30.2009.117
Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato
9 novembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2009.117
Data decisione, Autorità:
09.11.2010, PRPEN
Titolo:
Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2009.117
9738/105
Bellinzona
9
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 maggio 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione
10 aprile 2009 n. 9738/105 emessa d CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1 con decisione 10 aprile 2009 ha inflitto a Manuela Frau una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e
alle spese di fr. 10.-, per aver "illecitamente fatto uso, allo scopo
di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente
segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”,
il 1° febbraio 2009 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento;
considerato in diritto:
che la competenza di
questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che secondo l’art. 375bis
CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei
Considerandi
veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr.
20.
- a
fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver
illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data
23.
giugno 2003 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più
precisamente il 1° febbraio 2009 dalle ore 11.00 circa alle ore 19.00;
che la decisione impugnata si
basa sul rapporto di denuncia 3 febbraio 2009 presentato dal rappresentante
della proprietaria del fondo in questione (mappale n. 337 RFD del Comune di __________),
sul quale sorge il Centro commerciale __________;
che nel gravame la ricorrente
non contesta di per sé l’accertamento compiuto dal denunciante, esaurendosi
nelle seguenti considerazioni (ribadite in un successivo scritto – formalmente
irrito, poiché pervenuto nell’ambito del termine assegnato all’autorità di
prime cure per presentare le proprie osservazioni e produrre l’incarto, ma in
ogni caso dopo la scadenza del termine per ricorrere – datato 9 maggio 2009):
“Con la presente io __________
dichiaro di non lavorare più presso il centro __________, e quindi libera di
parcheggiare nel parcheggio clienti, in quanto tale.
In conclusione non intendo
pagare nessun tipo di contravvenzione”;
che, preso atto
dell’argomentazione addotta dalla multata, il denunciante ha ribadito la
propria posizione, specificando che: “(…) da un controllo effettuato presso
l’azienda di __________ per la quale lavorava, è risultato che in data 01
febbraio 2009, era operativa presso il negozio. Ad ulteriore riprova del fatto
che lavorasse c’è il tempo di sosta che va dalle 11.00 alle 19.00 (come
indicato sulla contravvenzione)” (cfr. scritto 28 maggio 2009);
che, nonostante il termine
impartitole da questo giudice con raccomandata 9 giugno 2009, l’insorgente non
ha smentito la circostanza evocata dal denunciante;
che ad ogni buon conto,
ammesso e non concesso che la ricorrente non lavorasse più presso il centro
commerciale in questione, ella non ha saputo rendere verosimile – in nessuna
delle comparse scritte – che nelle circostanze di tempo dell’infrazione ha
fruito del posteggio in veste di cliente (producendo ad esempio uno scontrino o
una ricevuta delle compere eseguite), né ha altrimenti giustificato la presenza
del suo veicolo in loco per tutto quel lasso di tempo;
che in siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure;
che la multa
inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei
limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375bis e
375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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