30.2008.45
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13 gennaio 2009Italiano31 min
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Numero d'incarto:
30.2008.45
Data decisione, Autorità:
13.01.2009, TCA
Titolo:
Attività dipendente di disegnatrice edile verso studio d'architettura per cui lavora almeno 2 sett al mese per 9 mesi all'anno.Unico committente.Dipendenza economica.Fatturazione direttamente allo Studio,non ai clienti finali.Investimento poco importante.Ufficio in casa non comprovato.Nessun rischio
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 12 LAVS
art. 14 LAVS
art. 16 cpv. 1 LAVS
art. 11 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.45
30.2008.46
TB
Lugano
13 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 20 e del 22 ottobre
2008 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
le decisioni su opposizione del 16
settembre 2008 emanate da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Il 1°
luglio 2008 (doc. 8) RI 1 ha compilato il questionario per l'affiliazione degli indipendenti,
annunciando di avere iniziato l'attività di disegnatrice edile nell'ottobre 2002 e di prevedere di conseguire un utile netto annuale di
Fr. 25'000.-.
B. Con
decisione del 7 luglio 2008 la Cassa CO 1 ha informato l'assicurata (doc. A2 dell'inc. 30.2008.45) di non poterla affiliare come
indipendente, poiché lavora(va) per un unico committente – lo Studio d'architettura RI 2 –, al quale (doc. A3 dell'inc. 30.2008.46) in pari data ha comunicato
che le retribuzioni versate fanno parte del salario determinante.
C. Il 16
settembre 2008 la Cassa di compensazione ha emanato due distinte, ma di simile
contenuto, decisioni su opposizione (docc. A1 di entrambi gli incarti). L'Amministrazione ha ribadito che il compenso
orario di Fr. 30.-, il diritto al rimborso delle spese ed il lavorare per un
unico committente sono elementi a favore di un'attività lucrativa dipendente. Fondandosi sugli accertamenti
effettuati dalla SUVA, la Cassa ha così parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurata (doc. A3 dell'inc. 30.2008.45), affiliandola come indipendente per l'attività accessoria dal 1° novembre 2006 quando
lavora in nome e per conto proprio per (altri) clienti privati, mentre come
dipendente a titolo principale quando lavora per lo Studio d'architettura RI 2. L'opposizione di quest'ultimo (doc. A4 dell'inc. 30.2008.46) è quindi stata respinta
integralmente.
D. Con due
separati ricorsi RI 1 il 20 ottobre 2008 (doc. I dell'inc. 30.2008.45) e RI 2 il 22 ottobre 2008 (doc. I dell'inc. 30.2008.46), hanno chiesto al TCA di affiliare la disegnatrice edile come
indipendente, trattandosi di una collaborazione esterna indipendente svolta di
regola al proprio domicilio ed in modo del tutto autonomo, senza vincoli organizzativi
e di tempo. Peraltro, nel 2006 e nel 2008 la ricorrente ha eseguito lavori anche
per terze persone.
Il 27 (doc. III dell'inc. 30.2008.45) ed il 29 ottobre 2008 (doc. III dell'inc. 30.2008.46) la Cassa di compensazione
ha ribadito che gli elementi a favore di un'attività dipendente prevalgono su quelli tipici di un'attività indipendente, siccome l'assicurata non ha alcun rischio tipico dell'imprenditore e non fattura al cliente
finale.
Fatti
I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
I
ricorsi 30.2008.45 e 30.2008.46 del 20 e del 22 ottobre 2008 formulati da RI 1
rispettivamente dallo Studio d'architettura
RI 2 concernono fatti di uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto
materiale, perciò si giustifica la congiunzione delle cause – peraltro già
decretata pendente causa - e la pronuncia di una sola sentenza (STF 8C_295/2007
e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008; DTF 128 V 124 consid. 1; DTF 127 V 157; DTF
127.
V 33),
3.
RI
2.
contesta l'effetto retroattivo
sviluppato dalla decisione su opposizione della Cassa, che nel 2008 ha preso
posizione riguardo all'affiliazione
di RI 1 a far data dal 2003, quando già a quel momento disponeva dei necessari
elementi per decidere del suo statuto contributivo.
A questo proposito
occorre rilevare, come correttamente osservato dalla Cassa di compensazione,
che già nel 2002, quando ha iniziato la sua attività lucrativa, era dovere
della ricorrente, che si riteneva indipendente, rispettivamente del datore di
lavoro, annunciarsi/la spontaneamente alla Cassa di compensazione per
regolarizzare la sua posizione assicurativa nei confronti dell'AVS (art. 64 cpv. 5 LAVS).
Non annunciandosi alla
Cassa CO 1 per oltre cinque anni, l'assicurata si è quindi sottratta al suo obbligo contributivo. Per
contro, la circostanza che nel 2008 l'Amministrazione l'ha
affiliata d'ufficio retroattivamente,
dal 2003, e non per il futuro, rispecchia perfettamente le norme legali in materia.
Infatti, per l'art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui
importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque
anni dalla fine dell'anno
civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati.
Trattandosi di contributi secondo gli artt. 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine
decorre dalla fine dell'anno
civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la
tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi
arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
Con il 1° gennaio 2003
è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l'art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase, il cui tenore, ora, recita che in
deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il
termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale
determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.
L'art. 24 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto
a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del
mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il contributo doveva
essere pagato.
Per il cpv. 2, se il
responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest'obbligo con una procedura punibile per la
quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest'ultimo a determinare il momento in cui il
credito si estingue.
Una decisione
contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione
prevista dall'art. 16 cpv. 1
LAVS.
Kieser, ATSG
Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, N. 20 ad art. 24, pag. 271, rammenta
infatti che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein
für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge
gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt
wird.” (cfr. anche Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art.
16, pag. 409 seg.).
Va ancora rammentato
che prima che la perenzione diventi definitiva, i contributi devono figurare in
una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione
deve essere notificata, entro il termine di perenzione, al debitore dei
contributi. Non basta che sia impostata entro il termine (DTF 119 V 96,
Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 409; Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 24, pag. 271).
La comunicazione di
una decisione è un atto giuridico che necessita della notifica. Essa esplica i
suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica è stata fatta regolarmente.
Poco importa che l'interessato
prenda conoscenza del contenuto della decisione.
A determinate
condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito
contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è
lacunoso (per esempio indica l'importo
globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni
dipendente). Tuttavia, l'ammontare
richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente
notificata.
In concreto, la Cassa
ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione formale di (non)
affiliazione come indipendente per gli anni dal 2003 in poi in data 7 luglio 2008
(doc. A2 dell'inc. 30.2008.45 e
doc. A3 dell'inc. 30.2008.46),
ossia entro il termine quinquennale previsto dall'art. 16 cpv. 1 LAVS.
La censura della retroattività della misura va
pertanto respinta.
nel merito
4.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2.
LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9.
cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
5.
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5
LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto
concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio
può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che
l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,
il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V
171.
consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid.
2.
e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali
sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre
2000).
6.
Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad
esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo
di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993.
pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste
quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,
RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa
indipendente è l'esercizio, a
nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente quando le
caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un
termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l'attività svolta, è
integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare
un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a
edizione, pag. 34 segg.; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto
sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del
lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo
caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale
(RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di
attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo
rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un
salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA
del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op.
cit., N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).
In una sentenza pubblicata in Pratique
VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la
qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine
importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des
conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les
références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande
toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité
de l'appréciation fiscale. (…).".
7.
La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato
come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale,
della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale
dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale
dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa
e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre
1991.
nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un'attività
dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
8. Nella più recente giurisprudenza, il TFA ha avuto modo di rammentare
che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio
della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo
committente, è usuale (sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché
sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in
atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento
radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel
pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio
convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà
economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi
propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività,
in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti
importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi
posto l'accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine, vanno
considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in
relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività
lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V
161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se
possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o
datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti
o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a
titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b
pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04
del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
9. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi
impiega salariati.
Giusta l'art. 12 cpv.
1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,
impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È
riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12
LAVS).
10. Nel
caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata
giurisprudenza, la decisione della Cassa di compensazione di ritenere RI 1
quale dipendente dello Studio d'architettura RI 2 va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente predominanti
rispetto a quelli che potrebbero far propendere per
un'attività
indipendente.
11. Nell'ottobre 2002 l'assicurata, di formazione disegnatrice edile e fino al 1995 occupata
in tale veste quale salariata, al fine di aiutare finanziariamente la famiglia
ha iniziato la collaborazione con lo Studio d'architettura ricorrente.
Questa attività veniva
normalmente esercitata presso l'ufficio che essa ha installato al proprio domicilio, sebbene sia
capitato che l'assicurata si
recasse presso lo Studio d'architettura
per espletare le sue prestazioni. Molto frequenti erano inoltre gli spostamenti
sui cantieri per la direzione dei lavori, che le venivano rimborsati forfetariamente
in base al chilometraggio percorso. Lo Studio d'architettura le riconosceva inoltre il pagamento delle spese per l'uso del telefono privato.
Il TCA osserva che le cinquantatre fatture
agli atti (doc. 2) si riferiscono per lo più alle prestazioni lavorative di RI
1 per lo Studio d'architettura RI
2 dal gennaio 2003 al maggio 2008, eccetto alcune indirizzate a terze persone: la
fattura del 6 novembre 2006 si riferisce a lavori di stesura di piani esecutivi
e di dettaglio per un'abitazione
bifamiliare ad __________; la fattura del 20 novembre 2006 è stata allestita per
la stesura dei piani esecutivi e di dettaglio nonché per l'esecuzione di lavori per la ristrutturazione
avvenuta su un fondo di __________; la fattura del 15 maggio 2007 concerne il
progetto di massima e la domanda di notifica, i piani esecutivi e la direzione
lavori per l'ampliamento effettuato
su un mappale di __________; infine, la fattura del 18 luglio 2008, anch'essa esente da IVA, si riferisce alla
stesura di piani di rilievo e del progetto per la ristrutturazione di un immobile
a __________.
Esaminando la
cinquantina di fatture si rileva innanzitutto che esse sono state redatte su un
normale foglio bianco, in cui in alto a sinistra appare il nome e l'indirizzo privato di RI 1; in un secondo
tempo si è aggiunta l'indicazione
della professione (disegnatrice edile) e del numero di telefono fisso e mobile;
a destra, invece, figura il nome del destinatario che, come visto, è praticamente
sempre quello dello Studio d'architettura
RI 2 a __________.
Queste fatture sono
poi intitolate "Fattura per prestazioni lavorative del mese …." e
riportano la dicitura dei lavori eseguiti che, a dipendenza dell'attività svolta quel mese, comprende la
stesura dei piani di progetto, la stesura dei piani esecutivi e di dettaglio, la
stesura delle offerte, il calcolo dei computi per i capitolati, il controllo delle
liquidazioni e le visite ai cantieri per la direzione dei lavori.
Esse indicano poi il
totale delle ore prestate per queste attività che, moltiplicate per un costo
orario di Fr. 30.-, danno l'importo
complessivo dell'onorario
preteso dall'assicurata.
A ciò si aggiungono
eventualmente, a dipendenza dell'attività prestata quel mese, le spese per le trasferte nei vari
cantieri. Il numero dei chilometri percorsi dall'assicurata è stato moltiplicato per 50 centesimi negli anni 2003,
2004 e 2005 fino ad agosto; poi, dal settembre 2005 fino al mese di febbraio
2008 compreso il rimborso del costo delle trasferte è aumentato a 60 centesimi
al chilometro; infine, dal mese di aprile 2008 l'assicurata fattura 70 centesimi al chilometro per le trasferte di
lavoro.
Se del caso, vi figura
anche il costo del telefono privato.
12. Dall'analisi
della documentazione presentata dalle parti emerge inoltre che nell'anno
2003 la disegnatrice edile ha lavorato per il noto studio d'architettura tutto
l'anno, eccetto durante i mesi di aprile, giugno e dicembre. Per questa sua
attività, il numero di ore complessive da essa prestate raggiunge e supera
praticamente sempre le 100 ore mensili; fanno eccezione i mesi di agosto (70
ore) e di ottobre (90 ore).
Per il 2004, l'assicurata
ha lavorato per lo Studio ricorrente durante nove mesi e le ore prestate
raggiungono una media di 88 al mese, passando dal minimo di 63,5 ore svolte nel
mese di febbraio 2004 al massimo di 122 ore eseguite nel settembre 2004.
Anche nel 2005 l'assicurata ha lavorato nove mesi per conto
di RI 2, fatturando 61,75 ore nel giugno 2005 e 67,5 ore nel luglio 2005, ma
raggiungendo 107 ore nel novembre 2005 ed addirittura 117,5 ore nel settembre
2005, passando dalle 88,25 ore di febbraio 2005 e dalle 91,75 ore di ottobre
2005, per una media di 90 ore al mese.
La fatturazione per l'anno 2006 è
molto variabile. Si segnalano le 20,75 ore di ottobre 2006 e le 132,25 ore di
settembre 2006, le 52 ore di giugno 2006 e le 111 di maggio 2006, le 66 ore di
marzo 2006 e le 95 ore di aprile 2006. La media di lavoro su 9 mesi raggiunge
le 84 ore.
Nella prima metà del 2007
l'assicurata ha fatturato una
media di circa 65 ore lavorative con un picco di 114 ore nel marzo 2007, mentre
nella seconda metà dell'anno il
montante delle ore è lievitato a 105,5 in novembre, a 107 nel settembre ed a
127 nell'ottobre 2007. La media
su otto mesi si assesta a 90 ore.
Infine, durante i
primi mesi dell'anno 2008 RI 1
ha fatturato al ricorrente 68 ore di lavoro in gennaio, 94 ore in febbraio, 29 ore
in marzo, 99 ore in aprile e 102,5 ore in maggio 2008, per una media mensile di
78,5 ore.
In nessun caso il
beneficiario finale (committente) del lavoro svolto è intestatario delle
fatture della ricorrente. Tutti i rischi aziendali nei confronti della
committenza sono stati assunti dall'arch. RI 2.
D'avviso di questo TCA, dall'esposizione
che precede si può dunque concludere che la disegnatrice edile insorgente dedicava
almeno due settimane al mese del suo tempo a favore dello Studio d'architettura ricorrente.
Inoltre, va osservata
un'evidente continuità ed
intensità di questa sua attività, dato che ogni anno, dal 2003, si è protratta
per ben nove mesi all'anno - eccetto
nel 2007, dove i mesi sono stati "solo" otto e nel 2008, per cinque mesi,
dove i dati sono parziali.
Alla luce di questi
chiari elementi, non è quindi possibile concludere ad una mera collaborazione
esterna saltuaria. Piuttosto, i rapporti fra i ricorrenti vanno definiti come di
un'intensità non certo
trascurabile dal profilo dell'impiego
del tempo, dato che l'attività
di disegnatrice edile per conto del ricorrente l'occupava per almeno il 50% del
suo tempo lavorativo.
13. Dagli
atti all'inserto risulta inoltre
che l'assicurata fatturava a RI
2 le sue prestazioni regolarmente all'inizio del mese successivo a quello in cui ha lavorato o, talvolta,
addirittura all'inizio del mese
stesso che ha fatturato.
Durante il primo anno
oggetto del contendere, il 2003, l'assicurata ha calcolato al ricorrente un importo totale di Fr. 28'080.-.
Nel 2004, le
ricevute agli atti attestano che le prestazioni offerte da RI 1 all'insorgente sono ammontate a Fr. 23'782,50,
oltre ai rimborsi spese.
Per l'anno 2005,
sempre per lavori ricevuti in appalto dal ricorrente, l'assicurata ha fatturato a quest'ultimo Fr. 25'163.-
per le sue prestazioni.
Nel 2006, il
totale della fatturazione eseguita dall'una a favore dell'altro
assomma a Fr. 22'725.-.
Nel quinto anno
controllato, il 2007, l'assicurata
ha conteggiato all'architetto
un importo complessivo di Fr. 21'630.-.
Durante i primi cinque
mesi dell'anno 2008, poi, la disegnatrice ha emesso altrettante fatture nei confronti
dello Studio d'architettura per
complessivi Fr. 11'775.-.
Questi dati vanno quindi confrontati con quelli
dichiarati dall'interessata
stessa nel questionario per l'affiliazione
degli indipendenti, in cui ha indicato di avere conseguito, dalla sua attività
indipendente di disegnatrice, un introito di Fr. 26'000.- nel 2003, di Fr. 26'642.- nel 2004, di Fr. 25'896.- nel 2005 e di Fr. 28'725.- nell'anno 2006
(doc. 8).
Stanti così le cose, il
TCA conclude che l'assicurata aveva deciso di svolgere le proprie
funzioni in modo praticamente esclusivo per un unico committente, identificato nello
Studio d'architettura
ricorrente.
Dal 2006 ella ha poi iniziato
ad intraprendere dei lavori per terze persone, come attestano le due fatture di
Fr. 3'000.- ciascuna emesse nel
novembre 2006, la fattura di Fr. 2'500.- del 15 maggio 2007 e la fattura del 18 luglio 2008 di Fr. 5'000.-. Tuttavia, questi importi, paragonati
a quelli incassati lavorando per RI 2, rappresentano una piccola parte delle
sue entrate complessive – fatta salva la (parziale) situazione per il 2008.
Per quanto è emerso
dai giustificativi prodotti, dunque, gli incarichi ricevuti da altra clientela
privata influiscono in modo trascurabile sugli introiti conseguiti dalla ricorrente
durante i cinque anni di contribuzione in esame.
Si può
affermare che, per tutti i cinque anni in questione, RI 1 ha fornito al
ricorrente la grande parte (decisamente preponderante) delle proprie
prestazioni, adempiendo così ad un elemento tipico dell'attività dipendente (STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005; STFA H 279/00 del 16
dicembre 2002; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 181, n. 110 ad art. 5 LAVS).
Sulla scorta della documentazione
raccolta e visto quanto esposto, non presta quindi il fianco
ad alcuna critica la conclusione che la collaborazione con la ditta ricorrente
era a tal punto intensa da costituire un'evidente dipendenza economica dell'assicurata nei suoi confronti
(STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005).
Ciò non implica comunque, va ribadito,
che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati
nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può
essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra.
Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e
di dipendente nei confronti di una stessa persona (STFA del 24 febbraio
1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001, Inc. n. 30.2001.57; cfr.
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165; DTF 105
V 113). Fondamentale è che ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato
distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurata
di poter essere affiliata come indipendente nei confronti di terzi quale disegnatrice
edile e per la medesima professione come dipendente quando è al servizio dello
Studio d'architettura qui ricorrente.
14. Come
indicato nell'espletamento della sua attività l'assicurata non emetteva fatture destinate ai beneficiari delle sue
prestazioni appaltanti rispettivamente, mandanti dei lavori, per un pagamento
diretto – fanno eccezione le quattro summenzionate fatture emesse tra il 2006
ed il 2008. La disegnatrice edile si rivolgeva unicamente e direttamente al
ricorrente, che le commissionava l'esecuzione di opere a favore di clienti che
trattavano però solo con lo studio d'architettura.
Peraltro, destinatario
delle relative richieste di pagamento da parte dell'interessata era sempre e solo lo Studio d'architettura insorgente; obbligato alle prestazioni nei confronti
della predetta assicurata era quindi soltanto quest'ultimo e non i di lui clienti finali, che per contro non avevano un
rapporto giuridico diretto con la collaboratrice, semplice esecutrice materiale
in subappalto o per delega di lavori ottenuti da RI 2.
L'interessata godeva inoltre del rimborso
delle spese sopportate, quali il riconoscimento delle spese di trasferta sui
cantieri per la direzione dei lavori e delle spese telefoniche.
Questo fa sì che
nell'eseguire la propria attività l'assicurata non ha corso alcun rischio
particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico
nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato
(Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui lo Studio d'architettura – e non i terzi committenti –
regolava direttamente i propri impegni con la sua collaboratrice.
L'architetto insorgente
si è pertanto assunto il rischio economico, mentre l'assicurata, non agendo a
proprio nome e per proprio conto, non si è assunta alcun rischio particolare
verso terzi.
Tale circostanza
indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della
ditta individuale.
Non va poi dimenticato
che l'eventualità che RI 2 avrebbe potuto non versare alla sua collaboratrice
gli importi da ella fatturati, avrebbe posto quest'ultima nella medesima
posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il
proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che
l'interessata sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a
quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.
167, n. 56 ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che ella si assumeva
una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente.
15. Per
quanto concerne l'investimento,
poco importante, in mezzi propri, va rammentato che il Tribunale federale ha
già evidenziato che per la natura certe attività, in particolare nel settore
dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini
della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non
su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60
con riferimenti; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 5.2).
La dipendenza
lavorativa, come visto, ha comportato per l'assicurata una dipendenza anche di tipo economica.
Il TCA osserva comunque che l'indicazione
generica che l'assicurata utilizzava quale ufficio quello ricavato nella sua
abitazione, oltre a non essere stata provata, appare insufficiente per
ammettere che ella abbia sopportato un rischio particolare legato
all'esercizio della sua attività di disegnatrice edile (Pratique VSI 1995 pag.
27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 167, ad art. 5 LAVS n. 56; STCA del 25 ottobre 2007, 30.2006.44).
Non va poi dimenticato
che entrambi i ricorrenti hanno ammesso che l'assicurata svolgeva sì le sue prestazioni presso l'ufficio installato al proprio domicilio, ma
anche presso lo Studio d'architettura
RI 2, oltre che direttamente sui cantieri (doc. I).
Le strutture su cui
poteva contare l'assicurata
dimostrano pertanto l'assenza di investimenti di una certa importanza (nemmeno
invocati né comprovati) e quindi l'assenza di un rischio particolare legato
all'esercizio della sua attività (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.
167, n. 56 ad art. 5 LAVS).
16. Gli
altri elementi, sollevati dai ricorrenti a comprova della qualifica
dell'attività della collaboratrice quale indipendente, non sono decisivi per la
determinazione dei rapporti nel periodo in oggetto.
A fronte
principalmente di un chiaro rapporto di subordinazione sia sotto l'aspetto
economico sia anche dal profilo dell'impiego del tempo nei confronti della
ditta ricorrente, ma anche dell'assenza, come visto, di un rischio economico e
d'incasso nei confronti della clientela, le motivazioni date dagli insorgenti che
hanno affermato che l'assicurata
era libera nell'organizzazione dell'attività per quanto concerne per esempio
l'orario di lavoro e l'esecuzione del lavoro, hanno un'incidenza nettamente inferiore
e non sono sufficienti per qualificarla come persona esercitante un'attività lucrativa
indipendente.
In effetti, malgrado la
collaboratrice potesse gestire la sua attività con una certa libertà quanto all'impiego del tempo, agli orari di lavoro
come pure all'organizzazione
medesima del lavoro, questi elementi passano in secondo piano di fronte alla
circostanza che ella non si è per contro assunta direttamente e personalmente
alcun rischio aziendale ed economico tipico di ogni imprenditore (STFA H
320/01 del 29 dicembre 2003), neppure nel senso di rischio di
perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg.
27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS) e nemmeno nell'avere un proprio ufficio.
Il rapporto
instauratosi tra l'architetto e la sua collaboratrice era quindi tale da costituire
un vero e proprio legame di collaborazione dipendente.
17. Considerate
tutte le circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali non possono essere
seguite. I diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in
presenza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un
rapporto di dipendenza fra RI 1 e la ditta individuale di RI 2. Le
caratteristiche di un'attività salariata sono infatti predominanti rispetto
alle ragioni di affiliare l'assicurata come un'imprenditrice autonoma quando lavora per il ricorrente.
Di conseguenza, la
decisione su opposizione della Cassa che ha qualificato l'assicurata dal 2003
(al 2007) come dipendente nei confronti del predetto Studio d'architettura risulta corretta e deve essere
confermata.
I ricorsi devono così essere
respinti.
Ne discende che i
redditi versati all'assicurata durante il periodo gennaio 2003-dicembre 2007
vanno considerati come salario determinante della collaboratrice, su cui il
datore di lavoro, in virtù dell'art. 14 LAVS, è tenuto a pagare i contributi
paritetici che la Cassa di compensazione fisserà in occasione della revisione della
ditta individuale che effettuerà a norma dell'art. 162 OAVS.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi, congiunti, sono respinti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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