30.2008.72
Inosservanza del segnale "divieto generale di circolazione nelle due direzioni"
7 agosto 2009Italiano8 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.72
Data decisione, Autorità:
07.08.2009, PRPEN
Titolo:
Inosservanza del segnale "divieto generale di circolazione nelle due direzioni"
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 18 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.72
6570/802
Bellinzona
7
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 marzo 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
7 marzo 2008 n. 6570/802 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 17 aprile 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 7
marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo TI __________
non osservava il segnale ‘divieto generale di circolazione nelle due direzioni’.”
Fatti accertati l’8 novembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 17 aprile 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il segnale «Divieto generale
di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che, per principio, la
circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCstr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’inosservanza del segnale che vieta la circolazione nelle due
direzioni l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n.
304.1).
3. La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di non avere osservato
il segnale di divieto generale di circolazione nelle due direzioni in via__________
a __________.
4. Il ricorrente non
contesta di per sé di aver commesso l’infrazione, ma si oppone alla multa con
la seguente argomentazione:
“I motivi che mi spingono a
contestare la contravvenzione sono diversi e di seguito li cito, sottoponendoli
alla vostra attenzione.
1. Il divieto è stato
posto dal Municipio di __________ allorché un municipale del Comune, tal signor
__________, si è domiciliato in quella strada. Ciò rappresenta, a mio modo di
vedere, un abuso di potere flagrante. In particolare mi sembra che si possa
configurare una violazione dell’art. 9 della Costituzione federale svizzera che
recita: ‘Ognuno ha il diritto di essere trattato senza arbitrio (…) da parte
degli organi dello stato’.
L’arbitrio in questo
caso è palese.
2. Un arbitrio che
si ripropone anche nel fatto che i cittadini di __________ quando
transitano da via __________ non vengono multati. Io abito a __________, a
pochi metri dal confine e incorro nella sanzione. In questa fattispecie si
configura anche una violazione dell’art. 8 della Costituzione federale, che
recita che ‘Tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno può essere
discriminato’. La differenza di trattamento, che vi può venir confermato[a]
da decine di cittadini di __________ e dalla stessa Polizia comunale è
lampante.
3. In Via __________ vi
sono una mezza dozzina di abitazioni e un cimitero. I poveri morti non credo
siano disturbati dalle circa 200 auto che transitano giornalmente (dati della
Polizia comunale di __________). La strada è adeguata al transito, tanto è che
nella direzione nord/sud, per accedere al __________, viene concessa
un’eccezione che permette il passaggio. Il divieto non ha quindi alcuna
giustificazione ragionevole.
4. Se pensiamo alla
questione ambientale, che senza scomodare la Costituzione appare a tutti i
cittadini di prioritaria importanza, è evidente che transitare, come succede
nel mio caso, per via __________ e attraverso via __________ significa
consumare il triplo di benzina e creare un impatto significativamente negativo
in termini di traffico (la via __________ nei momenti
di punta e[è] satura) e di carico ambientale.
5. Considerati
questi aspetti, l’abuso di potere di un amministratore pubblico in primo luogo,
ma anche le ragioni determinate dal buon senso, ritengo che la contravvenzione
sia ingiusta in quanto il divieto di circolazione e le diverse modalità di
farlo rispettare (o NON farlo rispettare) siano incostituzionali e quindi
abusive.”
(cfr.
ricorso)
5. Nella
misura in cui l’insorgente fa valere una presunta disparità di trattamento
occorre rilevare che per costante dottrina e giurisprudenza, la violazione
della legge da parte dell’autorità non conferisce alcun diritto al cittadino a
essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l’autorità rifiuti di
abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti.
In specie, il ricorrente, pur lamentando una possibile tolleranza della polizia
nei confronti di terzi, non pretende che l’autorità preposta al perseguimento
di queste infrazioni, ossia la CRTE 1, intenda istituire o mantenere l’asserta
prassi illegale. La censura non ha quindi pregio.
6. Il
multato si duole altresì del fatto che l’impossibilità di transitare su via __________
comporterebbe un largo giro con conseguenze negative sia sulla fluidità del
traffico sia sull’ambiente.
Contestate
sono dunque le scelte di politica del traffico adottate dall’autorità
competente nella località in cui è avvenuta l’infrazione. L’insorgente
dimentica tuttavia che non è compito di questo giudice sindacare
sull'opportunità di una determinata regolamentazione. La posa di segnali è
prescritta in maniera precisa sia dalla legislazione federale sia da quella
cantonale, le quali prevedono specifici rimedi di diritto per contestare
segnali è demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni, segnatamente
quando sono stati utilizzati segnali o demarcazioni non previsti, sono stati
collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano dove sono
necessari (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a OSStr; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3° ed.
pag. 1042 e seg.).
Dalla documentazione agli atti
non risulta però, e il ricorrente nemmeno lo sostiene, che siano mai state
adite le vie legali per contestare la decisione di posa del segnale. La via
scelta dall’insorgente, ossia l’ignorare deliberatamente un segnale per
contestarne la posa invece di percorrere le regolari vie ricorsuali messe a
disposizione dalla procedura amministrativa, non è per contro ammissibile (cfr.
sentenza del Tribunale federale 6S.341/2004 del 17 novembre 2004).
7. Per quanto concerne
infine l’asserzione che il segnale sarebbe stato posato solo per far piacere a
un municipale residente in loco, la stessa non è minimamente comprovata e già
per questo motivo non può essere valutata.
Va tuttavia detto che anche se
per avventura fosse il caso, si tratterebbe di nuovo di una questione inerente
Fatti
i motivi che hanno indotto alla posa della segnaletica. Contro siffatte
decisioni, come detto, la via da percorrere è un’altra.
8. In definitiva nulla
induce a scostarsi dalla decisione impugnata, non avendo il ricorrente addotto
Considerandi
giustificazioni o evocato circostanze tali da escludere la sua responsabilità.
A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari all’importo previsto dall’OMD per
questo tipo di infrazione.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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