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Decisione

30.2009.118

Posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata

21 dicembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

10 aprile 2009 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:

“Ha posteggiato il veicolo

TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”.

Fatti accertati il 1° ottobre 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2

lett. a ONC; 30 OSStr.

B. Contro predetta pronuncia

dipartimentale il signor RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1, con

comunicazione 11 maggio 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è per tanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali. Secondo l’art. 30 cpv. 1 OSStr il segnale «Divieto di fermata»

(2.49) vieta la fermata volontaria di veicoli dalla parte della strada

provvista di un tale segnale.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per il parcheggio, in aree su cui è segnalato il divieto di fermata

fino a 60 min., l’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari (OMD)

commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 230.1).

3.

La CRTE 1 ha multato il signor RI 1, come detto, per aver posteggiato il veicolo TI __________ in un luogo in

cui era segnalato il divieto di fermata, il 1° ottobre 2008 in via __________ a __________.

4.

L’insorgente si

giustifica asserendo che la sera del 30 settembre 2008 egli aveva posteggiato

il suo veicolo nell’unico stallo in asfalto presente nel parcheggio con disco

sito al termine di Via __________, sul retro della sua abitazione, esponendo

regolarmente il disco orario, ritenuto che non vi era, a suo dire, alcun

segnale che inibisse il posteggio in quello stallo.

Egli sostiene che “il

29.

settembre 2009 furono posati alcuni segnali mobili di divieto di fermata,

sparpagliati sul piazzale (rivestito di sagomati, ndr) dove era

necessario tagliare l’erba. Su un separato cartello mobile, posto all’inizio

del piazzale (di fianco al segnale fisso di cui a no. 4.18 dell’allegato 2 alla

OSS) era scritto che il divieto di sosta era dovuto ai lavori di manutenzione e

valeva per il giorno 01.10.2008, dalle ore 08.00 in poi” (cfr. ricorso, punto 2.3).

Soggiunge che “dopo che il

veicolo era già stato spostato, si notò che, in quel punto, era stato messo un

segnale (mobile, posto su un paletto di ferro) di divieto di fermata” (cfr.

ricorso, punto 2.5).

5.

Chiamato ad esprimersi

sulle argomentazioni dell’insorgente, l’agente accertatore ha, tra l’altro,

precisato che:

“La segnaletica era esposta

già da diversi giorni (l’insorgente medesimo ammette che era in loco da

alcuni giorni, ndr), gli operai del DSU hanno dovuto aspettare con i lavori

a causa dei veicoli parcheggiati ed il veicolo __________ targato TI __________

era posteggiato all’interno del sedime (regolarmente e chiaramente segnalato)”

(cfr. rapporto di controsservazioni 16 ottobre 2008).

6.

In concreto, va detto che

dal fascicolo processuale non emerge dove fosse ubicata esattamente la

segnaletica provvisoria, così da poter stabilire se fosse chiara e univoca

(ovvero riferita all’intera superficie del parcheggio con disco oppure solo al

piazzale in sagomati oggetto dei lavori di manutenzione), né tanto meno è

possibile appurare dove fosse stazionato il veicolo del multato, l’agente

accertatore essendosi limitato ad asserire che era posteggiato “all’interno del

sedime”. D’altra parte, occorre rilevare che l’agente non si è invero

confrontato con le circostanze evocate dal ricorrente in modo assai lineare (salvo

un’unica contraddizione sul momento in cui ha constatato la presenza del

segnale) e costante sin dalla prima comparsa scritta, e meglio che la sera

precedente ai fatti non vi era alcun segnale mobile nei pressi dello stallo in

cui ha posteggiato e che lo stesso è comparso solo all’indomani. Circostanze

sulle quali invero nulla induce a dubitare.

In siffatte evenienze, questo

giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al

convincimento che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione

ascrittagli.

Si

giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione

impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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