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Decisione

30.2009.127

Il ricorrente ha omesso di metter in marcia il parchimetro

26 ottobre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 17 aprile 2009 ha inflitto a RI 1RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 20.- e spese di fr.

10.-, per aver posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di mettere in

marcia il parchimetro.

Fatti accertati il 7 novembre 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 6 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione si rimette alla decisione del giudice.

considerato in fatto ed in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Giusta l’art. 48 cpv. 6 OSStr

il segnale «Parcheggio contro pagamento» indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere

parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni

indicate sui parchimetri.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’omissione di mettere in marcia il parchimetro, l’allegato 1

all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una

sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3).

3.

Il ricorrente, il quale sostiene

di avere inserito quel giorno una moneta da un franco pensando di poter sostare

con la sua vettura per un'ora, ritiene che le spiegazioni fornite sul parchimetro

non erano chiare. Inoltre, a suo giudizio, visto che l’apparecchio in questione

non dà resto, non dovrebbe nemmeno accettare le monete da fr. 1.-, bensì per

correttezza dovrebbe recare la scritta “posteggio massimo 30 minuti e massimo 50

cts” (cfr. ricorso).

4.

Nell’evenienza concreta,

contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, occorre dire che le informazioni

poste sul parchimetro in questione sono chiare; infatti leggendo le spiegazioni

ivi riportate si comprende inequivocabilmente che il posteggio è a pagamento

nei giorni feriali tra le 08.00 e le 19.00, che la durata massima di parcheggio

consentita è di 30 minuti, che l’apparecchio non dà resto e che per 30 minuti

il costo del posteggio è di 50 centesimi, ritenuto che il minimo da introdurre

è 50 centesimi.

5.

Questa regolamentazione

non esclude la possibilità di introdurre anche monete da un franco se non si

dispone di altro, fermo restando che la persona che introduce tale importo è

informata che l’apparecchio non dà resto e che la durata del posteggio rimane

comunque di 30 minuti, ossia il massimo consentito, anche se la somma versata è

superiore.

6.

Con un minimo di

diligenza è pertanto possibile comprendere le modalità di pagamento e il fatto

che l’apparecchio non rifiuti monete di importo superiore al versamento massimo

accettato (che in concreto corrisponde anche al mimino) non significa ancora

che si sia di fronte a una truffa come vorrebbe far credere l’insorgente,

perché la persona che, non avendo a disposizione monete piccole e volendo

comunque posteggiare, esegue un pagamento maggiore lo fa con piena coscienza di

causa siccome sono date tutte le indicazioni del caso.

7.

A giusta ragione

la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr.

40.

-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere

di infrazione (n. 203.3), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in

sede di procedura ordinaria.

8.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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