30.2008.48
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28 novembre 2008Italiano23 min
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Numero d'incarto:
30.2008.48
Data decisione, Autorità:
28.11.2008, TCA
Titolo:
Ricorso contro la decisione di fissazione dei contributi quale persona senza attività lucrativa e contro l'asserito ritardo con il quale la Cassa di compensazione avrebbe emanato la decisione. Riassunto delle norme applicabili nel caso di specie
CONTRIBUTI
DENEGATA GIUSTIZIA
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 10 cpv. 1 LAVS
art. 16 LAVS
art. 24 cpv. 1 LPGA
art. 49 cpv. 1 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.48
cs
Lugano
28 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30
settembre 2008 emanata da
Cassa CO 1 __________
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 è affiliato quale persona senza attività lucrativa presso la Cassa CO 1 dal
1° gennaio 2003.
B. Il
17 giugno 2008 l’amministrazione ha emesso una decisione formale tramite la
quale ha calcolato il contributo dovuto dall’assicurato nel 2005 sulla base di
un reddito percepito sotto forma di rendite di fr. 11'160, moltiplicato per
venti, per una sostanza determinante di fr. 223'200 e un contributo dovuto di
fr. 433.50 (fr. 425 di contributi AVS/AI/IPG e fr. 8.50 di spese amministrative,
doc. 8).
C. RI
1 si è opposto al predetto provvedimento, ponendo alcune domande (doc. 7).
Tramite
decisione su opposizione del 22 agosto 2008 la Cassa ha confermato il calcolo
del contributo e respinto le censure (doc. 5). L’amministrazione ha in
particolare evidenziato come il ritardo nell’emissione delle decisioni è dovuto
a problemi subentrati con il nuovo sistema informatico dell’autorità fiscale
che permette la trasmissione corretta dei dati in via automatica. Solo
recentemente la Cassa è riuscita a ripristinare il collegamento così da poter
procedere con l’emissione delle decisioni. L’amministrazione ha inoltre
sottolineato che, in generale, gli interessi di mora e le spese esecutive sono
dovuti non perché il conguaglio è arrivato dopo diverso tempo, bensì perché
l’interessato non ha versato, entro i termini fissati dalla Cassa, le richieste
di acconto trimestrali provvisorie per l’anno 2005.
D. Il
22 settembre 2008 l’interessato ha presentato ricorso al TCA. L’impugnativa è
stata stralciata dai ruoli con decreto del 6 ottobre 2008 in seguito
all’emissione di una nuova decisione su opposizione che, in sostituzione di
quella impugnata, ha annullato la decisione formale ed esentato il ricorrente
dal pagamento personale dei contributi poiché nel 2005, avendo beneficiato di
indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità, ha già versato
sufficienti contributi sociali (doc. 3).
E.
Contro la predetta (nuova) decisione RI 1 è
tempestivamente insorto al TCA (doc. I). L’insorgente afferma che “è stato
accettato il mio ricorso ma, dopo trenta giorni, non è ancora stata formulata
una nuova decisione accettabile e quella originale, non corrisponde, nei dati e
negli addebiti, a versamenti e/o trattenute del/al ricorrente.”, che non
sono state date risposte alle domande da lui formulate, ma, al contrario sono
state date risposte a quesiti non posti.
L’assicurato ha poi affermato di riservarsi “la facoltà di
valutare la decisione definitiva per l’anno 2005 che dovrebbe scaturire dopo i
loro scritto del 30.09.2008”, di non riconoscere né dovere pagare “interessi
di mora, successive spese esecutive, diffide ecc. come pure le spese
amministrative richieste, in quanto: se ci sono voluti 32 mesi per emettere una
decisione “definitiva” che è stata riconosciuta sbagliata dagli stessi dopo
ancora 14 mesi ulteriori (ora siamo nel mese 48) non si è ancora arrivati alla
decisione “corretta” …. Per il momento non posso aggiungere altro”.
Infine
l’insorgente ha rilevato di non poter “accettare le “loro” decisioni
definitive, ancora una volta in ritardo nei termini, da loro stessi stabiliti,
se prima non riceve una decisione definitiva aggiornata e corretta che può
essere ancora, nei termini di legge, contestata.” (doc. I)
F. Con
risposta del 10 novembre 2008 la Cassa propone la reiezione del ricorso,
rilevando che nel 2003, 2004 e 2006 il contributo personale è stato calcolato
al minimo legale di fr. 425 oltre le spese amministrative, mentre con la
decisione impugnata l’insorgente è stato esonerato dal pagamento del contributo
2005 avendo soluto gli oneri dovuti tramite le indennità giornaliere dell’AI
percepite nel corso di quell’anno.
Inoltre
la decisione su opposizione di fissazione dei contributi AVS degli anni 2003 e
2004, è stata emessa il 9 dicembre 2005 ed è cresciuta incontestata in
giudicato. Contro la decisione formale per i contributi 2006 non è stata inoltrata
alcuna opposizione, mentre la decisione su opposizione relativa ai contributi
del 2005 è stata recentemente modificata ed impugnata al TCA.
L’amministrazione
ha poi descritto la procedura di pagamento dei contributi (doc. III).
G. Il
19 novembre 2008 il ricorrente ha prodotto nuova documentazione (doc. V e
allegati).
in
diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata
in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I
623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Dagli
atti emerge che il ricorrente da una parte contesta la decisione su opposizione
del 30 settembre 2008 che fissa il contributo dovuto dall’insorgente nel 2005 e
dall’altra sembra chiedere l’emissione di una decisione che stabilisca una
volta per tutte i rapporti di dare e avere tra le parti.
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione su opposizione impugnata, ossia la fissazione dei contributi
dovuti nel 2005 quale persona senza attività lucrativa.
Le
censure sollevate dall’assicurato in merito ad altre questioni non oggetto del
contendere sono pertanto irricevibili.
Tuttavia,
nella misura in cui l’insorgente fa valere che intende contestare anche
l’ammontare delle spese di diffida, di richiamo delle spese di esecuzione e
degli interessi messi a suo carico dalla Cassa di compensazione, la quale avrebbe
impiegato diversi mesi prima di emettere le decisioni di sua spettanza, le
richieste saranno trattate come ricorso per denegata o ritardata giustizia.
nel
merito
3. Va
innanzitutto esaminato se la decisione su opposizione del 30 settembre 2008 è
corretta.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone
fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a
LAVS).
A norma dell'art. 3
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui le donne compiono
64 anni, gli uomini 65 anni.
Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le
condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività
lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla
sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato
per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e
2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Il capoverso 2 recita
che gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se
mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Per le persone che non
esercitano un'attività
lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10
cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito
conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).
Se la persona che non
esercita un'attività lucrativa
dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di
rendita, l'importo annuo della
rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del
contributo la sostanza e l'importo
del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono
essere arrotondati ai Fr. 50'000.-
inferiori.
L'art. 28 cpv. 4 OAVS
prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza
attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della
sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.
Quindi, i contributi
della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati
sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso
per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati
tassati in modo separato.
L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha
stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione
(STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique
VSI 1999 pag. 204).
4. Va ancora rammentato che i contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I
contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita
durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2
OAVS).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione.
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle Casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Gli
art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto
applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi
(art. 29 cpv. 6 OAVS).
Infine,
per l’art. 30 cpv. 1 OAVS gli assicurati, considerati per un anno civile come
persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per
l’anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone
senza attività lucrativa.
A
norma dell’art. 30 cpv. 2 OAVS gli assicurati, senza attività lucrativa, che
chiedono l’imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul
reddito di un’attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati
come persone senza attività lucrativa.
5.Nel caso di specie la Cassa di
compensazione dopo aver in un primo tempo chiesto all’insorgente, sulla base
della tassazione 2005 applicabile alla fattispecie (cfr. art. 29 cpv. 1 e 2
OAVS), il pagamento del contributo minimo, ha annullato e sostituito la propria
decisione, esonerando il ricorrente dal versamento di ulteriori contributi
sociali. Infatti nel corso di quell’anno l’interessato ha beneficiato di
un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità, dalla quale sono
stati prelevati i contributi (cfr. art. 30 OAVS).
L’assicurato, per il 2005, non deve pertanto più pagare alcunché.
Egli contesta la circostanza che la decisione definitiva sia stata
emessa solo nel 2008, allorché i contributi dovuti sono quelli del 2005 e ritiene
che sia stata emanata in ritardo.
Per
l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una
decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno
civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati.
Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi
arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Con
il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.
1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta.
L’art.
24 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si
estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e
cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva
essere pagato. Per il cpv. 2 se il responsabile del pagamento di contributi si
è sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a
determinare il momento in cui il credito si estingue.
Una
decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la
perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à
16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997,
n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).
Va
ancora rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva i contributi
devono figurare in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber,
Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata,
entro il termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia
impostata entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e
pag. 299; Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, ATSG-Kommentar,
Basilea, Ginevra, Zurigo 2003, pag. 271, n. 20 ad art. 24).
La
comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della
notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica
è stata fatta regolarmente. Poco importa che l’interessato prenda conoscenza
del contenuto della decisione.
A
determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un
credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo
contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore
di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare
richiesto successivamente non può superare quello della decisione
precedentemente notificata.
In
concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione
formale di fissazione dei contributi per il 2005 in data 17 giugno 2008 (cfr.
doc. A), ossia entro il termine quinquennale previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.
La
censura relativa alla tardività della misura va pertanto respinta.
Del
resto l’amministrazione ha annullato la propria decisione, esonerando
l’insorgente dal pagamento personale dei contributi nel 2005, essendo già stati
pagati per il tramite delle indennità dell’assicurazione per l’invalidità
ricevute quell’anno.
Ritenuto
che l’amministrazione ha accolto l’opposizione dell’insorgente, affermando che
l’interessato “ha contribuito per l’anno 2005 in misura sufficiente” (doc.
IV/1) e non chiede ulteriori contributi al ricorrente, la decisione deve essere
confermata.
L’assicurato
chiede inoltre di non dover essere tenuto a pagare le spese amministrative, di diffida
e delle esecuzioni, nonché gli interessi di mora (cfr. doc. I e V), che
tuttavia non sono oggetto della decisione impugnata. Come già detto in
precedenza (cfr. consid. 2), nella misura in cui la Cassa non ha preso
posizione su questo tema con la decisione su opposizione, la censura non può
essere esaminata nel merito da questo Tribunale.
La
domanda va invece trattata quale istanza per denegata o ritardata giustizia.
6. Per
quanto concerne l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l’art. 1 cpv.
1 LAVS prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione malattie, sempre che la LAVS non preveda espressamente una
deroga alla LPGA.
A
norma dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
In
virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Per
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia
che per denegata giustizia. Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già
citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle
assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia
(sentenza I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid. 3).
Secondo
la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione
essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando
le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non
appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150
p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione
di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale,
perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversiche-
rung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia
può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei
provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una
sentenza del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha
ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e
della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata
la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella
DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286,
p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di
un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di
una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi
(ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
Il
Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale)
ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto
di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del
preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere
in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti,
non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura, questa
giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.
Considerandi
2.
LPGA.
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
7.
Nel caso di specie l’insorgente con
diversi scritti invero non sempre molto chiari, sembra chiedere che la Cassa annulli
le richieste di rimborso relative alle spese di diffida ed esecutive, nonché
degli interessi di mora, e i relativi conguagli, ritenuto in particolare che,
per quanto concerne il 2005, nulla è più dovuto. Egli fa in particolare
riferimento allo scritto del 17 giugno 2008, allegato alla decisione formale di
fissazione dei contributi 2005, da cui risulta, oltre al contributo AVS
inizialmente dovuto, l’ammontare delle spese esecutive, delle diffide e degli
interessi di mora.
La
Cassa in sede di risposta ha elencato le norme applicabili al caso concreto
rilevando in particolare che di regola i contributi non dovuti vengono
rimborsati dalla Cassa (art. 25 cpv. 3 OAVS). Tuttavia se vi sono ancora
contributi scoperti (scaduti, diffidati o in esecuzione), l’amministrazione procede
con una compensazione (art. 25 cpv. 3 OAVS).
Tuttavia
dagli atti non risulta alcuna decisione impugnabile in merito, ma solo una
lettera, datata 3 novembre 2008, dove figura il calcolo di interessi di mora e
spese esecutive per il periodo 1.1.2005-31.12.2005 (doc. 3), che però non
soddisfa i criteri per essere considerata una decisione.
Per
cui l’amministrazione, alla quale l’incarto va trasmesso, dovrà emettere, a
breve, una decisione formale, con mezzi di diritto, tramite la quale preciserà
i rapporti di dare e avere tra le parti, indicando in particolare gli eventuali
motivi per i quali i contributi pagati in troppo dal ricorrente per il 2005 non
vengono rimborsati, per quale motivo l’insorgente deve, eventualmente, pagare
le spese amministrative, di diffida e esecutive per quell’anno e se
l’interessato è tenuto a pagare interessi di mora. L’amministrazione dovrà pure
esaminare se, al contrario, il ricorrente ha diritto ad eventuali interessi
remunerativi per gli eventuali contributi pagati in troppo.
Contro
la decisione formale, l’interessato potrà dapprima inoltrare opposizione e poi,
se non sarà soddisfatto, un ricorso al TCA contro la decisione su opposizione.
Nel
caso di specie non è invece riscontrabile una denegata o ritardata giustizia
giacché solo con la decisione su opposizione del 30 settembre 2008 è stato
stabilito che l’insorgente, per il 2005, non deve versare, personalmente, alcun
contributo. Per cui solo a partire da tale data la Cassa è a conoscenza degli
importi eventualmente da restituire all’assicurato o da compensare.
L’insorgente
non ha del resto prodotto solleciti o altri scritti tramite i quali avrebbe
chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione sui contributi del 2005 negli
anni precedenti.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione
impugnata merita conferma. L’incarto è tuttavia trasmesso alla Cassa per l’emissione
di una decisione formale conformemente ai considerandi.
Visto
l’esito del ricorso l’interessato non ha diritto ad “un indennizzo
per il tempo e le spese che tali “superficiali” comportamenti da parte della
Cassa di compensazione AVS gli hanno indebitamente, e abusivamente, causato.”
(doc. V).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.
L’incarto è trasmesso alla Cassa CO 1 per l’emissione di una decisione conformemente
ai considerandi.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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