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Decisione

30.2009.121

Circolare senza tenere la destra del campo stradale e conseguente collisione con un veicolo proveniente dalla direzione opposta

8 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 4 febbraio 2009 in territorio di __________ (comune di __________).

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 7 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 34 cpv. 1

LCStr (rispettivamente 7 cpv. 1 ONC), i veicoli devono circolare a destra,

sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul

margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti

senza visuale.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

In applicazione delle

predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera alla multata di avere affrontato

una curva, piegante per lei a sinistra, spostandosi al centro della

carreggiata, andando a collidere con un veicolo proveniente dalla direzione

opposta e terminando la propria corsa contro la parete rocciosa sul lato destro

della strada.

4.

RI 1, da parte sua,

rileva innanzitutto di essere in ogni caso riuscita a limitare l’entità e le

conseguenze dello scontro grazie a un’immediata reazione. Ricordando i diversi sinistri

in cui sarebbe incorsa a partire dal momento dell’acquisto della propria vettura

(quattro, di varia portata, in circa otto mesi), l’insorgente ipotizza poi l’esistenza

di difetti di fabbricazione del veicolo, i quali potrebbero avere determinato,

senza sua colpa, l’incidente in esame.

5.

Gli atti confermano che

la ricorrente, al momento di affrontare la curva dove è avvenuta la collisione,

stava effettivamente viaggiando al centro della carreggiata, venendo in tal

modo meno all’obbligo di mantenere il più possibile la destra, sancito

dall’art. 34 cpv. 1 LCStr (nonché 7 cpv. 1 ONC). Ciò è quanto emerge, in

particolare, dal segno di frenata lasciato sull’asfalto dal copertone anteriore

destro della vettura di RI 1 (documentazione fotografica, foto 2), il quale

inizia in un punto della strada - proprio il centro - decisamente distante dal

bordo destro che l’insorgente avrebbe rettamente dovuto costeggiare.

La ricorrente stessa, del

resto, non ha potuto escludere di avere commesso l’infrazione ascrittale dalla CRTE

1.

Nel suo interrogatorio davanti alla polizia, dopo le prime dichiarazioni di

senso opposto, RI 1 ha in effetti affermato di non ricordare la posizione in

cui si trovava con il suo veicolo prima di immettersi nella curva (verbale

d’interrogatorio, pp. 1 e 2).

6.

Nulla muta, ai fini del

compimento dell’infrazione, il fatto che in occasione del sinistro RI 1 abbia

asseritamente avuto una pronta reazione (la quale non ha peraltro evitato che

l’incidente si concludesse con ingenti danni materiali alle vetture e il ferimento

leggero della ricorrente stessa).

Parimenti ininfluente è il

rimando ai diversi incidenti in cui l’insorgente sarebbe rimasta in precedenza

coinvolta guidando la medesima vettura. Essi non sono infatti sufficienti a

fondare un concreto sospetto che il comportamento antigiuridico di RI 1

(l’avere condotto un veicolo senza tenere il margine destro della strada) sia

stato provocato da un guasto o da un difetto di fabbricazione del mezzo.

7.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1, __________,

CRTE 1, __________,

Il presidente: Il

segretario

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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