30.2008.69
Impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo mani libere
7 agosto 2009Italiano6 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2008.69
Data decisione, Autorità:
07.08.2009, PRPEN
Titolo:
Impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo mani libere
TELEFONO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.69
6357/804
Bellinzona
7
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 marzo 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
7 marzo 2008 n. 6357/804 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 7
marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia
Considerandi
di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il
veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza
Dispositivo
dispositivo ‘mani libere’.”
Fatti accertati il 28 novembre
2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente
non deve essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi
di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani
libere”, l’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3. La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver
circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza il dispositivo “mani
libere”. L’infrazione è stata constatata da un agente della Polizia comunale di
__________ in via __________ a __________ il 28 novembre 2007 alle 10.42.
4. La ricorrente contesta
di aver commesso l’infrazione ascrittale dall’autorità di prime cure. Ella si
esaurisce tuttavia nella sua impugnativa nel dire:
“Per la terza volta vi
scrivo per comunicarvi che contesto la multa inflittami in data 28.11.07 perché
non stavo usando il telefonino.
Corrispondenza inviata al
seguente indirizzo:
Servizio contravvenzioni:
Via __________
6900 Lugano
1° lettera in data del
05.12.2007
2° lettera in data del
22.01.2008
3° lettera in data del
27.02.2008
Risposte in date
10 dicembre 2007
07 febbraio 2008
Nessuna risposta
concernente la lettera spedita il 27 febbraio.”
5. L’agente denunciante
nelle sue contro-osservazioni 18 aprile 2008 ha precisato quanto segue: “In merito alle giustificazioni inoltrate dalla signora __________ recte: __________],
confermo quanto scritto nel rapporto di controsservazioni, steso in data 05
febbraio 2008 e più precisamente che da via __________, svoltando a sinistra su
via__________ direzione __________, è transitata la vettura di marca __________
targata TI __________, alla cui guida vi era una donna intenta a telefonare”.
6. L’insorgente, prendendo
posizione il 16 maggio 2008 su queste contro-osservazioni, ha fra l’altro
affermato che: “La mia direzione non era via __________ direzione le cinque
vie ma svolto a destra per imboccare la via che porta al parcheggio grande
sopra la stazione, recandomi a piedi in centro città per acquistare un articolo
(omaggio) da consegnare in seguito al prossimo cliente direzione__________”.
7. Di fronte a versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono,
di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene
inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta
l’agente denunciante ha descritto in modo dettagliato la situazione, assumendo di
aver visto la donna al volante intenta a usare il cellulare. Per contro la
ricorrente, che non contesta di essere stata alla guida della vettura, sostiene
semplicemente di non aver commesso l’infrazione e afferma di aver scritto già
tre lettere alla polizia e di aver ricevuto due risposte.
Al ricorso, nel quale pur
indicando la data di tre precedenti lettere asserisce di scrivere per la terza
volta, non allega tuttavia nessuno di questi scritti o delle risposte, né
produce ricevute di invio. Neppure nell’incarto dell’autorità di prime cure vi
è traccia di queste missive e dal rapporto di contravvenzione si evince che in
merito allo stesso non sono state presentate osservazioni. L’esistenza degli
asseriti scritti appare pertanto dubbia.
L’insorgente nelle
osservazioni 16 maggio 2008 sembra poi criticare l’accertamento dell’agente,
sostenendo che la sua direzione di marcia era un’altra rispetto a quella
indicata nelle contro-osservazioni 18 aprile 2008. La spiegazione fornita,
peraltro non del tutto comprensibile, non è tuttavia idonea a inficiare la
constatazione dell’agente, poiché risulta poco credibile che la multata
ogniqualvolta si immette su via __________ svolti a destra per recarsi in città
ad acquistare un omaggio.
Va a questo punto precisato
che l’agente, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare
fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire
sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella denegata
ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di
nefaste conseguenze per l’agente, che già solo per questo motivo si rivelerebbe
del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui
fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una
accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).
8. In siffatte
evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene
sussistere alcun dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.
A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 100.-, pari all’importo previsto dall’OMD per
questo tipo di infrazione (infrazione n. 311), aumentata dalle tasse e spese
previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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