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Decisione

30.2008.68

Inosservanza del segnale "zona pedonale"

10 giugno 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 7 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 14 novembre 2007 in territorio di __________:

"Alla guida del veicolo

TI __________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ ”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, nonché 22c cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 con

comunicazione 4 aprile 2008 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni,

lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1

LCStr). Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di

mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di

veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di

mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90

cifra 1 LCStr); per l’inosservanza del segnale «Zona pedonale» l’elenco

allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una

sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).

3.

La CRTE 1 rimprovera

alla multata di non aver osservato il segnale “Zona pedonale”, in località __________

– __________ (recte: “__________”) – a __________.

La decisione impugnata si

fonda sugli accertamenti eseguiti da un agente della Polizia comunale di __________,

il quale ha proceduto a una constatazione di agevole momento nell’ambito del

traffico stazionario.

4.

La ricorrente non

contesta di per sé la fattispecie ascrittale, ma si giustifica facendo valere

di essersi dovuta recare presso lo studio legale della figlia sito in __________

(al numero civico “__________”) per portarle dei libri, dopo essersi trasferita

da via __________ in via __________.

Soggiunge di aver sostato in __________

solo il tempo strettamente necessario, ovvero cinque minuti, per suonare al

citofono, avvertire la figlia e i suoi collaboratori e permettere loro di

scendere a scaricare e prendere il materiale dalla sua vettura, non potendosi

ella permettere, per motivi di salute, di andare allo studio a piedi

trasportando il tutto (sebbene nelle osservazioni 15 dicembre 2008 giustifichi

la sosta con la necessità di “consegnare i suddetti libri presso lo studio

della figlia”).

In proposito, sulla

scorta di alcuni certificati medici (peraltro già prodotti nell’ambito di

ulteriori procedure contravvenzionali pendenti presso questa Pretura; inc.

30.2007.225

e 30.2007.226), ella specifica che a causa di un grave infortunio della circolazione stradale occorsole il 31 luglio 2005 avverte fitte molto acute

nell’atto della deambulazione, come pure nella sollecitazione della schiena con

oggetti pesanti, ciò che limita fortemente tutti i suoi movimenti e spostamenti.

A fronte di tali problemi ha richiesto e ottenuto dalla Sezione della

circolazione un “contrassegno di parcheggio per persone disabili” valido fino

al 31.01.2011 – prodotto in fotocopia con il gravame – che dichiara di non aver

esposto per distrazione (cfr. ricorso 27 marzo 2008, punto 1, pag. 4).

5.

Per quanto qui

interessa, l’art. 20a cpv. 1 lett. c seconda frase ONC (in vigore dal 1° marzo

2006) sancisce che le persone disabili e coloro che le trasportano possono

godere di facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno

di parcheggio per persone disabili», e meglio possono parcheggiare per due ore

al massimo nelle zone pedonali, a condizione che siano consentite eccezioni al

divieto d’accesso alla zona.

Il capoverso 4 del

medesimo articolo, stabilisce inoltre che il contrassegno di parcheggio per

persone disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va

apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

6.

Orbene, come emerge

dallo scritto 28 novembre 2008 dell’Ufficio amministrativo, servizio

conducenti, della Sezione della circolazione – autorità competente, in Ticino,

per il rilascio del “contrassegno per persone disabili”– risulta che tale

permesso è stato richiesto per la prima volta in data 10 dicembre 2007 ed emesso

il 21 gennaio 2008, circostanza che la ricorrente di fatto ammette nelle

osservazioni 15 dicembre 2008, giustificando con una svista il fatto di aver in

un primo tempo asserito di non averlo esposto per dimenticanza e specificando

di non averlo potuto chiedere prima, poiché sottoposta a continui ricoveri e

visite specialistiche a far tempo dalla data dell’incidente (circostanza invero

poco credibile, tanto più che è stata seguita da numerosi medici che ben avrebbero

potuto compilare il certificato medico da accludere all’istanza; v’è poi da

chiedersi se considerate le contravvenzioni precedentemente riscontrate, ella era

legittimata a condurre il veicolo senza presentarlo al controllo tecnico

dell’autorità competente, per verificare l’adeguatezza dell’eventuale

attrezzatura in relazione alla sua invalidità).

Ciò posto, va detto che

sebbene i problemi di salute esistevano sin dalla data dell’incidente, il

diritto a beneficiare delle facilitazioni di parcheggio di cui all’art. 20a ONC,

era subordinato al rilascio del permesso speciale, previa istanza motivata e

documentata. Contrariamente a quanto preteso in sede di osservazioni 15

dicembre 2008, non si tratta di una violazione meramente formale, comunque sia

punibile (così come del resto la mancata esposizione del disco orario) con una

multa di fr. 40.-, bensì di una violazione materiale, e questo a prescindere

dall’esistenza, incontestata, dei problemi di saluti.

Ne segue che non essendo ella all’epoca

dei fatti titolare di alcun permesso, ella non può appellarsi alle facilitazioni

codificate all’art. 20a ONC.

7.

D’altra parte

l’insorgente non può prevalersi del fatto di aver eseguito (o consentito) un’operazione

di carico e scarico, giacché le eccezioni in tal senso ammesse dalla

segnaletica vigente nella “zona pedonale” in questione si limitano

esclusivamente, per quanto noto a questo giudice, ai ciclisti, ai titolari di

autorizzazioni speciali scritte rilasciate dalla Polizia comunale, come pure ai

fornitori con autoveicoli leggeri entro fasce d’orario ben determinate (lu-ve

06.

-10.30; sa 06.00-09.30), che nemmeno coprono l’orario dei fatti.

A nulla giova infine

all’insorgente appellarsi alla tolleranza e al senso civico dell’agente

accertatore, il quale ha agito conformemente ai principi di legalità e parità

di trattamento.

In definitiva, la ricorrente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

8.

A giusta ragione la CRTE

1.

ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione

prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 304.20),

aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura

ordinaria.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr, nonché 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro il

presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e

97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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