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Decisione

30.2008.74

Eccesso di velocità; mancata riduzione della multa

9 giugno 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a

questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima

frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50,

Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono

superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione

e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre

art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90

Considerandi

cifra 1 LCStr);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere circolato in abitato

alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 71 km/h in luogo

dei 50 km/h prescritti;

che l’insorgente non contesta

la fattispecie ascrittagli, ma sostiene che la multa inflittagli lo mette

seriamente in difficoltà a fronte della sua precaria situazione economica,

essendo egli a beneficio di una modesta rendita AI, che, sommata a qualche

piccolo lavoro di manutenzione, gli consente di raggiungere un reddito mensile

di circa fr. 2'200.-;

che la sanzione inflitta dalla

Sezione della circolazione risulta – di per sé – giustificata dalla relativa

gravità della trasgressione perpetrata dall'interessato;

che dal fascicolo processuale

non emerge inoltre che l’insorgente abbia obblighi di mantenimento particolari

e tali da impedirgli di far fronte a un pagamento seppur rateale della multa;

che in siffatte evenienze,

considerata altresì la facoltà di chiedere una rateazione all’Ufficio esazione

e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per accordare la postulata riduzione;

che visto l’esito del gravame,

gli oneri processuali andrebbero posti a carico del ricorrente; tuttavia, data

la particolarità della fattispecie, si rinuncia in via del tutto eccezionale al

loro prelievo;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr e 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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