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Decisione

30.2009.119

Circolare producendo rumore evitabile

8 novembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 6 gennaio 2009 in territorio di __________.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 33 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’art. 42 cpv. 1 LCStr

prescrive al conducente di astenersi dal cagionare agli utenti della strada e

ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere,

fumo o puzzo e di evitare, il più possibile, di spaventare gli animali.

Per quanto riguarda il rumore,

l’art. 33 ONC precisa che i conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono

cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei

luoghi di riposo e di notte. È segnatamente vietato (a) usare in modo continuo

e inadeguato l’avviamento e riscaldare e far girare inutilmente il motore di

veicoli fermi, (b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce

basse, (c) accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza, (d)

effettuare continuamente giri inutili nell’interno delle località, (e)

circolare troppo rapidamente, soprattutto con veicoli provvisti di cerchioni

metallici, con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita, (f)

caricare e scaricare veicoli senza precauzione e trasportare bidoni e analoghi

carichi rumorosi senza fissarli e senza isolarli, (g) sbattere le portiere, il

cofano, il coperchio del portabagagli e simili, (h) disturbare con apparecchi

radio e altri apparecchi per la riproduzione del suono, installati e

trasportati nel veicolo.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

In applicazione delle

predette disposizioni, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di

avere provocato del rumore molesto evitabile circolando con la propria

autovettura sul piazzale del posteggio pubblico situato in località __________

(comune di __________), facendo girare il motore a regime elevato nelle marce

basse.

4.

RI 1, da parte sua,

contesta l’addebito mossogli sostenendo in primo luogo che lo scopo del giro in

macchina attraverso il piazzale era quello di verificare la tenuta del veicolo

e la propria abilità di conducente (avendo da poco ottenuto la patente) su una

superficie ghiacciata come quella in questione. In secondo luogo, l’insorgente

nega di essere circolato con il motore a regime elevato, supportando tale

affermazione con considerazioni di carattere tecnico:

“A questo punto una

considerazione mi sorge spontanea: vengo accusato di «produrre rumore evitabile

per l’uso irrazionale del motore». Vorrei mettere in evidenza il seguente

fatto: essendo il fondo stradale assai scivoloso e considerando che

l’autovettura in questione (Opel astra caravan 1.8) è a trazione anteriore,

come è possibile che producessi «rumore evitabile» o, facendo riferimento alla

legge sulla circolazione stradale (ART. 42 CPV. 1), che cagionassi agli utenti

della strada e ai vicini molestie evitabili, in questo caso con rumore?

Effettivamente per produrre «rumore evitabile» avrei dovuto mantenere un

elevato numero di giri del motore che a sua volta avrebbe determinato uno

slittamento degli pneumatici, il che avrebbe impedito al veicolo di muoversi. E

quindi non avrei potuto arrivare al mio scopo (provare una curva dinamica su

fondo scivoloso). Queste considerazioni inoltre sono fatte senza contare che

l’auto è fornita di controllo della trazione. In effetti l’autovettura possiede

un sistema di controllo della trazione, questo significa che se su un fondo a

bassa aderenza (come era quello del luogo della presunta infrazione) avessi

aumentato il numero di giri in modo così eccessivo da causare «rumore

evitabile», il suddetto sistema avrebbe tagliato potenza al motore con un

conseguente calo dei giri, e quindi di riflesso del rumore, ridando aderenza

agli pneumatici. E a seguito di queste considerazioni mi permetto di contestare

l’accusa che mi viene mossa e di sottolineare come le circostanze dimostrino

come in quel[l’]occasione non abbia infranto ne l’ART. 42 CPV. 1 della

legge sulla circolazione stradale, ne tanto meno l’ART. 33 dell’ordinanza sulle

norme della circolazione. Più precisamente riguardo all’ART. 33 dell’ordinanza

sulle norme della circolazione non stavo usando inadeguatamente e in modo

continuo l’avviamento, come non stavo neppure facendo girare il motore inutilmente

da fermo. Inoltre, siccome già in moto nel momento precedente la presunta

infrazione, non stavo nemmeno accelerando troppo rapidamente. Infine, come già

spiegato prima, non avrei potuto far girare il motore a regime elevato anche se

lo avessi voluto (che non fu il caso)”.

5.

In sede di

controsservazioni l’agente denunciante ha confermato l’infrazione imputata al

ricorrente, dichiarando:

“Il 06

gennaio 2009 durante un pattugliamento con il collega sgt. __________ in via __________

in territorio di __________, notavo l’autovettura di marca OPEL ASTRA G 18

CVAN, targata __________, che stava eseguendo delle gincane dentro il posteggio

pubblico «__________ », e faceva uso irrazionale del freno a

mano, nello stesso tempo produceva rumore evitabile per l’uso irrazionale del

motore.

Fermato sul sedime dei

posteggi sopra citati, intimavo verbalmente al RI 1 l’infrazione da lui

commessa.

Contrariamente a quanto da

lui riferito, posso fare rimarcare che i posteggi pubblici non sono dei

piazzali per provare il comportamento della propria vettura.

Per altro posso confermare

che vi erano altre persone nel posteggio che osservavano le sue prodezze”.

6.

In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente denunciante non

fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La

valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nella

fattispecie, non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dal

poliziotto, che ha proceduto a una constatazione per nulla complessa. Stanti il

momento (le ore 01.30 di una fredda notte di inizio gennaio antecedente a un

giorno lavorativo) e il luogo (la periferia di __________) in cui si sono

svolti, è in effetti certo che i fatti siano stati accertati in un contesto di

movimenti veicolari e di persone estremamente contenuto, tale cioè da escludere

la presenza di fattori che possano avere fuorviato l’agente denunciante nella

percezione del carattere (molesto) del rumore prodotto dal mezzo guidato da RI

1.

Quest’ultima

eventualità non viene del resto suggerita né dagli atti, né dagli argomenti

sollevati dall’insorgente. Al riguardo, appare francamente poco credibile che

all’una e mezzo di notte, all’uscita dal cinema (cfr. il ricorso) - e dunque

probabilmente in compagnia di amici - il ricorrente abbia improvvisamente

deciso di ripetere sul piazzale del posteggio quanto appreso al corso

antisbandamento frequentato in precedenza, così da rientrare al domicilio in

sicurezza. È invero assai più probabile che davanti agli amici il ricorrente

abbia voluto provare ad eseguire alcune evoluzioni (testacoda) con il proprio

veicolo, possibili sfruttando il fondo ghiacciato ed aiutandosi con il freno a

mano e - per l’appunto - con le marce basse. Che tale ipotesi, tale da rendere

del tutto prive di oggetto le asserzioni di ordine tecnico del ricorrente, sia

verosimile, risulta altresì da quanto riportato dal poliziotto (e non oggetto

di contestazione) nel rapporto di controsservazioni, segnatamente dall’uso

irrazionale del freno a mano e dalla presenza di persone intente ad osservare

il comportamento __________ evidentemente particolare - di RI 1.

A differenza

del multato, inoltre, l’agente denunciante ha l’obbligo conseguente al suo

ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo

fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente

disciplinari. Anche per tale motivo si ritene quindi che la versione del

poliziotto, il quale non può essersi inventato tutto di sana pianta, sia più

credibile di quella dell’insorgente.

Visto quanto

precede, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia

effettivamente compiuto l’infrazione addebitatagli dalla Sezione della

circolazione.

7.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 35 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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