30.2009.12
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15 giugno 2009Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2009.12
Data decisione, Autorità:
15.06.2009, TCA
Titolo:
Esenzione dal pagamento di contributi se la persona senza attività,quando si realizza il primo evento assicurato per il coniuge attivo professionalmente,dispone d'un reddito sufficiente per beneficiare di rendita semplice AVS,PRIMA del plafonamento,pari al massimo erogabile quando compirà 64/65 anni
CONIUGE ESERCITA ATTIVITÀ LUCRATIVA
CONTRIBUTI
DOPPIO DEL CONTRIBUTO MINIMO
ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 3 cpv. 3 let. a LAVS
art. 10 agg. 1 LAVS
art. 21 cpv. 2 LAVS
art. 29bis cpv. 1 LAVS
art. 29quinquies LAVS
art. 29quinquies cpv. 4 let. a LAVS
art. 52c OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2009.12
TB
Lugano
15 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 marzo
2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Il
14 dicembre 2007 (doc. 21) RI 1, nata nel 1944 e coniugata con __________, nato
nel 1933 ed ancora attivo professionalmente, ha chiesto di essere affiliata
come persona senza attività lucrativa, compilando l'apposito formulario.
Il 21 dicembre 2007
(doc. 20) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurata di averla affiliata in questa categoria dal 1° gennaio
2004. Così, il 21 gennaio 2008 (doc. 19), il 9 ed il 23 febbraio 2009 (doc. H) la Cassa ha emanato quattro decisioni
definitive di fissazione dei contributi rispettivamente per gli anni 2004 (doc.
19), 2005 (doc. 17), 2006 (doc. 12) e 2007 (doc. 10).
Basandosi sulla
sostanza netta totale dei coniugi e dividendola per due, l'amministrazione ha stabilito la sostanza
determinante e conseguentemente il contributo AVS/AI/IPG di Fr. 3'193,60 per il 2004, di Fr. 7'056,85 per il 2005 e di Fr. 7'211,40 per gli anni 2006 e 2007, spese
amministrative comprese.
B. Nella
decisione su opposizione del 24 marzo 2009 (doc. B), l'amministrazione ha invocato la recente giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 133 V 201) per respingere l'opposizione del 25 febbraio 2009 (doc. E) formulata contro la
decisione relativa al 2004 e cautelativamente anche contro le decisioni future
concernenti gli anni di contribuzione 2005-2007, e giustificare l'assoggettamento dell'assicurata. Dato che, come attestato il 20
febbraio 2009 (doc. G) dal competente Ufficio, per il 2009 quest'ultima percepisce una rendita mensile AVS
di Fr. 1'710.-, detto importo
non raggiunge la rendita massima erogabile nel 2009 di Fr. 2'280.-; quindi, non è possibile esonerarla
dal versamento dei contributi AVS/AI/IPG come persona senza attività lucrativa.
La Cassa ha dunque confermato le tre decisioni di fissazione.
C. Con
ricorso del 21 aprile 2009 (doc. I) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto l'esenzione dal pagamento dei contributi per gli anni 2005, 2006 e
2007, affermando che la giustificazione della Cassa di compensazione secondo
cui "l'opponente, per l'anno 2009, percepisce una rendita di fr. 1'710.- mensili, e non il massimo erogabile
di fr. 2'280.- mensili" è
totalmente errata, dato che il massimo erogabile per coniugi non raggiungerà
mai la somma di Fr. 2'280.- ma,
come è il suo caso, tanto la sua rendita quanto quella di diritto del marito saranno
ridotte a Fr. 1'710.- per
ciascuno, cifra pari alla metà della rendita massima per coniugi per il 2009.
D. Nella
risposta del 7 maggio 2009 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito il
contenuto della sua decisione e quindi l'obbligo per la ricorrente di versare i contributi AVS/AI/IPG fissati
per gli anni 2005, 2006 e 2007. Inoltre, ha precisato che il TCA si è già espresso sull'argomento il 20 ottobre 2008, respingendo
il ricorso di un assicurato portante su una fattispecie analoga.
L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003). Con sentenze del 20 ottobre 2008 (inc. n.
30.2008.33) e del 17 novembre 2008 (inc. n. 30.2008.44) questo Tribunale, nella
sua composizione plenaria, si è già pronunciato su fattispecie simili con
sentenze che sono cresciute incontestate in giudicato.
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui le donne compiono
64 anni, gli uomini 65 anni.
Tuttavia, l'età di pensionamento della donna è fissata
a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall'entrata in vigore della revisione legislativa) ed a 64 anni nel 2005
(otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla
10a revisione della LAVS).
Si ritiene che paghino
contributi propri, e quindi non devono versare alcun contributo proprio, i
coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno
al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
L'art. 3 cpv. 3 LAVS costituisce una
disposizione speciale rispetto alla regola del cpv. 1 per i coniugi senza
attività lucrativa di assicurati esercitanti una tale attività: questa
categoria di assicurati è reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge
abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.
L'esigenza del doppio contributo minimo è
dovuta allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi
abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo,
altrimenti l'anno non potrebbe
essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).
Ora, per "contributi
pari almeno al doppio del contributo minimo" va inteso un importo
forfetario e quindi indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge
senza attività lucrativa considerato come avente versato contributi propri.
Pertanto, quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del
doppio del contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo
transitorio, l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna
possibile eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).
3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro
condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-, nel
2007 e 2008: Fr. 370.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-
(Fr. 353.- rispettivamente Fr. 370.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non
esercitano un'attività
lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il
contributo minimo.
Per le persone che non
esercitano un'attività
lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10
cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito
conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).
Se la persona che non
esercita un'attività lucrativa
dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita,
l'importo annuo della rendita
moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del
contributo la sostanza e l'importo
del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono
essere arrotondati ai Fr. 50'000.-
inferiori.
L'art. 28 cpv. 4 OAVS
prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza
attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della
sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa
disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest'ultimo si applica pure al
periodo successivo al decesso del coniuge.
Alle condizioni dell'art. 3 cpv. 3 LAVS, i contributi delle
persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso
oppure sciolto (art. 28 cpv. 4bis OAVS).
Per l'art. 28 cpv. 5 OAVS, i coniugi senza
attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3
LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Quindi, i contributi
della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati
sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso
per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati
tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).
L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha
stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione
(STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique
VSI 1999 pag. 204).
4. La legge dispone che l'obbligo contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati
compiono 64 rispettivamente 65 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla
rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui
è stata compiuta l'età di
pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS).
Per il calcolo delle
rendite ordinarie ci si basa sugli anni di contribuzione, sui redditi dell'attività lucrativa nonché sugli accrediti
per compiti educativi o d'assistenza
tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che
precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso) (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
La rendita è calcolata
in base al reddito annuo medio, che si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per
compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).
Giusta l'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono
presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati
versati contributi. I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono computati come
reddito di un'attività
lucrativa (cpv. 2).
Per il capoverso 3 lett.
a, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di
matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi
(splitting). La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno
diritto alla rendita.
Tuttavia, sottostanno
alla ripartizione e all'attribuzione
reciproca soltanto i redditi conseguiti (cpv. 4 lett. a) tra il 1° gennaio che
segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla
rendita; e (cpv. 4 lett. b) in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono
stati assicurati presso l'assicurazione
svizzera per la vecchiaia e i superstiti, fatto salvo l'art. 29bis cpv. 2 LAVS.
Interpretando a
contrario questa norma legale, il TFA ha concluso che i redditi sottoposti a
contribuzione e realizzati dopo il sopraggiungere dell'evento assicurato della vecchiaia da parte
del coniuge che ha per primo diritto alla rendita, non sottostanno alla
ripartizione ed all'attribuzione
reciproca per metà (splitting) (DTF 127 V 361, e meglio pag. 366, DTF
129 V 124).
Questa particolarità
fa sì che i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non
sono considerati pagati se il suo coniuge esercitante una tale attività ha
diritto ad una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49).
Con questa sentenza, l'Alta Corte si è distanziata dal testo della
LAVS, chiaro su questo punto, per ragioni di sistematica legale ed ha giudicato
che l'esonero dal pagamento dei
contributi secondo l'art. 3
cpv. 3 LAVS vale unicamente quando e fintanto che sussistono le condizioni per
una suddivisione e un'attribuzione
in parti uguali dei redditi conseguiti dal coniuge attivo (splitting).
Questo significa che
gli anni di computo terminano prima dell'inizio dell'anno
dell'età della pensione,
altrimenti si avrebbero dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza
del mese in cui ogni assicurato compie gli anni "limite" legati alla
rendita di vecchiaia. Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi
di contribuzione gli assicurati mai raggiungerebbero l'anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata
assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi,
Fatti
i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono
essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i
redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in
considerazione per il calcolo della rendita (art.
52c OAVS; cfr. DTF 130 V 51).
5. La
giurisprudenza sancita dall'allora
Tribunale federale delle assicurazioni con l'interpretazione data nel 2003 dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS in connessione con l'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a LAVS,
secondo cui i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non
sono considerati pagati se il coniuge attivo ha diritto a una rendita di
vecchiaia (cfr. DTF 103 V 49 e qui sopra consid. 2.3), è stata precisata dall'Alta Corte
in una sentenza H 73/06 del 26 gennaio 2007.
In questa sentenza, pubblicata
in DTF 133 V 201, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dei contributi ai
sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett.
a LAVS si applica pure ai casi in cui una persona senza attività lucrativa
dispone, al momento in cui si realizza il primo evento assicurativo della
vecchiaia da parte del suo coniuge esercitante un'attività lucrativa, di un reddito sufficiente per potere beneficiare,
al raggiungimento dei 64 o 65 anni, della rendita di vecchiaia massima possibile
in funzione degli anni di contribuzione acquisiti.
In questo senso, l'assicurato senza attività lucrativa il cui
coniuge percepisce una rendita di vecchiaia e continua l'esercizio di un'attività lucrativa contribuendo quindi all'AVS per un importo uguale almeno al doppio
del contributo minimo, è considerato come avere pagato lui stesso i contributi
ai sensi dell'art. 3 cpv. 3
lett. a LAVS, soltanto se può giustificare, al momento in cui il coniuge
riceve la sua rendita di vecchiaia, un reddito già sufficiente che lo porta a
beneficiare di una rendita massima di vecchiaia tenendo conto, quando l'assicurato stesso raggiungerà l'età pensionabile, degli anni di
contribuzione raggiunti.
Questa nuova soluzione adottata dal TF è stata
confermata nella sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007.
Nella sua presa di
posizione sul caso sfociato nella citata sentenza del 26 gennaio 2007, l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali aveva persino proposto una modifica della prassi, nel senso di
applicare l'art. 3 cpv. 3 LAVS
a tutti gli assicurati senza attività lucrativa il cui coniuge è attivo.
A sostegno di questa
proposta, l'UFAS si è anche
fondato sulle modifiche previste dal primo Messaggio del 21 dicembre 2005 del
Consiglio federale all'11a
revisione dell'AVS (FF 2006
pag. 1823), secondo le quali il nuovo capoverso 4 dell'art. 3 LAVS dovrebbe disporre di applicare l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS all'assicurato il cui coniuge esercita un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età del pensionamento (FF 2006 pag. 1868), in modo tale da
permettere anche ai pensionati attivi che hanno versato almeno il doppio del
contributo minimo di esonerare il coniuge più giovane che non esercita un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 4 lett. b
pLAVS, FF 2006 pag. 1878).
Infatti, secondo il
Consiglio federale, la giurisprudenza sancita dalla DTF 130 V 49 è in contraddizione
con la volontà politica di mantenere il più possibile gli assicurati nella vita
attiva. Pertanto, un ritorno alla vecchia prassi è più che indicata, in cambio
della necessità che i contributi più elevati pagati dai pensionati attivi
permettano l'esenzione del
coniuge senza attività lucrativa dall'obbligo contributivo (FF 2006 pag. 1869).
Il Tribunale federale non ha tuttavia
seguito l'impostazione dell'UFAS (DTF 133 V 201 consid. 4.4:
"Es besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso
weniger, als National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in
Angriff genommen haben."), ed ha riconfermato la sua giurisprudenza
nella STF H 158/06.
Tanto meno, quindi,
questo Tribunale può adottare una soluzione diversa da quella indicata dall'autorità giudiziaria federale nella sua
recente precisazione di giurisprudenza.
6. Conformandosi
pertanto a quanto stabilito dal TF nel 2007 (DTF 133 V 201 consid. 4.3), la
scrivente Corte deve verificare se la ricorrente, ponendosi al momento in cui
suo marito è andato in pensione (quindi quando si è realizzato il primo evento
Considerandi
previsto dalla LAVS), avrebbe avuto diritto ad una rendita completa massima
dell'AVS al compimento dei 64 anni.
Dalla documentazione relativa al
calcolo della rendita dell'assicurata e del coniuge, si evince che tanto la ricorrente quanto suo marito non hanno lacune contributive
(doc. 1) e dunque possono beneficiare di una scala rendite completa (scala 44
per lui, scala 43 per lei).
Il periodo di
contribuzione della ricorrente, fissato in 43 anni siccome nata nel 1944, va
dal 1° gennaio 1965 (anno susseguente al compimento dei 20 anni) al 31 dicembre
2007.
(anno precedente l'inizio
della rendita, realizzatosi il 1° febbraio 2008).
Il 28 aprile 2009
(doc. 1) il Servizio rendite e indennità della Cassa di compensazione ha così
eseguito il calcolo della rendita tenendo conto da un lato della circostanza
che il marito della ricorrente ha maturato il diritto alla rendita AVS il 1°
ottobre 1998 essendo nato nel settembre 1933; d'altro lato, che il secondo evento assicurato si è realizzato il 1°
febbraio 2008, ossia il mese successivo al compimento dei 64 anni da parte dell'assicurata che l'ha portata a beneficiare della rendita AVS.
Tenendo conto di
questi fattori, la rendita semplice di vecchiaia spettante a __________ fino a
prima della ripartizione dei redditi ammontava all'importo massimo riconosciuto dalla legge, corrispondente a
Fr. 2'210.- al mese nel 2008 ed
a Fr. 2'280.- nel 2009 (doc. 1
pag. 13).
Con lo splitting
dei redditi conseguiti dai coniugi, da attuare al momento della realizzazione
del secondo evento assicurato, dal febbraio 2008 la rendita semplice non
plafonata di competenza della ricorrente ammontava a Fr. 2'210.- e nel 2009 a Fr. 2'280.- (doc. 1 pag. 13).
Di conseguenza, a
partire dal 1° febbraio 2008 la Cassa ha proceduto al plafonamento di queste
rendite, necessario perché la somma delle rendite semplici dei coniugi (Fr. 2'210.- + Fr. 2'210.- = Fr. 4'420.-)
superava il limite di plafonamento consentito (per il 2008: Fr. 3'315.- e per il 2009: Fr. 3'420.-, pari al 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia,
art. 35 LAVS). Da ciò è risultata una rendita plafonata di Fr. 1'658.- per ciascun coniuge, importo che per
il 2009 è lievitato a Fr. 1'710.-
al mese.
Quest'ultima cifra corrisponde alla risposta che
il 20 febbraio 2009 (doc. G) il Servizio rendite e indennità della Cassa di compensazione
ha fornito all'assicurata su
sua specifica richiesta, il quale ha indicato che dal mese di febbraio 2008 la
rendita AVS di suo marito è stata ricalcolata e da quel momento entrambi
raggiungono il massimo per coniugi, pari a Fr. 1'710.- per il 2009.
7.
In
virtù di quanto esposto, la decisione adottata dalla Cassa di compensazione non
rispecchia la recente giurisprudenza del Tribunale federale.
In effetti, l'esonero contributivo
previsto dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS è ora attuabile soltanto se la
ricorrente può giustificare un reddito sufficiente per beneficiare di una
rendita di vecchiaia massima tenuto conto degli anni di contribuzione
acquisiti quando compirà 64 anni (DTF 133 V 201 consid. 4.3:
"Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG ist auch anwendbar, sobald die
nichterwerbstätige Person nach Eintritt des ersten Versicherungsfalles Alter
bei ihrem erwerbstätigen Ehegatten genügend Einkommen ausweist, um in den
Genuss der entsprechend den erworbenen Beitragsjahren bei Vollendung des 64.
oder 65. Altersjahres nach Art. 21 Abs. 1 AHVG ihr zustehenden maximalen
Altersrente zu kommen.").
Dato che dalle tabelle
di calcolo agli atti risulta che prima del plafonamento (e non dopo,
come la Cassa di compensazione si ostina erroneamente a ritenere, quando
paragona Fr. 1'710.- con Fr. 2'280.-), ossia l'importo non plafonato della rendita semplice di vecchiaia spettante alla ricorrente, era
pari al massimo erogabile al momento del compimento dei 64 anni (DTF 133
V 201 consid. 4.4 in fine), si deve concludere che al momento in cui il
marito è andato in pensione (ottobre 1998) l'assicurata disponeva – tramite il coniuge in virtù dello splitting
- di un reddito sufficiente tale da poterla far beneficiare, al momento del suo
pensionamento nel febbraio 2008 (e non nel 2009), della rendita massima
di vecchiaia semplice possibile in funzione degli anni di contribuzione
acquisiti (scala 43: Fr. 2'210.-
nel 2008).
L'insorgente può quindi beneficiare dell'avvenuto pagamento del doppio del contributo
minimo da parte del proprio coniuge mediante l'esercizio dell'attività
lucrativa, ciò che le consente, come per gli anni precedenti, l'esonero dal versamento dei contributi
personali quale persona senza attività lucrativa per gli anni 2005, 2006 e 2007
(art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
Di conseguenza, le
decisioni della Cassa di compensazione di fissazione dei contributi per i
summenzionati anni vanno annullate. Gli importi richiesti, nella misura in cui
sono già stati versati dall'insorgente,
devono essere pertanto restituiti, con il beneficio degli interessi
compensativi in virtù dell'art.
41ter OAVS.
All'assicurata, vincitrice in causa e
patrocinata da un legale, vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
1.1. La
decisione impugnata è annullata.
1.2. La
ricorrente è esentata dal versare contributi AVS/AI/IPG come persona senza attività
lucrativa per gli anni 2005, 2006 e 2007.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente la somma di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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