30.2008.68
Inosservanza del segnale "zona pedonale"
10 giugno 2009Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.68
Data decisione, Autorità:
10.06.2009, PRPEN
Titolo:
Inosservanza del segnale "zona pedonale"
PARCHEGGIO
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 22c cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.68
6402/804
Bellinzona
10
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 marzo 2008
presentato da
RI 1,
difesa da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
7 marzo 2008 n. 6402/804 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 4 aprile 2008 presentate
dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 7 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 14 novembre 2007 in territorio di __________:
"Alla guida del veicolo
TI __________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ ”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, nonché 22c cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con
comunicazione 4 aprile 2008 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni,
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1
LCStr). Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di
mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di
veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di
mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr); per l’inosservanza del segnale «Zona pedonale» l’elenco
allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una
sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).
3.
La CRTE 1 rimprovera
alla multata di non aver osservato il segnale “Zona pedonale”, in località __________
– __________ (recte: “__________”) – a __________.
La decisione impugnata si
fonda sugli accertamenti eseguiti da un agente della Polizia comunale di __________,
il quale ha proceduto a una constatazione di agevole momento nell’ambito del
traffico stazionario.
4.
La ricorrente non
contesta di per sé la fattispecie ascrittale, ma si giustifica facendo valere
di essersi dovuta recare presso lo studio legale della figlia sito in __________
(al numero civico “__________”) per portarle dei libri, dopo essersi trasferita
da via __________ in via __________.
Soggiunge di aver sostato in __________
solo il tempo strettamente necessario, ovvero cinque minuti, per suonare al
citofono, avvertire la figlia e i suoi collaboratori e permettere loro di
scendere a scaricare e prendere il materiale dalla sua vettura, non potendosi
ella permettere, per motivi di salute, di andare allo studio a piedi
trasportando il tutto (sebbene nelle osservazioni 15 dicembre 2008 giustifichi
la sosta con la necessità di “consegnare i suddetti libri presso lo studio
della figlia”).
In proposito, sulla
scorta di alcuni certificati medici (peraltro già prodotti nell’ambito di
ulteriori procedure contravvenzionali pendenti presso questa Pretura; inc.
30.2007.225
e 30.2007.226), ella specifica che a causa di un grave infortunio della circolazione stradale occorsole il 31 luglio 2005 avverte fitte molto acute
nell’atto della deambulazione, come pure nella sollecitazione della schiena con
oggetti pesanti, ciò che limita fortemente tutti i suoi movimenti e spostamenti.
A fronte di tali problemi ha richiesto e ottenuto dalla Sezione della
circolazione un “contrassegno di parcheggio per persone disabili” valido fino
al 31.01.2011 – prodotto in fotocopia con il gravame – che dichiara di non aver
esposto per distrazione (cfr. ricorso 27 marzo 2008, punto 1, pag. 4).
5.
Per quanto qui
interessa, l’art. 20a cpv. 1 lett. c seconda frase ONC (in vigore dal 1° marzo
2006) sancisce che le persone disabili e coloro che le trasportano possono
godere di facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno
di parcheggio per persone disabili», e meglio possono parcheggiare per due ore
al massimo nelle zone pedonali, a condizione che siano consentite eccezioni al
divieto d’accesso alla zona.
Il capoverso 4 del
medesimo articolo, stabilisce inoltre che il contrassegno di parcheggio per
persone disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va
apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
6.
Orbene, come emerge
dallo scritto 28 novembre 2008 dell’Ufficio amministrativo, servizio
conducenti, della Sezione della circolazione – autorità competente, in Ticino,
per il rilascio del “contrassegno per persone disabili”– risulta che tale
permesso è stato richiesto per la prima volta in data 10 dicembre 2007 ed emesso
il 21 gennaio 2008, circostanza che la ricorrente di fatto ammette nelle
osservazioni 15 dicembre 2008, giustificando con una svista il fatto di aver in
un primo tempo asserito di non averlo esposto per dimenticanza e specificando
di non averlo potuto chiedere prima, poiché sottoposta a continui ricoveri e
visite specialistiche a far tempo dalla data dell’incidente (circostanza invero
poco credibile, tanto più che è stata seguita da numerosi medici che ben avrebbero
potuto compilare il certificato medico da accludere all’istanza; v’è poi da
chiedersi se considerate le contravvenzioni precedentemente riscontrate, ella era
legittimata a condurre il veicolo senza presentarlo al controllo tecnico
dell’autorità competente, per verificare l’adeguatezza dell’eventuale
attrezzatura in relazione alla sua invalidità).
Ciò posto, va detto che
sebbene i problemi di salute esistevano sin dalla data dell’incidente, il
diritto a beneficiare delle facilitazioni di parcheggio di cui all’art. 20a ONC,
era subordinato al rilascio del permesso speciale, previa istanza motivata e
documentata. Contrariamente a quanto preteso in sede di osservazioni 15
dicembre 2008, non si tratta di una violazione meramente formale, comunque sia
punibile (così come del resto la mancata esposizione del disco orario) con una
multa di fr. 40.-, bensì di una violazione materiale, e questo a prescindere
dall’esistenza, incontestata, dei problemi di saluti.
Ne segue che non essendo ella all’epoca
dei fatti titolare di alcun permesso, ella non può appellarsi alle facilitazioni
codificate all’art. 20a ONC.
7.
D’altra parte
l’insorgente non può prevalersi del fatto di aver eseguito (o consentito) un’operazione
di carico e scarico, giacché le eccezioni in tal senso ammesse dalla
segnaletica vigente nella “zona pedonale” in questione si limitano
esclusivamente, per quanto noto a questo giudice, ai ciclisti, ai titolari di
autorizzazioni speciali scritte rilasciate dalla Polizia comunale, come pure ai
fornitori con autoveicoli leggeri entro fasce d’orario ben determinate (lu-ve
06.
-10.30; sa 06.00-09.30), che nemmeno coprono l’orario dei fatti.
A nulla giova infine
all’insorgente appellarsi alla tolleranza e al senso civico dell’agente
accertatore, il quale ha agito conformemente ai principi di legalità e parità
di trattamento.
In definitiva, la ricorrente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
8.
A giusta ragione la CRTE
1.
ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione
prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 304.20),
aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura
ordinaria.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr, nonché 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro il
presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e
97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster