30.2008.87
Inosservanza del segnale "dare precedenza"
11 agosto 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2008.87
Data decisione, Autorità:
11.08.2009, PRPEN
Titolo:
Inosservanza del segnale "dare precedenza"
PRECEDENZA
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 36 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.87
10006/806
Bellinzona
11
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 aprile 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
11 aprile 2008 n. 10006/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 25 aprile 2008 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 11 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo TI __________
non osservava un segnale indicante ‘dare precedenza’ e s’inoltrava in
un’intersezione ostacolando la circolazione.”
Fatti accertati il 7 gennaio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1
ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per
l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e
le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e
le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della
polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per
quanto qui interessa, l’art. 36 cpv. 2 (primo periodo) OSStr sancisce che il
segnale «Dare precedenza» (3.02) obbliga il conducente a dare la precedenza ai
veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina.
Giusta
l’art. 36 cpv. 2 LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al
veicolo che giunge da destra; i veicoli che circolano sulle strade designate
principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato
qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.
Chi
è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha
diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera
alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver
osservato un segnale indicante “dare precedenza” e di essersi inoltrata in
un’intersezione ostacolando la circolazione.
La decisione si fonda sul
rapporto di contravvenzione 4 febbraio 2008 di un agente della Polizia cantonale,
il quale ha così descritto l’infrazione: “Per aver, alla guida
dell’autovettura __________ targata TI __________, mancato di osservare un
segnale di dare precedenza. La conducente, proveniente da Via __________, si
immetteva su via __________ senza rallentare al segnale di dare precedenza, con
la sua manovra ha costretto un altro conducente, il denunciate, ad una brusca
frenata onde evitare una collisione.”
4.
L’insorgente contesta
l’infrazione, esaurendosi nel ricorso nella seguente motivazione: “Se c’è un
agente denunciante (Agente di Polizia), quest’ultimo doveva fermarmi o
perlomeno avere delle prove a mio carico.
Essendo questa una vettura
a noleggio, potrebbe esserci la possibilità che una persona della ditta, sia
stata presa di mira e quindi vedendo la vettura fanno multe”.
Nelle precedenti osservazioni
11.
febbraio 2008 all’intimazione di contravvenzione la ricorrente – senza
contestare di essersi trovata alla guida della vettura in questione nelle
circostanze di tempo e di luogo della contravvenzione – era invece stata più
esaustiva, avendo precisato che: “Come comunicato telefonicamente, vi informo che dato quanto mi risulta, difficilmente sarei stata nella condizione di commettere
tale infrazione, in quanto la vettura a cui voi fate riferimento ha il limite
di velocità massima fissato a 45 km/h. Secondo quanto il denunciante ha
affermato, io provenivo dalla strada di Via __________, per immettermi in Via __________.
Trattandosi di una strada secondaria, nella quale bisogna affrontare una curva
cieca a destra senza visuale, difficilmente avrei potuto sostenere una velocità
tale da non permettermi l’arresto al punto segnaletico di dare precedenza. Tale
incrocio non offre infatti la necessaria visibilità per scorgere per tempo
coloro che sopraggiungono sulla strada principale (Via __________) provenienti
da destra, obbligando quindi qualsiasi conducente a rallentare al punto tale da
arrestare quasi completamente il veicolo, prima di procedere”.
5.
In presenza di versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono,
di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene
inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta, non vi
è motivo di dubitare della versione fornita dall’agente, il quale ha potuto
constatare personalmente quanto rimproverato alla multata, poiché coinvolto
direttamente nella manovra della medesima. Tale constatazione non può essere il
frutto della sua fantasia o di un errore, perché egli stesso ha dovuto eseguire
una brusca frenata per evitare la collisione.
Ora, un agente, a differenza
della denunciata, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di
funzionario di polizia – anche fuori servizio – di riportare gli eventi in modo
fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente
disciplinari. Del resto, le sue dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui
non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste
conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori
luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un
maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta
dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).
Alla luce di tutte le
considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante
appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella della ricorrente, che
si limita a considerazioni generali sul tipo di intersezione e sulle modalità
con le quali la stessa deve essere affrontata, sostenendo solo che
difficilmente poteva immettersi su Via __________ senza arrestarsi (se così
fosse non si comprende perché in loco è previsto il segnale “dare precedenza”
invece dello “stop”).
Per questo motivo lo scrivente
giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di
apprezzamento sulla base di tali accertamenti di polizia, che risultano
senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati
quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente
precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla
colpevolezza della ricorrente.
Si noti che la polizia non è
tenuta a procedere al fermo di un veicolo per intimare seduta stante una
contravvenzione, bastando la successiva intimazione scritta.
In siffatte evenienze questo giudice,
dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni
rimproveratele dall’autorità di prime cure.
8.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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