30.2008.90
Circolare producendo rumore evitabile
12 agosto 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.90
Data decisione, Autorità:
12.08.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare producendo rumore evitabile
MOLESTIE
art. 42 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 33 ONCS
Incarto
n.
30.2008.90
11329/810
Bellinzona
12
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 aprile 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
25 aprile 2008 n. 11329/810 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 25 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il
veicolo TI __________ producendo rumore evitabile per l’uso irrazionale del
motore.”
Fatti accertati l’8 marzo 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 42 cpv. 1
LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai
vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o
puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare animali. Per quanto
concerne il rumore, l’art. 33 ONC precisa che i conducenti, i passeggeri e gli
ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei
quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute della LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver prodotto rumore
evitabile in Via alla __________ a __________.
La decisione impugnata si
fonda sull’accertamento di un agente della Polizia cantonale.
4.
Il ricorrente nel suo
gravame si esaurisce con la seguente argomentazione:
“L’auto in questione non è
intestata a mio nome, dunque mi chiedo come è possibile che riceva una multa
intestata a me, non essendo stato in data 08.03.2008 fermato da nessun agente
che abbia chiesto le mie generalità. Non sono neanche certo che in quella data
ero io al volante visto che questa vettura viene utilizzata da più persone.
E’ possibile che si tratti
di un errore?”
5.
Confrontato con queste
asserzioni l’agente accertatore ha precisato quanto segue:
“In data e ora di cui sopra
il Signor __________ si trovava a bordo del veicolo __________ targato TI __________
[targa ora intestata all’insorgente, ndr]. Lo stesso si fermava normalmente
al segnale Stop posto su Via __________ per poi immettersi su Via della __________.
Nell’effettuare suddetta manovra lo stesso accelerava repentinamente e usava
irrazionalmente il motore circolando alcuni metri in prima marcia.
Purtroppo da parte nostra
non è stato possibile fermare e identificare il conducente sul posto in quanto
occupati a controllare un’altra persona.
Si è potuto solo osservare
che si trattava di una persona sui 25 anni.
Da parte mia mi sono
impegnato a effettuare varie ricerche per mezzo dei vari programmi per poter
identificare il conducente della vettura, la quale era intestata ad una persona
di mezza età. Cosa che sono riuscito a fare anche mediante conoscenze del
posto. Inoltre nel programma Faber vi è presente la foto della licenza di
condurre del signor __________.” (cfr. rapporto di segnalazione 17 maggio
2008).
6.
L’agente ha quindi visto
bene il conducente e, anche se non ha potuto fermarlo sul posto, è stato in
grado di identificarlo grazie alle sue ricerche e in particolare alla
fotografia in possesso dei servizi della circolazione.
L’insorgente, dal canto suo, è
stato invitato da questo giudice a confrontarsi con quanto precisato dall’agente
(cfr. scritto raccomandato 29 maggio 2008), ma è rimasto silente.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
dubbio che sia stato il ricorrente a condurre il veicolo in occasione dell’infrazione
che gli viene rimproverata dall’autorità di prime cure.
7.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 33 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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