30.2008.8
Ricorso contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'assicuratore sociale per la decisione su opposizione di sua competenza
6 febbraio 2008Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
30.2008.8
Data decisione, Autorità:
06.02.2008, TCA
Titolo:
Ricorso contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'assicuratore sociale per la decisione su opposizione di sua competenza
DECISIONE
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.8
ir/gm
Lugano
6 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 dicembre 2007 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto ed in diritto
• che la Cassa CO 1 ha emesso il 13
dicembre 2007, nei confronti di RI 1, una decisione formale relativa
all'assegnazione di una rendita semplice di vecchiaia;
Considerandi
• che RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1,
si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso 30 gennaio
2008;
• che non è stata chiesta
all'amministrazione una risposta di causa alla luce dell'incompetenza del TCA
ad esprimersi nel merito del gravame;
• la presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle
Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in
discussione (art. 1 LAVS). Il complesso normativo si applica al caso di specie
per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che la LPGA regola il tema della
decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -
entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che
concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua
consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29
novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle
assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi
delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per
quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAVS, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si
applicano all'assicurazione vecchiaia e superstiti, sempre che la legge non
preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la
LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag.
205.
- 207);
• che nel caso in esame, la decisione
della Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto
di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
• che nella stessa decisione impugnata
l’amministrazione ha correttamente indicato, quale rimedio giuridico, la
procedura di opposizione alla Cassa stessa. Gli atti vanno quindi trasmessi
alla Cassa affinché proceda alla verifica della tempestività dell'opposizione
ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere
successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei
termini di legge;
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso 30 gennaio 2008 di RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, contro la
decisione emessa il 13 dicembre 2007 dalla Cassa CO 1, é irricevibile.
§ Gli atti sono
trasmessi all’Istituto delle Assicurazioni Sociali, Cassa CO 1, , affinché
proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su
opposizione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster