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Decisione

30.2008.83

Omissione di porre il tagliando di parcheggio in modo ben visibile dietro il parabrezza

7 agosto 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

18 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:

“Ha posteggiato il

veicolo TI __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il

parabrezza in modo ben visibile”.

Fatti accertati il 2 gennaio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

l’annullamento delle tasse e spese aggiunte in procedura ordinaria.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Con intimazione di

contravvenzione 11 febbraio 2008 la Polizia comunale di __________, in difetto

di pagamento della multa in procedura disciplinare, ha dato avvio alla

procedura ordinaria nei confronti della ricorrente, assegnandole un termine di

15.

giorni per presentare eventuali osservazioni. Il relativo rapporto di

contravvenzione, senza allegati e con l’indicazione in calce che non erano

state presentate osservazioni, è poi stato trasmesso il 3 marzo 2008 alla

Sezione della circolazione, la quale il 18 aprile 2008 ha emanato la risoluzione che ci occupa.

3.

L’insorgente non

contesta l’infrazione come tale, ma si duole del fatto che le sue

giustificazioni e richieste inoltrate alla Polizia di __________ in merito a

due multe intimate al ritorno da un’assenza per vacanza siano state prese in

considerazione solo per una delle due ammende e totalmente ignorate per

l’altra. Chiede quindi che la risoluzione in esame sia rivista alla luce delle

osservazioni da lei inoltrate il 13 febbraio 2008, di cui allega una copia al

ricorso.

Di questa missiva non vi

traccia nell’incarto dell’autorità di prime cure. E’ perciò evidente che la CRTE

1.

ha deciso senza essere a conoscenza del suo contenuto.

4.

E’ indubbio che la

mancata trasmissione delle osservazioni 13 febbraio 2008 viola il diritto di

essere sentito della ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza tener

conto delle eccezioni da lei formulate.

Tale violazione comporta

unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una

decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto

annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

5.

In siffatte circostanze

la risoluzione andrebbe annullata in ordine. Tuttavia, in concreto motivi di

economia processuale inducono a prescindere da un annullamento in ordine,

perché l’insorgente non contesta la multa nel merito, ma si limita a

giustificare il mancato pagamento in procedura disciplinare con l’assenza per

vacanze, chiedendo di essere esonerata dal pagamento di tasse e spese previste

dalla procedura ordinaria.

In definitiva nulla induce a

ritenere che la ricorrente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della

procedura disciplinare se ne avesse avuto tempestivamente conoscenza. Il

ricorso deve di conseguenza essere accolto e la decisione impugnata riformata

nel senso di defalcare gli oneri processuali di primo grado.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 3, 27 cpv.

1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di

fr. 40.-, senza né tasse né spese.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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