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Decisione

30.2008.61

Impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo "mani libere"

25 giugno 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 7 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle

Considerandi

spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza

Dispositivo

dispositivo ‘mani libere’ ”.

Fatti accertati il 25 ottobre 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr

il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve

essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di

comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani

libere», l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS

741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

3. La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato

impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.

La decisione impugnata si

fonda sull’accertamento di due agenti della Polizia comunale di __________.

4. Il ricorrente, pur

ammettendo di essersi trovato alla guida della sua vettura nelle circostanze di

tempo e di luogo dell’infrazione, contesta di aver utilizzato il suo telefono

senza dispositivo mani libere, disponendo la sua automobile di un impianto di

comunicazione “mani libere” fisso, che “è funzionante ed è costato circa un

migliaio di franchi, cifra non indifferente, ma necessaria, dato che circolo

spesso per motivi professionali” (cfr. ricorso con allegata fotografia del

veicolo con il dispositivo citato).

Egli mette poi in dubbio

l’accertamento degli agenti, osservando:

“non posso sapere cosa

abbiano visto i vigili, mi chiedo solo come si possa affermare quanto asserito,

se:

·

ad una velocità consentita di 50 Km/h ci si sposta di ben 14

m/s (col riflesso sul parabrezza, dato che stavo circolando in direzione sud).

Dato anche il tempo di reazione a qualsiasi fatto mi sembra molto arduo poter

affermare con assoluta certezza che avessi in mano un telefono mobile

·

nello stesso tempo osservano con precisione quanto

detto e contemporaneamente leggono il numero di targa (quindi uno non può

onestamente essere il testimone dell’altro!).

(cfr.

ricorso punto 4)

5. Gli agenti accertatori

nelle contro-osservazioni 18 dicembre 2007 si esauriscono sui fatti nelle

seguenti considerazioni:

“il giorno in questione di

pattuglia auto unitamente al collega Agt __________, transitando su detta via

notavamo il conducente in questione circolare a bordo del veicolo marca __________

targato TI __________. Lo stesso stava utilizzando vistosamente l’apparecchio

cellulare senza il dispositivo mani libere”.

6. In concreto, dal

raffronto delle affermazioni che precedono non è possibile stabilire con

certezza se l’infrazione sia stata commessa. Da una parte vi è il ricorrente

che assevera di utilizzare sempre il dispositivo mani libere, dall’altra vi

sono gli agenti accertatori che sostengono di aver visto il conducente

utilizzare il telefono (invero non è dato di sapere se il fatto sia stato

notato da entrambi o solo dall’estensore del rapporto di contro-osservazioni).

Tuttavia, senza fornire alcun ulteriore elemento sulle circostanze

dell’accertamento come per esempio la loro posizione, se erano in movimento, se

hanno incrociato il veicolo del multato, la velocità di scorrimento, che cosa

stesse esattamente facendo con il telefono, in che mano lo teneva ecc.).

Queste indicazioni avrebbero potuto

essere confrontate con le affermazioni dell’insorgente e avrebbero

eventualmente permesso di raggiungere il convincimento che egli stesse utilizzando

il cellulare senza far capo all’impianto di cui è dotata la sua automobile.

Circostanza che appare comunque perlomeno strana se si tiene conto del tipo di

dispositivo in dotazione.

Di conseguenza, nel dubbio, il

ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito

del gravame non si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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