, poiché la decisione verte sull’abbattimento
della capriola allattante, come si evince dal considerando iniziale, che
richiama il rapporto di contravvenzione intimato il 16 novembre 2007, sul quale
l’insorgente si è per altro debitamente espresso; inoltre anche l’importo del
risarcimento – come detto, non contestato né sul principio né sull’ammontare –
corrisponde a quanto stabilito dall’autorità competente per il risarcimento di
una capriola (cfr. “informazioni per i cacciatori” accluse al regolamento
venatorio). Come rettamente rilevato dall’autorità di prime cure, la predetta
svista non è tale da inficiare la decisione impugnata, in quanto poteva essere
facilmente ravvisata dall’insorgente e del resto lo è stata.
6.
In principio il
Dispositivo
dispositivo di una sentenza – che da solo acquisisce forza di cosa giudicata,
ad esclusione delle motivazioni di cui ai considerandi – può essere modificato
unicamente dall’autorità di ricorso, ritenuto che l’autorità di prime cure può
procedervi d’ufficio o su richiesta solo in caso di errori di calcolo o di
scrittura manifesti. La rettifica può intervenire anche in difetto di una base
legale che lo preveda espressamente. L’imprecisione può essere corretta
d’ufficio anche dall’autorità di ricorso (cfr. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 335, n.
1562).
Ora, sebbene l’errore fosse
manifesto e l’insorgente potesse quindi limitarsi a chiederne la rettifica da
parte dell’autorità di prime cure, anziché aggravarsi in modo pretestuoso di
fronte a questo giudice (a guisa di ripicca contro il provvedimento subito), si
impone di rettificare d’ufficio il dispositivo.
Il ricorso deve pertanto
essere accolto nel senso che precede, senza prelevare tasse e spese di
giustizia per l’odierno giudizio.
per questi motivi, visti gli art. 41, 42 lett. b, 44 e
45 LCC; 42, 43 e 67 RALCC; 18 e 21 LCP., 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
il dispositivo 1, secondo punto, della decisione impugnata è riformato nel
senso che il signor RI 1 è condannato:
·
(…)
·
al risarcimento della capriola allattante per un importo di fr.
150.- (centocinquanta).
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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