30.2008.7
Eseguire una manomissione dannosa in area boschiva
12 gennaio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.7
Data decisione, Autorità:
12.01.2009, PRPEN
Titolo:
Eseguire una manomissione dannosa in area boschiva
BOSCO
DISSODAMENTO
art. 16 LFO
Incarto
n.
30.2008.7
1315/503
Bellinzona
12 gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Danilo
Augusto Pischedda in qualità di segretario per statuire sul ricorso 8 gennaio
2008 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
11 gennaio 2008 n. 1315/503 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 25 gennaio 2008 presentate dalla Sezione forestale, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con
decisione 11 gennaio 2008 la Sezione forestale ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 7’500.-, oltre a una tassa di giustizia e alle spese per complessivi fr.
100.-, per avere eseguito una manomissione dannosa in area boschiva sul mappale
n. __________, di sua proprietà, nel comune di __________ -__________ (con
riferimento al rapporto di segnalazione 5 settembre 2007).
Fatti accertati in
occasione di un sopralluogo avvenuto il 7 agosto 2007.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 e
38 LCFo.
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con ricorso 8 gennaio 2008,
postulandone l’annullamento. In via subordinata chiede la riduzione della multa
a non più di fr. 500.-.
C. Con
risposta 25 gennaio 2008, la Sezione forestale contesta tutte le censure del
ricorrente e chiede la reiezione del gravame, considerando equa e proporzionata
la sanzione inflitta.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva
dell’insorgente e la tempestività dell’ impugnativa sono date dall’art. 4
LPContr. Pertanto il ricorso è ricevibile in ordine.
Per
quanto attiene alla prove offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della
documentazione prodotta con il gravame, mentre non si ritiene necessario
procedere al sopralluogo auspicato dal ricorrente, gli atti istruttori essendo
sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il
proprio convincimento (la situazione emerge chiaramente dalla documentazione
fotografica e planimetrica agli atti). Per gli stessi motivi, occorre
considerare che l’apprezzamento anticipato delle prove operato dall’autorità di
prime cure in merito alla medesima richiesta formulata dall’insorgente in sede
di osservazioni, non risulta lesivo del suo diritto di essere sentito. La censura
sollevata in proposito si rivela infondata. Il ricorso può quindi essere evaso nel merito, senza
l’assunzione di ulteriori prove.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le utilizzazioni
che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o mettono in
pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti a tali
utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i Cantoni
emanano le disposizioni necessarie.
In
tal senso, l’art. 14 cpv. 1 LCFo sancisce che sono vietate le utilizzazioni
dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco,
riservate le eccezioni previste dal regolamento.
A
norma dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione,
danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è
punibile con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv. 1); se l’autore agisce per
negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (cpv. 2).
3.
La
Sezione forestale rimprovera al multato, come detto, di avere eseguito una manomissione
dannosa in area boschiva sul mappale n. __________, di sua proprietà, situato
in località “__________” nel comune di __________, e meglio di aver formato un
nuovo sentiero di collegamento con il mappale __________, pure di sua
proprietà, per una larghezza di circa m. 1,50 (per una superficie di 100 mq) e
una nuova strada della larghezza di circa m. 3,00 che parte dalla strada
cantonale e termina in parte nell’area boschiva (nella misura di 50 mq), dove è
stata creata una piazza di giro recintata (su una superficie di 600 mq, non
contestata dall’insorgente; cfr. allegato 1).
In applicazione della pena, l’autorità ha inflitto
all’insorgente una multa di
fr. 7'500.-, calcolando fr. 10.- al mq per una superficie manomessa complessiva
di ca. 750 mq.
4.
Il
ricorrente contesta, sin dalla prima comparsa scritta, gli addebiti mossigli,
precisando la natura degli interventi da lui eseguiti.
Nega
anzitutto di aver creato un vero e proprio sentiero, asserendo di essersi
limitato a sistemare temporaneamente un antico e stretto passaggio con la posa
di pali (senza recinzione) per il transito dei bovini. Contesta che si tratti
di un’utilizzazione dannosa, poiché ritiene che non si intralcia né si mettono
in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. Soggiunge che detto
passaggio è anche atto a facilitare le opere di manutenzione che gli incombono quale
proprietario e può essere autorizzato come accesso agricolo nel senso dell’art.
22.
RLCFo. Specifica che la pista agricola è stata realizzata al di fuori
dell’area boschiva e rimette in discussione che la superficie recintata dove è
stato creato un passaggio affinché il bestiame si possa riparare in caso di
cattive condizioni climatiche (e non una piazza di giro) possa ritenersi bosco,
dato che la vegetazione spontanea ivi presente non adempirebbe i criteri posti
dalla legge per essere qualificata quale foresta e neppure il piano di
accertamento dell’area forestale fugherebbe ogni dubbio in proposito. In ogni
caso contesta di aver perturbato il suolo boschivo, sottolineando che nessun
albero è stato tolto e neppure il terreno è stato manomesso. Unico scopo di
detti interventi è quello di collegare le parti dei terreni di sua proprietà utilizzate
per l’attività agricola e consentire il passaggio agli animali al pascolo,
permettendo una migliore gestione della sua azienda, che si confronta
quotidianamente con altre di maggiori dimensioni.
In
conclusione e a titolo abbondanziale, egli si duole del fatto che la multa
irrogatagli violerebbe il principio generale della commisurazione della pena
alla gravità dell’infrazione commessa e soprattutto alla colpa.
5.
Nel
caso specifico, è pacifico che gli interventi in rassegna (ovvero il ripristino
del passaggio di collegamento con delimitazione dello stesso mediante posa di
paletti, seppur rimovibili; il prolungamento per alcuni metri – chiaramente
visibile sulla foto n. 4 prodotta dallo stesso insorgente – della pista
agricola in area boschiva; la creazione di un addiaccio, che dalla comparazione
del piano di accertamento e della planimetria agli atti risulta in buona parte
all’interno dell’area forestale), costituiscono a tutti gli effetti delle
utilizzazioni dannose nel senso della legislazione sulle foreste, nella misura
in cui trattasi di impianti e costruzioni non forestali di piccola entità,
sebbene non pregiudichino a priori la struttura della foresta né creino
intralcio eccessivo alle funzioni forestali.
Altrettanto
palese è il fatto che gli interventi contestati riguardano un’area che dal
catasto risulta boschiva.
In merito
all’entità delle manomissioni, va detto che, diversamente da quanto sostenuto dall’autorità
di prime cure a pag. 3 della risposta 25 gennaio 2008, sulla base della
documentazione fotografica di cui al rapporto di segnalazione 7 agosto 2007, a
pag. 3, non vi è sufficiente riscontro in merito alla presenza di ceppaie
estirpate e sbancamenti di terreno in area boschiva, del resto contestati
dall’insorgente sulla base della documentazione fotografica (di buona qualità)
prodotta. Non ci si può esimere dal far rimarcare che la maggior parte delle
foto accluse al rapporto di segnalazione 5 settembre 2007 si riferiscono invero
alla pista agricola creata al di fuori dell’area forestale. Invano si
cercherebbero dipoi nel fascicolo processuale degli indizi che attestino il
transito con mezzi motorizzati avanzato dall’autorità a pag. 3 delle
osservazioni 25 gennaio 2008, fattispecie mai rimproverata in quanto tale al
ricorrente e che esula pertanto dalla presente disamina.
Al di là di
queste ultime precisazioni sull’entità degli interventi eseguiti, occorre
comunque concludere che vi è stata una chiara violazione della legge.
Che
un’utilizzazione dannosa sia suscettibile di essere autorizzata ex art. 22
RLCFo, in deroga al divieto generale – decisione che avviene in ogni caso a
discrezione dell’autorità e solamente a determinate condizioni –, nulla muta
alla materialità dell’infrazione. Neppure la finalità – seppur non contestata –
degli interventi e l’importanza socio-economica dell’agricoltura giustificano,
a non averne dubbio, la violazione della legge.
6.
Quanto
alla commisurazione della pena, considerato che il ricorrente
ha confermato gli interventi operati abusivamente, ridimensionandone tuttavia
in modo credibile e documentato l’effettiva entità, di modo che non
risulta esservi stato un danno accresciuto e di importanza tale da giustificare
una multa così elevata, e tenuto altresì conto
dell’assenza di precedenti analoghi da parte sua, questo giudice ritiene che un
importo di fr. 750.-, risulti confacentemente proporzionato alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto
nei limiti concessi dalla legge.
Il
ricorso deve pertanto essere accolto nella misura che precede, lasciando
tuttavia invariati gli oneri di primo grado. L’esito del gravame induce a
rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 750.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di complessivi
fr. 100.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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