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Decisione

30.2008.6

Contributo provvisorio per nuova edificazione - natura del contributo - metodo di calcolo - prescrizione

8 novembre 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

3.2. La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: il contributo

provvisorio, prelevato prima della

conclusione delle opere di canalizzazione e calcolato sulla base del costo

preventivo (art. 99 LALIA); il contributo

definitivo, percepito a lavori di

canalizzazione terminati e calcolato sulla base del costo consuntivo (art. 99a LALIA); il

contributo supplementare dovuto in caso di incremento del valore di stima a

seguito di un intervento edile eseguito entro 15 anni dal compimento delle

opere (art. 100 LALIA).

Come risulta dal materiale legislativo, il legislatore del 1975 – nella

convinzione che la fase di realizzazione delle canalizzazioni comunali sarebbe

stata possibile nell’arco di una ventina d’anni – ha ritenuto che il

finanziamento delle opere fosse cosi sufficientemente garantito, specialmente

attraverso il prelievo del contributo provvisorio. All’atto pratico si è

tuttavia constatato che gli ingenti investimenti per le opere di canalizzazione

e depurazione delle acque conducevano ad un ritardo nei programmi d’attuazione

e, conseguentemente, sia alla dilazione dei tempi

che intercorrono tra l’emissione del contributo provvisorio e quello

definitivo, sia a maggiori oneri. Al fine di pianificare l’esecuzione stessa

delle opere e soprattutto il loro finanziamento, accadeva dunque che i Comuni,

dopo una prima imposizione, procedessero ad ulteriori prelievi di contributi

provvisori per adeguarli all’aumento dei costi delle opere o ai valori di

stima; era anche consuetudine imporre contributi supplementari in caso di

intervento edile già prima del compimento delle opere previste dal PGC.

La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su contestazioni specifiche, ha

posto un freno a questa situazione. In particolare essa ha accertato che se i

Comuni godono di una notevole autonomia nel determinare l’ammontare complessivo

dei contributi di costruzione e l’entità dei singoli importi a carico dei

privati, una simile autonomia non si estende alle diverse tipologie di contributi

che possono essere prelevati poiché queste sono enunciate in modo esaustivo

dalla legge. Pertanto ha stabilito che l’art.

100 LALIA non costituisse una base legale sufficiente per la riscossione di un

contributo supplementare prima del compimento delle opere di canalizzazione (TF

3.3.2000 2P.299/1999, parz. pubblicata. in RDAT I-2000 no. 45) e che il

prelievo reiterato di contributi provvisori, ancorché fondato su fatti nuovi

quali l’aumento dei costi di costruzione e dei valori di stima, fosse privo di

base legale (RDAT II-2000 no. 56).

Ben consapevole delle conseguenze di tali sviluppi giurisprudenziali, il

legislatore ha modificato l’art. 99

LALIA. Da un lato per sostenere i Comuni nella non facile gestione finanziaria

delle opere di canalizzazione. Dall’altro per assicurare la parità di

trattamento tra i proprietari di fondi già edificati al momento del prelievo di

contributi provvisori, imposti sul valore di stima complessivo, ed i

proprietari di fondi liberi, imposti sul valore di stima del solo terreno, che

successivamente procedono ad un intervento edilizio (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e

100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001). In buona sostanza si è

trattato della codificazione di una prassi consolidata che fornisce ai Comuni

la base legale per prelevare “più” contributi provvisori (nuovo cpv. 2),

rispettivamente per adeguare il contributo provvisorio in caso di edificazione

di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio esistente (nuovo cpv. 2a). L’emendamento è entrato in vigore il

24.8.2001.

3.3. In concreto dalla documentazione

prodotta agli atti (cfr. prospetto dei contributi, ricapitolazione dei costi al

31.8.2007) si deduce che le opere

previste dal PGC non sono ancora terminate. Pertanto può essere escluso che i contributi di

costruzione incassati dal Comune alla fine degli anni ’70 fossero definitivi.

Per lo stesso motivo va pure escluso che il contributo qui prelevato sia un

contributo supplementare ai sensi dell’art. 100 LALIA.

Il contributo è conseguenza di uno specifico intervento edilizio – e in

quest’ottica ha connotazione supplementare – ma in un contesto d’imposizione

ancora provvisoria appunto perché l’impianto di evacuazione e depurazione delle

acque non è completato. Di conseguenza su tratta di un contributo provvisorio

adeguato a seguito di nuova edificazione giusta l’art. 99 cpv. 2a LALIA.

3.4. La LALIA non prevede limiti temporali entro i quali i costi di costruzione

delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque debbano esse compensati

con il prelievo dei contributi. Solo per

per i contributi

supplementari la legge istituisce un termine di perenzione di 15 anni a decorrere dal

compimento dell’opera (art. 100 cpv. 1 LALIA).

Detto termine inizia a decorrere soltanto con il compimento dell’intera rete

delle canalizzazioni comunali, poiché è dall’opera nel suo complesso che il

privato trae un vantaggio particolare a livello pianificatorio ed igienico, il

quale si traduce poi in un aumento del valore venale del fondo (RDAT

II-1998 no. 33). Il contributo

supplementare è un tributo che il Comune deve obbligatoriamente prelevare

quando una particella viene edificata, trasformata o riattata dopo il

compimento delle infrastrutture pubbliche ed è sostanzialmente finalizzato a

garantire un trattamento paritario tra i contribuenti che per primi si sono

allacciati alla canalizzazione e quelli che, invece, vi hanno provveduto solo

in un secondo tempo (cfr. RDAT II-1998 no. 33).

Considerandi

Ciò considerato il termine sancito dall’art. 100 non può essere riferito sic et

sempliciter all’istituto della prescrizione o della perenzione del diritto

d’imposizione.

In particolare, tale norma però non può essere applicata al contributo qui

imposto, poiché - come già rilevato al considerando precedente - anche se

riferito ad un particolare intervento edile, dal momento che l’impianto di evacuazione e depurazione delle acque non

è ancora completato, si tratta di un contributo provvisorio.

L’art. 99 LALIA, non prevede alcun termine entro il quale il Comune debba

procedere al prelievo di contributi provvisori. Tuttavia questo

Tribunale ha già avuto modo di statuire che il prelievo dei contributi

provvisori non soggiace a termini di prescrizione (cfr. TE 10.2.2004 in

re F. e successiva sentenza del TF del 10.1.2005 parz. pubblicata in RtiD

I-2005 no. 33).

Ne consegue che l’eccezione di perenzione

risulta infondata.

4.

4.1

Il ricorrente contesta il

calcolo del contributo, in quanto tiene conto non solo dell’incremento del valore

di stima del fondo determinato dalla nuova edificazione, ma anche

dell’aggiornamento dovuto alla revisione generale delle stime.

Inoltre egli chiede che venga riconosciuta anche la riduzione lineare del 30%

del valore di stima ammessa nel 1999 dall`Ufficio cantonale di stima.

4.2

A norma dell’art. 99 cpv. 2a LALIA,

il contributo provvisorio è adeguato all’incremento del valore di stima

determinato dall’intervento edile.

Il Comune, per determinare il contributo qui imposto, ha preso in considerazione

il valore di stima complessivo risultante dall’ultimo aggiornamento particolare

a seguito dell’intervento edilizio compiuto dal ricorrente. Quindi ha dedotto

il valore di stima vigente al momento dell’avvenuta imposizione del contributo

nel 1979-80. La differenza costituisce l’importo imponibile al quale è stato

applicato il parametro del 3%. Eventuali contributi supplementari già versati

in passato dal proprietario sono posti in deduzione.

È a giusta ragione che il ricorrente contesta tale metodo di calcolo poiché esso

immette nel calcolo l’incremento del valore globale stabilito con la revisione

generale delle stime immobiliari entrate in vigore il 1°.1.2005, anziché tener

conto, come vuole la legge, unicamente del valore corrispondente all’incremento

di stima determinato dall’intervento edile che è alla base dell’imposizione. In

tal modo crea un’evidente disparità di trattamento tra i proprietari colpiti

dalla presente procedura e quelli che, non avendo eseguito interventi edili,

non sono stati assoggettati e quindi ad oggi sono stati imposti sulla base di

valori previgenti alla revisione. Una situazione che è in aperto contrasto con

la ratio dell’art. 99 cpv. 2a LALIA. Ma non solo, considerando il valore di

stima complessivo, il proprietario subisce anche un’ingiusta doppia imposizione

per la parte che era già stata imposta con un contributo provvisorio.

Seguendo questo ragionamento la pretesa del ricorrente di considerare anche la riduzione lineare del 30% riconosciuta nel 1999 non

può essere accolta: sia perché tale riduzione lineare è stata applicata al

valore di stima globale, sia perché è superata dalla revisione generale entrata

in vigore nel 2005. Delle variazioni globali della stima il Comune terrà conto

al momento dell’emissione del contributo definitivo.

Nel caso specifico il contributo deve

essere calcolato pertanto solo sull’incremento di valore determinato dall’intervento

edile. Segnatamente quest’ultimo ha comportato

un aumento di valore dell’edificio abitativo sub. ACDEI che da fr.

2’360’000.- (cfr. revisione generale delle stime dell’1.2.2004) è passato a fr.

2’895'000.- (cfr. aggiornamento particolare del 28.9.2005), nonché una modifica

del valore del terreno complementare, che è passato da fr. 247'777.- (cfr. revisione

generale delle stime dell’1.2.2004) a fr. 244’884.- (cfr. aggiornamento

particolare del 28.9.2005), con una riduzione quindi di fr. 2’893.

Ne consegue che il contributo per il mapp. no. 620 va calcolato solo sull’incremento di fr. 532’107.-

(ossia fr. 2’895'000.- ./. fr. 2’360'000.- ./. fr. 2’893.-).

Esso ammonta a fr. 15'963.20 (ossia fr. 532’107.- x 3%).

5.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza delle

parti (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.).

In concreto, considerato che le contestazioni ricorsuali sono state per lo più accolte,

le spese processuali sono addebitate per 1/3 al ricorrente e per 2/3 al Comune.

Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si

assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi del

considerandi e di conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 620 è

ridotto a fr. 15'963.20.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-

sono per 1/3 a carico del ricorrente e per 2/3 del Comune. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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