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Decisione

30.2009.1

Abbordare una curva piegante a destra, provocando stridio di copertoni e invadendo parzialmente la corsia opposta, con conseguente collisione con velocipede sopraggiungente in senso inverso

19 agosto 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 19 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese

di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura BL __________, abbordando una curva piegante per lei a destra provocava

stridio di copertoni ed invadeva parzialmente la corsia opposta per cui

collideva con un velocipede sopraggiungente in senso inverso”.

Fatti accertati il 3 agosto 2008 in territorio di __________

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3

cpv. 1, 7 cpv. 1 e 33 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 nelle

osservazioni 19 gennaio 2009 ha proposto, per contro, di respingere il gravame

e di confermare la decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare

il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Egli deve

rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, evitando di

compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1

prima e seconda frase ONC)

Per l’art. 34 cpv. 1 LCStr i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe

nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro

della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.

L’art.

7.

cpv. 1 ONC specifica pure che il conducente non è tenuto a circolare a destra

sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a

sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico

inverso né i veicoli che seguono.

A norma dell’art. 42 cpv. 1

LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli

utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare

con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di

spaventare gli animali.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera alla

multata – in applicazione delle predette norme – di avere, nell’abbordare una

curva piegante a destra, provocato stridio di copertoni e invaso parzialmente

la corsia opposta, andando conseguentemente a collidere con un velocipede

sopraggiungente in senso inverso.

La decisione impugnata trae

origine dal rapporto di polizia 4 settembre 2008, il quale si limita a riportare

le diverse versioni rese dai protagonisti dell’infortunio della circolazione

stradale avvenuto sulla strada della __________ che porta al passo del __________

in territorio di __________ e dal teste __________.

4.

La ricorrente contesta,

sin dalla prima comparsa scritta, l’interpretazione dei fatti da parte della CRTE

1.

e la loro qualifica giuridica.

Ella ribadisce che giunta alla

curva a gomito piegante verso destra, si vedeva improvvisamente sopraggiungere

in direzione opposta la bicicletta condotta dal co-protagonista e che entrambi

si trovavano al limite della loro corsia di marcia, motivo per cui collidevano

e il ciclista cadeva a terra (cfr. ricorso, punto 5).

Sottolinea dipoi come dalle affermazioni

del teste __________ risulti sostanzialmente un’andatura corretta da parte sua,

un comportamento ineccepibile di fronte al pericolo insito nella curva,

affrontato rallentando convenientemente, come del resto da lei affermato a

verbale (cfr. ricorso, punto 6). Considera che lo stridio di gomme, peraltro

contestato, si potrebbe spiegare verosimilmente con il suo tentativo di cercare

disperatamente di evitare l’inevitabile impatto con il ciclista, sterzando

improvvisamente ancor più a destra. A suo dire, si potrebbe tutt’al più

disquisire sul fatto che non abbia mantenuto in ogni frangente della curva il

margine più destro della sua corsia, ciò che non costituisce tuttavia un’infrazione,

dal momento che la vettura è comunque circolata all’interno della corsia a lei

riservata (cfr. ricorso, punto 7).

Conclude asserendo che non

sussiste alcun elemento oggettivo né un insieme di indizi che possano portare a

concludere che abbia commesso una violazione alle norme sulla circolazione

stradale. Ritiene che la versione del coprotagonista non può essere ritenuta

come tale. Innanzitutto per evidenti motivi di interesse nella lite,

secondariamente anche in quanto nemmeno collima con la versione del teste per

quanto attiene la velocità (cfr. ricorso, punto 9).

5.

Durante il verbale

d'interrogatorio 3 agosto 2008, l’insorgente ha così descritto la dinamica

dell’incidente:

“(…) Nell’affrontare una

curva a gomito piegante a destra, ho rallentato pigiando leggermente il pedale

fino a raggiungere i 10 km/h. Preciso che mi trovavo con il rapporto del cambio

inserito sulla seconda marcia.

Percorso circa i ¾ della

curva in questione, con la parte anteriore sinistra nel mio veicolo ho urtato

la ruota anteriore del ciclista che in quel frangente circolava sulla corsia

inversa”.

Rispondendo alle

domande dell’agente, ella ha inoltre specificato che:

[…] Secondo il mio punto di

vista, ho percorso l’intera curva sulla mia corsia di marcia senza fare invasione

della corsia opposta.

[…] Non rammento che il mio

veicolo ha emesso uno stridio di gomme.

[…] Mi sono preparata bene

per affrontare la curva, infatti come ho detto prima, ho rallentato fino a

raggiungere i 10 km/h ed ho inserito un rapporto del cambio adeguato.

[…] Il ciclista con la sua

ruota anteriore ha urtato lo spigolo anteriore sinistro della mia vettura.

Questo è avvenuto dopo aver percorso i ¾ della curva.

[…] Secondo il mio punto di

vista entrambi eravamo al limite della nostra corsia di marcia e l’urto tra la

mia vettura e la bicicletta è avvenuto sulla linea di direzione (…)”.

Il co-protagonista, dal canto

suo, ha affermato quanto segue:

“(…) Giunto in territorio

di __________, nell’affrontare una curva a gomito piegante a sinistra, notavo che

un veicolo giungeva in direzione opposta ad una velocità secondo me troppo

elevata. Lo stesso, dopo aver percorso quasi ¾ della curva invadeva la mia

corsia di marcia. Subito frenavo bruscamente la mia bicicletta ma a nulla è

servito in quanto con la ruota anteriore ho urtato la parte anteriore sinistra

della vettura in questione. Preciso che prima dell’impatto mi trovavo a circa

un metro dalla linea di margine situata alla mia destra” (cfr. verbale

d'interrogatorio 4 agosto 2008 __________, pag. 1).

A domanda dell’agente

volta a sapere se avesse sentito se la vettura nell’affrontare la curva ha

procurato uno stridio di gomme, il ciclista ha precisato che: “mi sembra di

aver sentito uno stridio di gomme, ma sono convinto che il conducente

dell’automobile abbia effettuato la curva ad una velocità eccessiva”

(verbale, pag. 2).

Il teste, che circolava nella

medesima direzione dell’insorgente, si è espresso nei seguenti termini:

“Stavo circolando in sella

alla mia moto sulla strada che porta al passo del Gottardo e seguivo la vettura

davanti a me, (…) protagonista dell’incidente in questione, ad una distanza di

circa 80 metri.

Circolavamo ad una velocità

regolare e al momento di affrontare la curva che si trova all’altezza della

caserma __________ rallentavamo.

Appena prima di entrare in

curva ero quasi fermo ed ho udito i copertoni della vettura davanti a me

stridere, un attimo dopo sentivo il rumore di un impatto”. (cfr. verbale

d'interrogatorio 3 agosto 2008 __________, pag. 1)

A domanda del verbalizzante a

sapere se abbia visto se il ciclista o la vettura hanno invaso la corsia di

contromano, egli ha risposto negativamente, giacché “la mia distanza era

troppo grande per vedere se uno dei due protagonisti ha invaso la corsia di

contromano”.

In merito alla guida

dell’insorgente nei frangenti precedenti alla curva, il teste ha specificato

che “prima dell’impatto la vettura circolava regolarmente, anche in paese e

iniziando a salire sul passo l’auto manteneva una velocità regolare ed adeguata

alla situazione” e inoltre che “quando è entrata in curva era

perfettamente in corsia di marcia, non ha invaso la corsia di marcia”.

6.

Nell’evenienza concreta,

la ricostruzione della dinamica dell’incidente appare tutt’altro che scontata

ed è resa ancor più ardua dall’assenza di tracce sul campo stradale, motivo per

cui la polizia si è limitata a indicare un probabile punto d’impatto,

verosimilmente ipotizzato sulla base delle dichiarazioni del ciclista. Il pezzo

di paraurti rinvenuto sul manto stradale e la posizione finale del velocipede

non sono di ausilio; quest’ultima, unitamente al punto di impatto tra il

veicolo e la bicicletta, attestano tutt’al più che si è trattato di un urto di

striscio.

Non è quindi possibile concludere

oltre ogni ragionevole dubbio che la collisione sia avvenuta nel punto supposto

dall’autorità inquirente, il pezzo di paraurti rinvenuto sul manto stradale non

essendo decisivo (alla luce del tipo di urto potrebbe infatti essere stato

facilmente proiettato qualche metro più in là). Allo stesso modo, non è

possibile ascrivere all’insorgente di aver provocato lo stridio di copertoni

sulla base di quanto riferito dal teste __________, che tra l’altro nulla ha

precisato in merito alle possibili cause del rumore udito.

È ben vero che egli ha

attribuito il rumore alla vettura che lo precedeva; tuttavia, non solo

l’insorgente ha sempre negato di aver provocato lo stridere dei copertoni, ma

neppure il co-protagonista ha saputo confermare con certezza tale circostanza,

che non appare dettaglio di poco conto se posto in relazione con l’affermazione

secondo cui ella avrebbe effettuato la curva a velocità eccessiva. Dalle

affermazioni del teste __________ – esperto di esami di guida – nulla lascia

presagire un comportamento scorretto della ricorrente: quantunque riferite ai

frangenti che precedono la curva, egli ha riferito di una corretta andatura

nell’approccio della stessa. D’altra parte non si intravvedono nelle

dichiarazioni dell’insorgente particolari ambigui, che possano mettere in

dubbio la sua credibilità (a differenza del ciclista, il quale non è stato in

grado di quantificare, neppure indicativamente, la velocità alla quale

circolava, poiché il veicolo non era equipaggiato di contachilometri e non ha neppure

accennato al fatto di aver rallentato per preparare la curva, salvo frenare

bruscamente nell’imminenza dell’impatto): ella ha infatti dichiarato di essersi

trovata al limite della sua corsia e di aver rallentato fino a inserire la

seconda marcia, ciò che appare compatibile con la conformazione e larghezza

della carreggiata e con la tipologia di curva affrontata (a gomito e in

salita), come pure indicativo di una guida normale. Certo resta la questione dello

stridio udito dal teste, che può comunque essere riconducibile a varie cause,

come per esempio anche a una brusca frenata o a un tentativo estremo di evitare

il ciclista con una sterzata (tant’è che il teste che circolava a ca. m 80 di

distanza ha sentito il rumore quando stava per cominciare egli stesso a curvare

e proprio un attimo prima di udire la collisione). Tuttavia, in difetto di

ulteriori elementi, il citato stridio non può essere utilizzato a sfavore

dell’insorgente, alla quale in definitiva, non è possibile ascrivere un qualsivoglia

comportamento contrario alle norme della circolazione stradale.

7.

In siffatte evenienze, questo giudice non può pervenire con

affidante e tranquilla persuasione al convincimento

che la ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione ascrittagli. Dopo

aver vagliato gli atti istruttori, sussistendo dubbi e incertezze, occorre prosciogliere

la ricorrente, in ossequio al principio cardine “in dubio pro reo”. Nel

procedimento penale spetta infatti all’autorità denunciante provare la

colpevolezza dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la sua

innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).

Di

conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

Visto

l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio

(art. 15 LPContr).

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128

cons. 2b).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1,

42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 33 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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