30.2008.66
Posteggiare omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
24 luglio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2008.66
Data decisione, Autorità:
24.07.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggiare omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 7 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.66
7381/801
Bellinzona
24
luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 marzo 2008
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
14 marzo 2008 n. 7381/801 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
14 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:
“Ha posteggiato il
veicolo TI __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il
parabrezza in modo ben visibile”.
Fatti accertati il 18
settembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Il 1° ottobre 2007 la
Polizia comunale di __________ ha avviato una procedura di multa disciplinare
nei confronti dell’insorgente per l’omissione di porre o applicare in maniera
ben visibile il tagliando di parcheggio al veicolo. Il 4 ottobre seguente il
multato ha inviato alla polizia delle giustificazioni, che l’autorità gli ha
ritornato l’8 ottobre 2008 unitamente a uno scritto nel quale si spiegava che
le osservazioni erano premature e avrebbero potuto essere presentate
nell’evenienza di una procedura ordinaria, che sarebbe stata avviata in caso di
mancato pagamento.
3.
Con intimazione di
contravvenzione 10 dicembre 2007 la Polizia comunale di __________ ha dato
avvio alla procedura ordinaria nei confronti del ricorrente, assegnandogli un
termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni. Il relativo
rapporto di contravvenzione è poi stato trasmesso il 4 febbraio 2008 alla
Sezione della circolazione, la quale il 14 marzo 2008 ha emanato la risoluzione che ci occupa.
4.
L’insorgente, oltre a
contestare negli allegati al ricorso l’infrazione ascrittagli dall’autorità di
prime cure, si duole nell’impugnativa del fatto che nella risoluzione si
osservi che “nei termini di legge assegnati non sono state presentate
osservazioni”, facendo in sostanza valere una violazione del suo diritto di
essere sentito. Egli sostiene infatti di avere inoltrato per invio raccomandato
osservazioni a due riprese e allega le relative copie: una di esse è lo scritto
4.
ottobre 2007 già menzionato, l’altra è uno scritto spedito alla polizia
comunale il 13 dicembre 2007 (nel temine dalla stessa assegnato per le
osservazioni), nel quale si postula un sopralluogo e si allegano nuovamente le
precedenti osservazioni.
Di queste missive non vi è
traccia nell’incarto dell’autorità di prime cure, se non come documenti allegati
al ricorso. E’ perciò evidente che la CRTE 1 ha deciso senza essere a conoscenza del loro contenuto.
5.
E’ indubbio che la
mancata trasmissione delle osservazioni 13 dicembre 2007 viola il diritto di
essere sentito del ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza tener
conto delle eccezioni da lui formulate.
Tale violazione comporta
unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la
decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità
dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto
accolto. Visto l’esito del gravame non di prelevano né tassa di giustizia né
spese.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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