Lexipedia

Decisione

30.2009.101

Circolare su un'autovettura senza avere con sé la documentazione necessaria alla verifica dell'attività svolta nei giorni precedenti

12 luglio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti sono stati accertati il 20 dicembre 2008 in territorio di __________;

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 14c, 21 cpv.

2 OLR1;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in

sostanza l’annullamento, con la conseguente restituzione della cauzione;

che alla Sezione della circolazione,

la quale ha prodotto i documenti in suo possesso, non sono state chieste

osservazioni (art. 10 cpv. 1 vLPContr);

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere

giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr;

che secondo l’art. 56 cpv. 1

LCStr, il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza

dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un

sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che

non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per

attività simili. Il Consiglio federale provvede pure affinché sia esercitato un

controllo efficace sull’osservanza di queste disposizioni;

che in questo senso, l’art. 25

cpv. 2 lett. i LCStr stabilisce che il Consiglio federale emana prescrizioni

circa gli odocronografi, i tachigrafi e simili. Esso prescrive tali apparecchi,

in particolare, per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti

professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di

eccesso di velocità;

che finché si trova nel

veicolo o nelle sue vicinanze il conducente deve, durante la sua attività,

tenere costantemente in funzione l’odocronografo e utilizzarlo in modo che

siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro e

le pause (art. 14 cpv. 1 OLR1);

che se guida un veicolo con un

odocronografo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in

qualsiasi momento all’autorità d’esecuzione il disco del giorno in corso e i

dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni, nonché la carta del conducente nel

caso sia titolare di una tale carta (art. 14c cpv. 1 OLR1). Se guida un veicolo

con un odocronografo digitale, il conducente deve essere in grado di presentare

in ogni momento all’autorità d’esecuzione la carta del conducente (art. 14c

cpv. 2 OLR1);

che chiunque viola le

disposizioni sul controllo, in particolare chi non tiene o non tiene

correttamente i mezzi di controllo, non se ne serve o non se ne serve

correttamente, oppure non li usa o li danneggia è punito con la multa (art. 21

Considerandi

cpv. 2 lett. a OLR1);

che in applicazione delle

predette disposizioni, la Sezione della circolazione rimprovera al multato -

autista di professione e fermato alla guida di un trattore a sella con

rimorchio - di non essere stato in grado di presentare i mezzi di controllo

atti a comprovare l’attività svolta nei giorni precedenti al suo fermo e, di

riflesso, l’osservanza del necessario periodo di riposo;

che nel dettaglio, così si è

espresso l’agente denunciante nel rapporto di contravvenzione:

“Quale autista

professionale ha circolato alla guida dell’autoarticolato sopraelencato,

omettendo di presentare i mezzi di controllo (dischi cronotachigrafi) atti a

stabilire l’attività lavorativa svolta nei giorni precedenti.

NB: al momento del

controllo presentava una dichiarazione inveritiera e non ufficiale, attestante

uno pseudo periodo di ferie. La stessa è stata redatta dal

datore di lavoro al fine di occultare il mancato riposo giornaliero

e settimanale, come pure il superamento delle ore di guida. Si

fa notare che la ditta in questione è conosciuta ai nostri servizi per analoghe

infrazioni di questo genere”;

che il multato contesta

l’addebito mossogli producendo un contratto di lavoro sottoscritto il 19

dicembre 2008 con la ditta di trasporti RA 1 di __________ (__________), il

quale dimostrerebbe che egli, i giorni precedenti al suo fermo, non aveva

svolto nessuna attività e non poteva pertanto disporre di alcun mezzo di

controllo da esibire:

“Lo stesso aveva con se il

contratto di lavoro redatto in data 19/12/2008 ed una lettera che attestava che

era il primo giorno di lavoro. L’autista fermato per un controllo ha esibito

tutta la documentazione in originale ai poliziotti che nonostante la presa

visione degli stessi hanno redatto il verbale in oggetto”;

che le spiegazioni addotte dal

ricorrente risultano poco credibili e non giustificano in ogni caso

l’annullamento della sanzione inflittagli;

che in primo luogo,

tralasciando l’incongruenza con il resoconto del poliziotto (secondo cui RI 1

aveva in origine addotto un precedente periodo di ferie e non il recente inizio

dell’attività lavorativa presso la __________), appare inverosimile che il

multato, dopo avere sottoscritto un contratto di lavoro a __________ -

peraltro, singolarmente, in lingua italiana e non polacca - il 19 dicembre

2008, si potesse trovare già alle ore 15.00 del 20 dicembre 2008 ad __________,

oltretutto - di nuovo singolarmente - proveniente da sud;

che in secondo luogo,

quand’anche la versione di RI 1 fosse vera, resterebbe comunque il fatto che

l’insorgente non è stato in grado di fornire i mezzi di controllo relativi

all’attività svolta durante il giorno precedente al suo fermo, allorquando,

stando alle sue stesse affermazioni, già era alle dipendenze della ditta di

trasporti;

che l’infrazione ravvisata

dalla Sezione della circolazione deve pertanto essere confermata;

che la multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge;

che il ricorso va pertanto

respinto. Vista la particolarità della fattispecie, si prescinde

eccezionalmente dal prelievo di oneri processuali di questa sede;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 25 cpv. 2 lett. i, 56

cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 1, 14c, 21 cpv. 2 lett. a OLR1; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1

segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

RI 1, c/o __________, __________, __________CRTE 1, __________, __________

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster