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Decisione

30.2009.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono

essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i

redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in

considerazione per il calcolo della rendita (art.

52c OAVS; cfr. DTF 130 V 51).

5. La

giurisprudenza sancita dall'allora

Tribunale federale delle assicurazioni con l'interpretazione data nel 2003 dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS in connessione con l'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a LAVS,

secondo cui i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non

sono considerati pagati se il coniuge attivo ha diritto a una rendita di

vecchiaia (cfr. DTF 103 V 49 e qui sopra consid. 2.3), è stata precisata dall'Alta Corte

in una sentenza H 73/06 del 26 gennaio 2007.

In questa sentenza, pubblicata

in DTF 133 V 201, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dei contributi ai

sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett.

a LAVS si applica pure ai casi in cui una persona senza attività lucrativa

dispone, al momento in cui si realizza il primo evento assicurativo della

vecchiaia da parte del suo coniuge esercitante un'attività lucrativa, di un reddito sufficiente per potere beneficiare,

al raggiungimento dei 64 o 65 anni, della rendita di vecchiaia massima possibile

in funzione degli anni di contribuzione acquisiti.

In questo senso, l'assicurato senza attività lucrativa il cui

coniuge percepisce una rendita di vecchiaia e continua l'esercizio di un'attività lucrativa contribuendo quindi all'AVS per un importo uguale almeno al doppio

del contributo minimo, è considerato come avere pagato lui stesso i contributi

ai sensi dell'art. 3 cpv. 3

lett. a LAVS, soltanto se può giustificare, al momento in cui il coniuge

riceve la sua rendita di vecchiaia, un reddito già sufficiente che lo porta a

beneficiare di una rendita massima di vecchiaia tenendo conto, quando l'assicurato stesso raggiungerà l'età pensionabile, degli anni di

contribuzione raggiunti.

Questa nuova soluzione adottata dal TF è stata

confermata nella sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007.

Nella sua presa di

posizione sul caso sfociato nella citata sentenza del 26 gennaio 2007, l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali aveva persino proposto una modifica della prassi, nel senso di

applicare l'art. 3 cpv. 3 LAVS

a tutti gli assicurati senza attività lucrativa il cui coniuge è attivo.

A sostegno di questa

proposta, l'UFAS si è anche

fondato sulle modifiche previste dal primo Messaggio del 21 dicembre 2005 del

Consiglio federale all'11a

revisione dell'AVS (FF 2006

pag. 1823), secondo le quali il nuovo capoverso 4 dell'art. 3 LAVS dovrebbe disporre di applicare l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS all'assicurato il cui coniuge esercita un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età del pensionamento (FF 2006 pag. 1868), in modo tale da

permettere anche ai pensionati attivi che hanno versato almeno il doppio del

contributo minimo di esonerare il coniuge più giovane che non esercita un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 4 lett. b

pLAVS, FF 2006 pag. 1878).

Infatti, secondo il

Consiglio federale, la giurisprudenza sancita dalla DTF 130 V 49 è in contraddizione

con la volontà politica di mantenere il più possibile gli assicurati nella vita

attiva. Pertanto, un ritorno alla vecchia prassi è più che indicata, in cambio

della necessità che i contributi più elevati pagati dai pensionati attivi

permettano l'esenzione del

coniuge senza attività lucrativa dall'obbligo contributivo (FF 2006 pag. 1869).

Il Tribunale federale non ha tuttavia

seguito l'impostazione dell'UFAS (DTF 133 V 201 consid. 4.4:

"Es besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso

weniger, als National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in

Angriff genommen haben."), ed ha riconfermato la sua giurisprudenza

nella STF H 158/06.

Tanto meno, quindi,

questo Tribunale può adottare una soluzione diversa da quella indicata dall'autorità giudiziaria federale nella sua

recente precisazione di giurisprudenza.

6. Conformandosi

pertanto a quanto stabilito dal TF nel 2007 (DTF 133 V 201 consid. 4.3), la

scrivente Corte deve verificare se la ricorrente, ponendosi al momento in cui

suo marito è andato in pensione (quindi quando si è realizzato il primo evento

Considerandi

previsto dalla LAVS), avrebbe avuto diritto ad una rendita completa massima

dell'AVS al compimento dei 64 anni.

Dalla documentazione relativa al

calcolo della rendita dell'assicurata e del coniuge, si evince che tanto la ricorrente quanto suo marito non hanno lacune contributive

(doc. 1) e dunque possono beneficiare di una scala rendite completa (scala 44

per lui, scala 43 per lei).

Il periodo di

contribuzione della ricorrente, fissato in 43 anni siccome nata nel 1944, va

dal 1° gennaio 1965 (anno susseguente al compimento dei 20 anni) al 31 dicembre

2007.

(anno precedente l'inizio

della rendita, realizzatosi il 1° febbraio 2008).

Il 28 aprile 2009

(doc. 1) il Servizio rendite e indennità della Cassa di compensazione ha così

eseguito il calcolo della rendita tenendo conto da un lato della circostanza

che il marito della ricorrente ha maturato il diritto alla rendita AVS il 1°

ottobre 1998 essendo nato nel settembre 1933; d'altro lato, che il secondo evento assicurato si è realizzato il 1°

febbraio 2008, ossia il mese successivo al compimento dei 64 anni da parte dell'assicurata che l'ha portata a beneficiare della rendita AVS.

Tenendo conto di

questi fattori, la rendita semplice di vecchiaia spettante a __________ fino a

prima della ripartizione dei redditi ammontava all'importo massimo riconosciuto dalla legge, corrispondente a

Fr. 2'210.- al mese nel 2008 ed

a Fr. 2'280.- nel 2009 (doc. 1

pag. 13).

Con lo splitting

dei redditi conseguiti dai coniugi, da attuare al momento della realizzazione

del secondo evento assicurato, dal febbraio 2008 la rendita semplice non

plafonata di competenza della ricorrente ammontava a Fr. 2'210.- e nel 2009 a Fr. 2'280.- (doc. 1 pag. 13).

Di conseguenza, a

partire dal 1° febbraio 2008 la Cassa ha proceduto al plafonamento di queste

rendite, necessario perché la somma delle rendite semplici dei coniugi (Fr. 2'210.- + Fr. 2'210.- = Fr. 4'420.-)

superava il limite di plafonamento consentito (per il 2008: Fr. 3'315.- e per il 2009: Fr. 3'420.-, pari al 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia,

art. 35 LAVS). Da ciò è risultata una rendita plafonata di Fr. 1'658.- per ciascun coniuge, importo che per

il 2009 è lievitato a Fr. 1'710.-

al mese.

Quest'ultima cifra corrisponde alla risposta che

il 20 febbraio 2009 (doc. G) il Servizio rendite e indennità della Cassa di compensazione

ha fornito all'assicurata su

sua specifica richiesta, il quale ha indicato che dal mese di febbraio 2008 la

rendita AVS di suo marito è stata ricalcolata e da quel momento entrambi

raggiungono il massimo per coniugi, pari a Fr. 1'710.- per il 2009.

7.

In

virtù di quanto esposto, la decisione adottata dalla Cassa di compensazione non

rispecchia la recente giurisprudenza del Tribunale federale.

In effetti, l'esonero contributivo

previsto dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS è ora attuabile soltanto se la

ricorrente può giustificare un reddito sufficiente per beneficiare di una

rendita di vecchiaia massima tenuto conto degli anni di contribuzione

acquisiti quando compirà 64 anni (DTF 133 V 201 consid. 4.3:

"Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG ist auch anwendbar, sobald die

nichterwerbstätige Person nach Eintritt des ersten Versicherungsfalles Alter

bei ihrem erwerbstätigen Ehegatten genügend Einkommen ausweist, um in den

Genuss der entsprechend den erworbenen Beitragsjahren bei Vollendung des 64.

oder 65. Altersjahres nach Art. 21 Abs. 1 AHVG ihr zustehenden maximalen

Altersrente zu kommen.").

Dato che dalle tabelle

di calcolo agli atti risulta che prima del plafonamento (e non dopo,

come la Cassa di compensazione si ostina erroneamente a ritenere, quando

paragona Fr. 1'710.- con Fr. 2'280.-), ossia l'importo non plafonato della rendita semplice di vecchiaia spettante alla ricorrente, era

pari al massimo erogabile al momento del compimento dei 64 anni (DTF 133

V 201 consid. 4.4 in fine), si deve concludere che al momento in cui il

marito è andato in pensione (ottobre 1998) l'assicurata disponeva – tramite il coniuge in virtù dello splitting

- di un reddito sufficiente tale da poterla far beneficiare, al momento del suo

pensionamento nel febbraio 2008 (e non nel 2009), della rendita massima

di vecchiaia semplice possibile in funzione degli anni di contribuzione

acquisiti (scala 43: Fr. 2'210.-

nel 2008).

L'insorgente può quindi beneficiare dell'avvenuto pagamento del doppio del contributo

minimo da parte del proprio coniuge mediante l'esercizio dell'attività

lucrativa, ciò che le consente, come per gli anni precedenti, l'esonero dal versamento dei contributi

personali quale persona senza attività lucrativa per gli anni 2005, 2006 e 2007

(art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

Di conseguenza, le

decisioni della Cassa di compensazione di fissazione dei contributi per i

summenzionati anni vanno annullate. Gli importi richiesti, nella misura in cui

sono già stati versati dall'insorgente,

devono essere pertanto restituiti, con il beneficio degli interessi

compensativi in virtù dell'art.

41ter OAVS.

All'assicurata, vincitrice in causa e

patrocinata da un legale, vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. La

decisione impugnata è annullata.

1.2. La

ricorrente è esentata dal versare contributi AVS/AI/IPG come persona senza attività

lucrativa per gli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente la somma di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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