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Decisione

30.2008.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 novembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono

essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i

redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in

considerazione per il calcolo della rendita (art.

52c OAVS) (DTF 130 V 51).

2.4. La

giurisprudenza sancita dall'allora

Tribunale federale delle assicurazioni con l'interpretazione data nel 2003 dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS in connessione con l'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a LAVS,

secondo cui i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non

sono considerati pagati se il coniuge attivo ha diritto a una rendita di

vecchiaia (DTF 130 V 49 e qui sopra consid. 2.3), è stata precisata dall'Alta Corte

nella sentenza H 73/06 del 26 gennaio 2007.

In questa sentenza, pubblicata in DTF 133 V 201, la

nostra Massima istanza ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si applica pure

ai casi in cui una persona senza attività lucrativa dispone, al momento in cui

si realizza il primo evento assicurativo della vecchiaia da parte del suo

coniuge esercitante un'attività

lucrativa, di un reddito sufficiente per potere beneficiare, al raggiungimento

dei 64 o 65 anni, della rendita di vecchiaia massima possibile in funzione

degli anni di contribuzione acquisiti.

In questo senso, l'assicurato senza attività lucrativa il cui coniuge percepisce una

rendita di vecchiaia e continua l'esercizio di un'attività lucrativa contribuendo quindi all'AVS per un importo uguale almeno al doppio del contributo minimo, è

considerato come avere pagato lui stesso i contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, soltanto se

può giustificare, al momento in cui il coniuge riceve la sua rendita di

vecchiaia, un reddito già sufficiente che lo porta a beneficiare di una rendita

massima di vecchiaia tenendo conto, quando l'assicurato stesso raggiungerà l'età pensionabile, degli anni di contribuzione raggiunti.

Questa nuova soluzione adottata dal TF è stata

confermata nella sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007.

Nella sua presa di posizione sul caso sfociato

nella citata sentenza del 26 gennaio 2007, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali aveva persino proposto

una modifica della prassi, nel senso di applicare l'art. 3 cpv. 3 LAVS a tutti gli assicurati senza attività lucrativa

il cui coniuge è attivo.

A sostegno di questa proposta, l'UFAS si è anche fondato sulle modifiche

previste dal primo Messaggio del 21 dicembre 2005 del Consiglio federale all'11a revisione dell'AVS (FF 2006 pag. 1823), secondo le quali il nuovo capoverso 4 dell'art. 3 LAVS dovrebbe disporre di applicare

l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS

all'assicurato il cui coniuge

esercita un'attività lucrativa

dopo aver raggiunto l'età del

pensionamento (FF 2006 pag. 1868), in modo tale da permettere anche ai

pensionati attivi che hanno versato almeno il doppio del contributo minimo di

esonerare il coniuge più giovane che non esercita un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 4 lett. b pLAVS, FF 2006 pag. 1878).

Infatti, secondo il Consiglio federale, la

giurisprudenza sancita dalla DTF 130 V 49 è in contraddizione con la volontà

politica di mantenere il più possibile gli assicurati nella vita attiva.

Pertanto, un ritorno alla vecchia prassi è più che indicata, in cambio della

necessità che i contributi più elevati pagati dai pensionati attivi permettano

l'esenzione del coniuge senza

attività lucrativa dall'obbligo

contributivo (FF 2006 pag. 1869).

Il Tribunale federale non ha tuttavia seguito l'impostazione dell'UFAS

(DTF 133 V 201 consid. 4.4: "Es besteht indessen kein

Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und Ständerat

die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen haben."), ed

ha riconfermato la sua giurisprudenza nella STF H 158/06.

Tanto meno, quindi, questo Tribunale può adottare

una soluzione diversa da quella indicata dall'autorità giudiziaria federale nella sua recente precisazione di giurisprudenza.

2.5. Conformandosi

pertanto a quanto stabilito dal TF nel 2007 (DTF 133 V 201 consid. 4.3), la

scrivente Corte deve verificare se la ricorrente, ponendosi al momento in cui

suo marito è andato in pensione (quindi quando si è realizzato il primo evento

previsto dalla LAVS), avrebbe avuto diritto ad una rendita completa massima

dell'AVS al compimento dei 64 anni.

La Cassa di compensazione stessa ha accertato presso

il competente Ufficio (doc. 4) che, mentre il marito dell'insorgente non ha lacune contributive (doc.

2) e dunque può beneficiare di una scala rendite completa (scala 44), la

ricorrente è arrivata in Svizzera nell'agosto 1967 – si è sposata il 30 agosto 1967 – e quindi ha iniziato

Considerandi

a contribuire soltanto a 25 anni anziché dal 21esimo anno d'età. Ha dunque una scala rendite parziale

(scala 39).

Procedendo poi al plafonamento delle rendite per

i coniugi in questione, la Cassa ha calcolato in Fr. 3'240.- il massimo erogabile per questo nucleo familiare. A __________

spetta un importo mensile di Fr. 1'718.-, a RI 1 di Fr. 1'522.-, contro i Fr. 3'315.- che riceverebbero due coniugi pensionati che hanno sempre pagato

tutti i contributi a partire dai 21 anni (scala 44).

A mente di questo Tribunale, la decisione

adottata dalla Cassa di compensazione non rispecchia la recente

giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti, l'esonero contributivo previsto dall'art. 3

cpv. 3 lett. a LAVS è ora attuabile soltanto se la ricorrente

può giustificare un reddito sufficiente per beneficiare di una rendita di vecchiaia

massima tenuto conto degli anni di contribuzione acquisiti quando compirà 64

anni (DTF 133 V 201 consid. 4.3: "Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG ist auch anwendbar, sobald

die nichterwerbstätige Person nach Eintritt des ersten Versicherungsfalles

Alter bei ihrem erwerbstätigen Ehegatten genügend Einkommen ausweist, um in den

Genuss der entsprechend den erworbenen Beitragsjahren bei Vollendung des 64. oder

65.

Altersjahres nach Art. 21 Abs. 1 AHVG ihr zustehenden maximalen Altersrente

zu kommen.").

Di conseguenza, per conformarsi a questo

principio, non è determinante la circostanza che l'insorgente non ha contribuito per il numero di anni massimo

richiesto dalla legge (in specie, 43 anni come donna, art. 21 cpv. 1 lett. b

LAVS) a causa della sua tardiva affiliazione all'AVS svizzera (nel 1967).

Ciò che è importante, invece, è sapere se l'assicurata può beneficiare di una rendita

AVS massima rispetto ai suoi anni di contribuzione, ovvero se

raggiungerà l'importo massimo

previsto dalla scala che rispecchia il suo numero di anni di contribuzione

quando avrà raggiunto i 64 anni.

Più specificatamente, fondamentale è che la

ricorrente si confronti con i valori delle rendite appartenenti alla sua

scala parziale di contribuzione (scala 39) e non a quella completa (scala 43, peraltro

non 44 come ritenuto dalla Cassa).

Da quanto precede, discende che la rendita

ipotetica spettante alla ricorrente avrebbe dovuto essere determinata tenendo

conto da una parte dei 39 anni di contribuzione massima che ella, come donna, avrebbe

acquisito fino al raggiungimento dei 64 anni (febbraio 2006); d'altra parte, dei redditi esistenti al

momento in cui il marito è andato in pensione, quindi nel luglio 2004.

In queste circostanze, il ricorso deve essere

accolto e la decisione impugnata annullata.

2.6

La Cassa di

compensazione dovrà quindi dapprima procedere nel senso indicato, ossia verificare

se, considerando i redditi, stato al luglio 2004, la rendita parziale spettante

all'assicurata calcolata in

virtù di 39 anni di contribuzione raggiungerà il massimo di Fr. 1'906.- previsto dalla scala 39 nel 2006,

siccome nel febbraio 2006 ha compiuto 64 anni (DTF 133 V 201 consid. 4.4 in

fine).

In seguito se, alla luce di questi accertamenti, all'assicurata non spetterà la rendita AVS

massima prevista dalla scala 39 erogabile nel 2006, ella non potrà quindi, eccezionalmente,

beneficiare dell'avvenuto

pagamento del doppio del contributo minimo da parte del proprio coniuge, che le

avrebbe consentito per l'anno

2005, come per gli anni precedenti, l'esonero dal versamento dei contributi personali quale persona senza

attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Così, invece, la ricorrente dovrà

regolarmente versare per il 2005 la sua parte di contributi personali.

Pertanto, come ha rettamente proceduto la Cassa,

il calcolo dell'importo dovuto

va eseguito in conformità del predetto art. 28 cpv. 4 OAVS, ovvero considerando

la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita di

entrambi i coniugi.

Nel caso di specie esiste soltanto la sostanza

dei coniugi, che il competente Ufficio di tassazione, a specifica richiesta

della Cassa di compensazione, ha dichiarato ammontare a Fr. 6'773'497.- al 31 dicembre 2003 (doc. 10).

I contributi dovuti vanno dunque determinati

sulla metà di questa sostanza.

Nell'ipotesi in cui, per contro, calcolandola singolarmente (e non

congiuntamente con il coniuge come invece eseguito dal preposto Ufficio, doc.

4), la rendita parziale che sarebbe spettata alla ricorrente al compimento del

64esimo anno d'età avrebbe raggiunto

l'importo massimo di Fr. 1'906.-, allora per l'anno 2005 l'assicurata

deve essere esonerata dal versare contributi come persona senza attività

lucrativa e, conseguentemente, deve essere stralciata dal registro degli affiliati.

Stanti così le cose, il ricorso deve essere accolto

nella misura in cui si riferisce alla decisione di fissazione dei contributi

per l'anno 2005, unico oggetto

del ricorso, mentre va dichiarato irricevibile per gli altri anni di

contribuzione (doc. I in fine: "Pertanto si chiede che le

richieste di contributi a partire dal 1.1.2005 intimate alla signora RI 1

vengano annullate fino a quando il marito continuerà a versare almeno il doppio

del contributo minimo AVS."), mancando le relative decisioni su opposizione

(art. 56 LPGA).

Vincente in causa, siccome rappresentata alla

ricorrente vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa di

compensazione affinché si determini conformemente a quanto esposto nei

considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà Fr. 800.- alla

ricorrente a titolo di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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