Lexipedia

Decisione

30.2008.70

Produrre rumore evitabile

7 agosto 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini

qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo

e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali (per quanto

concerne i rumori cfr. anche art. 33 ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr);

che la CRTE 1 rimprovera al

multato di aver circolato producendo rumore evitabile per l’uso irrazionale del

motore;

che l’infrazione è stata

accertata da un agente della Polizia cantonale, il quale ha inflitto la multa: “Per

aver condotto il veicolo, __________ TI __________, su via __________ con l’uso

irrazionale del motore, facendolo andare su di giri senza cambiar marcia, e

immettendosi quindi su via __________. Durante la manovra non ha causato nessun

pericolo alla circolazione” (cfr. rapporto di contravvenzione);

che il ricorrente, nel merito,

si esaurisce affermando che “è inaccettabile che vengono date multe per

Considerandi

questi casi, dato che il rumore provocato dal mio veicolo è sempre minore

paragonato ad altri modelli oppure motociclette di alta cilindrata”;

che con questa argomentazione

l’insorgente, il quale non contesta l’infrazione, sembra adombrare una

disparità di trattamento;

che per costante dottrina e

giurisprudenza, la violazione della legge da parte

dell’autorità non conferisce alcun diritto al cittadino a essere trattato nello

stesso modo illegale, a meno che l’autorità rifiuti di abbandonare siffatta

prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;

che

l’insorgente, nella specie, lamenta una possibile tolleranza della polizia nei

confronti di terzi, ma non pretende che l’autorità preposta al perseguimento di

queste infrazioni, ossia la CRTE 1, intenda istituire o mantenere l’asserta

prassi illegale;

che

nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, non avendo il

ricorrente addotto giustificazioni o evocato circostanze tali da escludere la

sua responsabilità;

che la multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 33 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster