30.2008.91
Commutazione di multa in arresto
2 giugno 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2008.91
Data decisione, Autorità:
02.06.2008, PRPEN
Titolo:
Commutazione di multa in arresto
COMMUTAZIONE
art. 28 cpv. 3 LPCONTR
Incarto
n.
30.2008.91
30.2008.92
01.405.06.29011.604
01.405.06.25401.610
Bellinzona
2
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 aprile 2008
presentato da
RI 1,
contro
le decisioni
16 aprile 2008 n. 01.405.06.29011.604 e n. 01.405.06.25401.610 emesse dallCRTE
1
viste le osservazioni 19 maggio 2008 presentate
dall’CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che con decisioni 01.405.06.29011.604
e n. 01.405.06.25401.610 del 16 aprile 2008 CRTE 1, in applicazione dei combinati
art. 28 cpv. 1 vLPContr (applicabile alle multe passate in giudicato prima del
1° gennaio 2007, come quella in esame, in virtù della norma transitoria del 27
novembre 2006 pubblicata sul BU 2007, 21) e 1 del Regolamento sulle deleghe di
competenze decisionali, ha commutato in arresto le seguenti multe inflitte al ricorrente
dalla Sezione della circolazione:
- n. 29011/604 del 24
novembre 2006 per un eccesso di velocità commesso il 21 giugno 2006 in
territorio di __________;
- n. 25401/610 del 13
ottobre 2006 per un’omissione di allacciarsi con le cinture di sicurezza
commessa in pari data in territorio di __________;
che con un unico scritto 29
aprile 2008 RI 1 ha inoltrato ricorso contro le predette decisioni, che
avrebbero un impatto devastante sulla sua situazione sia fisica sia
finanziaria, chiedendone l’annullamento; sostiene di aver creduto in buona fede
che le multe fossero state pagate dalla sua allora datrice di lavoro, __________);
che la competenza di questo
giudice è data dall’art. 28 cpv. 3 vLPContr (in virtù della norma transitoria
sopraccitata);
che la giustificazione addotta
dal ricorrente si fonda sul fatto che in data 14 novembre 2006 la __________ gli
ha spedito una fattura di fr. 180.- a titolo di “rimborso multa per i fatti del
Fatti
21.06.2006 nella zona di __________”, per cui credeva che le multe fossero
state saldate; oltretutto, successivamente, la __________ (__________, di cui
fa parte la __________) gli ha bonificato un importo di fr. 50.-,
corrispondente, a suo dire, a quanto da lui versato il 18 dicembre 2006 a saldo
parziale della predetta fattura (cfr. estratto conto bancario bonifico valuta
17 gennaio 2007 e ricevuta postale del 18 dicembre 2006), concludendo quindi
che “a questo punto, in buona fede pensai visto che mi chiedevano un
rimborso, voleva dire che loro queste multe le avevano già pagate, e che i
soldi di ritorno da parte della __________ di Berna nessuno voleva più niente
da me, le multe le avevano pagate loro e non volevano i soldi, grazie mille ma
evidentemente non fu così” (cfr. ricorso 29 aprile 2007, prima pagina);
che anzitutto si osserva che
le risoluzioni 13 ottobre 2006 e 24 novembre 2006 della Sezione della
circolazione alla base delle presenti decisioni di commutazione della multa in
arresto, sono state validamente intimate al domicilio del ricorrente a mezzo
raccomandata, senza che quest’ultimo abbia interposto ricorso alla Pretura
penale nei termini di legge, ragion per cui sono inconfutabilmente cresciute in
giudicato;
che le due risoluzioni in
questione sono state precedute da altrettanti rapporti di contravvenzione 22
agosto 2006 e 19 ottobre 2006 intimati al ricorrente, sui quali egli è rimasto
silente;
che con la risoluzione 24
novembre 2006 la Sezione della circolazione ha di fatto emesso in procedura
ordinaria la multa disciplinare per eccesso di velocità originariamente intimata
dalla Polizia intercomunale di __________ alla __________, intestataria del
veicolo condotto dal ricorrente;
che, in effetti, da
informazioni assunte da questo giudice presso la Sezione della circolazione
risulta che l’insorgente con comunicazione mail dell’11 ottobre 2006 ha chiesto
che la multa fosse recapitata direttamente a lui (ciò che potrebbe spiegare
come mai la __________ ha emesso la fattura 14 novembre 2006 a titolo di
rimborso multa per i fatti accertati a __________, rinunciando in seguito
all’incasso della stessa e restituendogli l’importo di fr. 50.-);
che per procedere all’incasso
delle predette multe l’CRTE 1 ha dapprima provveduto a trasmettere al qui
ricorrente due distinte diffide di pagamento di data 22 dicembre 2006,
rispettivamente 22 gennaio 2007 (cfr. osservazioni 19 maggio 2008 dell’autorità)
e successivamente, stante il suo disinteresse, ha proceduto per vie esecutive;
che le procedure avviate
mediante precetti esecutivi, contro i quali l’insorgente non ha peraltro
interposto opposizione, sono sfociate in due attestati di carenza beni di data
21 novembre 2007, a seguito di pignoramento infruttuoso;
che dagli atti risulta inoltre
che l’avvio della procedura di commutazione è stato preceduto il 21 dicembre
2007 da un’ennesima sollecitazione a pagare o a presentare osservazioni entro
15 giorni, alla quale il multato non ha reagito (cfr. osservazioni 19 maggio
2007 dell’autorità di prime cure);
che in queste circostanze risulta
difficile, se non impossibile, credere alla buona fede - comunque sia non
liberatoria - del ricorrente, che, di fronte a una situazione, per suo stesso
dire, poco chiara, non ha esperito la benché minima verifica e inoltre è rimasto
del tutto indifferente alle molteplici comunicazioni e decisioni - che non
contesta di aver ricevuto - a lui intimate da parte di autorità diverse
nell’ambito dei procedimenti contravvenzionali promossi nei suoi confronti e
della successiva procedura di incasso;
che nell’evenienza concreta
l’iter procedurale inerente l’esazione delle multe di cui sopra è stato
corretto;
che il ricorrente sostiene ora
Considerandi
di essere “disposto a saldare tale somma di fr. 180.- sempre che qualcuno
non le avesse già effettivamente pagate” (cfr. ricorso pag. 2 in alto);
che tuttavia afferma anche di
non avere i soldi che gli vengono chiesti (fr. 487.50 complessivamente, tenuto
conto di tutte le tasse e spese causate), beneficiando solo dell’aiuto
dell’assistenza per mensili fr. 1'700.-;
che per l'art. 49 cifra 3
seconda frase vCP il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione
posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la
prova che si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la multa;
che questa norma appare più
favorevole rispetto alla legislazione vigente (cfr. art. 36 CP su rinvio
dell’art. 106 cpv. 5 CP) che non prevede più la semplice esclusione della
commutazione;
che per affermata dottrina e
giurisprudenza l'assenza di colpa deve essere ammessa quando il condannato
anche con tutta la buona volontà non ha la possibilità o di procurarsi i mezzi
necessari per il pagamento o di saldare la multa con il lavoro (cfr. DTF 125 IV
233.
con riferimenti); in altre parole non si può parlare di assenza di colpa
ogni qual volta il condannato non ha intrapreso tutti gli sforzi che si
potevano da lui pretendere per il pagamento della multa (cfr. Amsler/Sollberger, Commentario
basilese, N. 15 all'art. 49 vCP);
che il fatto di avere attestati
di carenza di beni da solo non significa ancora che vi sia assenza di colpa
(cfr. anche DTF 124 IV 209 cons. 8c);
che l’insorgente non ha
precisato meglio la sua situazione finanziaria limitandosi a riferire di
ricevere un contributo mensile dall’assistenza di fr. 1'700.-, quando invece
dagli attestati di carenza di beni agli atti si evince che beneficia di una
rendita AI, e neppure ha specificato i motivi per i quali si troverebbe in
difficoltà;
che non vi sono quindi
elementi sufficienti per escludere che egli possa fare uno sforzo per pagare
perlomeno a rate il suo debito o per saldarlo mediante lavoro di pubblica
utilità;
che a ben vedere RI 1 non si è
mai neppure offerto di far fronte in uno di questi due modi ai suoi obblighi,
cercando invece di sottrarvisi invocando un improbabile pagamento da parte di
terzi, che avrebbe potuto accertare, come visto sopra, molto facilmente se solo
avesse voluto;
che a giusta ragione CRTE 1 ha
quindi commutato le multe inflitte in ragione di un giorno di arresto ogni fr. 30.-
di multa;
che per l’art. 49 cpv. 3
ultima frase vCP le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si
applicano alla commutazione della multa in arresto (anche in questo caso la
legge anteriore risulta più favorevole perché la sospensione condizionale delle
pene detentive inferiori a 6 mesi non è più contemplata dalla nuova legge);
che in questi casi la prognosi
sul comportamento futuro deve comprendere anche la volontà di pagamento delle
multe: una prognosi positiva può essere formulata solo se, oltre ad apparire
che il condannato si asterrà nel seguito dal commettere reati, può essere
concretamente ritenuto che egli farà tutto il possibile per saldare eventuali
nuove multe (cfr. DTF 124 IV 210 cons. 9b);
che RI 1 non ha mai manifestato
la benché minima volontà di far fronte al pagamento delle multe
disinteressandosi delle ripetute richieste in tal senso; solo con il ricorso si
è detto disposto a versare la somma di fr. 180.-;
che tuttavia, dopo questa - a
non averne dubbio - interessata disponibilità, non vi ha dato alcun seguito;
egli infatti non ha versato neppure un piccolo acconto né dopo l’inoltro dell’atto
ricorsuale né dopo aver ricevuto le osservazioni 19 maggio 2008 dell’autorità
di prima istanza che gli rammentava espressamente la possibilità di pagare la
multa o di chiedere il riscatto con il lavoro di pubblica utilità;
che vi è quindi da credere che
la dichiarazione di disponibilità sia stata fatta per meri fini di causa e che
in realtà l’insorgente non abbia intenzione di far fronte ai suoi obblighi né
ora né in futuro;
che in difetto di prognosi
favorevole una sospensione condizionale dell’arresto non entra in
considerazione;
che in definitiva il
ricorrente non ha portato alcun valido motivo per inficiare la procedura di
commutazione di multa in arresto e le relative decisioni dell’CRTE 1;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
le decisioni impugnate sono confermate.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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