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Decisione

30.2008.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 novembre 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita

durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2

OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione.

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle Casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Gli

art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto

applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi

(art. 29 cpv. 6 OAVS).

Infine,

per l’art. 30 cpv. 1 OAVS gli assicurati, considerati per un anno civile come

persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per

l’anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone

senza attività lucrativa.

A

norma dell’art. 30 cpv. 2 OAVS gli assicurati, senza attività lucrativa, che

chiedono l’imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul

reddito di un’attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati

come persone senza attività lucrativa.

5.Nel caso di specie la Cassa di

compensazione dopo aver in un primo tempo chiesto all’insorgente, sulla base

della tassazione 2005 applicabile alla fattispecie (cfr. art. 29 cpv. 1 e 2

OAVS), il pagamento del contributo minimo, ha annullato e sostituito la propria

decisione, esonerando il ricorrente dal versamento di ulteriori contributi

sociali. Infatti nel corso di quell’anno l’interessato ha beneficiato di

un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità, dalla quale sono

stati prelevati i contributi (cfr. art. 30 OAVS).

L’assicurato, per il 2005, non deve pertanto più pagare alcunché.

Egli contesta la circostanza che la decisione definitiva sia stata

emessa solo nel 2008, allorché i contributi dovuti sono quelli del 2005 e ritiene

che sia stata emanata in ritardo.

Per

l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una

decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno

civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati.

Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi

arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Con

il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.

1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta.

L’art.

24 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si

estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e

cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva

essere pagato. Per il cpv. 2 se il responsabile del pagamento di contributi si

è sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a

determinare il momento in cui il credito si estingue.

Una

decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la

perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à

16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997,

n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).

Va

ancora rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva i contributi

devono figurare in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber,

Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata,

entro il termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia

impostata entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e

pag. 299; Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, ATSG-Kommentar,

Basilea, Ginevra, Zurigo 2003, pag. 271, n. 20 ad art. 24).

La

comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della

notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica

è stata fatta regolarmente. Poco importa che l’interessato prenda conoscenza

del contenuto della decisione.

A

determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un

credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo

contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore

di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare

richiesto successivamente non può superare quello della decisione

precedentemente notificata.

In

concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione

formale di fissazione dei contributi per il 2005 in data 17 giugno 2008 (cfr.

doc. A), ossia entro il termine quinquennale previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.

La

censura relativa alla tardività della misura va pertanto respinta.

Del

resto l’amministrazione ha annullato la propria decisione, esonerando

l’insorgente dal pagamento personale dei contributi nel 2005, essendo già stati

pagati per il tramite delle indennità dell’assicurazione per l’invalidità

ricevute quell’anno.

Ritenuto

che l’amministrazione ha accolto l’opposizione dell’insorgente, affermando che

l’interessato “ha contribuito per l’anno 2005 in misura sufficiente” (doc.

IV/1) e non chiede ulteriori contributi al ricorrente, la decisione deve essere

confermata.

L’assicurato

chiede inoltre di non dover essere tenuto a pagare le spese amministrative, di diffida

e delle esecuzioni, nonché gli interessi di mora (cfr. doc. I e V), che

tuttavia non sono oggetto della decisione impugnata. Come già detto in

precedenza (cfr. consid. 2), nella misura in cui la Cassa non ha preso

posizione su questo tema con la decisione su opposizione, la censura non può

essere esaminata nel merito da questo Tribunale.

La

domanda va invece trattata quale istanza per denegata o ritardata giustizia.

6. Per

quanto concerne l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l’art. 1 cpv.

1 LAVS prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili

all’assicurazione malattie, sempre che la LAVS non preveda espressamente una

deroga alla LPGA.

A

norma dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le

decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

In

virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro

trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;

fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

L'art.

52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura

d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

Per

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia

che per denegata giustizia. Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già

citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle

assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia

(sentenza I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid. 3).

Secondo

la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione

essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando

le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non

appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150

p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione

di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale,

perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversiche-

rung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia

può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del

dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei

provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una

sentenza del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha

ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e

della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata

la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella

DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286,

p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di

un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di

una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi

(ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa

pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a

decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure

quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,

in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato

trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di

una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

Il

Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale)

ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto

di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del

preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere

in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti,

non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura, questa

giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.

Considerandi

2.

LPGA.

Da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

7.

Nel caso di specie l’insorgente con

diversi scritti invero non sempre molto chiari, sembra chiedere che la Cassa annulli

le richieste di rimborso relative alle spese di diffida ed esecutive, nonché

degli interessi di mora, e i relativi conguagli, ritenuto in particolare che,

per quanto concerne il 2005, nulla è più dovuto. Egli fa in particolare

riferimento allo scritto del 17 giugno 2008, allegato alla decisione formale di

fissazione dei contributi 2005, da cui risulta, oltre al contributo AVS

inizialmente dovuto, l’ammontare delle spese esecutive, delle diffide e degli

interessi di mora.

La

Cassa in sede di risposta ha elencato le norme applicabili al caso concreto

rilevando in particolare che di regola i contributi non dovuti vengono

rimborsati dalla Cassa (art. 25 cpv. 3 OAVS). Tuttavia se vi sono ancora

contributi scoperti (scaduti, diffidati o in esecuzione), l’amministrazione procede

con una compensazione (art. 25 cpv. 3 OAVS).

Tuttavia

dagli atti non risulta alcuna decisione impugnabile in merito, ma solo una

lettera, datata 3 novembre 2008, dove figura il calcolo di interessi di mora e

spese esecutive per il periodo 1.1.2005-31.12.2005 (doc. 3), che però non

soddisfa i criteri per essere considerata una decisione.

Per

cui l’amministrazione, alla quale l’incarto va trasmesso, dovrà emettere, a

breve, una decisione formale, con mezzi di diritto, tramite la quale preciserà

i rapporti di dare e avere tra le parti, indicando in particolare gli eventuali

motivi per i quali i contributi pagati in troppo dal ricorrente per il 2005 non

vengono rimborsati, per quale motivo l’insorgente deve, eventualmente, pagare

le spese amministrative, di diffida e esecutive per quell’anno e se

l’interessato è tenuto a pagare interessi di mora. L’amministrazione dovrà pure

esaminare se, al contrario, il ricorrente ha diritto ad eventuali interessi

remunerativi per gli eventuali contributi pagati in troppo.

Contro

la decisione formale, l’interessato potrà dapprima inoltrare opposizione e poi,

se non sarà soddisfatto, un ricorso al TCA contro la decisione su opposizione.

Nel

caso di specie non è invece riscontrabile una denegata o ritardata giustizia

giacché solo con la decisione su opposizione del 30 settembre 2008 è stato

stabilito che l’insorgente, per il 2005, non deve versare, personalmente, alcun

contributo. Per cui solo a partire da tale data la Cassa è a conoscenza degli

importi eventualmente da restituire all’assicurato o da compensare.

L’insorgente

non ha del resto prodotto solleciti o altri scritti tramite i quali avrebbe

chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione sui contributi del 2005 negli

anni precedenti.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma. L’incarto è tuttavia trasmesso alla Cassa per l’emissione

di una decisione formale conformemente ai considerandi.

Visto

l’esito del ricorso l’interessato non ha diritto ad “un indennizzo

per il tempo e le spese che tali “superficiali” comportamenti da parte della

Cassa di compensazione AVS gli hanno indebitamente, e abusivamente, causato.”

(doc. V).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2.

L’incarto è trasmesso alla Cassa CO 1 per l’emissione di una decisione conformemente

ai considerandi.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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