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Decisione

30.2008.69

Impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo mani libere

7 agosto 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 7

marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia

Considerandi

di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

“Ha circolato con il

veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza

Dispositivo

dispositivo ‘mani libere’.”

Fatti accertati il 28 novembre

2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

2. Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente

non deve essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi

di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani

libere”, l’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) commina una

sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

3. La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver

circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza il dispositivo “mani

libere”. L’infrazione è stata constatata da un agente della Polizia comunale di

__________ in via __________ a __________ il 28 novembre 2007 alle 10.42.

4. La ricorrente contesta

di aver commesso l’infrazione ascrittale dall’autorità di prime cure. Ella si

esaurisce tuttavia nella sua impugnativa nel dire:

“Per la terza volta vi

scrivo per comunicarvi che contesto la multa inflittami in data 28.11.07 perché

non stavo usando il telefonino.

Corrispondenza inviata al

seguente indirizzo:

Servizio contravvenzioni:

Via __________

6900 Lugano

1° lettera in data del

05.12.2007

2° lettera in data del

22.01.2008

3° lettera in data del

27.02.2008

Risposte in date

10 dicembre 2007

07 febbraio 2008

Nessuna risposta

concernente la lettera spedita il 27 febbraio.”

5. L’agente denunciante

nelle sue contro-osservazioni 18 aprile 2008 ha precisato quanto segue: “In merito alle giustificazioni inoltrate dalla signora __________ recte: __________],

confermo quanto scritto nel rapporto di controsservazioni, steso in data 05

febbraio 2008 e più precisamente che da via __________, svoltando a sinistra su

via__________ direzione __________, è transitata la vettura di marca __________

targata TI __________, alla cui guida vi era una donna intenta a telefonare”.

6. L’insorgente, prendendo

posizione il 16 maggio 2008 su queste contro-osservazioni, ha fra l’altro

affermato che: “La mia direzione non era via __________ direzione le cinque

vie ma svolto a destra per imboccare la via che porta al parcheggio grande

sopra la stazione, recandomi a piedi in centro città per acquistare un articolo

(omaggio) da consegnare in seguito al prossimo cliente direzione__________”.

7. Di fronte a versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono,

di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene

inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta

l’agente denunciante ha descritto in modo dettagliato la situazione, assumendo di

aver visto la donna al volante intenta a usare il cellulare. Per contro la

ricorrente, che non contesta di essere stata alla guida della vettura, sostiene

semplicemente di non aver commesso l’infrazione e afferma di aver scritto già

tre lettere alla polizia e di aver ricevuto due risposte.

Al ricorso, nel quale pur

indicando la data di tre precedenti lettere asserisce di scrivere per la terza

volta, non allega tuttavia nessuno di questi scritti o delle risposte, né

produce ricevute di invio. Neppure nell’incarto dell’autorità di prime cure vi

è traccia di queste missive e dal rapporto di contravvenzione si evince che in

merito allo stesso non sono state presentate osservazioni. L’esistenza degli

asseriti scritti appare pertanto dubbia.

L’insorgente nelle

osservazioni 16 maggio 2008 sembra poi criticare l’accertamento dell’agente,

sostenendo che la sua direzione di marcia era un’altra rispetto a quella

indicata nelle contro-osservazioni 18 aprile 2008. La spiegazione fornita,

peraltro non del tutto comprensibile, non è tuttavia idonea a inficiare la

constatazione dell’agente, poiché risulta poco credibile che la multata

ogniqualvolta si immette su via __________ svolti a destra per recarsi in città

ad acquistare un omaggio.

Va a questo punto precisato

che l’agente, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare

fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire

sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella denegata

ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di

nefaste conseguenze per l’agente, che già solo per questo motivo si rivelerebbe

del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui

fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una

accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

8. In siffatte

evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene

sussistere alcun dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.

A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 100.-, pari all’importo previsto dall’OMD per

questo tipo di infrazione (infrazione n. 311), aumentata dalle tasse e spese

previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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