Lexipedia

Decisione

30.2008.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 gennaio 2009Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di

prova (doc. IV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Considerandi

2.

I

ricorsi 30.2008.45 e 30.2008.46 del 20 e del 22 ottobre 2008 formulati da RI 1

rispettivamente dallo Studio d'architettura

RI 2 concernono fatti di uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto

materiale, perciò si giustifica la congiunzione delle cause – peraltro già

decretata pendente causa - e la pronuncia di una sola sentenza (STF 8C_295/2007

e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008; DTF 128 V 124 consid. 1; DTF 127 V 157; DTF

127.

V 33),

3.

RI

2.

contesta l'effetto retroattivo

sviluppato dalla decisione su opposizione della Cassa, che nel 2008 ha preso

posizione riguardo all'affiliazione

di RI 1 a far data dal 2003, quando già a quel momento disponeva dei necessari

elementi per decidere del suo statuto contributivo.

A questo proposito

occorre rilevare, come correttamente osservato dalla Cassa di compensazione,

che già nel 2002, quando ha iniziato la sua attività lucrativa, era dovere

della ricorrente, che si riteneva indipendente, rispettivamente del datore di

lavoro, annunciarsi/la spontaneamente alla Cassa di compensazione per

regolarizzare la sua posizione assicurativa nei confronti dell'AVS (art. 64 cpv. 5 LAVS).

Non annunciandosi alla

Cassa CO 1 per oltre cinque anni, l'assicurata si è quindi sottratta al suo obbligo contributivo. Per

contro, la circostanza che nel 2008 l'Amministrazione l'ha

affiliata d'ufficio retroattivamente,

dal 2003, e non per il futuro, rispecchia perfettamente le norme legali in materia.

Infatti, per l'art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui

importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque

anni dalla fine dell'anno

civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati.

Trattandosi di contributi secondo gli artt. 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine

decorre dalla fine dell'anno

civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la

tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi

arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Con il 1° gennaio 2003

è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l'art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase, il cui tenore, ora, recita che in

deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il

termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale

determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.

L'art. 24 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto

a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del

mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il contributo doveva

essere pagato.

Per il cpv. 2, se il

responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest'obbligo con una procedura punibile per la

quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest'ultimo a determinare il momento in cui il

credito si estingue.

Una decisione

contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione

prevista dall'art. 16 cpv. 1

LAVS.

Kieser, ATSG

Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, N. 20 ad art. 24, pag. 271, rammenta

infatti che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein

für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge

gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt

wird.” (cfr. anche Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art.

16, pag. 409 seg.).

Va ancora rammentato

che prima che la perenzione diventi definitiva, i contributi devono figurare in

una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione

deve essere notificata, entro il termine di perenzione, al debitore dei

contributi. Non basta che sia impostata entro il termine (DTF 119 V 96,

Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 409; Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 24, pag. 271).

La comunicazione di

una decisione è un atto giuridico che necessita della notifica. Essa esplica i

suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica è stata fatta regolarmente.

Poco importa che l'interessato

prenda conoscenza del contenuto della decisione.

A determinate

condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito

contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è

lacunoso (per esempio indica l'importo

globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni

dipendente). Tuttavia, l'ammontare

richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente

notificata.

In concreto, la Cassa

ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione formale di (non)

affiliazione come indipendente per gli anni dal 2003 in poi in data 7 luglio 2008

(doc. A2 dell'inc. 30.2008.45 e

doc. A3 dell'inc. 30.2008.46),

ossia entro il termine quinquennale previsto dall'art. 16 cpv. 1 LAVS.

La censura della retroattività della misura va

pertanto respinta.

nel merito

4.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro

domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv.

2.

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9.

cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a

LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

5.

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5

LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto

concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio

può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che

l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,

il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V

171.

consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid.

2.

e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali

sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre

2000).

6.

Secondo

la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284

consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad

esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo

di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI

1993.

pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste

quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa

indipendente è l'esercizio, a

nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le

caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un

termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,

durante l'attività svolta, è

integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare

un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a

edizione, pag. 34 segg.; Vischer,

Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto

sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del

lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo

caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale

(RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di

attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo

rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un

salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226

consid. 3b).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA

del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op.

cit., N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).

In una sentenza pubblicata in Pratique

VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la

qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine

importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des

conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les

références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande

toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité

de l'appréciation fiscale. (…).".

7.

La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato

come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale,

della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale

dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa

e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,

eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella

causa D. SA; STCA del 3 ottobre

1991.

nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un'attività

dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

8. Nella più recente giurisprudenza, il TFA ha avuto modo di rammentare

che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio

della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo

committente, è usuale (sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché

sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in

atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento

radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel

pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio

convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà

economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi

propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività,

in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti

importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi

posto l'accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine, vanno

considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in

relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività

lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V

161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se

possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o

datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti

o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a

titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b

pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04

del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

9. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi

impiega salariati.

Giusta l'art. 12 cpv.

1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone

obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2

LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che

hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,

impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È

riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di

convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti

(cpv. 3).

Il datore di lavoro è

la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una

situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di

lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.

1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS

qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato

o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la

persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12

LAVS).

10. Nel

caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata

giurisprudenza, la decisione della Cassa di compensazione di ritenere RI 1

quale dipendente dello Studio d'architettura RI 2 va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente predominanti

rispetto a quelli che potrebbero far propendere per

un'attività

indipendente.

11. Nell'ottobre 2002 l'assicurata, di formazione disegnatrice edile e fino al 1995 occupata

in tale veste quale salariata, al fine di aiutare finanziariamente la famiglia

ha iniziato la collaborazione con lo Studio d'architettura ricorrente.

Questa attività veniva

normalmente esercitata presso l'ufficio che essa ha installato al proprio domicilio, sebbene sia

capitato che l'assicurata si

recasse presso lo Studio d'architettura

per espletare le sue prestazioni. Molto frequenti erano inoltre gli spostamenti

sui cantieri per la direzione dei lavori, che le venivano rimborsati forfetariamente

in base al chilometraggio percorso. Lo Studio d'architettura le riconosceva inoltre il pagamento delle spese per l'uso del telefono privato.

Il TCA osserva che le cinquantatre fatture

agli atti (doc. 2) si riferiscono per lo più alle prestazioni lavorative di RI

1 per lo Studio d'architettura RI

2 dal gennaio 2003 al maggio 2008, eccetto alcune indirizzate a terze persone: la

fattura del 6 novembre 2006 si riferisce a lavori di stesura di piani esecutivi

e di dettaglio per un'abitazione

bifamiliare ad __________; la fattura del 20 novembre 2006 è stata allestita per

la stesura dei piani esecutivi e di dettaglio nonché per l'esecuzione di lavori per la ristrutturazione

avvenuta su un fondo di __________; la fattura del 15 maggio 2007 concerne il

progetto di massima e la domanda di notifica, i piani esecutivi e la direzione

lavori per l'ampliamento effettuato

su un mappale di __________; infine, la fattura del 18 luglio 2008, anch'essa esente da IVA, si riferisce alla

stesura di piani di rilievo e del progetto per la ristrutturazione di un immobile

a __________.

Esaminando la

cinquantina di fatture si rileva innanzitutto che esse sono state redatte su un

normale foglio bianco, in cui in alto a sinistra appare il nome e l'indirizzo privato di RI 1; in un secondo

tempo si è aggiunta l'indicazione

della professione (disegnatrice edile) e del numero di telefono fisso e mobile;

a destra, invece, figura il nome del destinatario che, come visto, è praticamente

sempre quello dello Studio d'architettura

RI 2 a __________.

Queste fatture sono

poi intitolate "Fattura per prestazioni lavorative del mese …." e

riportano la dicitura dei lavori eseguiti che, a dipendenza dell'attività svolta quel mese, comprende la

stesura dei piani di progetto, la stesura dei piani esecutivi e di dettaglio, la

stesura delle offerte, il calcolo dei computi per i capitolati, il controllo delle

liquidazioni e le visite ai cantieri per la direzione dei lavori.

Esse indicano poi il

totale delle ore prestate per queste attività che, moltiplicate per un costo

orario di Fr. 30.-, danno l'importo

complessivo dell'onorario

preteso dall'assicurata.

A ciò si aggiungono

eventualmente, a dipendenza dell'attività prestata quel mese, le spese per le trasferte nei vari

cantieri. Il numero dei chilometri percorsi dall'assicurata è stato moltiplicato per 50 centesimi negli anni 2003,

2004 e 2005 fino ad agosto; poi, dal settembre 2005 fino al mese di febbraio

2008 compreso il rimborso del costo delle trasferte è aumentato a 60 centesimi

al chilometro; infine, dal mese di aprile 2008 l'assicurata fattura 70 centesimi al chilometro per le trasferte di

lavoro.

Se del caso, vi figura

anche il costo del telefono privato.

12. Dall'analisi

della documentazione presentata dalle parti emerge inoltre che nell'anno

2003 la disegnatrice edile ha lavorato per il noto studio d'architettura tutto

l'anno, eccetto durante i mesi di aprile, giugno e dicembre. Per questa sua

attività, il numero di ore complessive da essa prestate raggiunge e supera

praticamente sempre le 100 ore mensili; fanno eccezione i mesi di agosto (70

ore) e di ottobre (90 ore).

Per il 2004, l'assicurata

ha lavorato per lo Studio ricorrente durante nove mesi e le ore prestate

raggiungono una media di 88 al mese, passando dal minimo di 63,5 ore svolte nel

mese di febbraio 2004 al massimo di 122 ore eseguite nel settembre 2004.

Anche nel 2005 l'assicurata ha lavorato nove mesi per conto

di RI 2, fatturando 61,75 ore nel giugno 2005 e 67,5 ore nel luglio 2005, ma

raggiungendo 107 ore nel novembre 2005 ed addirittura 117,5 ore nel settembre

2005, passando dalle 88,25 ore di febbraio 2005 e dalle 91,75 ore di ottobre

2005, per una media di 90 ore al mese.

La fatturazione per l'anno 2006 è

molto variabile. Si segnalano le 20,75 ore di ottobre 2006 e le 132,25 ore di

settembre 2006, le 52 ore di giugno 2006 e le 111 di maggio 2006, le 66 ore di

marzo 2006 e le 95 ore di aprile 2006. La media di lavoro su 9 mesi raggiunge

le 84 ore.

Nella prima metà del 2007

l'assicurata ha fatturato una

media di circa 65 ore lavorative con un picco di 114 ore nel marzo 2007, mentre

nella seconda metà dell'anno il

montante delle ore è lievitato a 105,5 in novembre, a 107 nel settembre ed a

127 nell'ottobre 2007. La media

su otto mesi si assesta a 90 ore.

Infine, durante i

primi mesi dell'anno 2008 RI 1

ha fatturato al ricorrente 68 ore di lavoro in gennaio, 94 ore in febbraio, 29 ore

in marzo, 99 ore in aprile e 102,5 ore in maggio 2008, per una media mensile di

78,5 ore.

In nessun caso il

beneficiario finale (committente) del lavoro svolto è intestatario delle

fatture della ricorrente. Tutti i rischi aziendali nei confronti della

committenza sono stati assunti dall'arch. RI 2.

D'avviso di questo TCA, dall'esposizione

che precede si può dunque concludere che la disegnatrice edile insorgente dedicava

almeno due settimane al mese del suo tempo a favore dello Studio d'architettura ricorrente.

Inoltre, va osservata

un'evidente continuità ed

intensità di questa sua attività, dato che ogni anno, dal 2003, si è protratta

per ben nove mesi all'anno - eccetto

nel 2007, dove i mesi sono stati "solo" otto e nel 2008, per cinque mesi,

dove i dati sono parziali.

Alla luce di questi

chiari elementi, non è quindi possibile concludere ad una mera collaborazione

esterna saltuaria. Piuttosto, i rapporti fra i ricorrenti vanno definiti come di

un'intensità non certo

trascurabile dal profilo dell'impiego

del tempo, dato che l'attività

di disegnatrice edile per conto del ricorrente l'occupava per almeno il 50% del

suo tempo lavorativo.

13. Dagli

atti all'inserto risulta inoltre

che l'assicurata fatturava a RI

2 le sue prestazioni regolarmente all'inizio del mese successivo a quello in cui ha lavorato o, talvolta,

addirittura all'inizio del mese

stesso che ha fatturato.

Durante il primo anno

oggetto del contendere, il 2003, l'assicurata ha calcolato al ricorrente un importo totale di Fr. 28'080.-.

Nel 2004, le

ricevute agli atti attestano che le prestazioni offerte da RI 1 all'insorgente sono ammontate a Fr. 23'782,50,

oltre ai rimborsi spese.

Per l'anno 2005,

sempre per lavori ricevuti in appalto dal ricorrente, l'assicurata ha fatturato a quest'ultimo Fr. 25'163.-

per le sue prestazioni.

Nel 2006, il

totale della fatturazione eseguita dall'una a favore dell'altro

assomma a Fr. 22'725.-.

Nel quinto anno

controllato, il 2007, l'assicurata

ha conteggiato all'architetto

un importo complessivo di Fr. 21'630.-.

Durante i primi cinque

mesi dell'anno 2008, poi, la disegnatrice ha emesso altrettante fatture nei confronti

dello Studio d'architettura per

complessivi Fr. 11'775.-.

Questi dati vanno quindi confrontati con quelli

dichiarati dall'interessata

stessa nel questionario per l'affiliazione

degli indipendenti, in cui ha indicato di avere conseguito, dalla sua attività

indipendente di disegnatrice, un introito di Fr. 26'000.- nel 2003, di Fr. 26'642.- nel 2004, di Fr. 25'896.- nel 2005 e di Fr. 28'725.- nell'anno 2006

(doc. 8).

Stanti così le cose, il

TCA conclude che l'assicurata aveva deciso di svolgere le proprie

funzioni in modo praticamente esclusivo per un unico committente, identificato nello

Studio d'architettura

ricorrente.

Dal 2006 ella ha poi iniziato

ad intraprendere dei lavori per terze persone, come attestano le due fatture di

Fr. 3'000.- ciascuna emesse nel

novembre 2006, la fattura di Fr. 2'500.- del 15 maggio 2007 e la fattura del 18 luglio 2008 di Fr. 5'000.-. Tuttavia, questi importi, paragonati

a quelli incassati lavorando per RI 2, rappresentano una piccola parte delle

sue entrate complessive – fatta salva la (parziale) situazione per il 2008.

Per quanto è emerso

dai giustificativi prodotti, dunque, gli incarichi ricevuti da altra clientela

privata influiscono in modo trascurabile sugli introiti conseguiti dalla ricorrente

durante i cinque anni di contribuzione in esame.

Si può

affermare che, per tutti i cinque anni in questione, RI 1 ha fornito al

ricorrente la grande parte (decisamente preponderante) delle proprie

prestazioni, adempiendo così ad un elemento tipico dell'attività dipendente (STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005; STFA H 279/00 del 16

dicembre 2002; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 181, n. 110 ad art. 5 LAVS).

Sulla scorta della documentazione

raccolta e visto quanto esposto, non presta quindi il fianco

ad alcuna critica la conclusione che la collaborazione con la ditta ricorrente

era a tal punto intensa da costituire un'evidente dipendenza economica dell'assicurata nei suoi confronti

(STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005).

Ciò non implica comunque, va ribadito,

che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati

nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può

essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra.

Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e

di dipendente nei confronti di una stessa persona (STFA del 24 febbraio

1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001, Inc. n. 30.2001.57; cfr.

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165; DTF 105

V 113). Fondamentale è che ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato

distintamente ed indipendentemente dagli altri.

Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurata

di poter essere affiliata come indipendente nei confronti di terzi quale disegnatrice

edile e per la medesima professione come dipendente quando è al servizio dello

Studio d'architettura qui ricorrente.

14. Come

indicato nell'espletamento della sua attività l'assicurata non emetteva fatture destinate ai beneficiari delle sue

prestazioni appaltanti rispettivamente, mandanti dei lavori, per un pagamento

diretto – fanno eccezione le quattro summenzionate fatture emesse tra il 2006

ed il 2008. La disegnatrice edile si rivolgeva unicamente e direttamente al

ricorrente, che le commissionava l'esecuzione di opere a favore di clienti che

trattavano però solo con lo studio d'architettura.

Peraltro, destinatario

delle relative richieste di pagamento da parte dell'interessata era sempre e solo lo Studio d'architettura insorgente; obbligato alle prestazioni nei confronti

della predetta assicurata era quindi soltanto quest'ultimo e non i di lui clienti finali, che per contro non avevano un

rapporto giuridico diretto con la collaboratrice, semplice esecutrice materiale

in subappalto o per delega di lavori ottenuti da RI 2.

L'interessata godeva inoltre del rimborso

delle spese sopportate, quali il riconoscimento delle spese di trasferta sui

cantieri per la direzione dei lavori e delle spese telefoniche.

Questo fa sì che

nell'eseguire la propria attività l'assicurata non ha corso alcun rischio

particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico

nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato

(Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui lo Studio d'architettura – e non i terzi committenti –

regolava direttamente i propri impegni con la sua collaboratrice.

L'architetto insorgente

si è pertanto assunto il rischio economico, mentre l'assicurata, non agendo a

proprio nome e per proprio conto, non si è assunta alcun rischio particolare

verso terzi.

Tale circostanza

indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della

ditta individuale.

Non va poi dimenticato

che l'eventualità che RI 2 avrebbe potuto non versare alla sua collaboratrice

gli importi da ella fatturati, avrebbe posto quest'ultima nella medesima

posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il

proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che

l'interessata sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a

quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

167, n. 56 ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che ella si assumeva

una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente.

15. Per

quanto concerne l'investimento,

poco importante, in mezzi propri, va rammentato che il Tribunale federale ha

già evidenziato che per la natura certe attività, in particolare nel settore

dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini

della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non

su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60

con riferimenti; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 5.2).

La dipendenza

lavorativa, come visto, ha comportato per l'assicurata una dipendenza anche di tipo economica.

Il TCA osserva comunque che l'indicazione

generica che l'assicurata utilizzava quale ufficio quello ricavato nella sua

abitazione, oltre a non essere stata provata, appare insufficiente per

ammettere che ella abbia sopportato un rischio particolare legato

all'esercizio della sua attività di disegnatrice edile (Pratique VSI 1995 pag.

27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 167, ad art. 5 LAVS n. 56; STCA del 25 ottobre 2007, 30.2006.44).

Non va poi dimenticato

che entrambi i ricorrenti hanno ammesso che l'assicurata svolgeva sì le sue prestazioni presso l'ufficio installato al proprio domicilio, ma

anche presso lo Studio d'architettura

RI 2, oltre che direttamente sui cantieri (doc. I).

Le strutture su cui

poteva contare l'assicurata

dimostrano pertanto l'assenza di investimenti di una certa importanza (nemmeno

invocati né comprovati) e quindi l'assenza di un rischio particolare legato

all'esercizio della sua attività (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

167, n. 56 ad art. 5 LAVS).

16. Gli

altri elementi, sollevati dai ricorrenti a comprova della qualifica

dell'attività della collaboratrice quale indipendente, non sono decisivi per la

determinazione dei rapporti nel periodo in oggetto.

A fronte

principalmente di un chiaro rapporto di subordinazione sia sotto l'aspetto

economico sia anche dal profilo dell'impiego del tempo nei confronti della

ditta ricorrente, ma anche dell'assenza, come visto, di un rischio economico e

d'incasso nei confronti della clientela, le motivazioni date dagli insorgenti che

hanno affermato che l'assicurata

era libera nell'organizzazione dell'attività per quanto concerne per esempio

l'orario di lavoro e l'esecuzione del lavoro, hanno un'incidenza nettamente inferiore

e non sono sufficienti per qualificarla come persona esercitante un'attività lucrativa

indipendente.

In effetti, malgrado la

collaboratrice potesse gestire la sua attività con una certa libertà quanto all'impiego del tempo, agli orari di lavoro

come pure all'organizzazione

medesima del lavoro, questi elementi passano in secondo piano di fronte alla

circostanza che ella non si è per contro assunta direttamente e personalmente

alcun rischio aziendale ed economico tipico di ogni imprenditore (STFA H

320/01 del 29 dicembre 2003), neppure nel senso di rischio di

perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg.

27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS) e nemmeno nell'avere un proprio ufficio.

Il rapporto

instauratosi tra l'architetto e la sua collaboratrice era quindi tale da costituire

un vero e proprio legame di collaborazione dipendente.

17. Considerate

tutte le circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali non possono essere

seguite. I diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in

presenza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un

rapporto di dipendenza fra RI 1 e la ditta individuale di RI 2. Le

caratteristiche di un'attività salariata sono infatti predominanti rispetto

alle ragioni di affiliare l'assicurata come un'imprenditrice autonoma quando lavora per il ricorrente.

Di conseguenza, la

decisione su opposizione della Cassa che ha qualificato l'assicurata dal 2003

(al 2007) come dipendente nei confronti del predetto Studio d'architettura risulta corretta e deve essere

confermata.

I ricorsi devono così essere

respinti.

Ne discende che i

redditi versati all'assicurata durante il periodo gennaio 2003-dicembre 2007

vanno considerati come salario determinante della collaboratrice, su cui il

datore di lavoro, in virtù dell'art. 14 LAVS, è tenuto a pagare i contributi

paritetici che la Cassa di compensazione fisserà in occasione della revisione della

ditta individuale che effettuerà a norma dell'art. 162 OAVS.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi, congiunti, sono respinti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster