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Decisione

30.2008.47

Pavimentazione pregiata - principio dell'imposizione - perenzione - vantaggio particolare - spesa determinante - perimetro - metodo di riparto

25 giugno 2010Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti sono comproprietari del mapp. no. 2285 ed in tale veste sono stati

assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr.

17'897.-.

Non condividendo l’imposizione i comproprietari hanno dapprima impugnato il

prospetto con tempestivo reclamo, respinto dal Municipio con decisione del

18.8.2008, e quindi interposto il ricorso in esame chiedendo l’annullamento del

contributo. Essi sollevano l’eccezione di perenzione del diritto impositivo del

Comune e contestano l’imponibilità dell’opera, il vantaggio particolare, la

spesa determinante per il calcolo dei contributi ed i criteri di riparto. Censure

avversate dal Municipio che postula la reiezione del gravame.

Esperito un sopralluogo il 18.11.2009, le parti sono comparse all’udienza del

25.11.2009 riconfermandosi nelle rispettive tesi e domande.

2.

La competenza del Tribunale di

espropriazione a statuire sui ricorsi in tema di contributi di miglioria è data

dall’art. 13 cpv. 2 della Legge sui contributi di miglioria (LCM).

Il ricorso in oggetto, interposto tempestivamente dai proprietari imposti,

legittimati a ricorrere (art. 5 LCM e 43 LPamm), è ricevibile in ordine.

3.

3.1. I ricorrenti contestano l’imponibilità

dell’opera sostenendo che l’intervento non rientra nel catalogo di opere

soggette a contributi di cui all’art. 3 cpv. 1 LCM trattandosi di un semplice

abbellimento del centro cittadino andato a beneficio di tutta la popolazione e

non solo di alcuni proprietari. Essi rimproverano inoltre al Municipio un

comportamento contraddittorio e contrario ai principi della buona fede per

avere, inizialmente, rassicurato e lasciato credere ai cittadini che non

avrebbe proceduto al prelievo di contributi, con ciò inducendoli a non opporsi

ai lavori. Di conseguenza, a loro avviso, l’esecutivo non è legittimato a

procedere all’imposizione.

3.2. Il prelievo di contributi di miglioria per opere che procurano vantaggi

particolari è obbligatorio (art. 1 cpv. 1 LCM). Il Municipio non può

prescindere dall’imposizione – neppure con l’accordo del Consiglio Comunale (RDAT

I-1992 no. 50) – se non con il consenso del Consiglio di Stato ed a condizione

che il finanziamento dell’opera sia adeguatamente garantito da altri tributi

(art. 1 cpv. 2 LCM). Spetta al legislativo – nel quadro della competenza

espressamente attribuitagli di approvare i progetti per l’esecuzione di opere

pubbliche e di accordare i necessari crediti (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) – stabilire

il principio del prelievo, la natura dell’urbanizzazione e la quota imponibile

(RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Contro la sua decisione è dato ricorso al

Consiglio di Stato (art. 208 ss LOC).

Pertanto, quando il Municipio intende avanzare una domanda di credito per

l’attuazione di un’opera pubblica, è tenuto ad esaminare se questa procura

vantaggi particolari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCM: se ciò non fosse il caso

solleciterà soltanto il credito di costruzione, altrimenti dovrà proporre al legislativo

di fissare anche la percentuale di prelievo. Un’eventuale rinuncia

all’imposizione potrebbe comportare – se contestata con successo e ritenuta

infondata in sede di ricorso – l’obbligo per il legislativo di pronunciarsi,

necessariamente con una seconda decisione, sulla natura dell’opera e la quota

imponibile entro i limiti fissati dall’art. 7 LCM (cfr. fattispecie di cui alle

sentenze parzialmente pubblicate in RDAT II-1998 no. 30, II-2001 no.

44).

3.3. In concreto, quando nel 2001 ha chiesto l’autorizzazione ad eseguire le

opere di riqualificazione ed il credito di costruzione, il Municipio non ha

proposto la riscossione di contributi di miglioria ed il Consiglio Comunale non

ha deliberato in merito. L’esecutivo, peraltro, non ha mai presentato formale

istanza di esonero al Consiglio di Stato (cfr. plico doc. A, P: atti inerenti

il MM 13/2001).

L’iniziale rinuncia al prelievo, giustificata con la volontà “di sostenere,

seppur indirettamente, le attività commerciali ed economiche presenti sul __________”,

è stata messa in discussione con un’interrogazione parlamentare nella quale è

stata sollevata la questione dell’applicazione e del rispetto della Legge sui

contributi di miglioria in relazione al nuovo __________. In esito alla stessa,

riconsiderati gli obblighi di legge e la natura dell’opera, il Municipio non ha

potuto far altro che proporre l’imposizione (cfr. plico doc. AA: Interrogazione

parlamentare no. 182.05 presentata il 12.10.2005 dagli on. __________ e __________

“__________a __________: la Legge sui contributi di miglioria è rispettata? La

Legge è veramente uguale per tutti”, nonché conseguente risposta del Consiglio

di Stato ris. no. 5312 del 15.11.2005; plico doc. Q: rapporto della Commissione

della gestione del 5.3.2007 sul MM 3/2007, verbale della seduta del Consiglio

Comunale del 28.3.2007).

Ed è così, che con una seconda risoluzione del 28.3.2007, cresciuta

incontestata in giudicato, il Consiglio Comunale ha sancito il prelievo di

contributi di miglioria e fissato la quota imponibile al 30% della spesa

determinante.

Tale modo di procedere non può essere contestato in questa sede allo scopo di

invalidare l’imposizione. Come già indicato, le decisioni degli organi

comunali, e segnatamente le risoluzioni che sanciscono il principio dell’imposizione,

la natura dell’opera e la quota imponibile, devono essere contestate nelle

forme ed entro i termini stabiliti dagli art. 208 ss LOC. Le censure al

riguardo proposte solo nell’ambito della procedura di prelievo dei contributi sono,

per giurisprudenza invalsa, considerate tardive e quindi irricevibili (RDAT

II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26). In altre

parole, le critiche mosse nel ricorso in esame avrebbero dovuto essere

sollevate impugnando tempestivamente la risoluzione legislativa del 28.3.2007

dinanzi al Consiglio di Stato. Avendo lasciato che crescesse in giudicato i

ricorrenti non possono più rimetterla in discussione: questo Tribunale non può quindi

che constatare l’irricevibilità della contestazione siccome tardiva.

In ogni caso, identificando l’intervento come opera di urbanizzazione generale

e fissando la percentuale al minimo legale, il Consiglio Comunale ha già tenuto

conto che, per loro stessa natura, le opere non sono finalizzate ad

avvantaggiare solo pochi proprietari, bensì in maniera rilevante anche la

collettività (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.4.2); pertanto è quest’ultima che,

in definitiva, si assume la maggior parte dei costi di costruzione.

4.

4.1. I ricorrenti sollevano

l’eccezione di perenzione del diritto impositivo del Comune nei loro confronti.

Essi argomentano che l’opera è stata progettata, studiata e realizzata in

diverse fasi ben distinte e che la prima fase è terminata il 16.8.2004. Perciò,

considerato che il prospetto è stato pubblicato quasi 3 anni dopo la messa in

esercizio dell’opera, il diritto d’imporre contributi di miglioria risulta da

tempo perento.

Il Municipio replica che i lavori realizzati costituiscono un’opera unica

avendo formato oggetto di un solo messaggio municipale e di una unica

deliberazione legislativa, ed essendo parte integrante di un medesimo progetto

finalizzato alla creazione di uno spazio urbano di qualità. Eseguiti a tappe

con inizio il 1°.4.2003, i lavori sono proseguiti senza interruzioni, tranne

che nei periodi di ferie ed in caso di maltempo, per terminare il 2.9.2005.

Pertanto il diritto impositivo non è perento.

4.2. E’ doveroso rilevare, in via introduttiva, che l’eccezione di perenzione è

condivisa da altri contribuenti che pure hanno impugnato il prospetto dinanzi a

questo Tribunale. Sia detto quindi, ai fini di una visione d’insieme e di

un’analisi paritaria della problematica, che l’eccezione poggia sostanzialmente

sull’assunto secondo cui l’opera sarebbe formata da tronconi distinti e

funzionalmente indipendenti l’uno dall’altro, suddivisione che sarebbe

avvalorata dall’esecuzione a tappe dei lavori e dalla messa a disposizione

progressiva di ogni troncone al pubblico. Pertanto il dies a quo del termine di

perenzione andrebbe individuato nel giorno in cui è stata conclusa ogni singola

tappa, ciò che del resto permetterebbe anche di meglio determinare l’effettivo

vantaggio di ogni fondo a seconda della sua posizione rispetto ad ogni tappa.

Su tali basi il diritto impositivo risulterebbe quanto meno parzialmente, se

non assolutamente, perento, sanzione che il Comune avrebbe facilmente potuto

evitare prelevando i contributi per tutta l’opera sulla base del preventivo

(art. 11 cpv. 3 LCM), oppure procedendo ad imposizioni a catena conteggiando

solo la quota parte di spesa per ogni singola tappa (art. 6 cpv. 2 LCM).

Un’immagine frammentaria come quella prospettata non è, tuttavia, condivisibile

anche perché l’ampiezza ed i contenuti di un’opera, incluse tutte le sue parti

costitutive, si desumono normalmente dalla decisione che ne dispone

l’esecuzione oltre che, evidentemente, dal progetto (Knecht,

Grundeigentümer Beiträge an Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 55;

(Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976,

p. 52). Ispirata, in realtà, solamente da un programma esecutivo scadenzato

(tutt’altro che fine a sé stesso), questa linea di pensiero consegna un quadro

inesatto delle opere le cui singole componenti e fasi esecutive sono ben lungi

dall’essere prive di nesso; al contrario, sono manifestamente frutto di un

concetto unitario e configurano un complesso di interventi coesi di rifacimento

di un’opera preesistente.

Come ancora si vedrà, la fonte prima delle opere è il PR comunale nel quale è

ancorato il principio della riqualificazione urbanistica di __________; il

progetto non è altro che la messa in atto concreta di uno specifico indirizzo

pianificatorio riferibile al tratto compreso tra Piazza __________ e Piazza __________.

Le opere stesse, ideate secondo un disegno organico e consequenziale in punto

sia alla tipologia della pavimentazione sia agli arredi ed alle sottostrutture,

riflettono il carattere unitario dell’intervento sul quale il legislativo si è

determinato affermativamente. Lo schema operativo a tappe, anticipato (cfr.

relazione tecnica e MM 13/2001) e poi messo in atto dal Municipio, non

significa affatto che le opere pertinenti ad ogni singola tappa siano

funzionalmente autonome, ma è la risposta ragionata ad una specifica esigenza

tecnica di programmazione dei lavori tenuto conto della loro entità,

dell’estensione del tratto stradale interessato e del fatto che, oltre ad

essere percorso da mezzi pubblici, per alcuni fondi esso costituisce l’unica

via d’accesso veicolare. Essendo risaputo che la posa di un lastricato richiede

tempi superiori a quelli normalmente necessari per una semplice pavimentazione

bituminosa, lo svolgimento delle opere a tappe era imprescindibile ai fini

della coordinazione efficiente dei lavori e del traffico (privato e pubblico),

e quindi affinché il cantiere fosse il meno penalizzante possibile. La

correlazione tra le tappe stesse risulta, del resto, dalla loro evidente

complementarietà e dal proseguimento regolare dei lavori che in parte si sono anche

sovrapposti e non hanno subito interruzioni di durata significativa (cfr.

schemi di intervento e di circolazione plico doc. F; bollettini di fornitura

della malta plico doc. C). Globale è, infine, anche il risultato delle opere

ritenuto che, rispetto al passato, lo stato attuale del ________ traduce un

successo palesemente complessivo; è bastato il sopralluogo per averne la

conferma.

Pertanto le opere vanno considerate come insieme coerente di interventi di

miglioria aventi lo scopo unico di risanare __________ e Piazza __________.

4.3. Giusta l’art. 16 LCM il diritto d’imposizione è perento se il prospetto

dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio

dell’opera.

Secondo la giurisprudenza, formatasi soprattutto nell’ambito di opere viarie,

un’opera stradale è messa in esercizio quando è resa liberamente utilizzabile e

percorribile. Il concetto non è sprovvisto di una certa ambiguità. Infatti, se

la messa in esercizio è agevolmente determinabile per opere interamente nuove,

potendo essere individuata di regola nel giorno di apertura al traffico della

strada, viceversa lo è assai meno quando attiene al risanamento di opere

preesistenti che, durante la fase esecutiva, non sono state completamente

chiuse al traffico e quindi non hanno smesso di espletare la loro funzione. In questo

caso, stando alla prassi, è giudizioso ritenere che vi sia messa in esercizio

non appena siano compiuti i lavori principali direttamente legati alla

funzionalità dell’opera in questione. Non sono invece decisivi né il giorno del

collaudo né la data di esecuzione di semplici finiture poiché la ratio

normativa è di impedire, nell’interesse della sicurezza giuridica, che

l’autorità comunale eluda il termine di perenzione procrastinando

discrezionalmente interventi che sono marginali dal profilo finanziario e

costruttivo, rispetto all’opera complessiva, e che non influiscono sulla messa

in esercizio (RDAT II-1996 no. 52 c. 5e, I-1997 no. 44 c. 3a, II-1999

no. 41, II-2000 no. 51; Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del

13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 21

del disegno di legge; Rapporto della Commissione della legislazione del

16.1.1998 sulle iniziative parlamentari 13.5.1996 e 14.4.1997 presentate,

rispettivamente, dagli on. Carlo Donadini e Michela Ferrari-Testa per la

modifica degli art. 16 e 13 della Legge sui contributi di miglioria, p. 2-4; Bernasconi,

Il termine di perenzione nel diritto di prelevare contributi di miglioria

secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss; Scolari, Tasse e contributi

di miglioria, CFPG 2005, p. 133-134).

4.4. Come già evidenziato, l’opera imposta è consistita nel rifacimento

integrale di un tratto stradale preesistente con interventi nel sottosuolo ed

in superficie. Rispetto al complesso di lavori eseguiti il rivestimento con

lastre in pietra naturale si distingue senza ombra di dubbio, e sotto tutti gli

aspetti, come intervento principale. In effetti la nuova pavimentazione, oltre

a determinare la riqualifica urbanistica del __________, concorre a rendere

operativa la gerarchia della strada sancita dalla pianificazione e ne definisce

l’uso demarcando le superfici destinate al traffico veicolare e le aree

pedonali. Non solo: si è pure trattato dell’intervento tecnicamente più

impegnativo e finanziariamente più oneroso, considerato che la sola spesa per

la fornitura e la posa delle lastre, pari a fr. 2'282'441.60, rappresenta il

37% circa del costo totale dell’opera riportato nel consuntivo di fr.

6'180'947.25. Infine, è dopo la posa delle lastre che l’intero tratto

interessato dai lavori ha assunto a tutti gli effetti la funzione riservatagli

ed è stato restituito alla circolazione.

Ne consegue che la messa in esercizio dell’opera, rispettivamente il dies a quo

del termine di perenzione, risale al compimento delle opere di pavimentazione.

4.5. Stando agli schemi di intervento e di circolazione (cfr. plico doc. F) che

riportano in sequenza le fasi esecutive e che trovano puntuale riscontro nei

bollettini di fornitura della malta per la posa delle lastre (cfr. plico doc.

C), la pavimentazione è stata realizzata in 6 fasi successive, in parte anche

accavallatesi tra loro, con inizio il 1°.4.2003, data di apertura del cantiere.

I tempi di esecuzione delle singole fasi possono così essere riassunti:

1a fase:

tratto da Piazza __________ (esclusa) a Via __________: 1°.4 – fine ottobre

2003

2a fase:

- tratto da Via __________ all’inizio di Viale __________: 15.10 – 20.12.2003

- imbocco di Viale __________: 20.10.2003 – 15.2.2004

- imbocco di Via __________: 12.1 – 30.1.2004

3a fase:

- area nord di Piazza __________ e imbocco di Via __________: 2.2 – 15.4.2004

- completamento imbocco di Viale __________: 1.3 – 16.4.2004

- area sud di Piazza __________ e imbocco di Via __________: le opere da

impresario costruttore sono terminate il 22.10.2004 e quelle di pavimentazione

il 4.3.2005

4a fase:

tratto da Piazza __________ al confine nord dei mapp. no. 611/581: le opere da

impresario costruttore sono terminate il 1°.10.2004 e quelle di pavimentazione

il 5.11.2004

5a fase:

tratto dal confine nord dei mapp. no. 611/581 all’imbocco del posteggio ex __________.

Le opere da impresario costruttore sono state eseguite nel periodo 4.10 –

3.12.2004; la prima tappa delle opere di pavimentazione si è conclusa il

3.12.2004 mentre la seconda è stata eseguita nel periodo 6.12.2004 – 4.2.2005

6a fase:

- tratto dal parcheggio ex __________ all’imbocco di Via __________. Le opere

da impresario costruttore e le opere di pavimentazione sono state eseguite,

rispettivamente, nei periodi 6.12.2004 – 27.5.2005 e 7.2 – 24.6.2005

- imbocco di Via __________ /Via __________: le opere da impresario costruttore

sono state eseguite nel periodo 30.5 – 24.6.2005. L’ultima fornitura di malta

per la posa delle lastre risale al 31.8.2005

Come si evince inequivocabilmente dal plico dei bollettini giornalieri, dopo

l’apertura del cantiere i lavori sono avanzati con regolarità e senza

interruzioni significative; vero è che la fornitura di malta per la posa delle

lastre è iniziata il 15.10.2003 ed è proseguita costantemente fino all’ultima

consegna avvenuta il 31.8.2005. Sapendo che alla fornitura della malta deve

prontamente seguire la posa delle lastre, è lecito concludere che le opere di

pavimentazione siano terminate nei giorni immediatamente successivi all’ultima

consegna, e cioè all’inizio del mese di settembre del 2005. Risulta, invero,

che nei giorni seguenti sono ancora stati realizzati alcuni lavori a regia che

tuttavia sono di secondaria importanza e non hanno influito sulla messa in

esercizio già avvenuta, a tutti gli effetti, all’inizio del mese.

Ne consegue che la pubblicazione del prospetto, intervenuta entro i 2 anni

previsti dall’art. 16 LCM, è tempestiva.

Pertanto l’eccezione di perenzione è respinta.

5.

5.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM),

non invece per i lavori di semplice manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un

vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM):

l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a

migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando

migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la

salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione

(let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c). Il

contributo è dunque imponibile, non solo per opere completamente nuove, ma

anche per il miglioramento o l’ampliamento di un’opera esistente (RDAT

II-1998 no. 29 c. 6b).

Gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio emblematico di opere

pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente

ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze

conferiscano indubbi vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano

le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di

urbanizzazione (Messaggio no. 2826 cit., ad art. 5 del disegno di legge;

Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p.

38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss.

1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel

comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD

II-2005 no. 25 c. 5.3).

Nello specifico, un intervento di rifacimento di un strada o di una piazza che

comporti, tra l’altro, la posa di una pavimentazione pregiata, è un’opera per

la quale possono essere prelevati contributi di miglioria in quanto è

suscettibile di apportare vantaggi particolari ai fondi adiacenti (RDAT

I-1998 no. 53 c. 4.2, I-2001 no. 36; TRAM 52.98.00063 del 1°.3.1999).

5.2. Le opere di riqualificazione di __________ hanno radici nella

pianificazione (cfr. MM13/2001). Le problematiche dipendenti dal

congestionamento da traffico di cui soffriva cronicamente il __________ sin

dagli anni ’70, rimaste irrisolte nel PR approvato il 10.8.1988, hanno indotto

le autorità ad elaborare dei provvedimenti atti a frenare il sovraccarico del

sistema viario ed a ridurre i disagi ambientali. Un primo passo decisivo è

stato compiuto con l’approvazione nel 1993 del Piano particolareggiato della

zona del centro cittadino (PPZCC) orientato al recupero in termini qualitativi

della sostanza edilizia del centro cittadino ed al riequilibrio della funzione

abitativa rispetto a quella commerciale ed amministrativa. Con queste finalità

già si prospettava la messa in atto di un nuovo disegno dei trasporti,

tracciato nell’ambito della revisione del piano viario all’epoca in itinere,

fondato su una politica di decentramento e di drastica riduzione del traffico privato

nel comprensorio cittadino; approccio condiviso, nel principio, dalle autorità

cantonali (cfr. ris. del Consiglio di Stato del 15.12.1993 p. 4; esame

preliminare della revisione del piano viario del comparto cittadino del

14.2.1992). Vero è che tra i concetti d’intervento previsti nel PPZCC

figuravano, in particolare, la riconversione di __________ __________ in “area

di circolazione pubblica con prevalenza pedonale” e la sua pavimentazione con

lastre di pietra naturale (cfr. piani no. 298.1 e 298.2 del settembre 1986

aggiornati al dicembre 1990).

L’assetto viario del centro, secondo gli indirizzi auspicati, è poi stato

formalmente sancito nel nuovo piano del traffico approvato dal Consiglio di

Stato il 14.3.2001 che, oltre a riformare le gerarchie stradali, ha disposto

l’eliminazione del traffico veicolare di transito in entrata ed in uscita

dall’Italia trasferendone il flusso da __________ verso gli assi esterni

all’abitato di __________ /__________ /__________. Sono così stati assegnati a

“strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato” il tratto Piazza __________

-Via __________, Piazza __________ e Via __________, rispettivamente a “strada

di raccolta” il tratto Via __________ -Piazza __________; tutto il resto del __________

verso nord è stato definito “asse principale trasporti pubblici, spostamenti

veicolari limitati” (cfr. ris. del Consiglio di Stato del 14.3.2001; piano no.

912-f-001A; rapporto di pianificazione p. 11, 14-15, 18, 24, 26-27).

Con una variante approvata dal Consiglio di Stato il 2.7.2008, il tratto Via __________

-Piazza __________ è stato riassegnato a “strada di servizio” ed il tratto

Piazza __________ -Via __________ a “strada pedonale e ciclabile con accesso

veicolare limitato” (cfr. ris. del Consiglio di Stato del 2.7.2008; piano no.

710-P-061003).

5.3. Lungo il tratto tra Piazza __________ e Piazza __________ è stata posata

una pavimentazione in lastre di pietra naturale (porfido, marmo e granito) che,

secondo un disegno lineare formato da rivestimenti e inserti a diversa

colorazione, vuol essere nel contempo elemento di aggregazione e segno di

demarcazione dell’utilizzo differenziato delle superfici; il tutto senza

separazione reale degli spazi, volutamente lasciati ad uso libero e prioritario

dei pedoni, abbinato ad alberature e ad una serie di candelabri e punti

luminosi sul selciato. Il lastricato si estende in modo omogeneo anche a Piazza

__________ completata nella zona centrale con una vasca a zampillo. Infine, un

dissuasore telescopico automatico, con funzione moderatrice, è collocato

all’entrata sud di Piazza __________,

rispettivamente all’altezza di Via __________, di Via __________ e di Via __________.

(cfr. documentazione fotografica; relazione tecnica e piani al progetto

definitivo [inc.

no. 8/2002]; MM 13/2001).

Parallelamente i lavori hanno coinvolto anche le infrastrutture: oltre a posare

una nuova condotta per l’acqua potabile, il Comune ha sostituito le condotte e

gli allacciamenti del gas, potenziato le condotte elettriche e realizzato,

conformemente al piano generale delle canalizzazioni, una nuova tubazione per

la raccolta separata delle acque chiare, compresi gli allacciamenti privati. I relativi

costi non sono oggetto d’imposizione (cfr. MM 3/2007).

5.4. Lo scopo, peraltro pienamente raggiunto, dell’opera è duplice: da un lato

essa conferisce al __________ ed a Piazza __________ un assetto urbanistico

moderno e di qualità; dall’altro essa concretizza gli indirizzi pianificatori

limitando il traffico veicolare ai soli autorizzati a favore di uno spazio

essenzialmente pedonale destinabile anche ad attività ricreative o culturali.

Una soluzione che, del resto, è stata adottata anche in altre città del Cantone

dove talune strade e piazze già aperte al transito sono state riqualificate e

convertite in aree prevalentemente pedonali.

E’ pur vero che a farne le spese è la circolazione veicolare ora non più liberamente

consentita bensì soggetta a limitazioni e condizionata alla necessità di

accesso privato o di servizio. Circostanza che è motivo di proteste da parte dei

Considerandi

ricorrenti – come di altri contribuenti (e non solo) – che negano qualsivoglia

beneficio imputando anzi alla pedonalizzazione del ______ un grave calo del

mercato immobiliare e commerciale con conseguenti altrettanto gravi pregiudizi

finanziari. Se non che il parziale divieto di circolazione è un preciso

concetto viario cristallizzato nella pianificazione, ed accompagnato da

provvedimenti di polizia, la cui legittimità andava contestata al momento

dell’adozione. Definitivamente sancito nel PR, esso gode della presunzione di

pubblica utilità e, dopo tutto, appare perfettamente in linea con la politica

ambientale federale focalizzata sulla riduzione massima consentita degli

effetti dannosi e molesti delle emissioni di cui il traffico è una delle fonti

principali (cfr. Ambiente svizzera 2009, ed. UFAM, www.bafu.admin.ch). Quanto al ristagno del

mercato immobiliare e locativo, non bisogna dimenticare che nel mendrisiotto,

ed a Chiasso specialmente, ormai da anni il fenomeno dello sfitto è

particolarmente pronunciato, al punto che la regione è costantemente in testa

alle graduatorie. Una situazione dovuta a fattori congiunturali che ancora

impediscono il riassorbimento completo dell’eccedenza di offerta degli anni

’90; senza contare che al commercio di dettaglio cittadino si sono aggiunti o

sostituiti i centri commerciali sorti nell’area suburbana (cfr. USTAT, Dati –

statistiche e società, 4/2003 p. 40 ss, 3/2004 p. 42 ss, 3/2005 p. 34 ss,

3/2006 p. 19 ss, 3/2008 p. 71 ss). Non è dunque nell’opera eseguita e nella

pedonalizzazione del _______ che può essere individuato il fattore decisivo che

avrebbe determinato la crisi.

In ogni caso, nell’ambito della procedura in oggetto, le suddette circostanze

non sono atte a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare indotto dal

profondo cambiamento ambientale ed urbanistico determinato dalle opere di

riqualificazione. Basti pensare che per i fondi serviti l’urbanizzazione è

senz’altro migliorata (art. 4 cpv. 1 let. a LCM) tanto in relazione agli

accessi pedonali ed alle infrastrutture (non imposte ma pur sempre

rinnovate), quanto per la massiccia riduzione dei disagi ascrivibili al

traffico automobilistico; si è così imposta una accresciuta sicurezza per

l’utenza ed è diminuito il carico inquinante fonico ed atmosferico ad evidente

vantaggio di una maggiore tranquillità e salubrità dei fondi (art. 4 cpv. 1

let. b-c LCM). Tali fattori, uniti alla pavimentazione pregiata, contribuiscono

inoltre a valorizzare e conferire maggior pregio agli stabili.

5.5

Il mapp. no. 2285 è un fondo di mq 935 ubicato nelle vicinanze dell’area

doganale, in posizione retrostante rispetto a __________; a nord/est è a

diretto confine con il posteggio pubblico __________ (posteggio a pagamento

controllato mediante barriera) verso il quale dispone solo di un accesso

pedonale. La particella è edificata con uno stabile che conta 7 piani fuori

terra, a sfruttamento commerciale al piano terreno ed amministrativo ai piani

superiori; lo stabile dispone anche di un piano interrato occupato da

un’autorimessa, cantine e locali tecnici. L’accesso veicolare, limitato agli

aventi diritto, è dato da __________ attraverso i mapp. no. 1187, 1510 e 119 ed

è garantito mediante servitù prediali iscritte a RF (cfr. verbale di

sopralluogo; documentazione fotografica; estratti SIFTI).

Nel complesso, vista la situazione del fondo, un vantaggio particolare non può ragionevolmente

essere negato. E’ vero che, trattandosi di proprietà ubicata in posizione

retrostante, gli effetti indotti dallo sgravio ambientale e dalle migliore urbanistiche

ed estetiche sono meno marcati rispetto alle proprietà confinanti. Un beneficio

nondimeno sussiste nella misura in cui l’opera è utilizzata da proprietari ed

inquilini come unico accesso veicolare e costituisce anche un comodo adito

perdonale: percorrendo __________ e Piazza __________, possono essere raggiunti

a piedi, comodamente ed in pochi minuti, i commerci e gli uffici del centro,

gli uffici comunali ubicati in Piazza __________, la stazione ferroviaria, come

pure l’area doganale ed i mezzi pubblici verso __________ e __________.

A dispetto di quanto pretendono i ricorrenti gli asseriti disagi arrecati dal

cantiere non sono atti né a sovvertire la presunzione sancita dall’art. 4 LCM

né ad affievolire il beneficio; a prescindere dal fatto che si è trattato di un

fastidio temporaneo, i proprietari disponevano delle azioni di difesa offerte

dai diritti di vicinato che costituiscono una garanzia sufficiente per

tutelarsi da eventuali immissioni eccessive provocate dai lavori. Lo stesso

vale per i lamentati vizi dell’opera, peraltro non generalizzati ma

circoscritti ad alcune aree, che non contraddicono affatto il concetto di

miglioria e nulla tolgono al pregio dell’opera definitiva; una volta accertati

sono stati sanati ed i costi di riparazione, direttamente assunti dai

responsabili, non sono oggetto d’imposizione.

Di conseguenza la contestazione è respinta.

6.

6.1

I

ricorrenti contestano la spesa determinante per il calcolo dei contributi: in

particolare l’importo detratto per opere di asfaltatura in quanto asseritamente

inaffidabile, nonché la mancata deduzione del sussidio federale e di tutta una

serie di costi relativi ad opere che, a loro avviso, non costituiscono

migliorie (spostamento di piante, spostamento o rifacimento di griglie e

tombini, impianto di illuminazione, fontane e relativo impianto idrico,

sistemazione di Piazza __________).

6.2

L’art. 6 cpv. 1 LCM stabilisce testualmente che per il calcolo dei

contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto

dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti,

la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione.

Di conseguenza, nella spesa determinante sono da computare, ad esclusione dei

sussidi (art. 6 cpv. 3 LCM), tutti i costi connessi con la realizzazione

dell’opera riconducibili tanto alla preliminare fase di progettazione quanto

alla costruzione vera e propria dell’opera e di tutte le sue parti costitutive (Blumer,

op. cit., p. 56; Scolari, op. cit., p. 105-106). Nel caso di un

intervento stradale che includa anche le infrastrutture sono deducibili le

spese afferenti a quelle opere che sono finanziabili con altri tributi, come ad

esempio le canalizzazioni fognarie che sono soggette al contributo di

costruzione (art. 96 ss LALIA).

6.3

Il Municipio ha proceduto all’imposizione sulla base del preventivo

approvato nel 2001 decurtato dei seguenti oneri (cfr. MM 3/2007; relazione

tecnica):

- costi per la sostituzione delle infrastrutture tecnologiche (condotte

acqua, gas, elettricità);

- costi per la realizzazione della nuova canalizzazione per le acque chiare;

- costi per la realizzazione delle strutture metalliche rimosse da Piazza __________;

- costi legati alla gestione viaria e non attinenti strettamente ai lavori di

riqualifica (dissuasori telescopici, ecc.);

- oneri per interventi non previsti nel credito realizzato (pavimentazione

bituminosa per raccordi);

- costo corrispondente ad un ipotetico intervento di semplice rifacimento del

manto bituminoso.

A prescindere dal fatto che alcune delle deduzioni rivendicate sono quindi già state

considerate, non vi è alcun valido motivo per aggiungerne altre. Le voci che

compongono la spesa determinante si riconducono tutte, palesemente, ad

interventi necessari, o comunque a parti integranti dell’opera, espressamente previsti

dal progetto. Posto che, come già ampiamente evidenziato, l’opera va

considerata nel suo complesso, è impensabile estrapolarne singoli elementi senza

i quali essa non potrebbe dirsi compiuta e conforme. Non regge neppure la

contestazione dell’importo dedotto quale costo equivalente ad un’ipotetica

asfaltatura. Infatti – indipendentemente dall’ammontare, peraltro stimato,

checché se ne dica, secondo criteri ragionevoli (cfr. lettera dell’Ufficio

tecnico comunale dell’11.6.2007) – essa trascura del tutto, a torto, che

l’intervento né era previsto né è stato eseguito e che di conseguenza i

contribuenti sono stati favoriti avendo beneficiato di una deduzione non dovuta.

Infine, quanto al sussidio federale, sul quale l’esecutivo inizialmente contava

e che aveva ottenuto un preavviso favorevole da parte delle autorità federali, esso

non figura tra le deduzioni per l’ovvia ragione che in ultimo non è stato

erogato; ciò per esaurimento del credito da destinare, nel settore stradale, ai

provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, e segnatamente alle misure di

moderazione del traffico (cfr. plico doc. H e U). Giustamente, quindi,

l’importo non è stato detratto; dopotutto l’autorizzazione ad iniziare i lavori

rilasciata nel 2000 di per sé stessa non dava comunque diritto all’aiuto

finanziario richiesto dal Comune (art. 26 cpv. 2 LSu).

Pertanto la censura è infondata.

7.

7.1

I beni imponibili sono

individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in

classi di vantaggio (art. 9 LCM); al suo interno la quota è ripartita tra gli

interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). Il

vantaggio particolare costituisce il criterio decisivo sia per la delimitazione

del piano sia per la suddivisione della quota e concretizza il principio

secondo cui ogni contribuente dev’essere imposto in proporzione al beneficio

tratto dall’opera(RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1). La ripartizione si

effettua, di regola, in base alla superficie dei fondi e tendo conto, per i

terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM);

sono applicabili altri metodi di computo e fattori di correzione qualora

speciali circostanze lo giustificassero (art. 8 cpv. 3 LCM).

Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la

prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione,

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di

arbitrio (Messaggio no. 2862 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito l’ente

pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, in occasione del

riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo

limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la

legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere

censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un

abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c.

6.

, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

7.2

In concreto la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo

ammonta a fr. 5'783'147.25 e la corrispondente quota prelevabile del 30% (art.

7.

cpv. 1 LCM) a fr. 1'734'944.18.

Come risulta dalla scheda di calcolo e dalle spiegazioni (invero alquanto

scarne) fornite nella relazione tecnica, sono stati applicati i seguenti

criteri di ripartizione:

- superficie dei fondi (suddivisa in ragione della zona di appartenenza);

- indice di sfruttamento di zona;

- superficie utile lorda (SUL) potenziale;

- classe di vantaggio. Le classi sono due: stabilite a seconda della posizione del

fondo rispetto all’opera, esse distinguono i fondi confinanti (1) da quelli

retrostanti (0.5);

- fattore di correzione ubicazione del fondo. Esso dipende dalle qualità

intrinseche di ogni singolo fondo ed è tradotto con un coefficiente variabile

da 0.10 a 1.

Nella scheda, a lato dei suddetti parametri, figurano due colonne la cui

intestazione – rispettivamente, “SUL per il calcolo del contributo” e “Fr./mq”

– può dar luogo a malintesi; sono quindi doverose le seguenti osservazioni:

- la “SUL per il calcolo del contributo” è ottenuta moltiplicando la SUL per la

classe di vantaggio e per il fattore di correzione. Di conseguenza il dato non

traduce la SUL nell’accezione propria del termine, bensì l’onere individuale o

“peso singolo” per il calcolo del contributo differenziato e stabilito in

funzione dei singoli fattori applicati ad ogni fondo;

- la dicitura “Fr./mq” è addirittura fuorviante nella misura in cui (come è

accaduto ad alcuni ricorrenti) potrebbe essere interpretata nel senso che a

tutti i contribuenti è addebitato lo stesso importo di fr. 23.93 per mq di

superficie. Così non è: i contributi sono determinati dai “pesi singoli” di cui

si è detto sopra. In realtà questo dato rappresenta semplicemente di un valore

unitario derivante dalla divisione dell’importo totale da prelevare (fr.

1'734'944.-) per la somma dei pesi singoli (72'502.44).

7.3

I ricorrenti contestano l’imposizione identica di tutti i fondi confinanti

rimproverando al Municipio di non aver considerato che i due lati del __________

presentano caratteristiche differenti. Essi reputano, in particolare, che i

commerci e gli esercizi pubblici ubicati lungo il lato occidentale della strada,

dove è stata creata la zona interamente pedonale, abbiano tratto un vantaggio

maggiore, rispetto alle proprietà ubicate lungo l’altro lato, avendo la

possibilità di usufruire della superficie esterna per la conduzione delle loro

attività. Questo argomento non è condivisibile. A prescindere dal fatto che

l’occupazione dell’area pedonale a fini commerciali configura un uso

accresciuto del suolo pubblico e dunque di principio non è libera bensì soggetta

ad autorizzazione, la destinazione del piano terreno di uno stabile non ha carattere

definitivo ed è condizionata da molteplici fattori, anche soggettivi e

congiunturali. Una distinzione fondata sull’uso che in un dato momento si fa

dell’opera, quest’ultimo a sua volta strettamente legato al tipo di attività esercitata,

non è quindi attuabile.

I ricorrenti sostengono, inoltre, che le limitazioni alla viabilità sono

gravemente penalizzanti poiché precludono l’accesso veicolare al pubblico costringendolo

a servirsi del posteggio __________, ormai divenuto adito principale, per

raggiungere il mapp. no. 2285; a loro avviso l’unica relazione funzionale con

l’opera è data da un accesso pedonale e pertanto la situazione della proprietà è

equiparabile a quella dei mapp. no. 1361, 1362 e 1381 che non sono stati

imposti. Tale censura non può essere accolta. In primo luogo perché la

pedonalizzazione del __________, che ha colpito un ugual misura tutti i fondi

serviti, non costituisce motivo di riduzione del vantaggio; in proposito si

rinvia alle riflessioni già svolte sopra. Secondariamente perché non considera

che __________ non permette solo l’adito pedonale ma costituisce, per

proprietari ed inquilini, l’unico accesso veicolare al mapp. no. 2285, specie all’autorimessa

sotterranea; il pubblico, in mancanza di una garanzia di posteggio per tutti sulla

proprietà, dovrebbe comunque (quand’anche l’accesso veicolare fosse ancora

libero), far capo al vicino parcheggio comunale. Quanto ai mapp. no. 1361, 1362

e 1381, sui quali ha sede la banca __________, essi si differenziano dal mapp.

no. 2285 avendo un accesso veicolare dal __________ ancor più limitato poiché ad

uso esclusivo dei mezzi portavalori: il confronto non è quindi perfettamente

calzante. E’ vero però, come ancora si vedrà nel seguito, che l’esonero di

questi fondi non è cristallino ed anzi suscita qualche perplessità.

7.4

Ciò detto, quello scelto dal Municipio è indubbiamente un metodo

schematico poiché, oltre alla SUL potenziale, individua due soli criteri

distintivi.

In genere un tale schematismo, che a seconda della fattispecie trattata può

anche rivelarsi preferibile ad un calcolo analitico, è accettabile purché sia

fondato su dati affidabili e rigorosi, e conduca ad un risultato oggettivamente

sostenibile, equilibrato e paritario; a queste condizioni è in effetti ammesso

dalla prassi giurisprudenziale.

Dall’esame della scheda di calcolo emergono, tuttavia, diversi elementi e

valutazioni imprecise (in parte rilevate da altri ricorrenti) che meritano una

certa attenzione.

a) La SUL, quale puro dato edilizio che definisce il potenziale edificatorio di

un fondo a seconda della sua superficie e dell’indice di sfruttamento, è un

criterio di riparto concreto e facilmente verificabile che, oltre ad essere

conforme alla legge (art. 8 cpv. 2 LCM), serve a differenziare il vantaggio

particolare sulla base della funzionalità dell’opera rispetto alle possibilità

di sfruttamento delle proprietà imposte.

Il Municipio ha applicato a tutti i fondi imposti la SUL potenziale secondo il

PR.

Tale operazione è del tutto corretta per quanto riguarda i fondi che hanno

esaurito gli indici senza essere sopraedificati e per quelli che ancora

dispongono di indici di edificabilità: in tal modo ogni particella è imposta in

proporzione alla possibilità d’uso dell’opera che, anche se soltanto teorica,

determina il vantaggio particolare (RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4 in fine).

All’interno del comprensorio imposto esistono, tuttavia, anche diversi fondi

sopraedificati (mapp. no. 78, 89, 104, 439, 471, 490, 491, 494, 495, 496, 497,

498, 589, 593, 661, 663, 1174, 1309, 1316, 1363, 1456, 1509, 1707, 1745, 1821,

1841, 1844 e 2285) la cui situazione è da ritenersi, di fatto, acquisita non

avendo i proprietari alcun interesse a demolire gli stabili esistenti bensì a

conservarli, eventualmente ristrutturandoli, per non perdere i vantaggi dettati

dal maggior indice già ottenuto e sfruttato. Per questa tipologia di fondi la

SUL potenziale non è un dato realistico perché non considera che alla

sopraedificazione è legata una possibilità d’uso dell’opera e quindi anche un

vantaggio maggiore rispetto ai fondi che sono edificati entro i limiti

consentiti dal PR. Pertanto, sotto questo profilo, il principio della

proporzionalità non è stato rispettato.

b) Stando alla relazione tecnica il fattore di correzione ubicazione del fondo

dipende dalle “qualità intrinseche” di ogni particella; a titolo d’esempio

(l’unico) è citata la contiguità rispetto a due strade riconosciuta con un

correttivo “generalmente pari a 0.5”.

Eseguendo un confronto concreto non si riesce, tuttavia, ad afferrare quali

altre “qualità intrinseche”, oltre alla contiguità, siano state individuate e

considerate caratterizzanti né, di conseguenza, le motivazioni che hanno

portato alla scelta dei singoli correttivi. Dall’esame dell’unica “qualità”

esemplificata, pare di capire che il Municipio abbia inteso distinguere i fondi

a seconda delle dimensioni del fronte, e meglio, operando una proporzione tra

la lunghezza totale dei fronti prospicienti strade aperte al pubblico ed il

fronte interessato dalla riqualifica. Se non che, già alla semplice lettura

della scheda si avverte che tale proporzione non è fondata su un rapporto

matematico bensì su semplici valutazioni; un procedimento che appare palesemente

superficiale per un criterio quantitativo facilmente accertabile: sarebbe

bastato misurare i fronti affinché assolvesse rigorosamente la sua funzione

correttiva. L’analisi di dettaglio offre ampia conferma delle carenze dell’approccio

valutativo che di fatto implica un’approssimazione eccessiva nell’applicazione

dei singoli coefficienti e, di conseguenza, conduce a risultati imprecisi. Si

confrontino, ad esempio, i mapp. no. 90, 522, 1745, 1841 e 439. Il rapporto tra

il fronte confinante con l’opera ed il totale dei fronti prospicienti strade

aperte al pubblico (entrambi misurati sul piano del perimetro) è,

rispettivamente, nell’ordine del 27% (90), dell’8% (522), del 45% (1745), del

59% (1841) e del 15% (439). L’interesse legato al fronte risulta quindi

manifestamente diverso. Ciò nonostante tutte le particelle sono state

sottoposte ad un regime di calcolo identico con l’applicazione del medesimo

correttivo 0.5 (e della medesima classe 1). Ciò non è conforme al principio

della proporzionalità.

c) Le due classi di vantaggio suddividono i fondi in base alla loro posizione

confinante o retrostante; ogni particella è interamente assegnata all’una o

all’altra classe.

Quando si sceglie di operare una distinzione per classi di vantaggio, non

necessariamente il ragionamento si esaurisce con l’accertamento della posizione

del fondo: qualora nel perimetro siano inclusi fondi che si contraddistinguono

per forma, dimensione o profondità, bisognerà anche chiedersi se essi traggono

su tutta la loro superficie il medesimo grado di vantaggio; ciò non è sempre il

caso. Infatti non è escluso che, a seconda della funzionalità dell’opera, la

sua incidenza possa diminuire d’intensità all’interno del fondo stesso tanto da

affievolire progressivamente il vantaggio che esso trae.

Il vantaggio generato dalle opere di riqualificazione è sostanzialmente legato

allo sgravio ambientale ed a migliorie di ordine urbanistico ed estetico. Pare

dunque evidente che, per loro stessa natura, i benefici dipendenti dalla

riqualificazione diminuiscano con l’allontanarsi dall’area d’intervento; difatti,

la riduzione del carico inquinante e la pavimentazione pregiata hanno riflessi

immediati sulle superfici direttamente affacciate sul __________, ma

palesemente smorzati su quelle arretrate, indipendentemente dal fatto che

queste ultime siano accessibili dall’opera. Tale circostanza, che non è stata

rimarcata, al contrario non poteva sfuggire specialmente in relazione a taluni

fondi nastriformi inclusi nel comprensorio la cui concreta situazione avrebbe

meritato una certa ponderazione.

L’esempio più eclatante si ha confrontando il mapp. no. 448 con i mapp. no.

496, 497, 498 e 523. Il primo ha una profondità di ca. 115 m, gli altri di ca. 12 m soltanto. L’applicazione lineare a tutti questi fondi della classe 1 (e

del correttivo 1) costituisce una chiara disparità essendo impensabile che il

settore retrostante del mapp. no. 448 tragga dal recupero ambientale ed

urbanistico lo stesso grado di vantaggio non solo dei fondi presi a paragone,

ma anche del suo stesso settore che si trova a diretto contatto con l’opera. La

parte retrostante del mapp. no. 448 oltrepassa addirittura il confine orientale

delle part. no. 2285 e 120, che pure sono retrostanti ed hanno accesso

veicolare obbligato dal __________, ma sono assegnate alla classe 0.5. Una

situazione che peraltro stride con l’esclusione dal comprensorio di altre

superfici che sono ben più vicine all’opera, come ad esempio i mapp. no. 458,

1386, 660 e 1708.

In sostanza le classi di vantaggio, oltre a presentare ingiustificabili incoerenze,

non tengono pienamente conto della situazione specifica di ogni fondo; il loro scopo

non è dunque pienamente raggiunto.

d) Secondo il Municipio, le particelle retrostanti assegnate alla classe di

vantaggio 0.5 (aree blu sul piano) sono state incluse nel perimetro perché

hanno accesso veicolare obbligato da __________. Esso ha così voluto

assoggettare anche quelle proprietà che, pur non beneficiando in modo diretto

(come i confinanti) della riqualificazione urbanistica ed ambientale, per forza

di cose utilizzano l’opera.

Posto questo principio, ed anche considerando che al perimetro va necessariamente

assegnato un limite, non si comprende come mai nell’area meridionale di __________

siano completamente sfuggite all’imposizione talune particelle che, come altri

fondi vicini inseriti nella classe 0.5, pure usufruiscono di un accesso

veicolare effettivo dal __________. Si allude, in particolare, ad un gruppo di

tre proprietà limitrofe ai mapp. no. 112, 111 e 110 ubicate tra Vicolo __________

(che ha imbocco solo sul __________) e la soprastante Via __________; strade che

sono collegate unicamente da una scalinata. Tra queste proprietà si distingue il

mapp. no. 112 il cui esonero appare inspiegabile ove si consideri che dispone

di un accesso carrabile solamente dal Vicolo (cancello scorrevole). La

situazione dei mapp. no. 111 e 110 appare più sfumata poiché sono raggiungibili

anche da Via __________. In ogni caso hanno un accesso veicolare dal Vicolo. Vero

è che su quel lato lo stabile al mapp. no. 111 è munito di un portone a

saracinesca per automezzi ad uso di un salumificio (sub. H) e che l’edificio al

mapp. no. 100, oltre ad essere dotato di un portone a serranda per autoveicoli,

dispone anche di quattro posteggi esterni segnati orizzontalmente. Sotto questo

profilo sussiste dunque una certa disparità, non da ultimo nella misura in cui

una distinzione tra accessibilità veicolare obbligata (particelle con fattore

0.

, alle quali andrebbe aggiunto il mapp. no. 112) ed accessibilità veicolare

possibile (data dalla doppia accessibilità dei mapp. no. 111 e 100) non ha

ragione di essere dal momento che la semplice possibilità d’uso dell’opera

basta per ammettere un vantaggio particolare non essendo necessario l’uso

effettivo (RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4 in fine).

Analoghe riflessioni possono valere anche per il comparto costituito dalle

part. 1703, 1704, 1705, 1706, 1708 e 1556 poiché, pur essendo accessibili da

Viale Volta, di principio questi fondi hanno un accesso su __________ garantito

mediante servitù di passo veicolare iscritte a carico della part. no. 79;

ininfluente è il fatto che l’imbocco sia attualmente ostruito da qualche

pianta.

Un ultimo appunto riguarda il gruppo di proprietà confinanti sulle quali ha

sede la banca __________ che occupa i mapp. no. 579, 580 e 581 (imposti) nonché

i mapp. no. 1361 1362, 1381 e 586 (non imposti); il mapp. no. 1361 è invero

anche destinato agli uffici di una compagnia assicurativa con accesso pedonale

separato dal posteggio pubblico al mapp. no. 590. In ogni caso l’istituto bancario forma un complesso immobiliare unitario con accesso pedonale

principale su Piazza __________; esso dispone inoltre di un accesso pedonale

per il personale ed i fornitori e di un solo accesso veicolare – limitato ai

mezzi porta valori – entrambi posti su __________ (entrata e portone al mapp.

no. 581). In queste condizioni il diverso trattamento riservato alle particelle

non si spiega; in particolare, considerata l’evidente connessione funzionale,

l’esclusione dal perimetro dei mapp. no. 1361 1362, 1381 e 586 appare

discriminatoria per rapporto alle particelle contigue.

7.5

Sulla base delle considerazioni che precedono, siano esse valutate

singolarmente o nel complesso, questo Tribunale ritiene che le semplificazioni

adottate nel calcolo dei contributi oltrepassino i limiti ammessi dalla

giurisprudenza. Il riparto non è giudiziosamente schematico, bensì poggia su

criteri generici e valutazioni esageratamente approssimative che non trovano

giustificativi ragionevoli, neanche nel (seppur ampio) potere discrezionale

dell’estensore. Data l’interdipendenza dei singoli contributi, ciò implica una

distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, risultati che

non sono proporzionati all’effettivo vantaggio individuale. Per quanto riguarda

la chiave di riparto la decisione d’imposizione si rivela dunque viziata.

8.

8.1

Per costante giurisprudenza

una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a

nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale

vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza

del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la

nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi

taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la

nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando

l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,

è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF

129.

I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

8.2

Nel prospetto pubblicato è stato riscontrato un vizio ascrivibile al

metodo di riparto; esso non è dunque di ordine formale bensì attinente al

merito e quindi, benché sia rilevante, non giustifica l’annullamento

dell’intera procedura. Nondimeno, in ragione della sproporzione e della

disparità di trattamento che ne derivano, si impone la necessità di procedere

ad un nuovo calcolo dei contributi.

Tale operazione non può essere svolta in questa sede già solo per il fatto che

l’elaborazione del prospetto compete in primis al Municipio (RDAT I-1994

no. 7) e che ai contribuenti interessati dev’essere garantito il diritto di

essere sentiti e di usufruire di tutti i gradi di giurisdizione previsti dalla

legge; in proposito si rammenta il recente emendamento all’art. 13 LCM che ha

introdotto il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le sentenze

di questo Tribunale (cfr. BU 28/2010 del 18.5.2010).

Pertanto, come ammette la giurisprudenza (RtiD I-2007 no. 29 c.

6.4

), questo Tribunale dispone il rinvio degli atti al Municipio affinché

proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi

fondandosi su un nuovo piano di ripartizione; quest’ultimo dovrà essere

rispettoso dei principi costituzionali anche se sarà in gran parte teorico perché

privo di effetti per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto.

Il nuovo contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente

contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.

9.

La tassa di giustizia e le spese sono

ripartite a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza della

parti (art. 23 LCM, 31LPamm).

In concreto, considerato che le contestazioni ricorsuali sono per lo più state

respinte, le spese processuali sono addebitate per 1/3 al Comune e per 2/3 ai ricorrenti.

Anche le ripetibili a favore dei ricorrenti sono commisurate di conseguenza.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Gli atti sono retrocessi al Comune affinché proceda ad un nuovo

riparto dei contributi.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-

sono per 1/3 a carico del Comune e per 2/3 dei ricorrenti, ai quali dovranno

essere rifusi fr. 800.- per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo,

Lugano, entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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