30.2008.80
Apparato silenziatore non conforme alla prescrizioni
7 agosto 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2008.80
Data decisione, Autorità:
07.08.2009, PRPEN
Titolo:
Apparato silenziatore non conforme alla prescrizioni
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 29 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 45 cpv. 2 OETV
art. 53 OETV
art. 96 OETV
art. 140 cpv. 1 let. b OETV
art. 219 cpv. 1 e 2 OETV
art. 27 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.80
9967/808
Bellinzona
7
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 aprile 2008 presentato da
RI 1,
Considerandi
contro
la decisione
11.
aprile 2008 n. 9967/808 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 22 aprile 2008 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 11
aprile 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.- oltre alla
tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.- per le seguenti
infrazioni accertate il 27 febbraio 2008 in territorio di __________:
“Ha circolato con il
motoveicolo TI __________ avente l’apparato silenziatore non conforme alle
prescrizioni per cui produceva rumore evitabile. Il veicolo era pure sprovvisto
del catarifrangente e della sigla ‘L’. Inoltre ha omesso di applicare la targa”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 27 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 2,
53, 96, 140 cpv. 1 lett. b, 219 cpv. 1 e 2 OETV;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una
rivalutazione della decisione che tenga conto delle giustificazioni da lei
addotte nelle osservazioni formulate il 12 marzo 2008 all’indirizzo
dell’autorità di prime cure;
che in questo scritto la
ricorrente non contestava di aver manomesso il silenziatore dello scarico e se
ne assumeva la responsabilità, ma apportava giustificazioni per aver circolato
senza targa, catarifrangente e sigla ‘L’ applicati al veicolo;
che nelle osservazioni 22
aprile 2008 la CRTE 1 ha ammesso di non aver tenuto conto per una svista delle
giustificazioni addotte e ritenendo le stesse valide ha proposto di ridurre la
multa a fr. 150.- per la sola infrazione concernente l’apparato silenziatore;
che detta infrazione non è
contestata e l’importo della multa appare confacentemente proporzionato alla
gravità dell’infrazione stessa, rettamente commisurata al grado di colpa e
contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto
accolto e la multa ridotta come indicato;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr;
27 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 2, 53, 96, 140 cpv. 1 lett. b, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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