30.2008.54
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17 marzo 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
30.2008.54
Data decisione, Autorità:
17.03.2009, TCA
Titolo:
Contributi per indipendente per 2004. Il trasferimento della sostanza professionale a sostanza privata è un'alienazione. Gli utili conseguiti con alienazione sono dei proventi da attività indipendente. Condono del contributo minimo: Cassa deve decidere.Pagamento dilazionato. Riduzione dei contributi
CONDONO DEI CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
PAGAMENTO DILAZIONATO CONTRIBUTI
REDDITO AZIENDALE
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI
art. 9 LAVS
art. 11 cpv. 2 LAVS
art. 18 cpv. 2 LIFD
art. 17 OAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
art. 31 OAVS
art. 32 OAVS
art. 34b OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.54
TB
Lugano
17 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
novembre 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione del 21 ottobre 2008 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha definitivamente
fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AF dovuti da RI 1 quale indipendente
per l'anno di contribuzione
2004. La Cassa, evincendo l'importo
dalla comunicazione del 19/25 agosto 2008 (doc. 9) della competente autorità
fiscale, ha ritenuto per il 2004 un reddito aziendale di Fr. 260'000.- ed un capitale proprio nullo investito
nell'azienda. Dedotta la quota
esente di Fr. 16'800.- per
beneficiari di una rendita AVS, la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 243'200.- il reddito soggetto a contribuzione e
quindi in Fr. 23'930,45 i contributi
personali da versare dall'assicurata,
spese amministrative comprese.
B. Il
28 ottobre 2008 (doc. A3) l'assicurata ha formulato opposizione evidenziando trattarsi
di un passaggio di proprietà da sostanza aziendale a sostanza privata di un
pacchetto di 110 azioni da Fr. 100.- ciascuna di una SA, avvenuto alla morte
del marito nel 2002. Il valore contabile di queste azioni è stato determinato
dall'Ufficio tassazioni delle
persone giuridiche in base alle risultanze patrimoniali della SA. L'opponente ha precisato che la sua quota
parte di queste 110 azioni, che rappresentano il 20% del totale, è di un quarto
e lo statuto della __________ SA limita la facoltà di disporre delle azioni. Ritiene
poi alquanto difficoltoso riuscire a vendere la sua quota del 5%, visto che la
società non è quotata in borsa e che su 31 esercizi ha elargito dividendi
soltanto su quattro esercizi. Quindi, vivendo con la rendita AVS di Fr. 2'110.- al mese, con le citate azioni e con
una quota di comproprietà di un quarto su tre particelle ad __________ stimate
in Fr. 142'320.-, ma sulle
quali grava un debito ipotecario di Fr. 157'000.-, l'assicurata
è impossibilitata a far fronte al pagamento dei contributi richiestile. Sia
"per motivi pratici che per motivi umanitari", visti i suoi 79
anni, ha dunque chiesto che la decisione sia annullata.
C. Con
decisione su opposizione del 21 novembre 2008 (doc. A1) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione,
affermando che l'importo
ritenuto è stato confermato dal competente Ufficio di tassazione. Inoltre, in
virtù dell'art. 17 OAVS, nel
reddito proveniente da attività lucrativa indipendente rientrano anche gli
utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD. L'Amministrazione ha infine precisato che può
essere concessa una dilazione di pagamento, ma non una riduzione dei
contributi, giacché l'assicurata
è proprietaria di sostanza.
D. Con
ricorso del 19 dicembre 2008 (doc. I) l'assicurata non contesta la decisione di tassazione dell'autorità fiscale, ma evidenzia di essere
nell'incapacità di pagare i
contributi dovuti. Ribadisce che il valore commerciale delle azioni di __________
SA è di fatto nullo, "in quanto mal si comprende chi sarebbe disposto a
pagare una cifra ragionevole, anche solo a copertura delle spese che il
realizzo forzato del pacchetto azionario pari al 5% del capitale sociale totale
ovvero con un valore facciale di Fr. 2'750.- comporterebbe". Osserva,
inoltre, che il valore delle particelle di __________ è di Fr. 142'320.-, mentre il debito ipotecario è pari
a Fr. 157'000.-.
Inoltre, l'Amministrazione
nemmeno ha considerato la sua età, perciò anche una procedura esecutiva, oltre
che ad essere sproporzionata, risulterebbe gravosa e non apporterebbe nulla,
poiché la sostanza immobiliare di fatto non esiste.
Il 13 gennaio 2009
(doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso riprendendo la
decisione su opposizione e precisando che il 31 ottobre 2008 l'insorgente ha
notificato all'autorità fiscale
una sostanza complessiva netta di Fr. 118'888.-.
La ricorrente ha
contestato che l'Amministrazione
non sia entrata nel merito del valore delle azioni della SA. Ella si rifà
inoltre alle condizioni eccezionali in cui versa (onere gravoso ed età), ciò
che le permetterebbe di ottenere il condono dei contributi (doc. V), mentre la
Cassa si è riconfermata nella risposta (doc. VII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA
Fatti
I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo
conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri
(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente
è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale
non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio
investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5
OAVS).
4. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio
investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. In
concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dalla ricorrente
per l'anno 2004 la Cassa di
compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di Fr. 260'000.- ricavato dalla IFD 2004 (doc. 11).
Come confermato dal
competente Ufficio circondariale di tassazione, tale importo costituisce "un
utile di liquidazione per cessazione attività indipendente imposto in via ordinaria."
(doc. 9).
La stessa ricorrente
ha rilevato che si tratta di "un passaggio di proprietà, alla morte di
mio marito avvenuta nel maggio 2002, da sostanza aziendale a sostanza privata."
(doc. A3).
6. Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative
alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.
8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche
per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr.
110 pag. 341 segg., consid. 5a).
7. Nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2004 occorre determinare il
reddito conseguito dall'assicurata
durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione
postnumerando 2004.
La notifica di
tassazione IC/IFD 2004, concernente il periodo d'assoggettamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 (doc. 11), ha
accertato un reddito da attività indipendente ammontante a Fr. 260'000.-. Di conseguenza, la Cassa di compensazione
ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurata per quell'anno basandosi su quest'importo.
A tale proposito, il TCA evidenzia che la notifica di tassazione
Considerandi
IC/IFD per l'anno 2004 è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta.
In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere
considerate vincolanti per l'Amministrazione
e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Va osservato, inoltre,
che a specifica richiesta della Cassa di compensazione (doc. 9), il 25 agosto
2008.
(doc. 9) l'Ufficio circondariale
di tassazione di __________ ha confermato il reddito aziendale di Fr. 260'000.- ed il capitale nullo investito nell'azienda.
8.
Come
visto, l'art. 9 LAVS definisce
il reddito da attività indipendente e l'art. 17 OAVS specifica questo concetto. Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti
in proprio da un'azienda
commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da
qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati
con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli
giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD,
eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale
giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD,
sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.
In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti
i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale,
artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività
lucrativa indipendente. Per il capoverso 2, fanno parte dei proventi da
attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante
alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza
commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in
imprese o stabilimenti d'impresa
siti all'estero è equiparato
all'alienazione. La sostanza commerciale
comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo
preponderante all'attività lucrativa
indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al
capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una
società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale
al momento del loro acquisto.
La questione porta in
effetti sul computo nei redditi da indipendente della ricorrente della somma di
Fr. 260'000.-. Tale importo
rappresenta l'utile, derivante
dalla liquidazione per cessazione dell'attività indipendente svolta dal marito, delle azioni di __________
SA appartenenti alla sua sfera professionale che, al momento del suo decesso, nel
maggio 2002, sono passate nella sostanza privata della ricorrente, sua erede.
Conformemente all'art. 18 cpv. 2 LIFD, il trasferimento di
queste azioni dalla sostanza commerciale alla sostanza privata è equiparato ad
un'alienazione. E gli utili realizzati
con l'alienazione della
sostanza commerciale – trasformatasi in sostanza privata - fanno dunque parte
dei proventi da attività indipendente.
Pertanto, è corretto
affermare che l'utile di Fr. 260'000.-, che si è creato con il passaggio
dalla sostanza commerciale a quella privata, va ad aggiungersi ai redditi dell'assicurata.
In conclusione, il
reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di calcolo per i
contributi personali dell'assicurata
ammonta correttamente a Fr. 260'000.-.
9.
La
ricorrente chiede principalmente di essere esonerata dal pagamento dei contributi
dovuti (Fr. 23'930,45), vivendo
concretamente con la sola rendita AVS di Fr. 2'110.- al mese, dato che il valore del pacchetto azionario ereditato
sarebbe di fatto nullo ed il valore dei fondi di __________ ammonta a Fr. 142'320.-, ma essi sono gravati da un debito ipotecario di Fr. 157'000.-.
A norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del
contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere
condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è
infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.
Secondo la
giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo
minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del
contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione
di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere
condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni
vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta
soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.
319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può
riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il
reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli
effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo
vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di
guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un
onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in
ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF
104.
V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone
tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare
una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono
affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di
domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di
compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di
domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al
massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata
al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in
conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l'art. 17 del Decreto legislativo di
applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora:
Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità
consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente,
per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale
caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
In concreto, siccome
la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di
compensazione, che deve decidere su regolare istanza formulata dall'interessata, la scrivente autorità
giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima
istanza in merito alla richiesta della ricorrente. Fanno infatti difetto tanto
una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art.
52.
LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe
essere emanate dalla Cassa. Solo quando l'Amministrazione emetterà la decisione su opposizione negativa l'assicurata potrà impugnarla mediante
ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56
LPGA).
Tuttavia, questa
specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo
che la decisione di fissazione dei contributi del 21 ottobre 2008 che la
ricorrente chiede di non pagare sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo
se il presente giudizio del TCA
non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente.
10.
All'assicurata resta sempre anche aperta la via
del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma anche in tal caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.
Questa norma prevede
infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in
difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue
immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento,
sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti
potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).
La Cassa fisserà
quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente
in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente
non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione
concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).
11.
Eventualmente,
inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10
cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto
alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente
ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato;
essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1
LAVS).
Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la
riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale
non può essere esatto.
In proposito, come ha
ricordato l'Amministrazione, per
potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener
presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC
1978.
pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un
assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli
non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione
di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).
Il ricorso va respinto
e la decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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