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Decisione

30.2008.87

Inosservanza del segnale "dare precedenza"

11 agosto 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 11 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese

di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida del veicolo TI __________

non osservava un segnale indicante ‘dare precedenza’ e s’inoltrava in

un’intersezione ostacolando la circolazione.”

Fatti accertati il 7 gennaio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1

ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per

l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e

le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e

le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della

polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per

quanto qui interessa, l’art. 36 cpv. 2 (primo periodo) OSStr sancisce che il

segnale «Dare precedenza» (3.02) obbliga il conducente a dare la precedenza ai

veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina.

Giusta

l’art. 36 cpv. 2 LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al

veicolo che giunge da destra; i veicoli che circolano sulle strade designate

principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato

qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.

Chi

è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha

diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad

aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera

alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver

osservato un segnale indicante “dare precedenza” e di essersi inoltrata in

un’intersezione ostacolando la circolazione.

La decisione si fonda sul

rapporto di contravvenzione 4 febbraio 2008 di un agente della Polizia cantonale,

il quale ha così descritto l’infrazione: “Per aver, alla guida

dell’autovettura __________ targata TI __________, mancato di osservare un

segnale di dare precedenza. La conducente, proveniente da Via __________, si

immetteva su via __________ senza rallentare al segnale di dare precedenza, con

la sua manovra ha costretto un altro conducente, il denunciate, ad una brusca

frenata onde evitare una collisione.”

4.

L’insorgente contesta

l’infrazione, esaurendosi nel ricorso nella seguente motivazione: “Se c’è un

agente denunciante (Agente di Polizia), quest’ultimo doveva fermarmi o

perlomeno avere delle prove a mio carico.

Essendo questa una vettura

a noleggio, potrebbe esserci la possibilità che una persona della ditta, sia

stata presa di mira e quindi vedendo la vettura fanno multe”.

Nelle precedenti osservazioni

11.

febbraio 2008 all’intimazione di contravvenzione la ricorrente – senza

contestare di essersi trovata alla guida della vettura in questione nelle

circostanze di tempo e di luogo della contravvenzione – era invece stata più

esaustiva, avendo precisato che: “Come comunicato telefonicamente, vi informo che dato quanto mi risulta, difficilmente sarei stata nella condizione di commettere

tale infrazione, in quanto la vettura a cui voi fate riferimento ha il limite

di velocità massima fissato a 45 km/h. Secondo quanto il denunciante ha

affermato, io provenivo dalla strada di Via __________, per immettermi in Via __________.

Trattandosi di una strada secondaria, nella quale bisogna affrontare una curva

cieca a destra senza visuale, difficilmente avrei potuto sostenere una velocità

tale da non permettermi l’arresto al punto segnaletico di dare precedenza. Tale

incrocio non offre infatti la necessaria visibilità per scorgere per tempo

coloro che sopraggiungono sulla strada principale (Via __________) provenienti

da destra, obbligando quindi qualsiasi conducente a rallentare al punto tale da

arrestare quasi completamente il veicolo, prima di procedere”.

5.

In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono,

di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene

inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta, non vi

è motivo di dubitare della versione fornita dall’agente, il quale ha potuto

constatare personalmente quanto rimproverato alla multata, poiché coinvolto

direttamente nella manovra della medesima. Tale constatazione non può essere il

frutto della sua fantasia o di un errore, perché egli stesso ha dovuto eseguire

una brusca frenata per evitare la collisione.

Ora, un agente, a differenza

della denunciata, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di

funzionario di polizia – anche fuori servizio – di riportare gli eventi in modo

fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente

disciplinari. Del resto, le sue dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui

non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste

conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori

luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un

maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta

dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

Alla luce di tutte le

considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante

appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella della ricorrente, che

si limita a considerazioni generali sul tipo di intersezione e sulle modalità

con le quali la stessa deve essere affrontata, sostenendo solo che

difficilmente poteva immettersi su Via __________ senza arrestarsi (se così

fosse non si comprende perché in loco è previsto il segnale “dare precedenza”

invece dello “stop”).

Per questo motivo lo scrivente

giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di

apprezzamento sulla base di tali accertamenti di polizia, che risultano

senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati

quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente

precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla

colpevolezza della ricorrente.

Si noti che la polizia non è

tenuta a procedere al fermo di un veicolo per intimare seduta stante una

contravvenzione, bastando la successiva intimazione scritta.

In siffatte evenienze questo giudice,

dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni

rimproveratele dall’autorità di prime cure.

8.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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