30.2008.49
Circolare alla guida di una vettura utilizzando un telefono privo di dispositivo "mani libere"
16 giugno 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2008.49
Data decisione, Autorità:
16.06.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare alla guida di una vettura utilizzando un telefono privo di dispositivo "mani libere"
TELEFONO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.49
4230/807
Bellinzona
16 giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna
Cerutti-Marchesi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 febbraio
2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione
8 febbraio 2008 n. 4230/807 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 5 marzo 2008
presentate della Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 8
Considerandi
febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia
di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
veicolo TG __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza
Dispositivo
dispositivo ‘mani libere’ ”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione, nelle proprie osservazioni propone, per contro, che il gravame
sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine.
2. Con rapporto di
contravvenzione 21 dicembre 2007 la Polizia Comunale di __________ ha avviato
la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver impiegato, durante
la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”.
La Sezione della
circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando che “nei termini di
legge assegnati non sono state presentate osservazioni”.
3. L’insorgente, oltre a
contestare l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, sostiene che “come
specificato nelle due lettere inviate alla polizia comunale di __________, il
fatto non sussiste, visto che da anni uso l’auricolare.
Ho chiamato più volte la
gendarmeria di __________, senza mai trovare una persona all’altro capo del
filo” (cfr. ricorso 15 febbraio 2008).
Anche nelle ulteriori
osservazioni formulate il 20 marzo 2008 egli ribadisce che “dopo aver fatto
opposizione in forma scritta, menzionando chiaramente di un dispositivo
auricolare, come risposta ho ricevuto la copia della prima intimazione. L’app. __________
non si è nemmeno degnato di rispondermi: - No signor __________, lei non aveva
l’auricolare!”.
Di fatto, l’agente denunciante
non si è neppure confrontato con tale doglianza, dilungandosi nel confutare di
essere stato contattato telefonicamente (sebbene anche questo giudice abbia tentato
invano e a più riprese di raggiungerlo).
Considerata la versione
lineare e non sospetta del ricorrente circa l’inoltro alla Polizia di due
lettere, non confermata, ma neppure smentita dall’agente, non vi è motivo di
dubitare di tale circostanza (nonostante le stesse non siano state prodotte con
il gravame).
È quindi a torto che la
Sezione della circolazione ha ritenuto che “non sono state presentate
osservazioni”.
4. E' indubbio che la
mancata presa in considerazione di tali scritti viola il diritto di essere
sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Const.) e che la Sezione della
circolazione si è quindi pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da
lui addotte.
Tale violazione comporta
unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la
decisione va annullata in ordine. Rimane ovviamente salva e riservata
all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il
procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto accolto
e la decisione impugnata annullata.
Visto l'esito del gravame non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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