30.2009.127
Il ricorrente ha omesso di metter in marcia il parchimetro
26 ottobre 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.127
Data decisione, Autorità:
26.10.2010, PRPEN
Titolo:
Il ricorrente ha omesso di metter in marcia il parchimetro
SEGNALETICA
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 6 OSSTR
Incarto
n.
30.2009.127
10422/103
Bellinzona
26
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 11 maggio 2009
presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 10422/103 del 17 aprile 2009 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 19 giugno 2009 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 17 aprile 2009 ha inflitto a RI 1RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 20.- e spese di fr.
10.-, per aver posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di mettere in
marcia il parchimetro.
Fatti accertati il 7 novembre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 6 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione si rimette alla decisione del giudice.
considerato in fatto ed in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Giusta l’art. 48 cpv. 6 OSStr
il segnale «Parcheggio contro pagamento» indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere
parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni
indicate sui parchimetri.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’omissione di mettere in marcia il parchimetro, l’allegato 1
all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3).
3.
Il ricorrente, il quale sostiene
di avere inserito quel giorno una moneta da un franco pensando di poter sostare
con la sua vettura per un'ora, ritiene che le spiegazioni fornite sul parchimetro
non erano chiare. Inoltre, a suo giudizio, visto che l’apparecchio in questione
non dà resto, non dovrebbe nemmeno accettare le monete da fr. 1.-, bensì per
correttezza dovrebbe recare la scritta “posteggio massimo 30 minuti e massimo 50
cts” (cfr. ricorso).
4.
Nell’evenienza concreta,
contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, occorre dire che le informazioni
poste sul parchimetro in questione sono chiare; infatti leggendo le spiegazioni
ivi riportate si comprende inequivocabilmente che il posteggio è a pagamento
nei giorni feriali tra le 08.00 e le 19.00, che la durata massima di parcheggio
consentita è di 30 minuti, che l’apparecchio non dà resto e che per 30 minuti
il costo del posteggio è di 50 centesimi, ritenuto che il minimo da introdurre
è 50 centesimi.
5.
Questa regolamentazione
non esclude la possibilità di introdurre anche monete da un franco se non si
dispone di altro, fermo restando che la persona che introduce tale importo è
informata che l’apparecchio non dà resto e che la durata del posteggio rimane
comunque di 30 minuti, ossia il massimo consentito, anche se la somma versata è
superiore.
6.
Con un minimo di
diligenza è pertanto possibile comprendere le modalità di pagamento e il fatto
che l’apparecchio non rifiuti monete di importo superiore al versamento massimo
accettato (che in concreto corrisponde anche al mimino) non significa ancora
che si sia di fronte a una truffa come vorrebbe far credere l’insorgente,
perché la persona che, non avendo a disposizione monete piccole e volendo
comunque posteggiare, esegue un pagamento maggiore lo fa con piena coscienza di
causa siccome sono date tutte le indicazioni del caso.
7.
A giusta ragione
la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr.
40.
-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere
di infrazione (n. 203.3), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in
sede di procedura ordinaria.
8.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster