30.2008.74
Eccesso di velocità; mancata riduzione della multa
9 giugno 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2008.74
Data decisione, Autorità:
09.06.2008, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità; mancata riduzione della multa
VELOCITÀ
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.74
8448/803
Bellinzona
9
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 marzo 2008
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
21 marzo 2008 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 7 aprile 2008 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione 21 marzo 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
430.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di
fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 7 gennaio 2008 in territorio di __________:
"Alla guida del
veicolo TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità
superante i 50 k/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 76 km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza: 71 km/h ";
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a
cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con ricorso 27 marzo 2008 in cui postula una riduzione della multa,
in considerazione della sua limitata capacità finanziaria;
che con comunicazione 7 aprile
Fatti
2008 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a
questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50,
Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono
superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione
e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre
art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
Considerandi
cifra 1 LCStr);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere circolato in abitato
alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 71 km/h in luogo
dei 50 km/h prescritti;
che l’insorgente non contesta
la fattispecie ascrittagli, ma sostiene che la multa inflittagli lo mette
seriamente in difficoltà a fronte della sua precaria situazione economica,
essendo egli a beneficio di una modesta rendita AI, che, sommata a qualche
piccolo lavoro di manutenzione, gli consente di raggiungere un reddito mensile
di circa fr. 2'200.-;
che la sanzione inflitta dalla
Sezione della circolazione risulta – di per sé – giustificata dalla relativa
gravità della trasgressione perpetrata dall'interessato;
che dal fascicolo processuale
non emerge inoltre che l’insorgente abbia obblighi di mantenimento particolari
e tali da impedirgli di far fronte a un pagamento seppur rateale della multa;
che in siffatte evenienze,
considerata altresì la facoltà di chiedere una rateazione all’Ufficio esazione
e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per accordare la postulata riduzione;
che visto l’esito del gravame,
gli oneri processuali andrebbero posti a carico del ricorrente; tuttavia, data
la particolarità della fattispecie, si rinuncia in via del tutto eccezionale al
loro prelievo;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr e 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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