30.2009.118
Posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata
21 dicembre 2010Italiano5 min
Source ti.ch
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.118
Data decisione, Autorità:
21.12.2010, PRPEN
Titolo:
Posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 37 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 19 cpv. 2 let. a ONCS
art. 30 OSSTR
Incarto
n.
30.2009.118
9722/190
Bellinzona
15 ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
segretario Giuseppe Gianella per statuire sul ricorso 23 aprile 2009 presentato
da
RI 1, ,
contro
la decisione
10 aprile 2009 n. 9722/190 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 11 maggio 2009
presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
10 aprile 2009 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
“Ha posteggiato il veicolo
TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”.
Fatti accertati il 1° ottobre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2
lett. a ONC; 30 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia
dipartimentale il signor RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 11 maggio 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è per tanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali. Secondo l’art. 30 cpv. 1 OSStr il segnale «Divieto di fermata»
(2.49) vieta la fermata volontaria di veicoli dalla parte della strada
provvista di un tale segnale.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per il parcheggio, in aree su cui è segnalato il divieto di fermata
fino a 60 min., l’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari (OMD)
commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 230.1).
3.
La CRTE 1 ha multato il signor RI 1, come detto, per aver posteggiato il veicolo TI __________ in un luogo in
cui era segnalato il divieto di fermata, il 1° ottobre 2008 in via __________ a __________.
4.
L’insorgente si
giustifica asserendo che la sera del 30 settembre 2008 egli aveva posteggiato
il suo veicolo nell’unico stallo in asfalto presente nel parcheggio con disco
sito al termine di Via __________, sul retro della sua abitazione, esponendo
regolarmente il disco orario, ritenuto che non vi era, a suo dire, alcun
segnale che inibisse il posteggio in quello stallo.
Egli sostiene che “il
29.
settembre 2009 furono posati alcuni segnali mobili di divieto di fermata,
sparpagliati sul piazzale (rivestito di sagomati, ndr) dove era
necessario tagliare l’erba. Su un separato cartello mobile, posto all’inizio
del piazzale (di fianco al segnale fisso di cui a no. 4.18 dell’allegato 2 alla
OSS) era scritto che il divieto di sosta era dovuto ai lavori di manutenzione e
valeva per il giorno 01.10.2008, dalle ore 08.00 in poi” (cfr. ricorso, punto 2.3).
Soggiunge che “dopo che il
veicolo era già stato spostato, si notò che, in quel punto, era stato messo un
segnale (mobile, posto su un paletto di ferro) di divieto di fermata” (cfr.
ricorso, punto 2.5).
5.
Chiamato ad esprimersi
sulle argomentazioni dell’insorgente, l’agente accertatore ha, tra l’altro,
precisato che:
“La segnaletica era esposta
già da diversi giorni (l’insorgente medesimo ammette che era in loco da
alcuni giorni, ndr), gli operai del DSU hanno dovuto aspettare con i lavori
a causa dei veicoli parcheggiati ed il veicolo __________ targato TI __________
era posteggiato all’interno del sedime (regolarmente e chiaramente segnalato)”
(cfr. rapporto di controsservazioni 16 ottobre 2008).
6.
In concreto, va detto che
dal fascicolo processuale non emerge dove fosse ubicata esattamente la
segnaletica provvisoria, così da poter stabilire se fosse chiara e univoca
(ovvero riferita all’intera superficie del parcheggio con disco oppure solo al
piazzale in sagomati oggetto dei lavori di manutenzione), né tanto meno è
possibile appurare dove fosse stazionato il veicolo del multato, l’agente
accertatore essendosi limitato ad asserire che era posteggiato “all’interno del
sedime”. D’altra parte, occorre rilevare che l’agente non si è invero
confrontato con le circostanze evocate dal ricorrente in modo assai lineare (salvo
un’unica contraddizione sul momento in cui ha constatato la presenza del
segnale) e costante sin dalla prima comparsa scritta, e meglio che la sera
precedente ai fatti non vi era alcun segnale mobile nei pressi dello stallo in
cui ha posteggiato e che lo stesso è comparso solo all’indomani. Circostanze
sulle quali invero nulla induce a dubitare.
In siffatte evenienze, questo
giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al
convincimento che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione
ascrittagli.
Si
giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione
impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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