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Decisione

30.2008.88

Omissione di portare gli occhiali come prescritto dalla licenza di condurre

11 agosto 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 18

aprile 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla

tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente

motivo;

“Ha circolato con il

veicolo TI __________ omettendo di portare gli occhiali a stanghetta o le lenti

a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre.”

Fatti accertati il 28 gennaio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione dell’art. 95 cifra 1 LCStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1 dichiara di

astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia

facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 95 cifra 1

LCStr chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni speciali cui è

subordinata la sua licenza è punito con la multa.

3.

La CRTE 1 – in

applicazione della predetta disposizione – rimprovera al multato di aver

circolato senza portare gli occhiali o le lenti a contatto, benché la sua

licenza prevedesse questa condizione.

4.

Il ricorrente non

contesta il fatto, ma osserva di essersi sottoposto nell’anno 2000 a intervento chirurgico per la correzione della vista e di non necessitare più da allora di occhiali.

Rileva di essersi attivato subito dopo essere stato fermato dalla polizia per

procurarsi gli indispensabili certificati al fine di procedere alla

modificazione della licenza, cosa che è puntualmente stata fatta allo sportello

della CRTE 1. Ritiene pertanto di essersi comportato in maniera sollecita e

corretta.

Con il ricorso produce copia

dei certificati che attestano la sua attuale capacità visiva e comprovano la

sua idoneità alla guida senza occhiali o lenti a contatto.

5.

L’operazione alla quale

si è sottoposto l’insorgente ha reso superflua la condizione contenuta nella

sua licenza di condurre. Egli non può quindi essere condannato per non aver

rispettato una condizione che non aveva più ragione di essere. Il suo

comportamento d’altronde non ha messo in pericolo la circolazione.

Tuttavia, il ricorrente non

può essere esentato da qualsiasi pena. Infatti, l’art. 26 cpv. 1 OAC impone al

titolare di una licenza di condurre o di un permesso speciale di annunciare

entro 14 giorni, presentando il documento, ogni circostanza che esige la

sostituzione della licenza o del permesso.

Per l’omissione della notifica

o la notifica tardiva di una circostanza che esige la modifica o la

sostituzione della licenza di condurre l’allegato 1 all'ordinanza concernente

le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.-

(infrazione n. 106.1).

All’insorgente, che a distanza

di otto anni dall’intervento non aveva ancora notificato il fatto, deve essere

inflitta questa sanzione.

6.

Il ricorso deve pertanto

essere parzialmente accolto e la multa ridotta a fr. 20.- senza l’aggiunta di

tasse e spese e senza prelevare oneri per l’odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 95 cifra 1 LCStr; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 20.- senza l’aggiunta di tassa di giustizia e spese.

2. Non si prelevano né

tasse né spese

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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