30.2009.108
Incenerimento illecito di legname di scarto da cantiere
22 dicembre 2010Italiano8 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2009.108
Data decisione, Autorità:
22.12.2010, PRPEN
Titolo:
Incenerimento illecito di legname di scarto da cantiere
CONTRAVVENZIONE ALLA LF PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
art. 30c cpv. 2 LPAMB
art. 61 let. f LPAMB
art. 26a OIAT
Incarto
n.
30.2009.108
2889/UPA
Bellinzona
22
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giuseppe
Gianella in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 aprile 2009
presentato da
RI 1
contro
la decisione
23 marzo 2009 n. 2889/UPA emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 12 maggio 2009 presentate
dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 (SPAAS) con decisione 23 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 950.- oltre a tasse e spese per un totale di fr. 160.-, per aver proceduto
all’incenerimento illecito di almeno 80 kg di legname di scarto da cantiere allo scopo di “fare un po’ di pulizia”, nella località __________ a __________
(con riferimento al rapporto di contravvenzione 20 febbraio 2009).
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 30c cpv. 2 e 61 lett. f LPAmb; art. 1, 26a e allegato 5
cifra 31 cpv. 1 e 2 OlAt; art. 27 cpv. 2 LALPAmb; art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
una sensibile riduzione della multa.
C. La Sezione per la protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo propone, per contro, che il gravame sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. L’art.
30c cpv. 2 LPAmb impone che i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli
impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai
boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.
Scopo dell’Ordinanza contro
l’inquinamento atmosferico – come pure, del resto, della Legge sulla protezione
dell’ambiente – è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e
Fatti
i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti (art.
1 OIAt). L’art. 26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a
decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è
fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.
A
norma della cifra 521 dell’allegato 3 dell’OIAt, negli impianti alimentati con
legna, può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3
cpv. 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali
impianti.
Per
la cifra 31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere:
la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce,
in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna
allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti,
trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di
legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e
artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto né
ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett. c).
Secondo
la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, invece, non sono
considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione,
dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello
costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come
pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1.
Non
sono inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. b
dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname
di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del
legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento
contenente composti organo-alogenati (cifra 1), i rifiuti di legname o il
legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del
legno come il pentaclorofenolo (cifra 2), i miscugli di tali rifiuti con la
legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la
lettera a (cifra 3).
Chiunque intenzionalmente
incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito con la multa (art.
61 cpv. 1 lett. f LPAmb, nella versione in vigore fino al 31 luglio 2010). Se
l’autore ha agito per negligenza, è punibile con la multa (cpv. 2). Il
tentativo e la complicità sono punibili (cpv. 3).
3. Nel
presente caso, la SPAAS – in applicazione delle predette disposizioni – ha
Considerandi
rimproverato al multato di aver incenerito illecitamente almeno 80 kg di scarti di legna da cantiere e di imballaggi.
La decisione impugnata si
fonda sul rapporto di “contestazione emissioni eccessive” di data 11 febbraio
2009.
allestito dalla Polizia comunale di __________, intervenuta in loco, dal
quale risulta che il materiale bruciato è qualificato come “scarti di legna da
cantiere”, circostanza desumibile dalla documentazione fotografica acclusa al
rapporto e, del resto, perfettamente compatibile con il luogo dove è avvenuto
l’incenerimento.
4.
L’insorgente nel ricorso
afferma che: “non intendevo assolutamente incenerire degli scarti di
legname, ma a causa della giornata piovosa e fredda, per scaldarci, stavo
bruciando del legname pulito di pino (fodere di cantiere e pezzi di travetti),
sotto controllo ed all’interno di due bidoni di ferro”. L’insorgente
sostiene dunque di aver agito in completa buona fede, bruciando unicamente il
legname considerato non trattato e quindi non inquinante. Per tutte queste
ragioni chiede che la multa venga sensibilmente ridotta.
5.
Tale affermazione è in
contrasto con quanto asserito dal ricorrente nel verbale redatto dalla polizia
subito dopo i fatti e da lui sottoscritto. In quella sede, egli ha infatti dichiarato
che “per fare un po’ di pulizia decidevo di bruciare alcuni scarti legnosi”.
La versione secondo la quale l’incenerimento di legno di scarto aveva come
scopo scaldarsi, non convince né la SPAAS né codesto giudice, sia per l’orario
(all’imbrunire) sia in quanto sarebbe stato sufficiente un solo fuoco e non due
come è stato constatato. In definitiva, considerato il luogo dove è stato
incenerito e la documentazione fotografica in atti, il materiale incenerito deve
essere qualificato come scarto di legna da cantiere, il cui smaltimento al di
fuori degli appositi impianti è contrario all’art. 30c cpv. 2 LPAmb, poiché non
si tratta di rifiuti naturali provenienti dai boschi,
dai campi e dai giardini.
6.
Per quanto attiene
all’ammontare della multa, occorre esaminare se la stessa è ossequiosa dei
principi della proporzionalità e della legalità, ritenuto che la sua commisurazione
dipende da criteri oggettivi e proporzionati alla gravità dell’infrazione.
Giova rilevare che la
pena, oltre ad avere una natura punitiva, mira ad avere un effetto deterrente rispetto
alla possibilità di una reiterazione della violazione sanzionata.
È altresì importante
differenziare tra lo smaltimento illegale di rifiuti commesso intenzionalmente
o per negligenza. Nel presente caso, non vi sono indizi che permettano di concludere
che l’insorgente avesse l’intenzione di
smaltire in modo illecito del legname. Allo stesso tempo, il ricorrente è un
professionista del mestiere da anni e quindi avrebbe dovuto conoscere l’illiceità
del suo agire.
Tutto ciò considerato, la multa
inflitta risulta essere confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge. Essa appare adeguata a dissuadere l’insorgente dal
commettere ulteriori infrazioni. Per il resto, egli non evoca altre circostanze
che giustifichino una riduzione della multa.
7.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 30c cpv. 2 e 61 lettera f LPAmb; art. 1 e
26a, cifra 521 e segg. dell’allegato 3 e cifra 31 dell’allegato 5 dell’OIAt;
art. 1 e segg. LPContr,
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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