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Decisione

30.2008.96

Inosservanza del segnale "divieto generale di circolazione nelle due direzioni";

12 agosto 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.96

Data decisione, Autorità:

12.08.2009, PRPEN

Titolo:

Inosservanza del segnale "divieto generale di circolazione nelle due direzioni";

SEGNALE O DEMARCAZIONE

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 18 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

30.2008.96

10175/810

Bellinzona

12

agosto 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 aprile 2008 presentato da

RI 1

contro

la decisione

11 aprile 2008 n. 10175/810 emessa dalla CRTE 1

Considerandi

viste le osservazioni 27 maggio 2008 presentate

dalla CRTE 1, ,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

che con decisione 11 aprile

2008.

la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per la seguente infrazione

accertata il 6 dicembre 2007 a __________:

“Alla guida del veicolo TI __________

non osservava il segnale ‘divieto generale di circolazione nelle due direzioni’

”;

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1

OSStr;

che la decisione di fonda sul

rapporto di contravvenzione 16 gennaio 2008 della Polizia comunale di __________,

stilato in difetto di pagamento dell’infrazione in procedura disciplinare;

che questo rapporto è stato

poi trasmesso alla CRTE 1 unitamente alle osservazioni 17 dicembre 2007 dell’insorgente

(inoltrate durante la procedura disciplinare e messe agli atti) e alle

contro-osservazioni 19 febbraio 2008 dell’agente accertatore;

che le contro-osservazioni

sono state intimate il 3 marzo 2008 alla ricorrente con un termine di 10 giorni

per inoltrare eventuali osservazioni;

che nelle osservazioni 14

marzo 2008 l’insorgente ha fra le altre cose precisato che conducente abituale

del veicolo è il suo compagno (ora coniuge) __________, perché lei stessa non

possiede la licenza di condurre;

che da una verifica eseguita

da questo giudice presso la CRTE 1 risulta effettivamente che __________ non ha

mai conseguito il permesso di condurre;

che di conseguenza non può

essere l’autrice dell’infrazione accertata dalla Polizia di __________ e

rimproveratale dall’autorità di prime cure;

che il ricorso deve pertanto

essere accolto e la decisione impugnata annullata;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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