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Decisione

30.2009.117

Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato

9 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2009.117

Data decisione, Autorità:

09.11.2010, PRPEN

Titolo:

Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato

PARCHEGGIO

art. 375bis CPC-TI

art. 375ter CPC-TI

Incarto

n.

30.2009.117

9738/105

Bellinzona

9

novembre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 maggio 2009 presentato da

RI 1

contro

la decisione

10 aprile 2009 n. 9738/105 emessa d CRTE 1

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto:

che la CRTE 1 con decisione 10 aprile 2009 ha inflitto a Manuela Frau una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e

alle spese di fr. 10.-, per aver "illecitamente fatto uso, allo scopo

di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente

segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”,

il 1° febbraio 2009 in territorio di __________;

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento;

considerato in diritto:

che la competenza di

questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che secondo l’art. 375bis

CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei

Considerandi

veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova

l’immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte

procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in

loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a

scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr.

20.

- a

fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del

divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine

perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per

iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC);

che la CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver

illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di

un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data

23.

giugno 2003 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più

precisamente il 1° febbraio 2009 dalle ore 11.00 circa alle ore 19.00;

che la decisione impugnata si

basa sul rapporto di denuncia 3 febbraio 2009 presentato dal rappresentante

della proprietaria del fondo in questione (mappale n. 337 RFD del Comune di __________),

sul quale sorge il Centro commerciale __________;

che nel gravame la ricorrente

non contesta di per sé l’accertamento compiuto dal denunciante, esaurendosi

nelle seguenti considerazioni (ribadite in un successivo scritto – formalmente

irrito, poiché pervenuto nell’ambito del termine assegnato all’autorità di

prime cure per presentare le proprie osservazioni e produrre l’incarto, ma in

ogni caso dopo la scadenza del termine per ricorrere – datato 9 maggio 2009):

“Con la presente io __________

dichiaro di non lavorare più presso il centro __________, e quindi libera di

parcheggiare nel parcheggio clienti, in quanto tale.

In conclusione non intendo

pagare nessun tipo di contravvenzione”;

che, preso atto

dell’argomentazione addotta dalla multata, il denunciante ha ribadito la

propria posizione, specificando che: “(…) da un controllo effettuato presso

l’azienda di __________ per la quale lavorava, è risultato che in data 01

febbraio 2009, era operativa presso il negozio. Ad ulteriore riprova del fatto

che lavorasse c’è il tempo di sosta che va dalle 11.00 alle 19.00 (come

indicato sulla contravvenzione)” (cfr. scritto 28 maggio 2009);

che, nonostante il termine

impartitole da questo giudice con raccomandata 9 giugno 2009, l’insorgente non

ha smentito la circostanza evocata dal denunciante;

che ad ogni buon conto,

ammesso e non concesso che la ricorrente non lavorasse più presso il centro

commerciale in questione, ella non ha saputo rendere verosimile – in nessuna

delle comparse scritte – che nelle circostanze di tempo dell’infrazione ha

fruito del posteggio in veste di cliente (producendo ad esempio uno scontrino o

una ricevuta delle compere eseguite), né ha altrimenti giustificato la presenza

del suo veicolo in loco per tutto quel lasso di tempo;

che in siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere

alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure;

che la multa

inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei

limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis e

375ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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