Lexipedia

Decisione

30.2008.91

Commutazione di multa in arresto

2 giugno 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

21.06.2006 nella zona di __________”, per cui credeva che le multe fossero

state saldate; oltretutto, successivamente, la __________ (__________, di cui

fa parte la __________) gli ha bonificato un importo di fr. 50.-,

corrispondente, a suo dire, a quanto da lui versato il 18 dicembre 2006 a saldo

parziale della predetta fattura (cfr. estratto conto bancario bonifico valuta

17 gennaio 2007 e ricevuta postale del 18 dicembre 2006), concludendo quindi

che “a questo punto, in buona fede pensai visto che mi chiedevano un

rimborso, voleva dire che loro queste multe le avevano già pagate, e che i

soldi di ritorno da parte della __________ di Berna nessuno voleva più niente

da me, le multe le avevano pagate loro e non volevano i soldi, grazie mille ma

evidentemente non fu così” (cfr. ricorso 29 aprile 2007, prima pagina);

che anzitutto si osserva che

le risoluzioni 13 ottobre 2006 e 24 novembre 2006 della Sezione della

circolazione alla base delle presenti decisioni di commutazione della multa in

arresto, sono state validamente intimate al domicilio del ricorrente a mezzo

raccomandata, senza che quest’ultimo abbia interposto ricorso alla Pretura

penale nei termini di legge, ragion per cui sono inconfutabilmente cresciute in

giudicato;

che le due risoluzioni in

questione sono state precedute da altrettanti rapporti di contravvenzione 22

agosto 2006 e 19 ottobre 2006 intimati al ricorrente, sui quali egli è rimasto

silente;

che con la risoluzione 24

novembre 2006 la Sezione della circolazione ha di fatto emesso in procedura

ordinaria la multa disciplinare per eccesso di velocità originariamente intimata

dalla Polizia intercomunale di __________ alla __________, intestataria del

veicolo condotto dal ricorrente;

che, in effetti, da

informazioni assunte da questo giudice presso la Sezione della circolazione

risulta che l’insorgente con comunicazione mail dell’11 ottobre 2006 ha chiesto

che la multa fosse recapitata direttamente a lui (ciò che potrebbe spiegare

come mai la __________ ha emesso la fattura 14 novembre 2006 a titolo di

rimborso multa per i fatti accertati a __________, rinunciando in seguito

all’incasso della stessa e restituendogli l’importo di fr. 50.-);

che per procedere all’incasso

delle predette multe l’CRTE 1 ha dapprima provveduto a trasmettere al qui

ricorrente due distinte diffide di pagamento di data 22 dicembre 2006,

rispettivamente 22 gennaio 2007 (cfr. osservazioni 19 maggio 2008 dell’autorità)

e successivamente, stante il suo disinteresse, ha proceduto per vie esecutive;

che le procedure avviate

mediante precetti esecutivi, contro i quali l’insorgente non ha peraltro

interposto opposizione, sono sfociate in due attestati di carenza beni di data

21 novembre 2007, a seguito di pignoramento infruttuoso;

che dagli atti risulta inoltre

che l’avvio della procedura di commutazione è stato preceduto il 21 dicembre

2007 da un’ennesima sollecitazione a pagare o a presentare osservazioni entro

15 giorni, alla quale il multato non ha reagito (cfr. osservazioni 19 maggio

2007 dell’autorità di prime cure);

che in queste circostanze risulta

difficile, se non impossibile, credere alla buona fede - comunque sia non

liberatoria - del ricorrente, che, di fronte a una situazione, per suo stesso

dire, poco chiara, non ha esperito la benché minima verifica e inoltre è rimasto

del tutto indifferente alle molteplici comunicazioni e decisioni - che non

contesta di aver ricevuto - a lui intimate da parte di autorità diverse

nell’ambito dei procedimenti contravvenzionali promossi nei suoi confronti e

della successiva procedura di incasso;

che nell’evenienza concreta

l’iter procedurale inerente l’esazione delle multe di cui sopra è stato

corretto;

che il ricorrente sostiene ora

Considerandi

di essere “disposto a saldare tale somma di fr. 180.- sempre che qualcuno

non le avesse già effettivamente pagate” (cfr. ricorso pag. 2 in alto);

che tuttavia afferma anche di

non avere i soldi che gli vengono chiesti (fr. 487.50 complessivamente, tenuto

conto di tutte le tasse e spese causate), beneficiando solo dell’aiuto

dell’assistenza per mensili fr. 1'700.-;

che per l'art. 49 cifra 3

seconda frase vCP il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione

posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la

prova che si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la multa;

che questa norma appare più

favorevole rispetto alla legislazione vigente (cfr. art. 36 CP su rinvio

dell’art. 106 cpv. 5 CP) che non prevede più la semplice esclusione della

commutazione;

che per affermata dottrina e

giurisprudenza l'assenza di colpa deve essere ammessa quando il condannato

anche con tutta la buona volontà non ha la possibilità o di procurarsi i mezzi

necessari per il pagamento o di saldare la multa con il lavoro (cfr. DTF 125 IV

233.

con riferimenti); in altre parole non si può parlare di assenza di colpa

ogni qual volta il condannato non ha intrapreso tutti gli sforzi che si

potevano da lui pretendere per il pagamento della multa (cfr. Amsler/Sollberger, Commentario

basilese, N. 15 all'art. 49 vCP);

che il fatto di avere attestati

di carenza di beni da solo non significa ancora che vi sia assenza di colpa

(cfr. anche DTF 124 IV 209 cons. 8c);

che l’insorgente non ha

precisato meglio la sua situazione finanziaria limitandosi a riferire di

ricevere un contributo mensile dall’assistenza di fr. 1'700.-, quando invece

dagli attestati di carenza di beni agli atti si evince che beneficia di una

rendita AI, e neppure ha specificato i motivi per i quali si troverebbe in

difficoltà;

che non vi sono quindi

elementi sufficienti per escludere che egli possa fare uno sforzo per pagare

perlomeno a rate il suo debito o per saldarlo mediante lavoro di pubblica

utilità;

che a ben vedere RI 1 non si è

mai neppure offerto di far fronte in uno di questi due modi ai suoi obblighi,

cercando invece di sottrarvisi invocando un improbabile pagamento da parte di

terzi, che avrebbe potuto accertare, come visto sopra, molto facilmente se solo

avesse voluto;

che a giusta ragione CRTE 1 ha

quindi commutato le multe inflitte in ragione di un giorno di arresto ogni fr. 30.-

di multa;

che per l’art. 49 cpv. 3

ultima frase vCP le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si

applicano alla commutazione della multa in arresto (anche in questo caso la

legge anteriore risulta più favorevole perché la sospensione condizionale delle

pene detentive inferiori a 6 mesi non è più contemplata dalla nuova legge);

che in questi casi la prognosi

sul comportamento futuro deve comprendere anche la volontà di pagamento delle

multe: una prognosi positiva può essere formulata solo se, oltre ad apparire

che il condannato si asterrà nel seguito dal commettere reati, può essere

concretamente ritenuto che egli farà tutto il possibile per saldare eventuali

nuove multe (cfr. DTF 124 IV 210 cons. 9b);

che RI 1 non ha mai manifestato

la benché minima volontà di far fronte al pagamento delle multe

disinteressandosi delle ripetute richieste in tal senso; solo con il ricorso si

è detto disposto a versare la somma di fr. 180.-;

che tuttavia, dopo questa - a

non averne dubbio - interessata disponibilità, non vi ha dato alcun seguito;

egli infatti non ha versato neppure un piccolo acconto né dopo l’inoltro dell’atto

ricorsuale né dopo aver ricevuto le osservazioni 19 maggio 2008 dell’autorità

di prima istanza che gli rammentava espressamente la possibilità di pagare la

multa o di chiedere il riscatto con il lavoro di pubblica utilità;

che vi è quindi da credere che

la dichiarazione di disponibilità sia stata fatta per meri fini di causa e che

in realtà l’insorgente non abbia intenzione di far fronte ai suoi obblighi né

ora né in futuro;

che in difetto di prognosi

favorevole una sospensione condizionale dell’arresto non entra in

considerazione;

che in definitiva il

ricorrente non ha portato alcun valido motivo per inficiare la procedura di

commutazione di multa in arresto e le relative decisioni dell’CRTE 1;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

le decisioni impugnate sono confermate.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster