30.2008.46
Circolare sul sedime autostradale sprovvisti della vignetta per l'anno in corso
22 luglio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.46
Data decisione, Autorità:
22.07.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare sul sedime autostradale sprovvisti della vignetta per l'anno in corso
AUTOSTRADA
art. 86 cpv. 2 COST
Incarto
n.
30.2008.46
3672/806
Bellinzona
22 luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna
Cerutti-Marchesi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 febbraio
2008 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
1° febbraio 2008 n. 3672/806 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 7 aprile 2008 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 1° febbraio 2008 ha inflitto a Luca Paioni una multa
di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,
per i seguenti motivi:
“Ha circolato su
sedime autostradale con il veicolo TI 29085 sprovvisto della vignetta per
l’anno in corso”.
Fatti accertati il 17 ottobre
2007 in territorio di Breganzona.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 86 cpv. 2 Cost.; 1 cpv. 1 e 2, 5 cpv. 1, 9 cpv. 1 OUSN.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale Luca Paioni si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle proprie osservazioni propone, per contro, che il gravame sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Con rapporto di
contravvenzione 26 novembre 2007 la Polizia comunale di Lugano ha avviato la
procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver circolato su sedime
autostradale con il veicolo sprovvisto del contrassegno annuale. In data 21 dicembre
2007.
la polizia ha trasmesso il predetto rapporto alla Sezione della
circolazione, specificando che “non ci sono pervenute osservazioni”
(cfr. crocetta apposta in basso a sinistra).
La Sezione della circolazione
ha quindi emanato la risoluzione considerando che “nei termini di legge
assegnati non sono state presentate osservazioni”.
3.
L’insorgente, oltre a
contestare l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, si duole del
fatto che “non mi è stata data la possibilità di prendere posizione in
precedenza, in quanto questa è la prima comunicazione che ricevo riguardo alla
presunta contravvenzione” (cfr. ricorso 15 febbraio 2008), facendo in
sostanza valere una violazione del suo diritto di essere sentito.
4.
La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo,
dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti,
l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite
dall’art. 29 Cost. (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.).
Ora,
l’art. 3 LPContr prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del
rapporto di contravvenzione, assegni al denunciato un termine per presentare le
osservazioni. A tale stadio procedurale, il denunciato può pure chiedere il
complemento di inchiesta (art. 3 cpv. 2 LPContr). Per costante
giurisprudenza, la notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione
e la presa in considerazione di eventuali osservazioni presentate costituisce
quindi una formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità
dell’intero procedimento per chiara violazione del diritto di essere sentito
(art. 29 Cost.).
5.
Orbene,
in concreto non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta
(necessaria) intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello
stesso all’indirizzo del ricorrente essendo verosimilmente avvenuta per lettera
semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. La polizia non ha peraltro
preteso il contrario, posto come nel rapporto di contro-osservazioni 2 aprile
2008.
(dal quale si apprende che l’agente denunciante non lavora più per la
Polizia comunale di Lugano) non si è pronunciata su tale censura.
Così
stando le cose e presunta l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di
avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3
LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione
impugnata deve essere annullata per possibile vizio procedurale.
6.
Di
conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel
merito del gravame. Rimane tuttavia salva e riservata la facoltà della Sezione
della circolazione di riprendere ex novo la procedura, intimando al
ricorrente un nuovo rapporto di contravvenzione a mezzo raccomandata e prendendo
in considerazione eventuali osservazioni che egli formulerà al proposito.
Visto l’esito del gravame non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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