30.2008.83
Omissione di porre il tagliando di parcheggio in modo ben visibile dietro il parabrezza
7 agosto 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2008.83
Data decisione, Autorità:
07.08.2009, PRPEN
Titolo:
Omissione di porre il tagliando di parcheggio in modo ben visibile dietro il parabrezza
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 7 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.83
10648/802
Bellinzona
7
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 aprile 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
18 aprile 2008 n. 10648/802 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
18 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:
“Ha posteggiato il
veicolo TI __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il
parabrezza in modo ben visibile”.
Fatti accertati il 2 gennaio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
l’annullamento delle tasse e spese aggiunte in procedura ordinaria.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Con intimazione di
contravvenzione 11 febbraio 2008 la Polizia comunale di __________, in difetto
di pagamento della multa in procedura disciplinare, ha dato avvio alla
procedura ordinaria nei confronti della ricorrente, assegnandole un termine di
15.
giorni per presentare eventuali osservazioni. Il relativo rapporto di
contravvenzione, senza allegati e con l’indicazione in calce che non erano
state presentate osservazioni, è poi stato trasmesso il 3 marzo 2008 alla
Sezione della circolazione, la quale il 18 aprile 2008 ha emanato la risoluzione che ci occupa.
3.
L’insorgente non
contesta l’infrazione come tale, ma si duole del fatto che le sue
giustificazioni e richieste inoltrate alla Polizia di __________ in merito a
due multe intimate al ritorno da un’assenza per vacanza siano state prese in
considerazione solo per una delle due ammende e totalmente ignorate per
l’altra. Chiede quindi che la risoluzione in esame sia rivista alla luce delle
osservazioni da lei inoltrate il 13 febbraio 2008, di cui allega una copia al
ricorso.
Di questa missiva non vi
traccia nell’incarto dell’autorità di prime cure. E’ perciò evidente che la CRTE
1.
ha deciso senza essere a conoscenza del suo contenuto.
4.
E’ indubbio che la
mancata trasmissione delle osservazioni 13 febbraio 2008 viola il diritto di
essere sentito della ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza tener
conto delle eccezioni da lei formulate.
Tale violazione comporta
unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
5.
In siffatte circostanze
la risoluzione andrebbe annullata in ordine. Tuttavia, in concreto motivi di
economia processuale inducono a prescindere da un annullamento in ordine,
perché l’insorgente non contesta la multa nel merito, ma si limita a
giustificare il mancato pagamento in procedura disciplinare con l’assenza per
vacanze, chiedendo di essere esonerata dal pagamento di tasse e spese previste
dalla procedura ordinaria.
In definitiva nulla induce a
ritenere che la ricorrente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della
procedura disciplinare se ne avesse avuto tempestivamente conoscenza. Il
ricorso deve di conseguenza essere accolto e la decisione impugnata riformata
nel senso di defalcare gli oneri processuali di primo grado.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 3, 27 cpv.
1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 40.-, senza né tasse né spese.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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