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30.2008.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 giugno 2009Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini di uno Stato membro dell’UE o

svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD

(art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori

distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE

che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG

e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

In

generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano

un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla

legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Se il

salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello

Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del

regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede

in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2

punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Per

quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE

che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati

all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71) a meno che

non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

L’indipendente

svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato

all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola

i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività

indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata.

Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel

paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE)

n. 1408/71).

I

cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato

dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal

1.1.2009).

Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i

cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano

simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in

uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei

redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni

elencate al marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).

Colui che

esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve

informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054

dal 1.1.2009).

2.8. Per quanto

concerne il diritto svizzero, va rammentato che a norma dell'art. 4 LAVS i contributi

sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di

un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario

determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri

per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia

mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi

per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente

legge.

E' considerato datore di lavoro chi impiega

salariati

(art. 11 LPGA).

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato

lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di

un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività

Considerandi

esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro

non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una

persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA

dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).

In particolare, insolite costruzioni di diritto

civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non

hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

2.9

Di principio

si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una

delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego

del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un

rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti

il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua

impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli,

soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere

forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle

autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in

ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La

decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali

il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che

militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre

2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e

pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata).

Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel

caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.10

Secondo la

giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente

sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato,

utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste

quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali

incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986

pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è

l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando

le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando

l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente

dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato

nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra

attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226

consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che

la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice

delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag.

63.

il TFA ha precisato:

"

(…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la

qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine

importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des

conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les

références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande

toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité

de l'appréciation fiscale. (…)."

2.11

Il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente

o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente

confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata

nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della

qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato

dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura

dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V

127).

2.12. Nella più

recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere

presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività

indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale

(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H

155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da

anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere

del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che

la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.13. Nel caso

concreto, si tratta di stabilire il tipo di attività svolta da __________ a

favore della società ricorrente negli anni dal 2005 al 2007.

Dagli

atti emerge che __________, residente a __________ __________, è affiliato nel

suo Paese quale indipendente (“autonomo”, cfr. formulario E 101, doc. 1),

dove ha una propria impresa e un negozio in cui vende porte, finestre e

serramenti e svolge l’attività di fornitura e posa di serramenti. Egli esercita

anche l’attività di prestito di manodopera per lavori di posa di cucine.

Quest’ultima

attività viene svolta, perlomeno dal 2005, anche in Svizzera, sia da solo (per

la società ricorrente) sia, dal 2007, quale titolare della società __________

(per la società __________, cfr. doc. I). Dall’udienza svoltasi il 28 maggio

2009 è inoltre emerso che l’interessato è iscritto alla Camera di commercio come

indipendente dal 2006 in __________, dove svolge la sua attività di falegname

utilizzando anche la ragione sociale __________ __________ e dove paga i

contributi sociali e le tasse anche per i lavori svolti in Svizzera e che l’interessato

è entrato in contatto con la ricorrente per il tramite di un altro posatore

(doc. XIV).

Nel corso

di un’ispezione dell’__________ __________ __________, il 23 luglio 2007 __________

è stato scoperto a montare una cucina senza essere in possesso del formulario E

101, che si è procurato il giorno seguente presso l’__________ di __________ (e

da cui emerge che in virtù dell’art. 14 bis 1 a del regolamento (CE) n. 1408/71

avrebbe lavorato dal 23 luglio al 23 agosto 2007 presso la società ricorrente).

L’ispettore

__________ ha evidenziato come l’interessato lavorava a stretto contatto con un

dipendente della ditta ricorrente e come la fatturazione veniva trasmessa

direttamente ad RI 1, la quale forniva l’intero mobilio necessario al lavoro (doc.

1).

Da questi

accertamenti e da quelli effettuati successivamente dall’amministrazione e dal

TCA emerge come la qualifica di dipendente attribuita dalla Cassa a __________,

sia corretta.

Innanzitutto,

dalle tavole processuali risulta che per i lavori svolti nel 2007 l’__________ __________

ha rilasciato a __________ __________ gli attestati di “notifica di

un’attività lucrativa per lavoratori indipendenti” da cui emergono sia la

durata esatta dell’impiego, sia il luogo dell’impiego, sia l’attività svolta

(montatore di cucine). Questo permesso serve solo a comprovare l’avvenuta

notifica dell’attività lavorativa svolta, ma non la qualifica del lavoro

esercitato. Va tuttavia rilevato che, mentre dalle fatture prodotte risulta che

l’interessato ha lavorato in diverse parti del Canton Ticino, i permessi di

lavoro indicano tutti quale “luogo d’impiego” __________ e quale “designazione

esatta” __________, ossia l’indirizzo della società ricorrente. Ciò a

comprova dello stretto legame esistente tra le parti.

Dagli

atti risulta poi che nel 2006 l’interessato ha lavorato presso la società

ricorrente dal mese di maggio al mese di dicembre, per un carico di 95 ore a

maggio, 112 ore a giugno, 142 ore a luglio, 26 ore ad agosto, 27 ore a

settembre, 131 ore ad ottobre, 118 ore a novembre e 70 ore a dicembre, per

complessive 721 ore in 8 mesi, pari a 90 ore al mese di media. Nel 2007 l’attività

è stata svolta da gennaio a settembre, eccetto aprile, nei seguenti termini:

35,5 ore a gennaio, 69 ore a febbraio, 97 ore a marzo, 98 ore a maggio, 167 ore

a giugno, 177 ore a luglio, 37 ore ad agosto e 156 ore a settembre, per

complessive 836,5 ore, ossia una media di 104 ore al mese.

Non vi è

pertanto alcun dubbio che tra le parti vi sia una dipendenza per quanto

concerne il carico orario, ritenuto che l’interessato ha lavorato per oltre il

50% di un tempo lavorativo normale per la società ricorrente.

Va poi evidenziato

come RI 1 abbia rappresentato per __________, nel 2007 quasi la metà della

cifra d’affari complessiva (sia in Svizzera che in __________) e come l’interessato

abbia conseguito, sempre nel 2007, oltre l’80% della sua cifra d’affari lavorando

quale prestatore di manodopera in Svizzera ed in __________ (46,5% a favore di RI

1, 8,2% per la __________ __________, 27,4% per __________). In quell’anno su

141 arredamenti montati dalla ricorrente, __________ è intervenuto 23 volte (doc.

O).

Dagli

atti risulta inoltre che l’interessato non sopporta nessun rischio economico

specifico analogo a quello di un imprenditore, poiché agisce in nome e per

conto della società ricorrente e dipende dalla medesima per quanto concerne

l’organizzazione dell’attività (cfr. verbale d’udienza: “Era il responsabile

del montaggio di RI 1 che determinava luogo, data, ora”). La società ha confermato

che __________ non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti di RI 1,

ma ha sempre e solamente chiesto il pagamento delle sue prestazioni alla ditta

ricorrente, come emerge del resto dalle fatture prodotte. In corso d’udienza __________

ha confermato di non aver “fatturato ai destinatari finali delle mie

prestazioni o meglio i destinatari finali dei mobili ma unicamente all’RI 1”

(doc. XIV).

Non va

poi dimenticato come il materiale necessario all’attività svolta sia fornito

direttamente da RI 1 (cfr. doc. 1: “Egli fatturerà la sua manodopera

direttamente alla RI 1 che ha inoltre fornito l’intero mobilio necessario”;

doc. XIV: “Io mi presentavo nel luogo dove mi veniva mostrato lo spazio in

cui intervenire, mi veniva consegnata la merce nel senso che in luogo trovavo

mobili, antine, ripiani, elettrodomestici e quello che necessitava e mi veniva

consegnata la documentazione necessaria per lo svolgimento del mio compito,

ossia i piani esecutivi. ”), che __________ deve recarsi sul posto, presso

i clienti della ricorrente, per poter svolgere la propria attività e che i

destinatari finali delle prestazioni effettuate dall’insorgente sono clienti di

RI 1, alla quale si rivolgono direttamente e alla quale pagano le fatture

emesse.

Il rischio d’incasso

appartiene pertanto alla società ricorrente.

Egli

inoltre, quando lavora per RI 1, non fa capo ad altro personale (cfr. anche

allegato al doc. I), ma svolge direttamente e personalmente la sua attività e

per il lavoro utilizza una __________ “immatricolata autocarro” (cfr.

l’allegato al doc. M: “inventario materiale”).

La

circostanza che __________ non si è limitato ad una collaborazione puntuale per

il montaggio di una sola cucina, bensì ha svolto la sua attività su più mesi e

più anni sempre per la stessa società, con un salario orario di fr. 40 all’ora

(cfr. proposta di collaborazione lavorativa, allegato al doc. 6), è un indizio

supplementare circa la sua dipendenza, economica e temporale, nei confronti

della RI 1. Il fatto che non si tratta di una semplice collaborazione fine a sé

stessa, è comprovata anche dall’apertura di un conto bancario in Svizzera, presso

il __________, a nome di __________, dove la società versa regolarmente quanto

pattuito (cfr. fatture prodotte).

Inoltre,

il fatto che l’interessato ha svolto la sua attività “su chiamata” è un ulteriore

elemento a favore di un’attività dipendente (cfr. sentenza del 12 dicembre

2008, inc. 30.2008.37). Infatti, il processo, in atto ormai da anni, del

mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo

di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che il lavoro

su chiamata sia sintomo di indipendenza significa fondare il proprio

convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà

economica odierna. E’ ormai un fatto notorio che diverse aziende, ad esempio

nell’ambito del commercio, assumono personale dipendente che viene “chiamato”

nel corso della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume

della clientela presente nel negozio.

Per cui

il fatto che __________ abbia svolto la sua attività di montaggio di cucine in

maniera irregolare, non è un motivo per qualificarlo quale indipendente.

La

circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la ricorrente durante gli

anni in esame l’assicurato ha assunto altri incarichi per altri committenti,

nel caso di specie non è decisiva sia perché in parte si tratta di attività

diverse (vendita, fornitura e posa di serramenti), sia perché, per quanto

concerne l’attività di prestatore di posa di cucine, oltre la metà del tempo è

stato impiegato in lavori per la ditta ricorrente (cfr. allegato al doc. I),

ciò a comprova di una gran dipendenza sia dal lato organizzativo che dal lato

economico.

Va

infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente

per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi

simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di

una stessa persona (DTF 105 V 113). In particolare, nel caso di specie

la qualifica di dipendente presso la società ricorrente non mette in

discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti

per altri committenti. Per cui la circostanza, asserita dalla ricorrente, che

in alcuni casi l’interessato non ha dato seguito alle sue richieste, non è, nel

caso di specie, decisivo.

A

proposito della possibilità di rifiutare l’incarico, ciò che secondo __________

sarebbe avvenuto una volta su 3 o 4 chiamate (cfr. doc. XIV), a giusta ragione

l’amministrazione ha evidenziato che per fatturazioni come quelle del 2006 e

2007, ritenuta la retribuzione oraria, si debba contare grossomodo con

un’attività svolta al 50% per conto della ricorrente, per cui risulta difficile

ritenere la possibilità di rifiutare una volta su 3 o su 4 le richieste di

lavoro della società insorgente.

Per quanto concerne il fatto che l’interessato

abbia dovuto, in tre occasioni nel 2007, riparare difetti dell’opera, senza

essere rimborsato dalla società ricorrente, va evidenziato come responsabile per

la eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso i clienti finali era comunque solo

la qui ricorrente. Dal ricorso emerge infatti che “in caso di eventuali

difetti dovuti al suo operato, egli viene avvertito da RI 1 ed

interviene personalmente sul posto per sistemare il difetto riscontrato.”

(doc. I, sottolineatura del redattore). Anche in sede di udienza l’interessato

ha affermato che in caso di errore “il responsabile tecnico o montatore di RI

1 mi segnalava la cosa e io ero chiamato a ripararla.”, che “Questo capo

montatore alla fine del mio lavoro veniva e ispezionava e se qualcosa non

andava me lo faceva rimettere a posto” e che “io non avevo l’autonomia

di cambiare le disposizioni o di contattare direttamente il cliente.” (doc.

XIV), mentre l’insorgente ha evidenziato che “siccome errare è umano è

capitato che ci siano stati dei problemi sia da parte dei nostri collaboratori

fissi che da quelli esterni e in questi casi il committente si rivaleva nei

nostri confronti e noi a nostra volta imponevamo a __________ l’esecuzione

perfetta del contratto.” (doc. XIV).

__________ è pertanto estraneo al rapporto committente –

prestatore dell’opera e qualora la ditta insorgente non avesse incassato dai

clienti, egli avrebbe avuto come unico interlocutore (e debitore dell’importo

per il lavoro svolto) quest’ultima, trovandosi nella medesima posizione dei

lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro crediti dai diversi (e

spesso numerosi, come nel caso concreto) clienti dell’azienda incaricante ma

hanno un unico e solo debitore: il datore di lavoro.

Inoltre

non va dimenticato che, mentre per i lavori eseguiti in Svizzera l’interessato

percepisce un compenso di fr. 40 all’ora, per i lavori eseguiti in __________

il compenso è di 17.5 Euro all’ora (ossia fr. 28 prendendo in considerazione un

cambio di 1,6 franchi per Euro; cfr. ad esempio fattura 5 del 20 febbraio 2007,

40 ore di lavoro per un importo di 700 Euro). Le eventuali riparazioni

effettuate nel 2007 (3 in tutto), sono pertanto ampiamente compensate dal fatto

che il reddito conseguito in Svizzera è maggiore, di modo che, in realtà,

l’interessato non si è assunto alcun rischio personale. Del resto la

responsabilità di risarcimento del danno è prevista anche dall’art. 321e cpv. 1

CO, applicabile al contratto di lavoro e per il quale il lavoratore è

responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore

di lavoro.

Per cui, malgrado __________

possa gestire la sua attività con una certa libertà, abbia costituito una ditta

individuale in __________ (cfr. allegato al doc. I, contratto di locazione

commerciale con la ditta individuale __________; a proposito della qualifica

come dipendenti di assicurati titolari di ditte individuali iscritte a registro

di commercio, cfr. sentenza H 11/07 del 20 marzo 2008 consid. 4.2 e seguenti,

sentenza H 167/04 e 168/04 del 21 luglio 2006, sentenza H 165/04 del 19

settembre 2005, consid. 3.3 e seguenti) ed abbia, apparentemente, la facoltà di

rifiutare l’incarico, egli tuttavia, nella realtà, non si è assunto un vero e

proprio rischio d’incasso nei confronti della ricorrente. Tant’è che le fatture

di regola sono state emesse a chiusura o all’inizio di ogni mese civile (cfr.

allegati a doc. 1) e queste, se non sono state onorate subito, sono comunque

state pagate in tempi relativamente brevi.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, questo Tribunale ritiene che nei rapporti con la società

ricorrente gli elementi a favore di un’attività dipendente, nel caso di specie,

siano più numerosi rispetto a quelli a favore di un’attività indipendente. Per

cui la qualifica effettuata dalla Cassa va confermata.

Considerato

che __________ in __________ svolge un’attività autonoma (cfr. doc. E 101),

egli deve versare contributi sociali in Svizzera poiché vi esercita un’attività

subordinata.

Infatti,

per l’art. 14 quater lett. a del Regolamento (CE) n. 1408/71 (norme particolari

applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività subordinata

e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri) la persona che

esercita simultaneamente un’attività subordinata a un’attività autonoma nel

territorio di vari Stati membri è soggetta, fatta salva la lettera b), alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività

subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più

Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all’articolo 14 punti

2 o 3.

Per

l’art. 14 quater lett. b del Regolamento (CE) n. 1408/71 nei casi menzionati

nell’allegato VII: alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

esercita un’attività subordinata, essendo questa legislazione determinata

conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta

attività nel territorio di due o più Stati membri, e alla legislazione dello

Stato membro nel cui territorio esercita un’attività autonoma, essendo questa

legislazione determinata conformemente all’art. 14bis punti 2,3 o 4, qualora

eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri (cfr. l’allegato

VII (casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di

due Stati membri; art. 14 quater lett. b) del regolamento) dove al punto 8 vi è

l’esempio dell’esercizio di un’attività autonoma in __________ e di un’attività

subordinata in un altro Stato membro, e per la Svizzera l’esercizio di

un’attività autonoma in Svizzera e di un’attività subordinata in qualsiasi

altro Stato cui si applica il l’Accordo).

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto __________, in virtù dell’art. 14 quater lett.

a e b del regolamento (CE) n. 1408/71 e del punto 8 dell’allegato VII va

assoggettato in Svizzera per l’attività salariata svolta a favore della

ricorrente dal 2005.

Va ancora

evidenziato come __________, interpellato dalla Cassa, ha indicato di aver

iniziato la collaborazione con RI 1 nel gennaio 2007 (cfr. allegato al Doc. I),

ed infatti tutti i permessi di lavoro prodotti sono relativi a quell’anno,

allorché già nel 2005 e nel 2006 aveva svolto l’attività di montatore di cucine

a favore della ricorrente. Anche il contratto di locazione commerciale relativo

a locali siti in __________, prodotto dall’insorgente, porta la data 27

settembre 2007 (la locazione ha avuto inizio il 1° novembre 2007; cfr. allegato

al doc. I), mentre l’inizio della collaborazione con la società insorgente è

del 2005.

Interpellato

in merito nel corso dell’udienza del 28 maggio 2009, l’interessato ha

affermato:

"

Io sono disposto a mettere a disposizione la

documentazione necessaria ossia i permessi che ho conseguito per poter svolgere

l’attività qui.

Il Giudice mi invita a farlo e a volere

trasmettere la documentazione al Tribunale.

Come mi ha indicato il Magistrato se dovessero

sorgere delle irregolarità per le verifiche del caso sarò costretto a segnalare

la fattispecie al Ministero Pubblico." (doc. XIV)

__________,

malgrado il tempo trascorso, non ha trasmesso alcunché al TCA.

Ritenuto pertanto

che potrebbero esserci delle irregolarità per quanto concerne il lavoro svolto

in Svizzera da __________ senza i necessari permessi, la fattispecie sarà

immediatamente segnalata al Ministero Pubblico per gli accertamenti del caso

(cfr. l’art. 120 della legge sugli stranieri [Lstr] e l’art. 14 dell’Ordinanza

sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA, RS 142.201], nonché

la DTF 134 IV 57 dove il Tribunale federale ha affermato che i permessi di

dimora in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone

sono di natura essenzialmente dichiarativa, ma ciononostante, finché il

permesso di esercitare un’attività economica è soggetto a contingentamento [ciò

che era il caso fino al 31 maggio 2007 per i 15 “vecchi” Stati membri dell’UE,

oltre a Malta e Cipro], impiegare uno straniero senza permesso di dimora rimane

illegale; cfr. anche, pur se in vigore solo dal 1° giugno 2009, i nuovi art. 9

cpv. 1bis e 32a dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione

delle persone [OLCP, RS 142.203] che prevedono sanzioni per chi

intenzionalmente o per negligenza viola gli obblighi di notificazione previsti

all’articolo 9 capoverso 1bis).

Copia

della presente è intimata anche a __________, __________, persona cointeressata

e sentita nel corso dell’udienza del 28 maggio 2009.

2.14. L’insorgente

chiede l’assunzione di ulteriori numerose prove, in particolare documentazione,

sopralluogo, perizia e chiede di sentire __________ che potrà confermare come __________

__________ abbia dovuto rimediare all’insoddisfazione dei committenti,

riparando personalmente e senza essere pagato i difetti dell’opera (doc. I).

Questo

Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove richieste dall’insorgente.

Infatti, come visto, la circostanza che l’interessato abbia dovuto riparare i

difetti dell’opera non è rilevante, poiché responsabile della corretta

esecuzione dell’opera nei confronti dei clienti finali è la società ricorrente.

Per il resto le prove prodotte dai ricorrenti e gli accertamenti effettuati da

questo Tribunale sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso senza che

sia necessario acquisire ulteriori prove.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche sentenza

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. L’incarto

è trasmesso al Ministero Pubblico per i suoi incombenti.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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