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Decisione

30.2008.7

Eseguire una manomissione dannosa in area boschiva

12 gennaio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione 11 gennaio 2008 la Sezione forestale ha inflitto a RI 1 una multa di

fr. 7’500.-, oltre a una tassa di giustizia e alle spese per complessivi fr.

100.-, per avere eseguito una manomissione dannosa in area boschiva sul mappale

n. __________, di sua proprietà, nel comune di __________ -__________ (con

riferimento al rapporto di segnalazione 5 settembre 2007).

Fatti accertati in

occasione di un sopralluogo avvenuto il 7 agosto 2007.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 e

38 LCFo.

B. Contro

la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con ricorso 8 gennaio 2008,

postulandone l’annullamento. In via subordinata chiede la riduzione della multa

a non più di fr. 500.-.

C. Con

risposta 25 gennaio 2008, la Sezione forestale contesta tutte le censure del

ricorrente e chiede la reiezione del gravame, considerando equa e proporzionata

la sanzione inflitta.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva

dell’insorgente e la tempestività dell’ impugnativa sono date dall’art. 4

LPContr. Pertanto il ricorso è ricevibile in ordine.

Per

quanto attiene alla prove offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della

documentazione prodotta con il gravame, mentre non si ritiene necessario

procedere al sopralluogo auspicato dal ricorrente, gli atti istruttori essendo

sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il

proprio convincimento (la situazione emerge chiaramente dalla documentazione

fotografica e planimetrica agli atti). Per gli stessi motivi, occorre

considerare che l’apprezzamento anticipato delle prove operato dall’autorità di

prime cure in merito alla medesima richiesta formulata dall’insorgente in sede

di osservazioni, non risulta lesivo del suo diritto di essere sentito. La censura

sollevata in proposito si rivela infondata. Il ricorso può quindi essere evaso nel merito, senza

l’assunzione di ulteriori prove.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le utilizzazioni

che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o mettono in

pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti a tali

utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i Cantoni

emanano le disposizioni necessarie.

In

tal senso, l’art. 14 cpv. 1 LCFo sancisce che sono vietate le utilizzazioni

dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco,

riservate le eccezioni previste dal regolamento.

A

norma dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione,

danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è

punibile con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv. 1); se l’autore agisce per

negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (cpv. 2).

3.

La

Sezione forestale rimprovera al multato, come detto, di avere eseguito una manomissione

dannosa in area boschiva sul mappale n. __________, di sua proprietà, situato

in località “__________” nel comune di __________, e meglio di aver formato un

nuovo sentiero di collegamento con il mappale __________, pure di sua

proprietà, per una larghezza di circa m. 1,50 (per una superficie di 100 mq) e

una nuova strada della larghezza di circa m. 3,00 che parte dalla strada

cantonale e termina in parte nell’area boschiva (nella misura di 50 mq), dove è

stata creata una piazza di giro recintata (su una superficie di 600 mq, non

contestata dall’insorgente; cfr. allegato 1).

In applicazione della pena, l’autorità ha inflitto

all’insorgente una multa di

fr. 7'500.-, calcolando fr. 10.- al mq per una superficie manomessa complessiva

di ca. 750 mq.

4.

Il

ricorrente contesta, sin dalla prima comparsa scritta, gli addebiti mossigli,

precisando la natura degli interventi da lui eseguiti.

Nega

anzitutto di aver creato un vero e proprio sentiero, asserendo di essersi

limitato a sistemare temporaneamente un antico e stretto passaggio con la posa

di pali (senza recinzione) per il transito dei bovini. Contesta che si tratti

di un’utilizzazione dannosa, poiché ritiene che non si intralcia né si mettono

in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. Soggiunge che detto

passaggio è anche atto a facilitare le opere di manutenzione che gli incombono quale

proprietario e può essere autorizzato come accesso agricolo nel senso dell’art.

22.

RLCFo. Specifica che la pista agricola è stata realizzata al di fuori

dell’area boschiva e rimette in discussione che la superficie recintata dove è

stato creato un passaggio affinché il bestiame si possa riparare in caso di

cattive condizioni climatiche (e non una piazza di giro) possa ritenersi bosco,

dato che la vegetazione spontanea ivi presente non adempirebbe i criteri posti

dalla legge per essere qualificata quale foresta e neppure il piano di

accertamento dell’area forestale fugherebbe ogni dubbio in proposito. In ogni

caso contesta di aver perturbato il suolo boschivo, sottolineando che nessun

albero è stato tolto e neppure il terreno è stato manomesso. Unico scopo di

detti interventi è quello di collegare le parti dei terreni di sua proprietà utilizzate

per l’attività agricola e consentire il passaggio agli animali al pascolo,

permettendo una migliore gestione della sua azienda, che si confronta

quotidianamente con altre di maggiori dimensioni.

In

conclusione e a titolo abbondanziale, egli si duole del fatto che la multa

irrogatagli violerebbe il principio generale della commisurazione della pena

alla gravità dell’infrazione commessa e soprattutto alla colpa.

5.

Nel

caso specifico, è pacifico che gli interventi in rassegna (ovvero il ripristino

del passaggio di collegamento con delimitazione dello stesso mediante posa di

paletti, seppur rimovibili; il prolungamento per alcuni metri – chiaramente

visibile sulla foto n. 4 prodotta dallo stesso insorgente – della pista

agricola in area boschiva; la creazione di un addiaccio, che dalla comparazione

del piano di accertamento e della planimetria agli atti risulta in buona parte

all’interno dell’area forestale), costituiscono a tutti gli effetti delle

utilizzazioni dannose nel senso della legislazione sulle foreste, nella misura

in cui trattasi di impianti e costruzioni non forestali di piccola entità,

sebbene non pregiudichino a priori la struttura della foresta né creino

intralcio eccessivo alle funzioni forestali.

Altrettanto

palese è il fatto che gli interventi contestati riguardano un’area che dal

catasto risulta boschiva.

In merito

all’entità delle manomissioni, va detto che, diversamente da quanto sostenuto dall’autorità

di prime cure a pag. 3 della risposta 25 gennaio 2008, sulla base della

documentazione fotografica di cui al rapporto di segnalazione 7 agosto 2007, a

pag. 3, non vi è sufficiente riscontro in merito alla presenza di ceppaie

estirpate e sbancamenti di terreno in area boschiva, del resto contestati

dall’insorgente sulla base della documentazione fotografica (di buona qualità)

prodotta. Non ci si può esimere dal far rimarcare che la maggior parte delle

foto accluse al rapporto di segnalazione 5 settembre 2007 si riferiscono invero

alla pista agricola creata al di fuori dell’area forestale. Invano si

cercherebbero dipoi nel fascicolo processuale degli indizi che attestino il

transito con mezzi motorizzati avanzato dall’autorità a pag. 3 delle

osservazioni 25 gennaio 2008, fattispecie mai rimproverata in quanto tale al

ricorrente e che esula pertanto dalla presente disamina.

Al di là di

queste ultime precisazioni sull’entità degli interventi eseguiti, occorre

comunque concludere che vi è stata una chiara violazione della legge.

Che

un’utilizzazione dannosa sia suscettibile di essere autorizzata ex art. 22

RLCFo, in deroga al divieto generale – decisione che avviene in ogni caso a

discrezione dell’autorità e solamente a determinate condizioni –, nulla muta

alla materialità dell’infrazione. Neppure la finalità – seppur non contestata –

degli interventi e l’importanza socio-economica dell’agricoltura giustificano,

a non averne dubbio, la violazione della legge.

6.

Quanto

alla commisurazione della pena, considerato che il ricorrente

ha confermato gli interventi operati abusivamente, ridimensionandone tuttavia

in modo credibile e documentato l’effettiva entità, di modo che non

risulta esservi stato un danno accresciuto e di importanza tale da giustificare

una multa così elevata, e tenuto altresì conto

dell’assenza di precedenti analoghi da parte sua, questo giudice ritiene che un

importo di fr. 750.-, risulti confacentemente proporzionato alla gravità

dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto

nei limiti concessi dalla legge.

Il

ricorso deve pertanto essere accolto nella misura che precede, lasciando

tuttavia invariati gli oneri di primo grado. L’esito del gravame induce a

rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 750.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di complessivi

fr. 100.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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