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Decisione

30.2008.72

Inosservanza del segnale "divieto generale di circolazione nelle due direzioni"

7 agosto 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che hanno indotto alla posa della segnaletica. Contro siffatte

decisioni, come detto, la via da percorrere è un’altra.

8. In definitiva nulla

induce a scostarsi dalla decisione impugnata, non avendo il ricorrente addotto

Considerandi

giustificazioni o evocato circostanze tali da escludere la sua responsabilità.

A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari all’importo previsto dall’OMD per

questo tipo di infrazione.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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