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Decisione

30.2008.59

Fare uso dell'elicottero per il proprio trasporto, oltre all'arma, alle munizioni e a un camoscio; lasciare incustodita la propria arma in un cascinale

11 settembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 22

febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 180.-, oltre a tassa e spese

di giustizia di complessivi fr. 20.-, per “avere fatto uso il 6 settembre

2007 dell’elicottero per il proprio trasporto, munito di arma e munizioni,

oltre ad un camoscio, dall’__________ al monte __________, Comune di __________

e per aver lasciato incustodita la propria arma in un cascinale al monte __________”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 41, 44 LCC; 47, 53 lett. a, 54 cpv. 1 e 2,

67 RALCC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale__________RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.

12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 18 cpv. 2 LCC

il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l’uso e la

detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni

per determinate cacce. Sulla scorta di tale delega, l’art. 47 RALCC prevede che

le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio (cpv. 1). Durante il

periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli

soggiorna o pernotta (cpv. 2). Non è autorizzato il deposito incustodito, in particolare

in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade

consentite elencate all’art. 50 (cpv. 3).

Giusta l’art. 20 LCC il

Consiglio di Stato disciplina l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il

trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia. In

tal senso, l’art. 50 cpv. 1 RALCC prescrive che l’uso di veicoli a motore e di

ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito

esclusivamente sulle strade indicate alla lett. a e alla lett. b, fatta

eccezione per quanto previsto all’art. 54. Quest’ultima disposizione recita che

per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è consentito l’uso di

funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore sulle strade non

elencate agli art. 50 e 51 (cpv. 1); per i cervi e i cinghiali è pure concesso

l’utilizzo dell’elicottero previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia

o dall’Ufficio della caccia e della pesca (cpv. 2).

Per l’art. 53 lett. a RALCC è

inoltre vietato l’uso delle funivie ad eccezione della Verdasio-Rasa, delle

teleferiche, delle funicolari e dell’elicottero per il trasporto di cacciatori,

armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all’art. 54.

Chi, intenzionalmente o per

negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di

applicazione è punibile con una multa fino a

fr. 20’000.- (art. 41 prima frase LCC).

3.

LaCRTE 1 rimprovera al

multato di aver fatto uso, in qualità di cacciatore, dell’elicottero per il proprio

trasporto, munito di arma e munizioni, oltre ad un camoscio, dall’__________ al

monte __________ (in territorio di __________), e per aver lasciato incustodita

la propria arma in un cascinale al monte __________

4.

Il ricorrente, sin dalla

prima comparsa scritta, contesta tutti gli addebiti mossigli.

In merito all’utilizzo

dell’elicottero egli si giustifica invocando asseriti problemi di salute. A

suffragio di tale asserzione egli produce un certificato medico datato 3 marzo

2008, rinviando per il resto alle osservazioni 8 dicembre 2007 al rapporto di

contravvenzione, in cui affermava che: “Ho fatto uso dell’elicottero

per un motivo ben preciso: avevo un forte dolore al ginocchio destro. E questo

mi ha portato a dover rinunciare agli altri giorni di caccia. (Ho appena

terminato le cure Mediche)”.

Per quel che riguarda il

fucile lasciato incustodito nel cascinale egli sostiene che, avendolo privato

della culatta, lo stesso non può essere considerato un’arma (bensì un “pezzo

di ferro al pari di un tubo dello stesso metallo”). In sintesi, egli

ritiene di aver messo “l’arma” in tutta sicurezza, tanto più che la cascina era

chiusa a chiave (cfr. ricorso pto 4).

Infine, soggiunge che: “l’importo

della multa è da ritenersi sproporzionato in rapporto alle colpe che mi vengono

mosse.[…] In questa fattispecie appariva quantomeno accettabile un

semplice ammonimento” (cfr. ricorso pti 5 e 6).

5.

Relativamente al primo

addebito, va rilevato che la tesi degli asserti problemi di salute non risulta per

nulla credibile.

Anzitutto, v’è da chiedersi

come mai tale giustificazione non sia stata addotta in occasione del suo fermo.

In effetti, durante l’interrogatorio il ricorrente non si è giustificato

invocando il dolore al ginocchio, ma si è limitato a confermare le infrazioni

ascrittegli. Solo in un secondo tempo – cioè dopo aver ricevuto il rapporto di

contravvenzione – egli ha accennato al suo problema fisico, senza peraltro

allegare alcun certificato medico, il quale è stato allestito e prodotto solo

il 3 marzo 2008, contestualmente all’inoltro del gravame. Detto certificato,

per altro, non è di ausilio alla sua tesi, poiché attesta che egli è stato in

cura dall’11 settembre 2007; mal si comprende per quale motivo in presenza di

un così forte dolore egli abbia atteso quasi una settimana prima di recarsi dal

medico.

Desta inoltre sospetto il

fatto che il trasporto a valle dell’insorgente sia avvenuto in compagnia di

altri due cacciatori e quattro prede. Dagli atti non emerge chi ha chiamato

l’elicottero e se lo stesso sia stato chiamato esclusivamente a causa del

problema di salute del ricorrente. Certo è che se egli avesse da subito

manifestato il suo dolore ai guardiacaccia, tale circostanza, a suo discarico,

sarebbe potuta essere vagliata dall’autorità.

Ma vi è di più. Dall’esposizione

dettagliata dei fatti 12 settembre 2009 si evince quanto segue:

“Al momento del fermo i tre

confermavano di aver fatto uso dell’elicottero per il proprio trasporto a valle

unitamente ad armi e camosci. Il sig. __________ ed il sig. __________ non

avevano con sé i propri fucili, ammettevano infatti di averli lasciati

depositati incustoditi sul monte __________ con l’intenzione di recarsi

nuovamente a caccia nei prossimi giorni”.

Al di là di tale

affermazione, risulta oltremodo difficile comprendere i motivi per cui il

ricorrente non abbia preso seco la propria arma nell’impossibilità di

proseguire la caccia. Orbene, le numerose circostanze surriferite sollevano

pertanto non pochi dubbi sulla veridicità della sua versione.

Il ricorrente ritiene

dipoi: “irrilevante la notifica agli agenti della necessità dell’uso

dell’elicottero in quanto il trasporto di camosci non è consentito dalla legge

oltremodo non avevo nemmeno la possibilità di farlo” (cfr. ricorso pto 3).

L’art. 54 cpv. 2 RALCC

permette l’utilizzo dell’elicottero, previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia

o dall’Ufficio caccia e pesca, per il trasporto di cervi e di cinghiali. Nel

caso che qui ci occupa, come correttamente rilevato dal ricorrente (che, a non

averne dubbio, conosce le disposizioni vigenti), egli ha ucciso un camoscio,

per cui detto articolo non trova applicazione.

Nondimeno, il fatto di non

poter invocare l’art. 54 cpv. 2 RALCC non giustifica l’agire del ricorrente, il

quale avrebbe, in caso di provato stato di necessità, potuto comunque segnalare

all’autorità che si imponeva un trasporto con l’elicottero. In caso di forza

maggiore, come indicato a pagina 2 delle osservazioni, gli agenti preposti

avrebbero concesso l’uso richiesto con le condizioni previste in queste

evenienze.

Neppure sovviene

all’insorgente l’asserita, e peraltro nemmeno motivata, impossibilità di

contattare i guardacaccia, perché non si comprende come sia stato possibile

chiamare l’elicottero e non anche l’autorità. Non può neppure essere disatteso

che egli era accompagnato da altre due persone e che il contatto con gli agenti

avrebbe potuto essere stabilito, se proprio non era fattibile altrimenti,

tramite il pilota dell’elicottero.

Tutto ciò considerato, le

argomentazioni invocate dal ricorrente non sono liberatorie e l’infrazione

risulta perciò consumata.

6.

Non ne va diversamente

per quanto attiene all’ulteriore addebito mossogli, ovvero il deposito

incustodito della propria arma al cascinale.

L’insorgente, come detto,

sostiene che il fucile privo di culatta – parte essenziale ex art. 3 lett. c

cifra 2 OArm – non è un’arma. Egli assevera che “un’arma incompleta ed

inidonea all’uso non va considera[ta] un’arma a tutti gli effetti, perché di

fatto, è un pezzo di ferro al pari di un tubo dello stesso metallo. Ritengo

quindi di aver messo “l’arma” in tutta sicurezza (cascina chiusa a chiave,

priva della culatta, inidonea all’uso) meglio ancora che custodirla

personalmente” (cfr. ricorso pto 4).

L’autorità di prime cure, dal

canto suo, rileva che sono armi anche le cosiddette armi da decorazione –

integralmente funzionanti, ma modificate in modo da renderle inidonee al tiro –

perché le stesse possono di regola essere rese atte a sparare senza importati modifiche.

A mente dell’autorità, l’art.

47.

RALCC va interpretato anche – ma non solo – alla luce dell’art. 26 LArm,

concludendo che è vietato il deposito incustodito di armi o parti essenziali di

esse, in particolare anche di un fucile sprovvisto di culatta, per il motivo

che un’arma ancorché priva di una parte essenziale, può facilmente essere resa

atta a sparare e finire in mani di persona che per motivi di età o per altri

motivi non fornisce sufficienti garanzie di non farne un uso pericoloso o comunque

irregolare.

7.

In concreto, va detto

che, per quanto qui interessa, la legislazione federale sulle armi contiene una

riserva a favore delle disposizioni della legislazione federale sulla caccia

(art. 2 cpv. 3 LArm).

Ne segue che la legislazione

sulla caccia è poziore a quella sulle armi; in altri termini quest’ultima, pur

trovando applicazione anche in ambito di caccia, cede il passo di fronte alle

disposizioni deroganti della legislazione venatoria.

La LCP del 20 giugno 1986,

così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal

legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi,

attribuitagli dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost.). Quale legge-quadro, la LCP

stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia

(art. 1 cpv. 2 LCP), demandando agli stessi la competenza di disciplinare e

pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP), legiferare sulle armi usabili

nell’esercizio della caccia (limitandosi la legislazione federale a vietare

l’uso di determinati mezzi ausiliari; art. 1 OCP), e attribuendo loro la

facoltà di reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale

(art. 18 cpv. 5 LCP).

In sintonia con siffatto

quadro legale si inseriscono sia l’art. 47 RALCC sia i divieti sanciti dagli

art. 50 e 53 RALCC, che trovano la loro base legale formale negli art. 18 LCC

(il cui capoverso 2 delega precisamente al Consiglio di Stato la competenza di

stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni,

nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce) e 20 LCC.

Come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, tali disposizioni vanno

interpretate alla luce della ratio legis della legislazione venatoria, in

primis la tutela della selvaggina stanziale e degli habitat naturali

(indispensabili per lo sviluppo e l’equilibrio biologico della stessa),

finalità che viene perseguita attraverso misure atte a rendere meno accessibili

le zone di caccia e nel contempo a facilitare il controllo dei guardacaccia,

rispettivamente a impedire, o per lo meno rendere più difficili, azioni

finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina fuori dai periodi

autorizzati.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett.

a LArm, per armi s’intendono i dispositivi che permettono di lanciare

proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e

utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali

Dispositivo

dispositivi (armi da fuoco).

Come si evince dalla

sistematica della legge, il concetto di arma è strettamente connesso con quello

di parte essenziale di armi. In effetti, le disposizioni relative alle armi,

dall’obbligo del permesso di acquisto (dal quale sono esenti le armi da caccia;

art. 10 cpv. 1 lett. a LArm), al possesso, alla custodia si estendono anche

alle parti essenziali di armi. Per quanto riguarda le armi da fuoco portatili

(tra cui si annoverano i fucili da caccia), sono considerate parti essenziali:

il castello di culatta, la culatta, la canna (art. 3 lett. c OArm). Diversamente

da quanto preteso dall’insorgente, il fucile, ancorché privo di culatta, non

costituisce un pezzo di ferro al pari di un tubo dello stesso metallo: esso

mantiene le caratteristiche di un’arma, come pure le ulteriori parti essenziali,

e può essere reso atto a sparare con la semplice aggiunta di un pezzo.

Di più. Sulle modalità di

detenzione delle armi la legislazione cantonale in ambito venatorio, in

considerazione dello scopo perseguito, va oltre quanto sancito dalla legge

sulle armi, prescrivendo espressamente che le armi e le munizioni vanno tenute

al proprio domicilio, eccezion fatta durante il periodo di caccia, in cui il

cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (art.

47 RALCC). Ne segue che in concreto la separazione della culatta dal resto

dell’arma, non può che essere letta come un tentativo, malvenuto, di eludere la

chiara disciplina venatoria. Allo stesso modo, il fatto di lasciare l’arma

priva di culatta nel cascinale, seppur chiuso a chiave, in assenza del

cacciatore stesso o di terzi autorizzati, contravviene al divieto di lasciare

l’arma incustodita nel senso dell’art. 47 RALCC. Nulla muta al riguardo il

fatto che, a titolo precauzionale, il cacciatore più diligente provveda a

separare la culatta dal resto dell’arma quando non ne fa uso.

Avuto riguardo ai principi

suesposti, il ricorrente ha palesemente violato le disposizioni legali vigenti

rendendosi così responsabile per l’infrazione ascrittagli dall’autorità di

prime cure.

8. In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

9. La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 18 e

21 LCP; 41 e 44 LCC; 29 lett. a, 47, 53 lett. a, 54 cpv. 1 e 2, 67 RALCC;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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