30.2009.119
Circolare producendo rumore evitabile
8 novembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2009.119
Data decisione, Autorità:
08.11.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare producendo rumore evitabile
MOLESTIE
art. 42 cpv. 1 LCSTR
art. 33 ONCS
Incarto
n.
30.2009.119
9554/104
Bellinzona
8
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 24 aprile
2009 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione
10 aprile 2009 n. 9554/104 emessa dalla CRTE 1, __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione
10 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il
veicolo __________ producendo rumore evitabile per l’uso irrazionale del
motore”.
Fatti
accertati il 6 gennaio 2009 in territorio di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 33 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’art. 42 cpv. 1 LCStr
prescrive al conducente di astenersi dal cagionare agli utenti della strada e
ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere,
fumo o puzzo e di evitare, il più possibile, di spaventare gli animali.
Per quanto riguarda il rumore,
l’art. 33 ONC precisa che i conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono
cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei
luoghi di riposo e di notte. È segnatamente vietato (a) usare in modo continuo
e inadeguato l’avviamento e riscaldare e far girare inutilmente il motore di
veicoli fermi, (b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce
basse, (c) accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza, (d)
effettuare continuamente giri inutili nell’interno delle località, (e)
circolare troppo rapidamente, soprattutto con veicoli provvisti di cerchioni
metallici, con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita, (f)
caricare e scaricare veicoli senza precauzione e trasportare bidoni e analoghi
carichi rumorosi senza fissarli e senza isolarli, (g) sbattere le portiere, il
cofano, il coperchio del portabagagli e simili, (h) disturbare con apparecchi
radio e altri apparecchi per la riproduzione del suono, installati e
trasportati nel veicolo.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
In applicazione delle
predette disposizioni, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di
avere provocato del rumore molesto evitabile circolando con la propria
autovettura sul piazzale del posteggio pubblico situato in località __________
(comune di __________), facendo girare il motore a regime elevato nelle marce
basse.
4.
RI 1, da parte sua,
contesta l’addebito mossogli sostenendo in primo luogo che lo scopo del giro in
macchina attraverso il piazzale era quello di verificare la tenuta del veicolo
e la propria abilità di conducente (avendo da poco ottenuto la patente) su una
superficie ghiacciata come quella in questione. In secondo luogo, l’insorgente
nega di essere circolato con il motore a regime elevato, supportando tale
affermazione con considerazioni di carattere tecnico:
“A questo punto una
considerazione mi sorge spontanea: vengo accusato di «produrre rumore evitabile
per l’uso irrazionale del motore». Vorrei mettere in evidenza il seguente
fatto: essendo il fondo stradale assai scivoloso e considerando che
l’autovettura in questione (Opel astra caravan 1.8) è a trazione anteriore,
come è possibile che producessi «rumore evitabile» o, facendo riferimento alla
legge sulla circolazione stradale (ART. 42 CPV. 1), che cagionassi agli utenti
della strada e ai vicini molestie evitabili, in questo caso con rumore?
Effettivamente per produrre «rumore evitabile» avrei dovuto mantenere un
elevato numero di giri del motore che a sua volta avrebbe determinato uno
slittamento degli pneumatici, il che avrebbe impedito al veicolo di muoversi. E
quindi non avrei potuto arrivare al mio scopo (provare una curva dinamica su
fondo scivoloso). Queste considerazioni inoltre sono fatte senza contare che
l’auto è fornita di controllo della trazione. In effetti l’autovettura possiede
un sistema di controllo della trazione, questo significa che se su un fondo a
bassa aderenza (come era quello del luogo della presunta infrazione) avessi
aumentato il numero di giri in modo così eccessivo da causare «rumore
evitabile», il suddetto sistema avrebbe tagliato potenza al motore con un
conseguente calo dei giri, e quindi di riflesso del rumore, ridando aderenza
agli pneumatici. E a seguito di queste considerazioni mi permetto di contestare
l’accusa che mi viene mossa e di sottolineare come le circostanze dimostrino
come in quel[l’]occasione non abbia infranto ne l’ART. 42 CPV. 1 della
legge sulla circolazione stradale, ne tanto meno l’ART. 33 dell’ordinanza sulle
norme della circolazione. Più precisamente riguardo all’ART. 33 dell’ordinanza
sulle norme della circolazione non stavo usando inadeguatamente e in modo
continuo l’avviamento, come non stavo neppure facendo girare il motore inutilmente
da fermo. Inoltre, siccome già in moto nel momento precedente la presunta
infrazione, non stavo nemmeno accelerando troppo rapidamente. Infine, come già
spiegato prima, non avrei potuto far girare il motore a regime elevato anche se
lo avessi voluto (che non fu il caso)”.
5.
In sede di
controsservazioni l’agente denunciante ha confermato l’infrazione imputata al
ricorrente, dichiarando:
“Il 06
gennaio 2009 durante un pattugliamento con il collega sgt. __________ in via __________
in territorio di __________, notavo l’autovettura di marca OPEL ASTRA G 18
CVAN, targata __________, che stava eseguendo delle gincane dentro il posteggio
pubblico «__________ », e faceva uso irrazionale del freno a
mano, nello stesso tempo produceva rumore evitabile per l’uso irrazionale del
motore.
Fermato sul sedime dei
posteggi sopra citati, intimavo verbalmente al RI 1 l’infrazione da lui
commessa.
Contrariamente a quanto da
lui riferito, posso fare rimarcare che i posteggi pubblici non sono dei
piazzali per provare il comportamento della propria vettura.
Per altro posso confermare
che vi erano altre persone nel posteggio che osservavano le sue prodezze”.
6.
In presenza di versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente denunciante non
fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La
valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nella
fattispecie, non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dal
poliziotto, che ha proceduto a una constatazione per nulla complessa. Stanti il
momento (le ore 01.30 di una fredda notte di inizio gennaio antecedente a un
giorno lavorativo) e il luogo (la periferia di __________) in cui si sono
svolti, è in effetti certo che i fatti siano stati accertati in un contesto di
movimenti veicolari e di persone estremamente contenuto, tale cioè da escludere
la presenza di fattori che possano avere fuorviato l’agente denunciante nella
percezione del carattere (molesto) del rumore prodotto dal mezzo guidato da RI
1.
Quest’ultima
eventualità non viene del resto suggerita né dagli atti, né dagli argomenti
sollevati dall’insorgente. Al riguardo, appare francamente poco credibile che
all’una e mezzo di notte, all’uscita dal cinema (cfr. il ricorso) - e dunque
probabilmente in compagnia di amici - il ricorrente abbia improvvisamente
deciso di ripetere sul piazzale del posteggio quanto appreso al corso
antisbandamento frequentato in precedenza, così da rientrare al domicilio in
sicurezza. È invero assai più probabile che davanti agli amici il ricorrente
abbia voluto provare ad eseguire alcune evoluzioni (testacoda) con il proprio
veicolo, possibili sfruttando il fondo ghiacciato ed aiutandosi con il freno a
mano e - per l’appunto - con le marce basse. Che tale ipotesi, tale da rendere
del tutto prive di oggetto le asserzioni di ordine tecnico del ricorrente, sia
verosimile, risulta altresì da quanto riportato dal poliziotto (e non oggetto
di contestazione) nel rapporto di controsservazioni, segnatamente dall’uso
irrazionale del freno a mano e dalla presenza di persone intente ad osservare
il comportamento __________ evidentemente particolare - di RI 1.
A differenza
del multato, inoltre, l’agente denunciante ha l’obbligo conseguente al suo
ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo
fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente
disciplinari. Anche per tale motivo si ritene quindi che la versione del
poliziotto, il quale non può essersi inventato tutto di sana pianta, sia più
credibile di quella dell’insorgente.
Visto quanto
precede, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia
effettivamente compiuto l’infrazione addebitatagli dalla Sezione della
circolazione.
7.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 35 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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