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Decisione

30.2008.66

Posteggiare omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile

24 luglio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

14 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:

“Ha posteggiato il

veicolo TI __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il

parabrezza in modo ben visibile”.

Fatti accertati il 18

settembre 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Il 1° ottobre 2007 la

Polizia comunale di __________ ha avviato una procedura di multa disciplinare

nei confronti dell’insorgente per l’omissione di porre o applicare in maniera

ben visibile il tagliando di parcheggio al veicolo. Il 4 ottobre seguente il

multato ha inviato alla polizia delle giustificazioni, che l’autorità gli ha

ritornato l’8 ottobre 2008 unitamente a uno scritto nel quale si spiegava che

le osservazioni erano premature e avrebbero potuto essere presentate

nell’evenienza di una procedura ordinaria, che sarebbe stata avviata in caso di

mancato pagamento.

3.

Con intimazione di

contravvenzione 10 dicembre 2007 la Polizia comunale di __________ ha dato

avvio alla procedura ordinaria nei confronti del ricorrente, assegnandogli un

termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni. Il relativo

rapporto di contravvenzione è poi stato trasmesso il 4 febbraio 2008 alla

Sezione della circolazione, la quale il 14 marzo 2008 ha emanato la risoluzione che ci occupa.

4.

L’insorgente, oltre a

contestare negli allegati al ricorso l’infrazione ascrittagli dall’autorità di

prime cure, si duole nell’impugnativa del fatto che nella risoluzione si

osservi che “nei termini di legge assegnati non sono state presentate

osservazioni”, facendo in sostanza valere una violazione del suo diritto di

essere sentito. Egli sostiene infatti di avere inoltrato per invio raccomandato

osservazioni a due riprese e allega le relative copie: una di esse è lo scritto

4.

ottobre 2007 già menzionato, l’altra è uno scritto spedito alla polizia

comunale il 13 dicembre 2007 (nel temine dalla stessa assegnato per le

osservazioni), nel quale si postula un sopralluogo e si allegano nuovamente le

precedenti osservazioni.

Di queste missive non vi è

traccia nell’incarto dell’autorità di prime cure, se non come documenti allegati

al ricorso. E’ perciò evidente che la CRTE 1 ha deciso senza essere a conoscenza del loro contenuto.

5.

E’ indubbio che la

mancata trasmissione delle osservazioni 13 dicembre 2007 viola il diritto di

essere sentito del ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza tener

conto delle eccezioni da lui formulate.

Tale violazione comporta

unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una

decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto

annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

Stando così le cose la

decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità

dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.

Il ricorso va pertanto

accolto. Visto l’esito del gravame non di prelevano né tassa di giustizia né

spese.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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