30.2009.101
Circolare su un'autovettura senza avere con sé la documentazione necessaria alla verifica dell'attività svolta nei giorni precedenti
12 luglio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2009.101
Data decisione, Autorità:
12.07.2011, PRPEN
Titolo:
Circolare su un'autovettura senza avere con sé la documentazione necessaria alla verifica dell'attività svolta nei giorni precedenti
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
DURATA DEL LAVORO E DEL RIPOSO DEGLI AUTISTI
art. 14 cpv. 1 OLR1
art. 14c OLR1
Incarto
n.
30.2009.101
2261/109
Bellinzona
12
luglio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 23 febbraio
2009 presentato da
RI 1, c/o __________,
__________, __________
rappr. da: RA
1, __________, __________
contro
la decisione
6 febbraio 2009 n. 2261/109 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
che la Sezione della
circolazione con decisione 6 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, già
versati con cauzione di fr. 1'140.-, per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il
veicolo articolato __________ senza avere con sé la documentazione atta a
verificare, in modo inequivocabile, l’attività svolta nei giorni precedenti”;
che
Fatti
i fatti sono stati accertati il 20 dicembre 2008 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 14c, 21 cpv.
2 OLR1;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in
sostanza l’annullamento, con la conseguente restituzione della cauzione;
che alla Sezione della circolazione,
la quale ha prodotto i documenti in suo possesso, non sono state chieste
osservazioni (art. 10 cpv. 1 vLPContr);
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere
giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr;
che secondo l’art. 56 cpv. 1
LCStr, il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza
dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un
sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che
non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per
attività simili. Il Consiglio federale provvede pure affinché sia esercitato un
controllo efficace sull’osservanza di queste disposizioni;
che in questo senso, l’art. 25
cpv. 2 lett. i LCStr stabilisce che il Consiglio federale emana prescrizioni
circa gli odocronografi, i tachigrafi e simili. Esso prescrive tali apparecchi,
in particolare, per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti
professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di
eccesso di velocità;
che finché si trova nel
veicolo o nelle sue vicinanze il conducente deve, durante la sua attività,
tenere costantemente in funzione l’odocronografo e utilizzarlo in modo che
siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro e
le pause (art. 14 cpv. 1 OLR1);
che se guida un veicolo con un
odocronografo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in
qualsiasi momento all’autorità d’esecuzione il disco del giorno in corso e i
dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni, nonché la carta del conducente nel
caso sia titolare di una tale carta (art. 14c cpv. 1 OLR1). Se guida un veicolo
con un odocronografo digitale, il conducente deve essere in grado di presentare
in ogni momento all’autorità d’esecuzione la carta del conducente (art. 14c
cpv. 2 OLR1);
che chiunque viola le
disposizioni sul controllo, in particolare chi non tiene o non tiene
correttamente i mezzi di controllo, non se ne serve o non se ne serve
correttamente, oppure non li usa o li danneggia è punito con la multa (art. 21
Considerandi
cpv. 2 lett. a OLR1);
che in applicazione delle
predette disposizioni, la Sezione della circolazione rimprovera al multato -
autista di professione e fermato alla guida di un trattore a sella con
rimorchio - di non essere stato in grado di presentare i mezzi di controllo
atti a comprovare l’attività svolta nei giorni precedenti al suo fermo e, di
riflesso, l’osservanza del necessario periodo di riposo;
che nel dettaglio, così si è
espresso l’agente denunciante nel rapporto di contravvenzione:
“Quale autista
professionale ha circolato alla guida dell’autoarticolato sopraelencato,
omettendo di presentare i mezzi di controllo (dischi cronotachigrafi) atti a
stabilire l’attività lavorativa svolta nei giorni precedenti.
NB: al momento del
controllo presentava una dichiarazione inveritiera e non ufficiale, attestante
uno pseudo periodo di ferie. La stessa è stata redatta dal
datore di lavoro al fine di occultare il mancato riposo giornaliero
e settimanale, come pure il superamento delle ore di guida. Si
fa notare che la ditta in questione è conosciuta ai nostri servizi per analoghe
infrazioni di questo genere”;
che il multato contesta
l’addebito mossogli producendo un contratto di lavoro sottoscritto il 19
dicembre 2008 con la ditta di trasporti RA 1 di __________ (__________), il
quale dimostrerebbe che egli, i giorni precedenti al suo fermo, non aveva
svolto nessuna attività e non poteva pertanto disporre di alcun mezzo di
controllo da esibire:
“Lo stesso aveva con se il
contratto di lavoro redatto in data 19/12/2008 ed una lettera che attestava che
era il primo giorno di lavoro. L’autista fermato per un controllo ha esibito
tutta la documentazione in originale ai poliziotti che nonostante la presa
visione degli stessi hanno redatto il verbale in oggetto”;
che le spiegazioni addotte dal
ricorrente risultano poco credibili e non giustificano in ogni caso
l’annullamento della sanzione inflittagli;
che in primo luogo,
tralasciando l’incongruenza con il resoconto del poliziotto (secondo cui RI 1
aveva in origine addotto un precedente periodo di ferie e non il recente inizio
dell’attività lavorativa presso la __________), appare inverosimile che il
multato, dopo avere sottoscritto un contratto di lavoro a __________ -
peraltro, singolarmente, in lingua italiana e non polacca - il 19 dicembre
2008, si potesse trovare già alle ore 15.00 del 20 dicembre 2008 ad __________,
oltretutto - di nuovo singolarmente - proveniente da sud;
che in secondo luogo,
quand’anche la versione di RI 1 fosse vera, resterebbe comunque il fatto che
l’insorgente non è stato in grado di fornire i mezzi di controllo relativi
all’attività svolta durante il giorno precedente al suo fermo, allorquando,
stando alle sue stesse affermazioni, già era alle dipendenze della ditta di
trasporti;
che l’infrazione ravvisata
dalla Sezione della circolazione deve pertanto essere confermata;
che la multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge;
che il ricorso va pertanto
respinto. Vista la particolarità della fattispecie, si prescinde
eccezionalmente dal prelievo di oneri processuali di questa sede;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 25 cpv. 2 lett. i, 56
cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 1, 14c, 21 cpv. 2 lett. a OLR1; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1
segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
RI 1, c/o __________, __________, __________CRTE 1, __________, __________
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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