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Decisione

30.2009.108

Incenerimento illecito di legname di scarto da cantiere

22 dicembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti (art.

1 OIAt). L’art. 26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a

decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è

fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.

A

norma della cifra 521 dell’allegato 3 dell’OIAt, negli impianti alimentati con

legna, può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3

cpv. 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali

impianti.

Per

la cifra 31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere:

la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce,

in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna

allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti,

trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di

legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e

artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto né

ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett. c).

Secondo

la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, invece, non sono

considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione,

dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello

costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come

pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1.

Non

sono inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. b

dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname

di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del

legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento

contenente composti organo-alogenati (cifra 1), i rifiuti di legname o il

legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del

legno come il pentaclorofenolo (cifra 2), i miscugli di tali rifiuti con la

legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la

lettera a (cifra 3).

Chiunque intenzionalmente

incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito con la multa (art.

61 cpv. 1 lett. f LPAmb, nella versione in vigore fino al 31 luglio 2010). Se

l’autore ha agito per negligenza, è punibile con la multa (cpv. 2). Il

tentativo e la complicità sono punibili (cpv. 3).

3. Nel

presente caso, la SPAAS – in applicazione delle predette disposizioni – ha

Considerandi

rimproverato al multato di aver incenerito illecitamente almeno 80 kg di scarti di legna da cantiere e di imballaggi.

La decisione impugnata si

fonda sul rapporto di “contestazione emissioni eccessive” di data 11 febbraio

2009.

allestito dalla Polizia comunale di __________, intervenuta in loco, dal

quale risulta che il materiale bruciato è qualificato come “scarti di legna da

cantiere”, circostanza desumibile dalla documentazione fotografica acclusa al

rapporto e, del resto, perfettamente compatibile con il luogo dove è avvenuto

l’incenerimento.

4.

L’insorgente nel ricorso

afferma che: “non intendevo assolutamente incenerire degli scarti di

legname, ma a causa della giornata piovosa e fredda, per scaldarci, stavo

bruciando del legname pulito di pino (fodere di cantiere e pezzi di travetti),

sotto controllo ed all’interno di due bidoni di ferro”. L’insorgente

sostiene dunque di aver agito in completa buona fede, bruciando unicamente il

legname considerato non trattato e quindi non inquinante. Per tutte queste

ragioni chiede che la multa venga sensibilmente ridotta.

5.

Tale affermazione è in

contrasto con quanto asserito dal ricorrente nel verbale redatto dalla polizia

subito dopo i fatti e da lui sottoscritto. In quella sede, egli ha infatti dichiarato

che “per fare un po’ di pulizia decidevo di bruciare alcuni scarti legnosi”.

La versione secondo la quale l’incenerimento di legno di scarto aveva come

scopo scaldarsi, non convince né la SPAAS né codesto giudice, sia per l’orario

(all’imbrunire) sia in quanto sarebbe stato sufficiente un solo fuoco e non due

come è stato constatato. In definitiva, considerato il luogo dove è stato

incenerito e la documentazione fotografica in atti, il materiale incenerito deve

essere qualificato come scarto di legna da cantiere, il cui smaltimento al di

fuori degli appositi impianti è contrario all’art. 30c cpv. 2 LPAmb, poiché non

si tratta di rifiuti naturali provenienti dai boschi,

dai campi e dai giardini.

6.

Per quanto attiene

all’ammontare della multa, occorre esaminare se la stessa è ossequiosa dei

principi della proporzionalità e della legalità, ritenuto che la sua commisurazione

dipende da criteri oggettivi e proporzionati alla gravità dell’infrazione.

Giova rilevare che la

pena, oltre ad avere una natura punitiva, mira ad avere un effetto deterrente rispetto

alla possibilità di una reiterazione della violazione sanzionata.

È altresì importante

differenziare tra lo smaltimento illegale di rifiuti commesso intenzionalmente

o per negligenza. Nel presente caso, non vi sono indizi che permettano di concludere

che l’insorgente avesse l’intenzione di

smaltire in modo illecito del legname. Allo stesso tempo, il ricorrente è un

professionista del mestiere da anni e quindi avrebbe dovuto conoscere l’illiceità

del suo agire.

Tutto ciò considerato, la multa

inflitta risulta essere confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge. Essa appare adeguata a dissuadere l’insorgente dal

commettere ulteriori infrazioni. Per il resto, egli non evoca altre circostanze

che giustifichino una riduzione della multa.

7.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 30c cpv. 2 e 61 lettera f LPAmb; art. 1 e

26a, cifra 521 e segg. dell’allegato 3 e cifra 31 dell’allegato 5 dell’OIAt;

art. 1 e segg. LPContr,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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