30.2008.70
Produrre rumore evitabile
7 agosto 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2008.70
Data decisione, Autorità:
07.08.2009, PRPEN
Titolo:
Produrre rumore evitabile
MOLESTIE
art. 42 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.70
6637/810
Bellinzona
7
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 marzo 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione
7 marzo 2008 n. 6637/810 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 9 aprile 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che con decisione 7 marzo 2008
la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa
di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-,
per i seguenti fatti accertati il 26 gennaio 2008 in territorio di __________:
“Ha circolato con il
veicolo TI__________ producendo rumore evitabile per l’uso irrazionale del
motore”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 33 ONC;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento;
che la CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;
considerato in diritto
che la competenza di
questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 42 cpv. 1 LCStr
Fatti
il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini
qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo
e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali (per quanto
concerne i rumori cfr. anche art. 33 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al
multato di aver circolato producendo rumore evitabile per l’uso irrazionale del
motore;
che l’infrazione è stata
accertata da un agente della Polizia cantonale, il quale ha inflitto la multa: “Per
aver condotto il veicolo, __________ TI __________, su via __________ con l’uso
irrazionale del motore, facendolo andare su di giri senza cambiar marcia, e
immettendosi quindi su via __________. Durante la manovra non ha causato nessun
pericolo alla circolazione” (cfr. rapporto di contravvenzione);
che il ricorrente, nel merito,
si esaurisce affermando che “è inaccettabile che vengono date multe per
Considerandi
questi casi, dato che il rumore provocato dal mio veicolo è sempre minore
paragonato ad altri modelli oppure motociclette di alta cilindrata”;
che con questa argomentazione
l’insorgente, il quale non contesta l’infrazione, sembra adombrare una
disparità di trattamento;
che per costante dottrina e
giurisprudenza, la violazione della legge da parte
dell’autorità non conferisce alcun diritto al cittadino a essere trattato nello
stesso modo illegale, a meno che l’autorità rifiuti di abbandonare siffatta
prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;
che
l’insorgente, nella specie, lamenta una possibile tolleranza della polizia nei
confronti di terzi, ma non pretende che l’autorità preposta al perseguimento di
queste infrazioni, ossia la CRTE 1, intenda istituire o mantenere l’asserta
prassi illegale;
che
nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, non avendo il
ricorrente addotto giustificazioni o evocato circostanze tali da escludere la
sua responsabilità;
che la multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 33 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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