30.2008.61
Impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo "mani libere"
25 giugno 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.61
Data decisione, Autorità:
25.06.2009, PRPEN
Titolo:
Impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo "mani libere"
TELEFONO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.61
6408/807
Bellinzona
25
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 marzo 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
7 marzo 2008 n. 6408/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 20 marzo 2008 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 7 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle
Considerandi
spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza
Dispositivo
dispositivo ‘mani libere’ ”.
Fatti accertati il 25 ottobre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve
essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di
comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani
libere», l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3. La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato
impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.
La decisione impugnata si
fonda sull’accertamento di due agenti della Polizia comunale di __________.
4. Il ricorrente, pur
ammettendo di essersi trovato alla guida della sua vettura nelle circostanze di
tempo e di luogo dell’infrazione, contesta di aver utilizzato il suo telefono
senza dispositivo mani libere, disponendo la sua automobile di un impianto di
comunicazione “mani libere” fisso, che “è funzionante ed è costato circa un
migliaio di franchi, cifra non indifferente, ma necessaria, dato che circolo
spesso per motivi professionali” (cfr. ricorso con allegata fotografia del
veicolo con il dispositivo citato).
Egli mette poi in dubbio
l’accertamento degli agenti, osservando:
“non posso sapere cosa
abbiano visto i vigili, mi chiedo solo come si possa affermare quanto asserito,
se:
·
ad una velocità consentita di 50 Km/h ci si sposta di ben 14
m/s (col riflesso sul parabrezza, dato che stavo circolando in direzione sud).
Dato anche il tempo di reazione a qualsiasi fatto mi sembra molto arduo poter
affermare con assoluta certezza che avessi in mano un telefono mobile
·
nello stesso tempo osservano con precisione quanto
detto e contemporaneamente leggono il numero di targa (quindi uno non può
onestamente essere il testimone dell’altro!).
(cfr.
ricorso punto 4)
5. Gli agenti accertatori
nelle contro-osservazioni 18 dicembre 2007 si esauriscono sui fatti nelle
seguenti considerazioni:
“il giorno in questione di
pattuglia auto unitamente al collega Agt __________, transitando su detta via
notavamo il conducente in questione circolare a bordo del veicolo marca __________
targato TI __________. Lo stesso stava utilizzando vistosamente l’apparecchio
cellulare senza il dispositivo mani libere”.
6. In concreto, dal
raffronto delle affermazioni che precedono non è possibile stabilire con
certezza se l’infrazione sia stata commessa. Da una parte vi è il ricorrente
che assevera di utilizzare sempre il dispositivo mani libere, dall’altra vi
sono gli agenti accertatori che sostengono di aver visto il conducente
utilizzare il telefono (invero non è dato di sapere se il fatto sia stato
notato da entrambi o solo dall’estensore del rapporto di contro-osservazioni).
Tuttavia, senza fornire alcun ulteriore elemento sulle circostanze
dell’accertamento come per esempio la loro posizione, se erano in movimento, se
hanno incrociato il veicolo del multato, la velocità di scorrimento, che cosa
stesse esattamente facendo con il telefono, in che mano lo teneva ecc.).
Queste indicazioni avrebbero potuto
essere confrontate con le affermazioni dell’insorgente e avrebbero
eventualmente permesso di raggiungere il convincimento che egli stesse utilizzando
il cellulare senza far capo all’impianto di cui è dotata la sua automobile.
Circostanza che appare comunque perlomeno strana se si tiene conto del tipo di
dispositivo in dotazione.
Di conseguenza, nel dubbio, il
ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito
del gravame non si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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