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30.2008.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 marzo 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

2. Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo

conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri

(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente

è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

3. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con

tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è

determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22

cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale

non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio

investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5

OAVS).

4. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio

investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati

devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,

presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

5. In

concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dalla ricorrente

per l'anno 2004 la Cassa di

compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di Fr. 260'000.- ricavato dalla IFD 2004 (doc. 11).

Come confermato dal

competente Ufficio circondariale di tassazione, tale importo costituisce "un

utile di liquidazione per cessazione attività indipendente imposto in via ordinaria."

(doc. 9).

La stessa ricorrente

ha rilevato che si tratta di "un passaggio di proprietà, alla morte di

mio marito avvenuta nel maggio 2002, da sostanza aziendale a sostanza privata."

(doc. A3).

6. Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative

alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.

8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche

per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr.

110 pag. 341 segg., consid. 5a).

7. Nella

fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2004 occorre determinare il

reddito conseguito dall'assicurata

durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione

postnumerando 2004.

La notifica di

tassazione IC/IFD 2004, concernente il periodo d'assoggettamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 (doc. 11), ha

accertato un reddito da attività indipendente ammontante a Fr. 260'000.-. Di conseguenza, la Cassa di compensazione

ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurata per quell'anno basandosi su quest'importo.

A tale proposito, il TCA evidenzia che la notifica di tassazione

Considerandi

IC/IFD per l'anno 2004 è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta.

In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere

considerate vincolanti per l'Amministrazione

e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Va osservato, inoltre,

che a specifica richiesta della Cassa di compensazione (doc. 9), il 25 agosto

2008.

(doc. 9) l'Ufficio circondariale

di tassazione di __________ ha confermato il reddito aziendale di Fr. 260'000.- ed il capitale nullo investito nell'azienda.

8.

Come

visto, l'art. 9 LAVS definisce

il reddito da attività indipendente e l'art. 17 OAVS specifica questo concetto. Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti

in proprio da un'azienda

commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da

qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati

con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli

giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD,

eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale

giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD,

sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti

i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale,

artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività

lucrativa indipendente. Per il capoverso 2, fanno parte dei proventi da

attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante

alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza

commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in

imprese o stabilimenti d'impresa

siti all'estero è equiparato

all'alienazione. La sostanza commerciale

comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo

preponderante all'attività lucrativa

indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al

capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una

società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale

al momento del loro acquisto.

La questione porta in

effetti sul computo nei redditi da indipendente della ricorrente della somma di

Fr. 260'000.-. Tale importo

rappresenta l'utile, derivante

dalla liquidazione per cessazione dell'attività indipendente svolta dal marito, delle azioni di __________

SA appartenenti alla sua sfera professionale che, al momento del suo decesso, nel

maggio 2002, sono passate nella sostanza privata della ricorrente, sua erede.

Conformemente all'art. 18 cpv. 2 LIFD, il trasferimento di

queste azioni dalla sostanza commerciale alla sostanza privata è equiparato ad

un'alienazione. E gli utili realizzati

con l'alienazione della

sostanza commerciale – trasformatasi in sostanza privata - fanno dunque parte

dei proventi da attività indipendente.

Pertanto, è corretto

affermare che l'utile di Fr. 260'000.-, che si è creato con il passaggio

dalla sostanza commerciale a quella privata, va ad aggiungersi ai redditi dell'assicurata.

In conclusione, il

reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di calcolo per i

contributi personali dell'assicurata

ammonta correttamente a Fr. 260'000.-.

9.

La

ricorrente chiede principalmente di essere esonerata dal pagamento dei contributi

dovuti (Fr. 23'930,45), vivendo

concretamente con la sola rendita AVS di Fr. 2'110.- al mese, dato che il valore del pacchetto azionario ereditato

sarebbe di fatto nullo ed il valore dei fondi di __________ ammonta a Fr. 142'320.-, ma essi sono gravati da un debito ipotecario di Fr. 157'000.-.

A norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del

contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere

condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è

infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.

Secondo la

giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo

minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del

contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione

di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere

condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni

vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta

soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.

319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può

riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il

reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli

effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo

vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di

guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un

onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in

ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF

104.

V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone

tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare

una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono

affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di

domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di

compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di

domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al

massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata

al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in

conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo di

applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora:

Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità

consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente,

per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale

caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

In concreto, siccome

la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di

compensazione, che deve decidere su regolare istanza formulata dall'interessata, la scrivente autorità

giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima

istanza in merito alla richiesta della ricorrente. Fanno infatti difetto tanto

una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art.

52.

LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe

essere emanate dalla Cassa. Solo quando l'Amministrazione emetterà la decisione su opposizione negativa l'assicurata potrà impugnarla mediante

ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56

LPGA).

Tuttavia, questa

specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo

che la decisione di fissazione dei contributi del 21 ottobre 2008 che la

ricorrente chiede di non pagare sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo

se il presente giudizio del TCA

non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente.

10.

All'assicurata resta sempre anche aperta la via

del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma anche in tal caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.

Questa norma prevede

infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in

difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue

immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento,

sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti

potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà

quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente

in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente

non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione

concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

11.

Eventualmente,

inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10

cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto

alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente

ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato;

essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1

LAVS).

Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la

riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale

non può essere esatto.

In proposito, come ha

ricordato l'Amministrazione, per

potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener

presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC

1978.

pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un

assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli

non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione

di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).

Il ricorso va respinto

e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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