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30.2008.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 giugno 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

Il TF ha in

particolare affermato:

" 7.2

Ora, se anche il Tribunale giudicante non ha serio motivo per scostarsi dagli

accertamenti - peraltro risultanti dagli atti e nemmeno seriamente contestati

dai ricorrenti - fin qui operati dall'autorità cantonale, che di conseguenza

vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG), quest'ultimo non può

nemmeno esimersi dal rilevare che gli stessi non sono ancora sufficienti per

legittimare - quantomeno allo stadio attuale - la conclusione cui sono giunti i

primi giudici. Nella misura in cui, di fatto, hanno rimosso il velo corporativo

senza precedentemente avere constatato in maniera chiara l'esistenza di un

manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), vale a dire senza avere

precedentemente accertato se i ricorrenti avrebbero artatamente messo in piedi

una struttura societaria allo scopo di sfuggire (quantomeno parzialmente) agli

obblighi legali di pagamento dei contributi sociali, liberando da un lato RI 1 da

ogni obbligo in tal senso e assoggettando d'altro lato soltanto in maniera

parziale il reddito di RI 2 all'obbligo contributivo altrimenti valido per

un'attività lavorativa dipendente, i primi giudici hanno infatti operato un

accertamento incompleto dei fatti e ad ogni modo lesivo del diritto federale. I

giudici cantonali potevano infatti ignorare la dualità e l'indipendenza

giuridica delle società in esame unicamente se avessero dimostrato l'esistenza

di una manifesta situazione abusiva (v. DTF 118 V 65 consid.

5 pag. 74; 113 V 92 consid. 4d pag. 96; RCC 1989 pag. 630 consid. 2c). Il che

non è però stato, gli stessi giudici essendosi limitati - applicando i criteri

ordinari in materia (v. consid. 4) - ad osservare che il rapporto instauratosi,

dopo il luglio 2001, tra i ricorrenti sarebbe stato tale da costituire un vero

e proprio legame di collaborazione dipendente.

7.3 Né gli indizi finora raccolti, pur essendo convergenti e non

escludendo di certo una simile eventualità, appaiono sufficienti per suffragare

(direttamente) l'ipotesi dell'abuso di diritto, peraltro nemmeno espressamente

evocata dalla Corte cantonale. È vero che l'identità e la periodicità degli

importi versati da RI 1 in favore di RI 2, prima (fino al luglio 2001), e di __________,

poi (dopo il luglio 2001), come pure il frequente utilizzo da parte di RI 2 della

carta di credito messagli a disposizione da RI 1, in combinazione con la

sostanziale unilateralità delle prestazioni effettuate da __________ in favore

di RI 1, costituiscono forti indizi in questo senso. Tuttavia, essi non

consentono ancora, a questo stadio, di ammettere, direttamente e con la dovuta

tranquillità, tale soluzione. Infatti se è pur vero che __________ ha

cominciato a consistentemente diversificare la sua clientela solo nel corso del

2005 (v. ricorso di RI 2, pag. 3: "Nel 2004 la __________ ha allargato la

rete dei propri clienti, e dal 2005 essa conta numerosi altri

committenti"), vale a dire nell'anno in cui l'amministrazione ha proceduto

alle riprese salariali in oggetto, d'altra parte non può nemmeno essere

ignorato che all'avvio di una nuova attività (indipendente) è abbastanza usuale

che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di

nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del

tempo (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 155/04 del 14

febbraio 2005, consid. 4.3; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1).

7.4 Mancano inoltre indicazioni sufficienti per stabilire le

modalità (integrazione o meno nell'azienda [di RI 1], organizzazione del

lavoro, impiego del tempo, possibilità effettiva di lavorare, durante il

periodo in esame, anche per terze persone, libertà operazionale e vincolo alle

istruzioni, ecc.) del lavoro svolto, prima e dopo lo scioglimento formale del

rapporto contrattuale, da RI 2 per RI 1. Mancano quindi pure gli elementi

necessari per poter accertare - con l'ausilio di pertinente documentazione

contrattuale e l'audizione delle persone informate - eventuali differenze

sostanziali nell'espletamento dell'attività prestata, prima e dopo questo

momento, dall'interessato in favore della società ricorrente. Nulla è infine

dato di sapere circa i reali motivi che hanno portato allo scioglimento formale

del predetto rapporto contrattuale e circa le ricerche e gli sforzi effettivi

messi in atto da RI 2 dopo la costituzione di __________ per offrire, sempre

nel periodo in questione, le proprie prestazioni anche in favore di altre

persone. Un complemento istruttorio in questo senso permetterebbe di

determinare se lo scioglimento del rapporto di lavoro e la successiva formale

collaborazione tra __________ e RI 1 siano stati intrapresi al solo scopo di

liberare RI 1 dai relativi obblighi contributivi pur essendo per il resto le

relazioni tra quest'ultima e RI 2 sostanzialmente rimaste invariate.

7.5 In tali circostanze, non potendo essere risolta in questa

sede, l'ipotesi del manifesto abuso di diritto - decisiva ai fini del giudizio

finale - dev'essere approfondita. Di conseguenza si impone l'annullamento del

giudizio impugnato e il contestuale rinvio degli atti all'istanza precedente

affinché, dopo complemento istruttorio, chiarisca questo aspetto tenendo

segnatamente conto della giurisprudenza elaborata in materia di elusioni

contributive (DTF 113 V 92 segg.; VSI 1998 pag. 102; v. inoltre sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni H 55/04 del 5 novembre 2004 consid. 5.1,

e H 327/00 del 30 aprile 2003 con riferimenti). I giudici cantonali dovranno

così esprimersi sul tema dell'abuso di diritto e, in caso affermativo, sull'effettivo

statuto lavorativo e contributivo di RI 2. Va da sé che se per contro l'abuso

di diritto non dovesse essere accertato, RI 2 non potrà più, per le ragioni

suesposte (consid. 6), essere considerato dipendente di RI 1 per il periodo in

esame e in tal caso le decisioni amministrative andranno annullate.”

1.4. Pendente causa il TCA ha

proceduto a numerosi accertamenti (doc. II e seguenti).

In particolare è stato

richiamato dalla Cassa CO 1 l’intero incarto concernente la società RI 1 e __________

(doc. II) ed è stata interpellata la __________ (doc. VIII).

1.5. Il 26 marzo 2008 sono stati

sentiti quali testi __________, della __________, __________ ed infine __________

amministratore della RI 1 (doc. XIX).

Dalle udienze è

emerso quanto segue.

__________ ha

affermato:

"

Normalmente è il sig. __________ che dal profilo

tecnico si occupa del contatto, in generale o viene chiesta alla __________ la

prestazione di personale per i lavori che abbiamo, o viene delegato alla stessa

società qualche incarico che normalmente viene svolto da __________.

Normalmente RI 2 interviene se ci sono delle

difficoltà tecniche o necessità tecniche e si occupa delle questioni

amministrative. Il rapporto di lavoro con __________ è stato molto modesto nel

corso del 2006, per un paio di centinaia di franchi, mentre nel 2007 è stato di

Fr. 2'000.-. Nel 2005 non ho in mente la cifra, ma era di poco conto.

__________ (aggiunge il sig. RI 2) collabora con __________

dal 2005.

La sig.ra __________ specifica che __________ è

stato chiamato a più riprese in veste di indipendente negli anni passati e a

seguito di una revisione da parte della Cassa CO 1 c'è stata una ripresa

salariale nel 2003 di fr. 47'872.-. Abbiamo quindi come __________ pagato i

contributi dovuti e lo abbiamo quindi inserito ed annoverato quale dipendente

fino a quando è andato a collaborare con __________.

Sono d'accordo a che la Cassa trasmetta al TCA un'informazione relativa agli importi

di salario ritenuti tali e conseguiti da __________ nel corso del periodo 2001-2004.”

__________ ha

rilevato:

"

Non conosco la società __________ come tale e

non conosco RI 2 qui presente, ma conosco __________, il cui nome mi era stato

fatto dal mio giardiniere e che ho contattato nel 2005 per un lavoro relativo

ad una pergola e nel 2007 per ulteriori lavori nel mio giardino fatturati Fr. 4'000.-.

Per il lavoro della pergola, ho visto la fattura agli atti e data del giugno

2005. Non sono mai stata negli uffici della __________; quando ho avuto bisogno

del lavoro ho chiamato al telefono __________ e lui è venuto per svolgere la

sua attività. Sono rimasta soddisfatta del lavoro, ho pagato le fatture.”

Infine __________

ha affermato:

"

La RI 1 è una __________ con la sua sede a __________

con una __________ di collaboratori e si occupa della __________ che

costituiscono i principi attivi di medicamenti e lo fa secondo dei criteri che

sono imposti da esigenze specifiche dell'essere umano. Abbiamo una licenza in questo senso rilasciata dalla

Confederazione e per essa da __________, in precedenza era invece di competenza

del farmacista cantonale. Ci occupiamo della __________ sotto due aspetti: da

un lato viene effettuata fisicamente sul prodotto per conto delle società che

ci incaricano, dall'altro lato

siamo anche progettisti e, con una consociata __________, produttori di

impianti che permettono la __________.

Per gli aspetti di produzione di impianti il sig.

__________ ha cominciato la sua collaborazione con noi nel 1997 salvo errore,

ed ha fatto carriera interna diventando il responsabile del settore

progettazione nell'ufficio

tecnico e impianti. Questo ufficio tecnico impianti era composto in precedenza

di cinque persone, mentre nel 2006 lo abbiamo in parte smantellato concentrando

la progettazione in __________.

Questa dismissione a __________ non è stata la

causa dell'interruzione del

rapporto di collaborazione con RI 2 rispettivamente con __________, ma questa

cessazione è da ricondurre ai problemi nati con la Cassa CO 1. Non volevamo

avere ombre non sapendo la posizione di RI 2 nei confronti dell'AVS.

L'attività che svolgiamo è soggetta a particolare riservatezza da un

lato per proteggere il know-how stesso della società, e dall'altro perché i clienti che ci affidano le

sostanze da lavorare pretendono da noi in generale la sottoscrizione di un

impegno alla riservatezza esteso non solo alla società e quindi alla sua

amministrazione, ma anche ai collaboratori che entrano in contatto con la merce

e con le informazioni, i dati, ecc.

Vedo agli atti due accordi di riservatezza del __________

e del __________. Il primo con RI 2, il secondo con la __________. In effetti

abbiamo imposto personalmente al nostro collaboratore questo tipo di

riservatezza e poi quando è subentrata __________ l'abbiamo estesa anche a questa società.

Quando RI 2 si è presentato da me nei primi mesi

del 2000 per cambiare la sua attività manifestandomi il suo desiderio di avere

maggior autonomia, da parte mia ero contrariato perché per formare un

collaboratore, come ho detto, ci vuole impegno e ci vogliono mezzi, ma ho

accettato questa sua richiesta proponendo a RI 2 di occuparsi non più come in

precedenza della progettazione di impianti finalizzati ai clienti seguendo le

fasi sia di progettazione che di impianto presso il cliente che di messa in

opera, ma chiedendogli di occuparsi della ricerca applicata e dello sviluppo di

nuove idee sui nostri prodotti esistenti. Per fare questo, lui non timbrava più

l'orario di inizio e fine

lavoro, si spostava anche spesso in __________ presso la consociata e devo dire

che ha collaborato per mettere a punto un nuovo prodotto, un macchinario

denominato "__________". Per i suoi trasporti gli sono state

rimborsate le spese vive sostenute ed anzi gli è stata messa a disposizione,

per pure ragioni pratiche, una carta di credito aziendale. Poteva poi contare

sui veicoli aziendali.

Lui era un collaboratore esterno ma pur sempre un

collaboratore, e dove necessario gli altri dipendenti di RI 1, così da me

autorizzati, gli fornivano quella collaborazione e quelle informazioni

necessarie.

Presso RI 1 è stato scelto un nuovo responsabile

dell'unità tecnica che ha

sostituito RI 2, ciò è stato fatto al momento in cui RI 2 è diventato

responsabile della ricerca (ossia dopo la rescissione del contratto). È chiaro

che nel corso del tempo, laddove era necessario, si è fatto capo ad

informazioni che lui aveva per clienti già operativi, sarebbe stato sciocco

dover fare ristudiare impianti dai collaboratori quando il sig. RI 2 poteva

darci le necessarie informazioni.

Per le ispezioni __________ non è mai stato

necessario un contatto dei funzionari con RI 2, il quale si è occupato invece

come dipendente delle certificazioni ISO, ma non più quando è diventato

indipendente con __________.

RI 1 non ha imposto a RI 2 di costituire una

società, non abbiamo come RI 1 nessuna esigenza di avere degli interlocutori in

persone giuridiche; persone fisiche o giuridiche è uguale. È vero che c'è stata una revisione della Cassa; prendo

atto che la data del rapporto è del 17 luglio 2001.

A seguito di quella revisione, c'è stata una decisione di ripresa per l'attività che RI 2 ha svolto dall'aprile fino alla fine del 2000 e la società

ha pagato senza discutere questi contributi sociali ritenendo di essere incorsa

in un errore. RI 1 non aveva nessun sostanziale ed importante guadagno nell'esternalizzazione della collaborazione del

signor __________, poiché la differenza di costo a fronte della prestazione era

minima rispetto alla cifra d'affari

importante della __________. Questa sua uscita dalla RI 1 causava anzi un costo

Considerandi

di formazione di un altro collaboratore (suo sostituto).

È chiaro che per la sua attività di

progettazione/ricerca nell'ambito

dei suoi contatti con la clientela, RI 2 potesse presentarsi come RI 1.” (doc.

XIX)

1.6

Le parti si sono

ulteriormente espresse in merito (doc. XXI e seguenti).

in

diritto

2.1

Oggetto del

contendere è la questione a sapere se nel caso di specie vi sia stato un

manifesto abuso di diritto per eludere il pagamento di contributi sociali.

A questo

proposito, con sentenza pubblicata in DTF 113 V 92, citata nella sentenza di

rinvio, il TF ha affermato:

"

Nach der Rechtsprechung des Eidg.

Versicherungsgerichts sind die Organe der AHV ebensowenig wie die

Steuerbehörden verpflichtet, die zivilrechtliche Form, in der ein Sachverhalt

erscheint, unter allen Umständen als verbindlich anzusehen. Dies gilt

namentlich dann, wenn eine Beitragsumgehung vorliegt (EVGE 1951 S. 15). Wie das

Eidg. Versicherungsgericht bereits in EVGE 1951 S. 15 Erw. 4 (bestätigt im

nicht veröffentlichten Urteil A. vom 26. November 1965) entschieden hat, ist

eine Beitragsumgehung in Analogie zu den in der steuerrechtlichen Praxis und

Doktrin (BGE 107 Ib 322 Erw. 4 mit Hinweisen; ASA 55, S. 134; vgl. auch BGE 109

Ia 100; MASSHARDT, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2. Aufl., N. 16 zu Art.

1; DUBS, Wirtschaftliche Betrachtungsweise und Steuerumgehung, in Mélanges

Henri Zwahlen, S. 571 f.) entwickelten Kriterien anzunehmen, wenn - die von den

Beteiligten gewählte Rechtsgestaltung als ungewöhnlich, sachwidrig oder absonderlich,

jedenfalls den wirtschaftlichen Gegebenheiten völlig unangemessen erscheint,

- anzunehmen ist, dass diese Wahl missbräuchlich

und lediglich deshalb getroffen worden ist, um Beiträge einzusparen, welche bei

sachgemässer Ordnung der Verhältnisse geschuldet wären,

- und das gewählte Vorgehen tatsächlich zu einer

erheblichen Beitragsersparnis führen würde, wenn es von den Organen der AHV

hingenommen würde.

Sind diese drei Voraussetzungen erfüllt, so ist

zu entscheiden, wie wenn die Umgehungshandlung nicht stattgefunden hätte (EVGE

1951.

S. 19 Erw. 5; erwähntes Urteil A. vom 26. November 1965; OSWALD,

AHV-Praxis, S. 151), und der Beitragspflicht ist die Ordnung zugrunde zu legen,

die sachgemäss dem vom Beitragspflichtigen erstrebten wirtschaftlichen Zweck

entsprochen hätte.

c) X übt seine EDV-Tätigkeit als Angestellter der

von ihm beherrschten und nach ihm benannten Aktiengesellschaft aus. Diese

allgemein übliche rechtliche Ausgestaltung der eigenen Tätigkeit in Form einer

Aktiengesellschaft ist weder als ungewöhnlich, sachwidrig noch als absonderlich

zu bezeichnen. Insbesondere kann sich auch eine Einzelperson der

Aktiengesellschaft für ihre Haftungsbeschränkung bedienen, welche grundsätzlich

auch zugunsten des Alleineigentümers bzw. Alleinaktionärs gilt (BGE 108 II 215 oben

mit Hinweisen). Die Beschwerdegegnerin behauptet denn auch, die Begrenzung des

persönlichen Risikos sei das ausschlaggebende Motiv für die Gründung der

Aktiengesellschaft gewesen. Demgegenüber sieht die Ausgleichskasse den Grund für

die gewählte Rechtsform in der Beitragsersparnis, vor allem hinsichtlich der

Solidaritätsbeiträge. Mit diesem Einwand lässt sich die Behauptung der

Beschwerdegegnerin nicht entkräften, da die

Begrenzung des eigenen wirtschaftlichen Risikos

häufig in Form der Aktiengesellschaft erfolgt und vorliegend ebensowenig wie in

anderen Fällen als sachwidrig bezeichnet werden kann. Als ungewöhnlich

erscheint nicht die gewählte Rechtsgestaltung als Aktiengesellschaft, sondern

die Höhe des an einen EDV-Spezialisten ausgerichteten Entgelts im Verhältnis zu

den eingegangenen Honorareinnahmen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu

beachten, dass sich bei zusätzlichen, über das abgerechnete Entgelt

hinausgehenden Bezügen des (Allein-)Aktionärs - z.B. in Form von Spesenersatz

oder Gewinnausschüttungen (vgl. ZAK 1978 S. 179) - die Frage erhebt, ob es sich

dabei um massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG handeln könnte.

Sodann ist bei Veräusserung oder Auflösung der Aktiengesellschaft die Frage des

beitragspflichtigen Liquidationsgewinns (Art. 17 lit. d und Art. 23bis AHVV;

vgl. auch ZAK 1986 S. 578, 1981 S. 481) zu prüfen. Unerheblich ist vorliegend

schliesslich in beitragsrechtlicher Sicht die Wahl des Sitzes der

Aktiengesellschaft.

d) Nach dem Gesagten sind die Voraussetzungen für

die Annahme einer Beitragsumgehung nicht erfüllt. Daraus folgt, dass vorliegend

die rechtliche Selbständigkeit der Aktiengesellschaft zu respektieren ist. Die

Unterstellung der gesamten Honorareinnahmen der Aktiengesellschaft unter die Beitragspflicht

ist daher nicht zulässig. Aus demselben Grund kommt grundsätzlich auch die vom

BSV in der Vernehmlassung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgeschlagene

Lösung nicht in Betracht, wonach vom jeweiligen Jahresumsatz der in der

entsprechenden Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Gewinn abgezogen und

hernach vom verbleibenden Rest 90% als massgebender Lohn zu erfassen sei.

Unter diesen Umständen kann dahingestellt

bleiben, ob das Vorgehen der Ausgleichskasse im Falle einer Beitragsumgehung zulässig

oder ob der Alleinaktionär nicht als Selbständigerwerbender bzw. als

Unselbständigerwerbender im Verhältnis zum Dienstleistungsempfänger zu

qualifizieren gewesen wäre. In Frage käme schliesslich auch eine analoge

Lösung, wie sie für die Beitragspflicht Lösung, wie sie für die Beitragspflicht

der Teilhaber von Kollektiv- und Kommanditgesellschaften gilt (vgl. ZAK 1978 S.

180, 1973 S. 571).“

Questo

concetto è stato ribadito nella sentenza H 327/00 del 30 aprile 2003 (cfr.

anche Pratique VSI 1998 pag. 102 e seguenti, in particolare pag. 105; tutte

citate nella sentenza di rinvio). Va inoltre segnalata la sentenza pubblicata

in DTF 118 V 65 dove il TF ha affermato che:

" C'est également en vain que, soulignant ses liens étroits avec le

groupe C. et plus particulièrement C. S. S.A., la recourante invoque de manière

implicite le principe dit de la transparence ("Durchgriff") qui

permet, en cas d'abus de droit, de rechercher directement le propriétaire

économique de la personne morale apparemment partie à un contrat (ATF 113 II 36

consid. 2c). Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances

l'a déjà jugé à propos d'affaires similaires, il n'y a pas lieu de s'écarter,

en l'occurrence, des principes généraux du droit des sociétés qui reconnaissent

- sous réserve de l'abus de droit - la dualité juridique existant entre la

société anonyme et ses actionnaires ou, le cas échéant, son actionnaire unique

(RCC 1989 p. 630 consid. 2c).”

2.2

Alla luce della sopra citata

giurisprudenza emerge come gli organi dell’AVS, così come le autorità fiscali,

non sono necessariamente vincolati dalla forma di diritto civile nella quale i

fatti appaiono. Ciò vale in particolare quando vi è una volontà di eludere il

pagamento di contributi.

Va ammessa la volontà di

eludere contributi quando:

-

gli interessati hanno scelto una costruzione giuridica insolita o

incompatibile con la situazione reale, in ogni caso senza alcun rapporto con i

dati economici del caso particolare;

-

questa scelta è abusiva ed è stata fatta solo per diminuire l’ammontare

dei contributi che sarebbero normalmente dovuti;

-

la procedura scelta condurrebbe effettivamente ad una diminuzione

notevole del debito contributivo se fosse ammessa dagli organi dell’AVS.

Se le tre condizioni sono

adempiute, occorre decidere come se il tentativo di elusione (dell’obbligo di

contribuire) non fosse stato realizzato e fondare l’obbligo di pagare i

contributi sulle norme che sarebbero state applicabili, normalmente, allo scopo

economico voluto dal contribuente (DTF 113 V 95).

2.3

Nel caso di specie dagli atti

prodotti dalle parti e dagli accertamenti esperiti da questo Tribunale emerge

quanto segue.

RI 2, già affiliato quale

indipendente per il periodo dal 1988 al 1997, è stato assunto da RI 1 nel 1997 quale

responsabile del settore progettazione nell’ufficio tecnico e impianti. Nel

corso del mese di __________, RI 2 (con una quota di fr. 19'000) ed il fratello

__________ (con una quota di fr. 1'000), hanno costituito la società __________.

Scopo della __________ è

quello di __________. Unico dipendente della società, inizialmente, è stato RI

2.

Nel 2005 è stato raggiunto dal fratello __________.

L’amministratore della RI

1, nel corso della deposizione, circa il motivo per il quale RI 2 ha concluso

la collaborazione quale dipendente della __________ ed ha costituito una __________,

ha evidenziato come nei primi mesi del 2000 l’assicurato aveva chiesto di poter

cambiare l’attività fino ad allora svolta di responsabile del settore

progettazione nell’ufficio tecnico e impianti, manifestando il desiderio di

avere maggiore autonomia. Malgrado l’iniziale reticenza, visti i costi e

l’impegno necessari per formare un nuovo collaboratore, l’amministratore ha

accettato ed ha proposto a RI 2 di non occuparsi più “della progettazione degli

impianti finalizzati ai clienti seguendo le fasi sia di progettazione che di

impianto presso il cliente che di messa in opera”, ma della ricerca

applicata e dello sviluppo di nuove idee sui prodotti esistenti.

Quando RI 2 ha iniziato la

nuova attività, diversa dalla precedente, non ha più dovuto timbrare le

presenze, ma si è recato spesso in __________, presso la consociata, ed alla

fine è riuscito ha mettere a punto un nuovo macchinario, denominato “__________”.

Con la nuova attività

l’assicurato si è trasformato in collaboratore esterno.

L’amministratore di RI 1

ha rilevato che al posto di RI 2, dopo la rescissione del contratto, è stato

scelto un nuovo responsabile dell’unità tecnica, anche se va qui evidenziato

come dagli organigrammi relativi agli anni dal 2000 al 2006, prodotti dalla ricorrente,

risulta che il cambiamento è avvenuto, al più presto, dopo il mese di luglio

2001.

(doc. XXIII/Bis 1 e seguenti).

Questo Tribunale rileva

che il fatto di aver costituito una __________ allo scopo di esercitare

l’attività di ricercatore senza più dover dipendere dal precedente datore di

lavoro, viste le spiegazioni fornite dall’amministratore della RI 1, non può

essere qualificato di insolito od incompatibile con la situazione reale. Per

limitare la propria responsabilità personale e garantirsi una maggiore libertà,

ritenuto che la Cassa, nel corso della revisione per l’anno 2000, non gli aveva

riconosciuto lo statuto di indipendente ed aveva ripreso gli importi a lui

versati nel corso di quell’anno, nulla impediva a RI 2 di costituire una __________.

La circostanza che l’assicurato

ha effettivamente cambiato attività emerge anche dall’accertamento della __________

effettuato il 4 luglio 2001. L’interessato dal maggio 2000 ha svolto la

professione di consulente tecnico processista, ossia un lavoro di consulenza e

gestione tecnica nell’ambito dell’impiantistica/produzione di prodotti

farmaceutici (secondo le affermazioni dell’interessato, al 50% a favore di RI 1

e al 50% per altre società attive a livello mondiale, doc. 9). In particolare

nel 1998 con la RI 1, ditta con la quale collaborava da molti anni, si era

accordato per un periodo di occupazione alle loro dipendenze per far fronte

alle urgenti ed imminenti misure che la ditta doveva applicare a livello di

impiantistica e produzione e riuscire così a soddisfare le richieste del loro

più importante committente. Già allora, tuttavia, era stato concordato che al

termine della pianificazione l’assicurato sarebbe ritornato a svolgere quella

che era stata, sino a quel momento, la sua attività di consulenza/progettazione

tecnica.

Inoltre l’amministratore

della RI 1 ha evidenziato che la cessazione del rapporto di lavoro di natura

dipendente tra le parti non è da ricondurre ad una volontà di eludere il pagamento

dei contributi sociali, ma è stata dettata dai problemi nati con la Cassa CO 1

(“Non volevamo avere ombre non sapendo la posizione di RI 2 nei confronti

dell’AVS.”). Infatti la società “non aveva nessun sostanziale ed

importante guadagno nell’esternalizzazione della collaborazione”

dell’assicurato “poiché la differenza di costo a fronte della prestazione

era minima rispetto alla cifra d’affari importante della __________.” Anzi,

l’amministratore ha sottolineato come l’uscita del ricorrente dalla società ha

causato un costo supplementare di formazione di un altro collaboratore (doc.

XIX).

Alla luce della

documentazione agli atti, ed in particolare dei bilanci della società e del

numero di impiegati alle sue dipendenze, risulta in effetti che il risparmio

contributivo per la RI 1 è minimo se l’esternalizzazione concerne un solo

collaboratore. Ora, malgrado vi siano numerosi collaboratori alle dipendenze della

RI 1, la Cassa non è a conoscenza della costituzione di una __________ da parte

di altri ex dipendenti.

Dagli atti prodotti dalla __________

emerge poi che la RI 1, a partire dalla fine 2006, ossia dopo che è sorta la

controversia in esame, ha disdetto il contratto di collaborazione e non fa più

parte dei suoi clienti. Per contro la __________, in particolare a partire dal

2007, ha diversificato la sua clientela e ha potuto contare su 9 nuovi clienti

(altri due supplementari dal 2008, cfr. doc. XXI/1). Per cui, anche se si

tratta di clienti acquisiti per un periodo successivo a quello in esame, va

comunque rilevato che la nostra Massima Istanza nella sentenza di rinvio ha

evidenziato come all'avvio di una nuova attività (indipendente) è abbastanza

usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la

conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il

passare del tempo.

Certo, come rileva la

Cassa, RI 2 non era più stato ritenuto dipendente della RI 1 già a partire dal

2000, ma figurava comunque nell’organigramma della società in qualità di

responsabile del settore impianti fino nel 2001. Inoltre lo scopo della __________

non sembra compatibile con l’attività svolta dal fratello __________ per la __________

(lavori di posa serramenti), la quale ha evidenziato che la __________ fornisce

una prestazione di manodopera per la posa dei loro prodotti (doc. XVIII),

oppure per __________, a favore della quale sono stati eseguiti lavori per una

pergola (doc. XIX, pag. 4).

Tuttavia dagli atti, malgrado

forti indizi in tal senso (cfr. anche sentenza di rinvio, consid. 7.3), non è

possibile concludere, secondo il principio della verosimiglianza preponderante

valido nell’ambito delle assicurazioni sociali, che nel caso di specie vi sia

stato un manifesto abuso di diritto e che siano adempiute le tre

condizioni cumulative (cfr. in particolare DTF 113 V 92) per poter ritenere che

la società __________ sia stata costituita al solo scopo di eludere il

pagamento dei contributi sociali.

Alla luce degli

accertamenti effettuati, in particolare della testimonianza dell’amministratore

della RI 1, nonché della giurisprudenza esposta al consid. 2.1, questo

Tribunale non può concludere che nel caso di specie vi sia stata una volontà di

eludere i contributi sociali.

Di conseguenza i

versamenti effettuati dalla RI 1 alla __________ non possono essere oggetto di

ripresa.

In queste condizioni i

ricorsi vanno accolti e le decisioni impugnate annullate, poiché vanno

stralciate le riprese effettuate dalla Cassa per il lavoro svolto da RI 2 per

il tramite della __________ a favore di RI 1 a partire dalla costituzione della

__________ (cfr. petitum dei ricorsi, doc. I, inc. 30.2005.54 e 30.2006.7).

L’incarto va rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo dei contributi.

Ai ricorrenti,

rappresentati da avvocati, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi

sono accolti.

Le

decisioni impugnate sono annullate e l’incarto rinviato alla Cassa per un nuovo

calcolo dei contributi conformemente ai considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà ai ricorrenti fr. 1'800.-- (IVA inclusa), ciascuno, a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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