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Decisione

30.2008.94

Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato; ricorso del querelante

24 settembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.94

Data decisione, Autorità:

24.09.2009, PRPEN

Titolo:

Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato; ricorso del querelante

PARCHEGGIO

art. 375ter CPC-TI

Incarto

n.

30.2008.94

755

Bellinzona

24 settembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 aprile 2008 presentato da

RI 1

contro

la decisione

25 aprile 2008 n__________ emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 9 maggio 2008 presentate

dalla CRTE 1, __________,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

che il 1° aprile 2008 la RI 1

(in seguito, RI 1) ha allestito un rapporto di denuncia nei confronti di __________

per uso illecito a scopo di posteggio di un’area privata debitamente segnalata;

che la CRTE 1 con decisione 25 aprile 2008 ha

abbandonato il procedimento contravvenzionale con la seguente motivazione:

“Dopo esame delle

osservazioni e delle contro-osservazioni presentate dalle parti, ritiene di

dover accettare le argomentazioni sostenute dal denunciato”;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento;

che la CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

considerato in diritto

che la competenza di

questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che giusta l’art. 375bis

CPC l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei

veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova

Considerandi

l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte

procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in

loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a

scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.-

a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del

divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il

termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere

per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC);

che la CRTE 1 ha abbandonato

il procedimento contravvenzionale alla luce delle seguenti giustificazioni

addotte dal denunciato

:

“[…] ho lasciato

l’auto qualche minuto per scaricare la spesa. Vorrei sottolineare che ho un

serio problema alla schiena e che non posso sostenere lunghe distanze

soprattutto trasportando pesi. […] Inoltre, la persona che rileva

l’eventuale infrazione è tenuta anche ad indicare l’ora di partenza, oltre che

l’ora di arrivo, altrimenti il posteggio carico/scarico non ha senso di

esistere” (cfr. osservazioni 13 aprile 2008);

che la RI 1, in sede di

contro-osservazioni ha unicamente confermato di non voler annullare il rapporto

di denuncia, senza precisare alcunché;

che l’autorità di prima

istanza ha preso la sua decisione basandosi sulle circostanze descritte dalla

querelante nel rapporto di denuncia e nelle contro-osservazioni;

che in sede ricorsuale

la RI 1 ha aggiunto che: “[…] il custode Signor __________ (tel. __________)

ci conferma che, dopo aver visto la macchina in divieto di sosta si è recato in

centro a __________ per alcune compere e al suo ritorno verso le ore 10.15 la

vettura del Signor __________ era ancora posteggiata in sosta vietata” (cfr.

ricorso 29 aprile 2008);

che dalla

documentazione fotografica prodotta dalla qui insorgente in altra procedura avente

le medesime circostanze di luogo (inc. 30.2008.105) si rileva che

effettivamente sotto l’usuale cartello che reca l’indicazione della decisione

giudiziaria di divieto di posteggio ve n’è un altro che autorizza la fermata

per carico e scarico;

che l’amministrazione conferma

per altro tale circostanza nei suoi scritti agli atti, nei quali precisa che il

tempo massimo concesso per tali operazioni è di 15-20 minuti (cfr. circolare 8

aprile 2008);

che, come detto sopra, a

norma dell’art. 375ter cpv. 2 l’avente diritto può sporgere querela

contro il trasgressore all’autorità competente entro il termine perentorio di

tre giorni dalla conoscenza del fatto;

che di fatto la

ricorrente ha esteso la querela sporta poiché l’infrazione ascritta

all’inquilino del palazzo non è più solo il parcheggio in via __________ alle

ore 9.30, bensì dalle 9.30 alle 10.15 (quindi superiore ai 15/20 minuti di

tolleranza);

che in casi di specie il querelante

deve, per sostanziare la sua querela e rendere credibile la sua versione, indicare

la durata della permanenza; ovvero fare un doppio accertamento e indicare due

orari – ciò che in concreto è avvenuto solo in sede di ricorso;

che il ricorso 29 aprile 2008

è perciò da considerarsi a tutti gli effetti un’estensione di querela;

che di conseguenza,

quest’ultima è tardiva, poiché formulata oltre il termine perentorio di tre

giorni previsto dalla legge;

che tutto ciò considerato

la decisione dell’autorità di prima istanza va confermata;

che il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375ter CPC;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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