30.2008.59
Fare uso dell'elicottero per il proprio trasporto, oltre all'arma, alle munizioni e a un camoscio; lasciare incustodita la propria arma in un cascinale
11 settembre 2009Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.59
Data decisione, Autorità:
11.09.2009, PRPEN
Titolo:
Fare uso dell'elicottero per il proprio trasporto, oltre all'arma, alle munizioni e a un camoscio; lasciare incustodita la propria arma in un cascinale
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 54 cpv. 1 RALCC
art. 54 cpv. 2 RALCC
art. 67 RALCC
Incarto
n.
30.2008.59
83 801
Bellinzona
11 settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 marzo 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
22 febbraio 2008 n. 83 801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 marzo 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 22
febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 180.-, oltre a tassa e spese
di giustizia di complessivi fr. 20.-, per “avere fatto uso il 6 settembre
2007 dell’elicottero per il proprio trasporto, munito di arma e munizioni,
oltre ad un camoscio, dall’__________ al monte __________, Comune di __________
e per aver lasciato incustodita la propria arma in un cascinale al monte __________”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 41, 44 LCC; 47, 53 lett. a, 54 cpv. 1 e 2,
67 RALCC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale__________RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 18 cpv. 2 LCC
il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l’uso e la
detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni
per determinate cacce. Sulla scorta di tale delega, l’art. 47 RALCC prevede che
le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio (cpv. 1). Durante il
periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli
soggiorna o pernotta (cpv. 2). Non è autorizzato il deposito incustodito, in particolare
in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade
consentite elencate all’art. 50 (cpv. 3).
Giusta l’art. 20 LCC il
Consiglio di Stato disciplina l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il
trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia. In
tal senso, l’art. 50 cpv. 1 RALCC prescrive che l’uso di veicoli a motore e di
ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito
esclusivamente sulle strade indicate alla lett. a e alla lett. b, fatta
eccezione per quanto previsto all’art. 54. Quest’ultima disposizione recita che
per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è consentito l’uso di
funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore sulle strade non
elencate agli art. 50 e 51 (cpv. 1); per i cervi e i cinghiali è pure concesso
l’utilizzo dell’elicottero previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia
o dall’Ufficio della caccia e della pesca (cpv. 2).
Per l’art. 53 lett. a RALCC è
inoltre vietato l’uso delle funivie ad eccezione della Verdasio-Rasa, delle
teleferiche, delle funicolari e dell’elicottero per il trasporto di cacciatori,
armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all’art. 54.
Chi, intenzionalmente o per
negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di
applicazione è punibile con una multa fino a
fr. 20’000.- (art. 41 prima frase LCC).
3.
LaCRTE 1 rimprovera al
multato di aver fatto uso, in qualità di cacciatore, dell’elicottero per il proprio
trasporto, munito di arma e munizioni, oltre ad un camoscio, dall’__________ al
monte __________ (in territorio di __________), e per aver lasciato incustodita
la propria arma in un cascinale al monte __________
4.
Il ricorrente, sin dalla
prima comparsa scritta, contesta tutti gli addebiti mossigli.
In merito all’utilizzo
dell’elicottero egli si giustifica invocando asseriti problemi di salute. A
suffragio di tale asserzione egli produce un certificato medico datato 3 marzo
2008, rinviando per il resto alle osservazioni 8 dicembre 2007 al rapporto di
contravvenzione, in cui affermava che: “Ho fatto uso dell’elicottero
per un motivo ben preciso: avevo un forte dolore al ginocchio destro. E questo
mi ha portato a dover rinunciare agli altri giorni di caccia. (Ho appena
terminato le cure Mediche)”.
Per quel che riguarda il
fucile lasciato incustodito nel cascinale egli sostiene che, avendolo privato
della culatta, lo stesso non può essere considerato un’arma (bensì un “pezzo
di ferro al pari di un tubo dello stesso metallo”). In sintesi, egli
ritiene di aver messo “l’arma” in tutta sicurezza, tanto più che la cascina era
chiusa a chiave (cfr. ricorso pto 4).
Infine, soggiunge che: “l’importo
della multa è da ritenersi sproporzionato in rapporto alle colpe che mi vengono
mosse.[…] In questa fattispecie appariva quantomeno accettabile un
semplice ammonimento” (cfr. ricorso pti 5 e 6).
5.
Relativamente al primo
addebito, va rilevato che la tesi degli asserti problemi di salute non risulta per
nulla credibile.
Anzitutto, v’è da chiedersi
come mai tale giustificazione non sia stata addotta in occasione del suo fermo.
In effetti, durante l’interrogatorio il ricorrente non si è giustificato
invocando il dolore al ginocchio, ma si è limitato a confermare le infrazioni
ascrittegli. Solo in un secondo tempo – cioè dopo aver ricevuto il rapporto di
contravvenzione – egli ha accennato al suo problema fisico, senza peraltro
allegare alcun certificato medico, il quale è stato allestito e prodotto solo
il 3 marzo 2008, contestualmente all’inoltro del gravame. Detto certificato,
per altro, non è di ausilio alla sua tesi, poiché attesta che egli è stato in
cura dall’11 settembre 2007; mal si comprende per quale motivo in presenza di
un così forte dolore egli abbia atteso quasi una settimana prima di recarsi dal
medico.
Desta inoltre sospetto il
fatto che il trasporto a valle dell’insorgente sia avvenuto in compagnia di
altri due cacciatori e quattro prede. Dagli atti non emerge chi ha chiamato
l’elicottero e se lo stesso sia stato chiamato esclusivamente a causa del
problema di salute del ricorrente. Certo è che se egli avesse da subito
manifestato il suo dolore ai guardiacaccia, tale circostanza, a suo discarico,
sarebbe potuta essere vagliata dall’autorità.
Ma vi è di più. Dall’esposizione
dettagliata dei fatti 12 settembre 2009 si evince quanto segue:
“Al momento del fermo i tre
confermavano di aver fatto uso dell’elicottero per il proprio trasporto a valle
unitamente ad armi e camosci. Il sig. __________ ed il sig. __________ non
avevano con sé i propri fucili, ammettevano infatti di averli lasciati
depositati incustoditi sul monte __________ con l’intenzione di recarsi
nuovamente a caccia nei prossimi giorni”.
Al di là di tale
affermazione, risulta oltremodo difficile comprendere i motivi per cui il
ricorrente non abbia preso seco la propria arma nell’impossibilità di
proseguire la caccia. Orbene, le numerose circostanze surriferite sollevano
pertanto non pochi dubbi sulla veridicità della sua versione.
Il ricorrente ritiene
dipoi: “irrilevante la notifica agli agenti della necessità dell’uso
dell’elicottero in quanto il trasporto di camosci non è consentito dalla legge
oltremodo non avevo nemmeno la possibilità di farlo” (cfr. ricorso pto 3).
L’art. 54 cpv. 2 RALCC
permette l’utilizzo dell’elicottero, previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia
o dall’Ufficio caccia e pesca, per il trasporto di cervi e di cinghiali. Nel
caso che qui ci occupa, come correttamente rilevato dal ricorrente (che, a non
averne dubbio, conosce le disposizioni vigenti), egli ha ucciso un camoscio,
per cui detto articolo non trova applicazione.
Nondimeno, il fatto di non
poter invocare l’art. 54 cpv. 2 RALCC non giustifica l’agire del ricorrente, il
quale avrebbe, in caso di provato stato di necessità, potuto comunque segnalare
all’autorità che si imponeva un trasporto con l’elicottero. In caso di forza
maggiore, come indicato a pagina 2 delle osservazioni, gli agenti preposti
avrebbero concesso l’uso richiesto con le condizioni previste in queste
evenienze.
Neppure sovviene
all’insorgente l’asserita, e peraltro nemmeno motivata, impossibilità di
contattare i guardacaccia, perché non si comprende come sia stato possibile
chiamare l’elicottero e non anche l’autorità. Non può neppure essere disatteso
che egli era accompagnato da altre due persone e che il contatto con gli agenti
avrebbe potuto essere stabilito, se proprio non era fattibile altrimenti,
tramite il pilota dell’elicottero.
Tutto ciò considerato, le
argomentazioni invocate dal ricorrente non sono liberatorie e l’infrazione
risulta perciò consumata.
6.
Non ne va diversamente
per quanto attiene all’ulteriore addebito mossogli, ovvero il deposito
incustodito della propria arma al cascinale.
L’insorgente, come detto,
sostiene che il fucile privo di culatta – parte essenziale ex art. 3 lett. c
cifra 2 OArm – non è un’arma. Egli assevera che “un’arma incompleta ed
inidonea all’uso non va considera[ta] un’arma a tutti gli effetti, perché di
fatto, è un pezzo di ferro al pari di un tubo dello stesso metallo. Ritengo
quindi di aver messo “l’arma” in tutta sicurezza (cascina chiusa a chiave,
priva della culatta, inidonea all’uso) meglio ancora che custodirla
personalmente” (cfr. ricorso pto 4).
L’autorità di prime cure, dal
canto suo, rileva che sono armi anche le cosiddette armi da decorazione –
integralmente funzionanti, ma modificate in modo da renderle inidonee al tiro –
perché le stesse possono di regola essere rese atte a sparare senza importati modifiche.
A mente dell’autorità, l’art.
47.
RALCC va interpretato anche – ma non solo – alla luce dell’art. 26 LArm,
concludendo che è vietato il deposito incustodito di armi o parti essenziali di
esse, in particolare anche di un fucile sprovvisto di culatta, per il motivo
che un’arma ancorché priva di una parte essenziale, può facilmente essere resa
atta a sparare e finire in mani di persona che per motivi di età o per altri
motivi non fornisce sufficienti garanzie di non farne un uso pericoloso o comunque
irregolare.
7.
In concreto, va detto
che, per quanto qui interessa, la legislazione federale sulle armi contiene una
riserva a favore delle disposizioni della legislazione federale sulla caccia
(art. 2 cpv. 3 LArm).
Ne segue che la legislazione
sulla caccia è poziore a quella sulle armi; in altri termini quest’ultima, pur
trovando applicazione anche in ambito di caccia, cede il passo di fronte alle
disposizioni deroganti della legislazione venatoria.
La LCP del 20 giugno 1986,
così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal
legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi,
attribuitagli dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost.). Quale legge-quadro, la LCP
stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia
(art. 1 cpv. 2 LCP), demandando agli stessi la competenza di disciplinare e
pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP), legiferare sulle armi usabili
nell’esercizio della caccia (limitandosi la legislazione federale a vietare
l’uso di determinati mezzi ausiliari; art. 1 OCP), e attribuendo loro la
facoltà di reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale
(art. 18 cpv. 5 LCP).
In sintonia con siffatto
quadro legale si inseriscono sia l’art. 47 RALCC sia i divieti sanciti dagli
art. 50 e 53 RALCC, che trovano la loro base legale formale negli art. 18 LCC
(il cui capoverso 2 delega precisamente al Consiglio di Stato la competenza di
stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni,
nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce) e 20 LCC.
Come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, tali disposizioni vanno
interpretate alla luce della ratio legis della legislazione venatoria, in
primis la tutela della selvaggina stanziale e degli habitat naturali
(indispensabili per lo sviluppo e l’equilibrio biologico della stessa),
finalità che viene perseguita attraverso misure atte a rendere meno accessibili
le zone di caccia e nel contempo a facilitare il controllo dei guardacaccia,
rispettivamente a impedire, o per lo meno rendere più difficili, azioni
finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina fuori dai periodi
autorizzati.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett.
a LArm, per armi s’intendono i dispositivi che permettono di lanciare
proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e
utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali
Dispositivo
dispositivi (armi da fuoco).
Come si evince dalla
sistematica della legge, il concetto di arma è strettamente connesso con quello
di parte essenziale di armi. In effetti, le disposizioni relative alle armi,
dall’obbligo del permesso di acquisto (dal quale sono esenti le armi da caccia;
art. 10 cpv. 1 lett. a LArm), al possesso, alla custodia si estendono anche
alle parti essenziali di armi. Per quanto riguarda le armi da fuoco portatili
(tra cui si annoverano i fucili da caccia), sono considerate parti essenziali:
il castello di culatta, la culatta, la canna (art. 3 lett. c OArm). Diversamente
da quanto preteso dall’insorgente, il fucile, ancorché privo di culatta, non
costituisce un pezzo di ferro al pari di un tubo dello stesso metallo: esso
mantiene le caratteristiche di un’arma, come pure le ulteriori parti essenziali,
e può essere reso atto a sparare con la semplice aggiunta di un pezzo.
Di più. Sulle modalità di
detenzione delle armi la legislazione cantonale in ambito venatorio, in
considerazione dello scopo perseguito, va oltre quanto sancito dalla legge
sulle armi, prescrivendo espressamente che le armi e le munizioni vanno tenute
al proprio domicilio, eccezion fatta durante il periodo di caccia, in cui il
cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (art.
47 RALCC). Ne segue che in concreto la separazione della culatta dal resto
dell’arma, non può che essere letta come un tentativo, malvenuto, di eludere la
chiara disciplina venatoria. Allo stesso modo, il fatto di lasciare l’arma
priva di culatta nel cascinale, seppur chiuso a chiave, in assenza del
cacciatore stesso o di terzi autorizzati, contravviene al divieto di lasciare
l’arma incustodita nel senso dell’art. 47 RALCC. Nulla muta al riguardo il
fatto che, a titolo precauzionale, il cacciatore più diligente provveda a
separare la culatta dal resto dell’arma quando non ne fa uso.
Avuto riguardo ai principi
suesposti, il ricorrente ha palesemente violato le disposizioni legali vigenti
rendendosi così responsabile per l’infrazione ascrittagli dall’autorità di
prime cure.
8. In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.
9. La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 18 e
21 LCP; 41 e 44 LCC; 29 lett. a, 47, 53 lett. a, 54 cpv. 1 e 2, 67 RALCC;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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