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Decisione

30.2008.90

Circolare producendo rumore evitabile

12 agosto 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 25 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese

di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

“Ha circolato con il

veicolo TI __________ producendo rumore evitabile per l’uso irrazionale del

motore.”

Fatti accertati l’8 marzo 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 42 cpv. 1

LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai

vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o

puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare animali. Per quanto

concerne il rumore, l’art. 33 ONC precisa che i conducenti, i passeggeri e gli

ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei

quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute della LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver prodotto rumore

evitabile in Via alla __________ a __________.

La decisione impugnata si

fonda sull’accertamento di un agente della Polizia cantonale.

4.

Il ricorrente nel suo

gravame si esaurisce con la seguente argomentazione:

“L’auto in questione non è

intestata a mio nome, dunque mi chiedo come è possibile che riceva una multa

intestata a me, non essendo stato in data 08.03.2008 fermato da nessun agente

che abbia chiesto le mie generalità. Non sono neanche certo che in quella data

ero io al volante visto che questa vettura viene utilizzata da più persone.

E’ possibile che si tratti

di un errore?”

5.

Confrontato con queste

asserzioni l’agente accertatore ha precisato quanto segue:

“In data e ora di cui sopra

il Signor __________ si trovava a bordo del veicolo __________ targato TI __________

[targa ora intestata all’insorgente, ndr]. Lo stesso si fermava normalmente

al segnale Stop posto su Via __________ per poi immettersi su Via della __________.

Nell’effettuare suddetta manovra lo stesso accelerava repentinamente e usava

irrazionalmente il motore circolando alcuni metri in prima marcia.

Purtroppo da parte nostra

non è stato possibile fermare e identificare il conducente sul posto in quanto

occupati a controllare un’altra persona.

Si è potuto solo osservare

che si trattava di una persona sui 25 anni.

Da parte mia mi sono

impegnato a effettuare varie ricerche per mezzo dei vari programmi per poter

identificare il conducente della vettura, la quale era intestata ad una persona

di mezza età. Cosa che sono riuscito a fare anche mediante conoscenze del

posto. Inoltre nel programma Faber vi è presente la foto della licenza di

condurre del signor __________.” (cfr. rapporto di segnalazione 17 maggio

2008).

6.

L’agente ha quindi visto

bene il conducente e, anche se non ha potuto fermarlo sul posto, è stato in

grado di identificarlo grazie alle sue ricerche e in particolare alla

fotografia in possesso dei servizi della circolazione.

L’insorgente, dal canto suo, è

stato invitato da questo giudice a confrontarsi con quanto precisato dall’agente

(cfr. scritto raccomandato 29 maggio 2008), ma è rimasto silente.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

dubbio che sia stato il ricorrente a condurre il veicolo in occasione dell’infrazione

che gli viene rimproverata dall’autorità di prime cure.

7.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 33 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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