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Decisione

30.2008.46

Circolare sul sedime autostradale sprovvisti della vignetta per l'anno in corso

22 luglio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 1° febbraio 2008 ha inflitto a Luca Paioni una multa

di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,

per i seguenti motivi:

“Ha circolato su

sedime autostradale con il veicolo TI 29085 sprovvisto della vignetta per

l’anno in corso”.

Fatti accertati il 17 ottobre

2007 in territorio di Breganzona.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 86 cpv. 2 Cost.; 1 cpv. 1 e 2, 5 cpv. 1, 9 cpv. 1 OUSN.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale Luca Paioni si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle proprie osservazioni propone, per contro, che il gravame sia

respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Con rapporto di

contravvenzione 26 novembre 2007 la Polizia comunale di Lugano ha avviato la

procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver circolato su sedime

autostradale con il veicolo sprovvisto del contrassegno annuale. In data 21 dicembre

2007.

la polizia ha trasmesso il predetto rapporto alla Sezione della

circolazione, specificando che “non ci sono pervenute osservazioni”

(cfr. crocetta apposta in basso a sinistra).

La Sezione della circolazione

ha quindi emanato la risoluzione considerando che “nei termini di legge

assegnati non sono state presentate osservazioni”.

3.

L’insorgente, oltre a

contestare l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, si duole del

fatto che “non mi è stata data la possibilità di prendere posizione in

precedenza, in quanto questa è la prima comunicazione che ricevo riguardo alla

presunta contravvenzione” (cfr. ricorso 15 febbraio 2008), facendo in

sostanza valere una violazione del suo diritto di essere sentito.

4.

La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo,

dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti,

l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite

dall’art. 29 Cost. (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.).

Ora,

l’art. 3 LPContr prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del

rapporto di contravvenzione, assegni al denunciato un termine per presentare le

osservazioni. A tale stadio procedurale, il denunciato può pure chiedere il

complemento di inchiesta (art. 3 cpv. 2 LPContr). Per costante

giurisprudenza, la notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione

e la presa in considerazione di eventuali osservazioni presentate costituisce

quindi una formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità

dell’intero procedimento per chiara violazione del diritto di essere sentito

(art. 29 Cost.).

5.

Orbene,

in concreto non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta

(necessaria) intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello

stesso all’indirizzo del ricorrente essendo verosimilmente avvenuta per lettera

semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. La polizia non ha peraltro

preteso il contrario, posto come nel rapporto di contro-osservazioni 2 aprile

2008.

(dal quale si apprende che l’agente denunciante non lavora più per la

Polizia comunale di Lugano) non si è pronunciata su tale censura.

Così

stando le cose e presunta l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di

avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3

LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione

impugnata deve essere annullata per possibile vizio procedurale.

6.

Di

conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel

merito del gravame. Rimane tuttavia salva e riservata la facoltà della Sezione

della circolazione di riprendere ex novo la procedura, intimando al

ricorrente un nuovo rapporto di contravvenzione a mezzo raccomandata e prendendo

in considerazione eventuali osservazioni che egli formulerà al proposito.

Visto l’esito del gravame non

si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128

cons. 2b).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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