30.2009.1
Abbordare una curva piegante a destra, provocando stridio di copertoni e invadendo parzialmente la corsia opposta, con conseguente collisione con velocipede sopraggiungente in senso inverso
19 agosto 2010Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.1
Data decisione, Autorità:
19.08.2010, PRPEN
Titolo:
Abbordare una curva piegante a destra, provocando stridio di copertoni e invadendo parzialmente la corsia opposta, con conseguente collisione con velocipede sopraggiungente in senso inverso
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 1 LCSTR
art. 42 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 7 cpv. 1 ONCS
art. 33 ONCS
Incarto
n.
30.2009.1
34545/803
Bellinzona
19
agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 dicembre 2008 presentato
da
RI 1
difesa da: DI
1,
contro
la decisione
19 dicembre 2008 n. 34545/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 19 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 19 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura BL __________, abbordando una curva piegante per lei a destra provocava
stridio di copertoni ed invadeva parzialmente la corsia opposta per cui
collideva con un velocipede sopraggiungente in senso inverso”.
Fatti accertati il 3 agosto 2008 in territorio di __________
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3
cpv. 1, 7 cpv. 1 e 33 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle
osservazioni 19 gennaio 2009 ha proposto, per contro, di respingere il gravame
e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare
il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Egli deve
rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, evitando di
compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1
prima e seconda frase ONC)
Per l’art. 34 cpv. 1 LCStr i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe
nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro
della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.
L’art.
7.
cpv. 1 ONC specifica pure che il conducente non è tenuto a circolare a destra
sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a
sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico
inverso né i veicoli che seguono.
A norma dell’art. 42 cpv. 1
LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli
utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare
con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di
spaventare gli animali.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera alla
multata – in applicazione delle predette norme – di avere, nell’abbordare una
curva piegante a destra, provocato stridio di copertoni e invaso parzialmente
la corsia opposta, andando conseguentemente a collidere con un velocipede
sopraggiungente in senso inverso.
La decisione impugnata trae
origine dal rapporto di polizia 4 settembre 2008, il quale si limita a riportare
le diverse versioni rese dai protagonisti dell’infortunio della circolazione
stradale avvenuto sulla strada della __________ che porta al passo del __________
in territorio di __________ e dal teste __________.
4.
La ricorrente contesta,
sin dalla prima comparsa scritta, l’interpretazione dei fatti da parte della CRTE
1.
e la loro qualifica giuridica.
Ella ribadisce che giunta alla
curva a gomito piegante verso destra, si vedeva improvvisamente sopraggiungere
in direzione opposta la bicicletta condotta dal co-protagonista e che entrambi
si trovavano al limite della loro corsia di marcia, motivo per cui collidevano
e il ciclista cadeva a terra (cfr. ricorso, punto 5).
Sottolinea dipoi come dalle affermazioni
del teste __________ risulti sostanzialmente un’andatura corretta da parte sua,
un comportamento ineccepibile di fronte al pericolo insito nella curva,
affrontato rallentando convenientemente, come del resto da lei affermato a
verbale (cfr. ricorso, punto 6). Considera che lo stridio di gomme, peraltro
contestato, si potrebbe spiegare verosimilmente con il suo tentativo di cercare
disperatamente di evitare l’inevitabile impatto con il ciclista, sterzando
improvvisamente ancor più a destra. A suo dire, si potrebbe tutt’al più
disquisire sul fatto che non abbia mantenuto in ogni frangente della curva il
margine più destro della sua corsia, ciò che non costituisce tuttavia un’infrazione,
dal momento che la vettura è comunque circolata all’interno della corsia a lei
riservata (cfr. ricorso, punto 7).
Conclude asserendo che non
sussiste alcun elemento oggettivo né un insieme di indizi che possano portare a
concludere che abbia commesso una violazione alle norme sulla circolazione
stradale. Ritiene che la versione del coprotagonista non può essere ritenuta
come tale. Innanzitutto per evidenti motivi di interesse nella lite,
secondariamente anche in quanto nemmeno collima con la versione del teste per
quanto attiene la velocità (cfr. ricorso, punto 9).
5.
Durante il verbale
d'interrogatorio 3 agosto 2008, l’insorgente ha così descritto la dinamica
dell’incidente:
“(…) Nell’affrontare una
curva a gomito piegante a destra, ho rallentato pigiando leggermente il pedale
fino a raggiungere i 10 km/h. Preciso che mi trovavo con il rapporto del cambio
inserito sulla seconda marcia.
Percorso circa i ¾ della
curva in questione, con la parte anteriore sinistra nel mio veicolo ho urtato
la ruota anteriore del ciclista che in quel frangente circolava sulla corsia
inversa”.
Rispondendo alle
domande dell’agente, ella ha inoltre specificato che:
[…] Secondo il mio punto di
vista, ho percorso l’intera curva sulla mia corsia di marcia senza fare invasione
della corsia opposta.
[…] Non rammento che il mio
veicolo ha emesso uno stridio di gomme.
[…] Mi sono preparata bene
per affrontare la curva, infatti come ho detto prima, ho rallentato fino a
raggiungere i 10 km/h ed ho inserito un rapporto del cambio adeguato.
[…] Il ciclista con la sua
ruota anteriore ha urtato lo spigolo anteriore sinistro della mia vettura.
Questo è avvenuto dopo aver percorso i ¾ della curva.
[…] Secondo il mio punto di
vista entrambi eravamo al limite della nostra corsia di marcia e l’urto tra la
mia vettura e la bicicletta è avvenuto sulla linea di direzione (…)”.
Il co-protagonista, dal canto
suo, ha affermato quanto segue:
“(…) Giunto in territorio
di __________, nell’affrontare una curva a gomito piegante a sinistra, notavo che
un veicolo giungeva in direzione opposta ad una velocità secondo me troppo
elevata. Lo stesso, dopo aver percorso quasi ¾ della curva invadeva la mia
corsia di marcia. Subito frenavo bruscamente la mia bicicletta ma a nulla è
servito in quanto con la ruota anteriore ho urtato la parte anteriore sinistra
della vettura in questione. Preciso che prima dell’impatto mi trovavo a circa
un metro dalla linea di margine situata alla mia destra” (cfr. verbale
d'interrogatorio 4 agosto 2008 __________, pag. 1).
A domanda dell’agente
volta a sapere se avesse sentito se la vettura nell’affrontare la curva ha
procurato uno stridio di gomme, il ciclista ha precisato che: “mi sembra di
aver sentito uno stridio di gomme, ma sono convinto che il conducente
dell’automobile abbia effettuato la curva ad una velocità eccessiva”
(verbale, pag. 2).
Il teste, che circolava nella
medesima direzione dell’insorgente, si è espresso nei seguenti termini:
“Stavo circolando in sella
alla mia moto sulla strada che porta al passo del Gottardo e seguivo la vettura
davanti a me, (…) protagonista dell’incidente in questione, ad una distanza di
circa 80 metri.
Circolavamo ad una velocità
regolare e al momento di affrontare la curva che si trova all’altezza della
caserma __________ rallentavamo.
Appena prima di entrare in
curva ero quasi fermo ed ho udito i copertoni della vettura davanti a me
stridere, un attimo dopo sentivo il rumore di un impatto”. (cfr. verbale
d'interrogatorio 3 agosto 2008 __________, pag. 1)
A domanda del verbalizzante a
sapere se abbia visto se il ciclista o la vettura hanno invaso la corsia di
contromano, egli ha risposto negativamente, giacché “la mia distanza era
troppo grande per vedere se uno dei due protagonisti ha invaso la corsia di
contromano”.
In merito alla guida
dell’insorgente nei frangenti precedenti alla curva, il teste ha specificato
che “prima dell’impatto la vettura circolava regolarmente, anche in paese e
iniziando a salire sul passo l’auto manteneva una velocità regolare ed adeguata
alla situazione” e inoltre che “quando è entrata in curva era
perfettamente in corsia di marcia, non ha invaso la corsia di marcia”.
6.
Nell’evenienza concreta,
la ricostruzione della dinamica dell’incidente appare tutt’altro che scontata
ed è resa ancor più ardua dall’assenza di tracce sul campo stradale, motivo per
cui la polizia si è limitata a indicare un probabile punto d’impatto,
verosimilmente ipotizzato sulla base delle dichiarazioni del ciclista. Il pezzo
di paraurti rinvenuto sul manto stradale e la posizione finale del velocipede
non sono di ausilio; quest’ultima, unitamente al punto di impatto tra il
veicolo e la bicicletta, attestano tutt’al più che si è trattato di un urto di
striscio.
Non è quindi possibile concludere
oltre ogni ragionevole dubbio che la collisione sia avvenuta nel punto supposto
dall’autorità inquirente, il pezzo di paraurti rinvenuto sul manto stradale non
essendo decisivo (alla luce del tipo di urto potrebbe infatti essere stato
facilmente proiettato qualche metro più in là). Allo stesso modo, non è
possibile ascrivere all’insorgente di aver provocato lo stridio di copertoni
sulla base di quanto riferito dal teste __________, che tra l’altro nulla ha
precisato in merito alle possibili cause del rumore udito.
È ben vero che egli ha
attribuito il rumore alla vettura che lo precedeva; tuttavia, non solo
l’insorgente ha sempre negato di aver provocato lo stridere dei copertoni, ma
neppure il co-protagonista ha saputo confermare con certezza tale circostanza,
che non appare dettaglio di poco conto se posto in relazione con l’affermazione
secondo cui ella avrebbe effettuato la curva a velocità eccessiva. Dalle
affermazioni del teste __________ – esperto di esami di guida – nulla lascia
presagire un comportamento scorretto della ricorrente: quantunque riferite ai
frangenti che precedono la curva, egli ha riferito di una corretta andatura
nell’approccio della stessa. D’altra parte non si intravvedono nelle
dichiarazioni dell’insorgente particolari ambigui, che possano mettere in
dubbio la sua credibilità (a differenza del ciclista, il quale non è stato in
grado di quantificare, neppure indicativamente, la velocità alla quale
circolava, poiché il veicolo non era equipaggiato di contachilometri e non ha neppure
accennato al fatto di aver rallentato per preparare la curva, salvo frenare
bruscamente nell’imminenza dell’impatto): ella ha infatti dichiarato di essersi
trovata al limite della sua corsia e di aver rallentato fino a inserire la
seconda marcia, ciò che appare compatibile con la conformazione e larghezza
della carreggiata e con la tipologia di curva affrontata (a gomito e in
salita), come pure indicativo di una guida normale. Certo resta la questione dello
stridio udito dal teste, che può comunque essere riconducibile a varie cause,
come per esempio anche a una brusca frenata o a un tentativo estremo di evitare
il ciclista con una sterzata (tant’è che il teste che circolava a ca. m 80 di
distanza ha sentito il rumore quando stava per cominciare egli stesso a curvare
e proprio un attimo prima di udire la collisione). Tuttavia, in difetto di
ulteriori elementi, il citato stridio non può essere utilizzato a sfavore
dell’insorgente, alla quale in definitiva, non è possibile ascrivere un qualsivoglia
comportamento contrario alle norme della circolazione stradale.
7.
In siffatte evenienze, questo giudice non può pervenire con
affidante e tranquilla persuasione al convincimento
che la ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione ascrittagli. Dopo
aver vagliato gli atti istruttori, sussistendo dubbi e incertezze, occorre prosciogliere
la ricorrente, in ossequio al principio cardine “in dubio pro reo”. Nel
procedimento penale spetta infatti all’autorità denunciante provare la
colpevolezza dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la sua
innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).
Di
conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto
l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio
(art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1,
42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 33 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster