30.2008.88
Omissione di portare gli occhiali come prescritto dalla licenza di condurre
11 agosto 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2008.88
Data decisione, Autorità:
11.08.2009, PRPEN
Titolo:
Omissione di portare gli occhiali come prescritto dalla licenza di condurre
INOSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI NELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.88
10906/803
Bellinzona
11
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 aprile 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
18 aprile 2008 n. 10906/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 30 aprile 2008 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione del 18
aprile 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla
tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente
motivo;
“Ha circolato con il
veicolo TI __________ omettendo di portare gli occhiali a stanghetta o le lenti
a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre.”
Fatti accertati il 28 gennaio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione dell’art. 95 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 dichiara di
astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia
facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 95 cifra 1
LCStr chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni speciali cui è
subordinata la sua licenza è punito con la multa.
3.
La CRTE 1 – in
applicazione della predetta disposizione – rimprovera al multato di aver
circolato senza portare gli occhiali o le lenti a contatto, benché la sua
licenza prevedesse questa condizione.
4.
Il ricorrente non
contesta il fatto, ma osserva di essersi sottoposto nell’anno 2000 a intervento chirurgico per la correzione della vista e di non necessitare più da allora di occhiali.
Rileva di essersi attivato subito dopo essere stato fermato dalla polizia per
procurarsi gli indispensabili certificati al fine di procedere alla
modificazione della licenza, cosa che è puntualmente stata fatta allo sportello
della CRTE 1. Ritiene pertanto di essersi comportato in maniera sollecita e
corretta.
Con il ricorso produce copia
dei certificati che attestano la sua attuale capacità visiva e comprovano la
sua idoneità alla guida senza occhiali o lenti a contatto.
5.
L’operazione alla quale
si è sottoposto l’insorgente ha reso superflua la condizione contenuta nella
sua licenza di condurre. Egli non può quindi essere condannato per non aver
rispettato una condizione che non aveva più ragione di essere. Il suo
comportamento d’altronde non ha messo in pericolo la circolazione.
Tuttavia, il ricorrente non
può essere esentato da qualsiasi pena. Infatti, l’art. 26 cpv. 1 OAC impone al
titolare di una licenza di condurre o di un permesso speciale di annunciare
entro 14 giorni, presentando il documento, ogni circostanza che esige la
sostituzione della licenza o del permesso.
Per l’omissione della notifica
o la notifica tardiva di una circostanza che esige la modifica o la
sostituzione della licenza di condurre l’allegato 1 all'ordinanza concernente
le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.-
(infrazione n. 106.1).
All’insorgente, che a distanza
di otto anni dall’intervento non aveva ancora notificato il fatto, deve essere
inflitta questa sanzione.
6.
Il ricorso deve pertanto
essere parzialmente accolto e la multa ridotta a fr. 20.- senza l’aggiunta di
tasse e spese e senza prelevare oneri per l’odierno giudizio.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 95 cifra 1 LCStr; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 20.- senza l’aggiunta di tassa di giustizia e spese.
2. Non si prelevano né
tasse né spese
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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