Lexipedia

Decisione

30.2008.8

Ricorso contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'assicuratore sociale per la decisione su opposizione di sua competenza

6 febbraio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.8

Data decisione, Autorità:

06.02.2008, TCA

Titolo:

Ricorso contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'assicuratore sociale per la decisione su opposizione di sua competenza

DECISIONE

DECISIONE SU OPPOSIZIONE

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

30.2008.8

ir/gm

Lugano

6 febbraio 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2008

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 dicembre 2007 emanata

da

Cassa CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in

fatto ed in diritto

• che la Cassa CO 1 ha emesso il 13

dicembre 2007, nei confronti di RI 1, una decisione formale relativa

all'assegnazione di una rendita semplice di vecchiaia;

Considerandi

• che RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1,

si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso 30 gennaio

2008;

• che non è stata chiesta

all'amministrazione una risposta di causa alla luce dell'incompetenza del TCA

ad esprimersi nel merito del gravame;

• la presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'ar­ticolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle

Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in

discussione (art. 1 LAVS). Il complesso normativo si applica al caso di specie

per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che la LPGA regola il tema della

decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -

entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il

1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che

concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua

consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29

novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle

assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi

delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per

quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAVS, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si

applicano all'assicurazione vecchiaia e superstiti, sempre che la legge non

preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la

LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag.

205.

- 207);

• che nel caso in esame, la decisione

della Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto

di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve

pertanto essere dichiarato irricevibile;

• che nella stessa decisione impugnata

l’amministrazione ha correttamente indicato, quale rimedio giuridico, la

procedura di opposizione alla Cassa stessa. Gli atti vanno quindi trasmessi

alla Cassa affinché proceda alla verifica della tempestività dell'opposizione

ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere

successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei

termini di legge;

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso 30 gennaio 2008 di RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, contro la

decisione emessa il 13 dicembre 2007 dalla Cassa CO 1, é irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi all’Istituto delle Assicurazioni Sociali, Cassa CO 1, , affinché

proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su

opposizione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster