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Decisione

30.2008.49

Circolare alla guida di una vettura utilizzando un telefono privo di dispositivo "mani libere"

16 giugno 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 8

Considerandi

febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia

di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

veicolo TG __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza

Dispositivo

dispositivo ‘mani libere’ ”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione, nelle proprie osservazioni propone, per contro, che il gravame

sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La

competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la

tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è

pertanto ricevibile in ordine.

2. Con rapporto di

contravvenzione 21 dicembre 2007 la Polizia Comunale di __________ ha avviato

la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver impiegato, durante

la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”.

La Sezione della

circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando che “nei termini di

legge assegnati non sono state presentate osservazioni”.

3. L’insorgente, oltre a

contestare l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, sostiene che “come

specificato nelle due lettere inviate alla polizia comunale di __________, il

fatto non sussiste, visto che da anni uso l’auricolare.

Ho chiamato più volte la

gendarmeria di __________, senza mai trovare una persona all’altro capo del

filo” (cfr. ricorso 15 febbraio 2008).

Anche nelle ulteriori

osservazioni formulate il 20 marzo 2008 egli ribadisce che “dopo aver fatto

opposizione in forma scritta, menzionando chiaramente di un dispositivo

auricolare, come risposta ho ricevuto la copia della prima intimazione. L’app. __________

non si è nemmeno degnato di rispondermi: - No signor __________, lei non aveva

l’auricolare!”.

Di fatto, l’agente denunciante

non si è neppure confrontato con tale doglianza, dilungandosi nel confutare di

essere stato contattato telefonicamente (sebbene anche questo giudice abbia tentato

invano e a più riprese di raggiungerlo).

Considerata la versione

lineare e non sospetta del ricorrente circa l’inoltro alla Polizia di due

lettere, non confermata, ma neppure smentita dall’agente, non vi è motivo di

dubitare di tale circostanza (nonostante le stesse non siano state prodotte con

il gravame).

È quindi a torto che la

Sezione della circolazione ha ritenuto che “non sono state presentate

osservazioni”.

4. E' indubbio che la

mancata presa in considerazione di tali scritti viola il diritto di essere

sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Const.) e che la Sezione della

circolazione si è quindi pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da

lui addotte.

Tale violazione comporta

unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una

decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto

annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

Stando così le cose la

decisione va annullata in ordine. Rimane ovviamente salva e riservata

all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il

procedimento contravvenzionale.

Il ricorso va pertanto accolto

e la decisione impugnata annullata.

Visto l'esito del gravame non

si prelevano né tassa di giustizia né spese.

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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