30.2008.44
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17 novembre 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
30.2008.44
Data decisione, Autorità:
17.11.2008, TCA
Titolo:
Contributi AVS. Esenzione dal pagamento di contributi se la persona senza attività dispone, quando si realizza il primo evento assicurato per il coniuge attivo professionalmente, d'un reddito sufficiente per beneficiare, al compimento di 64/65, di rendita AVS massima per i SUOI anni di contribuzione
CONIUGE ESERCITA ATTIVITÀ LUCRATIVA
DOPPIO DEL CONTRIBUTO MINIMO
ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 3 cpv. 3 let. a LAVS
art. 10 cpv. 1 LAVS
art. 21 cpv. 1 LAVS
art. 29bis LAVS
art. 29quinquies cpv. 4 let. a LAVS
art. 28 cpv. 4 OAVS
art. 52c OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.44
TB
Lugano
17 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 settembre
2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Il 4 gennaio
2008 (doc. 12) RI 1, nata nel 1942 e coniugata con __________, nato nel 1939 ed
ancora attivo professionalmente, ha chiesto di essere affiliata come persona
senza attività lucrativa, compilando l'apposito formulario.
L'11 gennaio 2006 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha comunicato
all'assicurata di averla
affiliata in questa categoria dal 1° gennaio 2004, mentre il 15 febbraio 2006
(doc. 7) l'ha avvisata che dal
28 febbraio 2006 l'avrebbe
stralciata dal registro degli affiliati, siccome avrebbe compiuto 64 anni ed il
suo obbligo contributivo terminava.
Il 17 febbraio 2006 l'amministrazione ha emanato per il 2005 una decisione (provvisoria) di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, che è stata sostituita da una definitiva
il 17 giugno 2008 (doc. 9), con cui ha stabilito un contributo di Fr. 8'447,65 calcolato su una sostanza
determinante di Fr. 6'773'497.-, divisa per due.
1.2. Con l'opposizione dell'8 luglio 2008 (doc. 5) l'assicurata ha fatto presente che il marito lavora tuttora benché al
beneficio di una rendita di vecchiaia e che lei avrebbe "raggiunto i
termini per il percepimento di una rendita AVS massima già al momento del
pagamento dei contributi per l'anno 2005.". Ha chiesto la verifica
della sua rendita potenziale al 31 dicembre 2004 e, se risultasse una rendita
massima, l'annullamento del
contributo preteso.
1.3. Esperita l'audizione dell'assicurata (doc. A2), nella decisione su opposizione del 4 settembre 2008
(doc. A1) l'amministrazione ha
invocato la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 V 201) per
respingere l'opposizione e
giustificare l'assoggettamento
dell'assicurata. Il calcolo
preventivo dell'11 luglio 2008
(doc. 4) eseguito dal competente Ufficio attesta una rendita massima per
coniugi di Fr. 3'240.-, contro
la rendita massima di Fr. 3'315.-
prevista utilizzando la scala massima 44. In specie, la scala applicabile è la
39, poiché l'assicurata ha
delle lacune contributive essendo entrata in Svizzera nel 1967, dunque non
percepisce la rendita massima erogabile (solo con la scala 44).
1.4. Con ricorso
del 1° ottobre 2008 (doc. I) l'assicurata,
sempre rappresentata dallo RA 1, ha chiesto l'esenzione dal pagamento dei contributi dal 1° gennaio 2005 fino a
quando il marito continuerà a versare almeno il doppio del contributo minimo
AVS. La ricorrente ritiene che in nessun caso potrà mai raggiungere la rendita
completa (scala 44) ed essere esonerata dal versamento dei contributi
richiesti, avendo iniziato a contribuire solo nel 1967 (scala 39). Questa
lacuna contributiva la penalizza inoltre nel ricevere una rendita massima
inferiore al dovuto, perciò il pagamento della somma richiesta sarebbe un
eccessivo aggravio per gli assicurati con scale parziali. Ritenuto come ella
abbia comunque raggiunto la rendita massima a lei attribuibile non in funzione
delle scale contributive, ma del fatto che al momento del calcolo preventivo
della rendita per l'esenzione
del pagamento dei contributi la rendita prevista non è più migliorabile, l'insorgente chiede dunque di essere esonerata.
Nella risposta dell'8 ottobre 2008 (doc. III) la Cassa ha ribadito integralmente il contenuto
della decisione su opposizione.
L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
2.1. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui le donne compiono 64 anni, gli uomini 65
anni.
Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è
fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della
revisione legislativa) ed a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle
disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).
Si ritiene che paghino contributi propri, e
quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività
lucrativa di assicurati con un'attività
lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del
contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
L’art. 3 cpv. 3 LAVS costituisce una disposizione
speciale rispetto alla regola del cpv. 1 per i coniugi senza attività lucrativa
di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è
reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei
contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.
L’esigenza del doppio contributo minimo è dovuta
allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia
potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti
l’anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).
Ora, per "contributi pari almeno al
doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi
indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività
lucrativa considerato come avente versato contributi propri. Pertanto, quando
il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del contributo
minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio,
l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile
eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).
2.2. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le
condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività
lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla
sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato
per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e
2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Il capoverso 2 recita che gli studenti e gli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti
da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è
previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono
determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita
(art. 28 cpv. 1 OAVS).
Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente
di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato
per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in
forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.
L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona
coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi
contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito
conseguito in forma di rendita dei coniugi.
Quindi, i contributi della singola persona
sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da
pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il
loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF
125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag.
204).
2.3. La legge dispone che l'obbligo contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati
compiono 64 rispettivamente 65 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla
rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui
è stata compiuta l'età di
pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS).
Per il calcolo delle rendite ordinarie ci si basa
sugli anni di contribuzione, sui redditi dell'attività lucrativa nonché sugli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l'avente
diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso) (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo
medio, che si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli
accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).
Giusta l'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi
risultanti da un'attività
lucrativa sui quali sono stati versati contributi. I contributi delle persone
che non esercitano un'attività
lucrativa sono computati come reddito di un'attività lucrativa (cpv. 2).
Per il capoverso 3 lett. a, i redditi che i coniugi
hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti
e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (splitting). La
ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita.
Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti (cpv. 4 lett. a) tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20
anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento
assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e (cpv.
4 lett. b) in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
presso l'assicurazione svizzera
per la vecchiaia e i superstiti, fatto salvo l'art. 29bis cpv. 2 LAVS.
Interpretando a contrario questa norma legale, il
TFA ha concluso che i redditi sottoposti a contribuzione e realizzati dopo
il sopraggiungere dell'evento
assicurato della vecchiaia da parte del coniuge che ha per primo diritto alla
rendita, non sottostanno alla ripartizione ed all'attribuzione reciproca per metà (DTF 127 V
361, e meglio pag. 366, DTF 129 V 124).
Questa particolarità fa sì che i contributi
propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati
pagati se il suo coniuge esercitante una tale attività ha diritto ad una
rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49).
Con questa sentenza, l'Alta Corte si è distanziata dal testo della LAVS, chiaro su questo
punto, per ragioni di sistematica legale e ha giudicato che l'esonero dal pagamento dei contributi secondo
l'art. 3 cpv. 3 LAVS vale
unicamente quando e fintanto che sussistono le condizioni per una suddivisione
e un'attribuzione in parti uguali
dei redditi conseguiti dal coniuge attivo (splitting).
Questo significa che gli anni di computo
terminano prima dell'inizio
dell'anno dell'età della pensione, altrimenti si avrebbero
dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza del mese in cui ogni
assicurato compie gli anni "limite" legati alla rendita di vecchiaia.
Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi di contribuzione gli
assicurati mai raggiungerebbero l'anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata
assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi,
Fatti
i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono
essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i
redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in
considerazione per il calcolo della rendita (art.
52c OAVS) (DTF 130 V 51).
2.4. La
giurisprudenza sancita dall'allora
Tribunale federale delle assicurazioni con l'interpretazione data nel 2003 dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS in connessione con l'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a LAVS,
secondo cui i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non
sono considerati pagati se il coniuge attivo ha diritto a una rendita di
vecchiaia (DTF 130 V 49 e qui sopra consid. 2.3), è stata precisata dall'Alta Corte
nella sentenza H 73/06 del 26 gennaio 2007.
In questa sentenza, pubblicata in DTF 133 V 201, la
nostra Massima istanza ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si applica pure
ai casi in cui una persona senza attività lucrativa dispone, al momento in cui
si realizza il primo evento assicurativo della vecchiaia da parte del suo
coniuge esercitante un'attività
lucrativa, di un reddito sufficiente per potere beneficiare, al raggiungimento
dei 64 o 65 anni, della rendita di vecchiaia massima possibile in funzione
degli anni di contribuzione acquisiti.
In questo senso, l'assicurato senza attività lucrativa il cui coniuge percepisce una
rendita di vecchiaia e continua l'esercizio di un'attività lucrativa contribuendo quindi all'AVS per un importo uguale almeno al doppio del contributo minimo, è
considerato come avere pagato lui stesso i contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, soltanto se
può giustificare, al momento in cui il coniuge riceve la sua rendita di
vecchiaia, un reddito già sufficiente che lo porta a beneficiare di una rendita
massima di vecchiaia tenendo conto, quando l'assicurato stesso raggiungerà l'età pensionabile, degli anni di contribuzione raggiunti.
Questa nuova soluzione adottata dal TF è stata
confermata nella sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007.
Nella sua presa di posizione sul caso sfociato
nella citata sentenza del 26 gennaio 2007, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali aveva persino proposto
una modifica della prassi, nel senso di applicare l'art. 3 cpv. 3 LAVS a tutti gli assicurati senza attività lucrativa
il cui coniuge è attivo.
A sostegno di questa proposta, l'UFAS si è anche fondato sulle modifiche
previste dal primo Messaggio del 21 dicembre 2005 del Consiglio federale all'11a revisione dell'AVS (FF 2006 pag. 1823), secondo le quali il nuovo capoverso 4 dell'art. 3 LAVS dovrebbe disporre di applicare
l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS
all'assicurato il cui coniuge
esercita un'attività lucrativa
dopo aver raggiunto l'età del
pensionamento (FF 2006 pag. 1868), in modo tale da permettere anche ai
pensionati attivi che hanno versato almeno il doppio del contributo minimo di
esonerare il coniuge più giovane che non esercita un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 4 lett. b pLAVS, FF 2006 pag. 1878).
Infatti, secondo il Consiglio federale, la
giurisprudenza sancita dalla DTF 130 V 49 è in contraddizione con la volontà
politica di mantenere il più possibile gli assicurati nella vita attiva.
Pertanto, un ritorno alla vecchia prassi è più che indicata, in cambio della
necessità che i contributi più elevati pagati dai pensionati attivi permettano
l'esenzione del coniuge senza
attività lucrativa dall'obbligo
contributivo (FF 2006 pag. 1869).
Il Tribunale federale non ha tuttavia seguito l'impostazione dell'UFAS
(DTF 133 V 201 consid. 4.4: "Es besteht indessen kein
Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und Ständerat
die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen haben."), ed
ha riconfermato la sua giurisprudenza nella STF H 158/06.
Tanto meno, quindi, questo Tribunale può adottare
una soluzione diversa da quella indicata dall'autorità giudiziaria federale nella sua recente precisazione di giurisprudenza.
2.5. Conformandosi
pertanto a quanto stabilito dal TF nel 2007 (DTF 133 V 201 consid. 4.3), la
scrivente Corte deve verificare se la ricorrente, ponendosi al momento in cui
suo marito è andato in pensione (quindi quando si è realizzato il primo evento
previsto dalla LAVS), avrebbe avuto diritto ad una rendita completa massima
dell'AVS al compimento dei 64 anni.
La Cassa di compensazione stessa ha accertato presso
il competente Ufficio (doc. 4) che, mentre il marito dell'insorgente non ha lacune contributive (doc.
2) e dunque può beneficiare di una scala rendite completa (scala 44), la
ricorrente è arrivata in Svizzera nell'agosto 1967 – si è sposata il 30 agosto 1967 – e quindi ha iniziato
Considerandi
a contribuire soltanto a 25 anni anziché dal 21esimo anno d'età. Ha dunque una scala rendite parziale
(scala 39).
Procedendo poi al plafonamento delle rendite per
i coniugi in questione, la Cassa ha calcolato in Fr. 3'240.- il massimo erogabile per questo nucleo familiare. A __________
spetta un importo mensile di Fr. 1'718.-, a RI 1 di Fr. 1'522.-, contro i Fr. 3'315.- che riceverebbero due coniugi pensionati che hanno sempre pagato
tutti i contributi a partire dai 21 anni (scala 44).
A mente di questo Tribunale, la decisione
adottata dalla Cassa di compensazione non rispecchia la recente
giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti, l'esonero contributivo previsto dall'art. 3
cpv. 3 lett. a LAVS è ora attuabile soltanto se la ricorrente
può giustificare un reddito sufficiente per beneficiare di una rendita di vecchiaia
massima tenuto conto degli anni di contribuzione acquisiti quando compirà 64
anni (DTF 133 V 201 consid. 4.3: "Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG ist auch anwendbar, sobald
die nichterwerbstätige Person nach Eintritt des ersten Versicherungsfalles
Alter bei ihrem erwerbstätigen Ehegatten genügend Einkommen ausweist, um in den
Genuss der entsprechend den erworbenen Beitragsjahren bei Vollendung des 64. oder
65.
Altersjahres nach Art. 21 Abs. 1 AHVG ihr zustehenden maximalen Altersrente
zu kommen.").
Di conseguenza, per conformarsi a questo
principio, non è determinante la circostanza che l'insorgente non ha contribuito per il numero di anni massimo
richiesto dalla legge (in specie, 43 anni come donna, art. 21 cpv. 1 lett. b
LAVS) a causa della sua tardiva affiliazione all'AVS svizzera (nel 1967).
Ciò che è importante, invece, è sapere se l'assicurata può beneficiare di una rendita
AVS massima rispetto ai suoi anni di contribuzione, ovvero se
raggiungerà l'importo massimo
previsto dalla scala che rispecchia il suo numero di anni di contribuzione
quando avrà raggiunto i 64 anni.
Più specificatamente, fondamentale è che la
ricorrente si confronti con i valori delle rendite appartenenti alla sua
scala parziale di contribuzione (scala 39) e non a quella completa (scala 43, peraltro
non 44 come ritenuto dalla Cassa).
Da quanto precede, discende che la rendita
ipotetica spettante alla ricorrente avrebbe dovuto essere determinata tenendo
conto da una parte dei 39 anni di contribuzione massima che ella, come donna, avrebbe
acquisito fino al raggiungimento dei 64 anni (febbraio 2006); d'altra parte, dei redditi esistenti al
momento in cui il marito è andato in pensione, quindi nel luglio 2004.
In queste circostanze, il ricorso deve essere
accolto e la decisione impugnata annullata.
2.6
La Cassa di
compensazione dovrà quindi dapprima procedere nel senso indicato, ossia verificare
se, considerando i redditi, stato al luglio 2004, la rendita parziale spettante
all'assicurata calcolata in
virtù di 39 anni di contribuzione raggiungerà il massimo di Fr. 1'906.- previsto dalla scala 39 nel 2006,
siccome nel febbraio 2006 ha compiuto 64 anni (DTF 133 V 201 consid. 4.4 in
fine).
In seguito se, alla luce di questi accertamenti, all'assicurata non spetterà la rendita AVS
massima prevista dalla scala 39 erogabile nel 2006, ella non potrà quindi, eccezionalmente,
beneficiare dell'avvenuto
pagamento del doppio del contributo minimo da parte del proprio coniuge, che le
avrebbe consentito per l'anno
2005, come per gli anni precedenti, l'esonero dal versamento dei contributi personali quale persona senza
attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Così, invece, la ricorrente dovrà
regolarmente versare per il 2005 la sua parte di contributi personali.
Pertanto, come ha rettamente proceduto la Cassa,
il calcolo dell'importo dovuto
va eseguito in conformità del predetto art. 28 cpv. 4 OAVS, ovvero considerando
la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita di
entrambi i coniugi.
Nel caso di specie esiste soltanto la sostanza
dei coniugi, che il competente Ufficio di tassazione, a specifica richiesta
della Cassa di compensazione, ha dichiarato ammontare a Fr. 6'773'497.- al 31 dicembre 2003 (doc. 10).
I contributi dovuti vanno dunque determinati
sulla metà di questa sostanza.
Nell'ipotesi in cui, per contro, calcolandola singolarmente (e non
congiuntamente con il coniuge come invece eseguito dal preposto Ufficio, doc.
4), la rendita parziale che sarebbe spettata alla ricorrente al compimento del
64esimo anno d'età avrebbe raggiunto
l'importo massimo di Fr. 1'906.-, allora per l'anno 2005 l'assicurata
deve essere esonerata dal versare contributi come persona senza attività
lucrativa e, conseguentemente, deve essere stralciata dal registro degli affiliati.
Stanti così le cose, il ricorso deve essere accolto
nella misura in cui si riferisce alla decisione di fissazione dei contributi
per l'anno 2005, unico oggetto
del ricorso, mentre va dichiarato irricevibile per gli altri anni di
contribuzione (doc. I in fine: "Pertanto si chiede che le
richieste di contributi a partire dal 1.1.2005 intimate alla signora RI 1
vengano annullate fino a quando il marito continuerà a versare almeno il doppio
del contributo minimo AVS."), mancando le relative decisioni su opposizione
(art. 56 LPGA).
Vincente in causa, siccome rappresentata alla
ricorrente vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa di
compensazione affinché si determini conformemente a quanto esposto nei
considerandi.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà Fr. 800.- alla
ricorrente a titolo di ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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