30.2009.129
Mancata trasmissione della documentazione necessaria a verificare le condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori distaccati
4 marzo 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
30.2009.129
Data decisione, Autorità:
04.03.2011, PRPEN
Titolo:
Mancata trasmissione della documentazione necessaria a verificare le condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori distaccati
ALTRE INFRAZIONI
art. 7 cpv. 2-4 LDIST
art. 12 cpv. 1 let. a LDIST
Incarto
n.
30.2009.129
BIL 2009-89
Bellinzona
4
marzo 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 maggio 2009 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1 ,
contro
la decisione
15 aprile 2009 n. BIL 2009-89 emessa dCRTE 1
viste le osservazioni 17 giugno 2009 presentate
CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. LCRTE 1 con decisione 15 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 5'612.-, per non aver trasmesso entro il termine fissatogli
con scritto raccomandato 9 dicembre 2008 la documentazione necessaria a
verificare che le condizioni di lavoro e di salario garantite al lavoratore
distaccato __________ fossero conformi ai disposti della LDist.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 7 cpv. 2-4, 12 cpv. 1 lett. a LDist.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. L’CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Il
ricorrente chiede che questo giudice abbia a disporre l’audizione testimoniale
di __________, di __________, committente, e di __________, capomastro, presenti
sul cantiere “__________” al momento del controllo da parte dell’Ispettore
dell’Associazione Interprofessionale di Controllo di Bellinzona (in seguito,
AIC).
Ora,
l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)
conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare
l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135
consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211
consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella
fattispecie le prove chieste non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di
rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari
e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla
osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 7 cpv. 2 LDist,
il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo
il capoverso 1 (per il Ticino l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro), su
richiesta, tutti i documenti che provano l’osservanza delle condizioni
lavorative e salariali dei lavoratori distaccati. I documenti devono essere
presentati in una lingua ufficiale.
Secondo l’art. 12 cpv. 1 lett.
a LDist, chiunque, in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di
darle o fornisce scientemente informazioni false, è punito con una multa sino a
40'000.- franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il
Codice penale commina una pena più grave.
3.
L’CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver trasmesso
entro il termine di dieci giorni assegnatogli con scritto raccomandato 9
dicembre 2008 la documentazione necessaria a verificare che le condizioni d’impiego
del lavoratore __________ durante il distaccamento in Ticino per lavori nel
settore specifico della falegnameria fossero conformi a quelle prescritte nelle
leggi e ordinanze federali, in virtù dell’art. 2 cpv. 1 LDist.
La
procedura contravvenzionale sfociata nella decisione impugnata fa seguito a un
rapporto sul controllo dei cantieri eseguito da un ispettore dell’AIC in data
28.
agosto 2008 a Lugano, dal quale risulta quanto segue:
“Durante un normale
controllo presso il cantiere denominato *__________ * sito a __________ in via __________,
lavoravano al montaggio di 6 finestre all’ultimo piano il titolare della ditta
sig. __________ e il suo dipendente signor __________ (periodo di prova),
sprovvisti del Modello E101, pertanto esortati a cessare immediatamente ogni
attività. La notifica riportava l’inizio dei lavori il 3.09. mentre
effettivamente il lavoro è iniziato già il 28.08.2008. Il signor __________,
presente al momento del controllo, ci ha comunicato che i lavori erano urgenti
e che sono iniziati prima causa possibile peggioramento della meteo.
Ordinato alla ditta di
comunicare modifica della data d’inizio direttamente all’Ufficio per la
sorveglianza del mercato del lavoro. Salario minimo € 17.267 – richiesto
l’invio delle copie buste paga, unitamente alle ore di presenza in cantiere e
alla copia del contratto di assunzione.
La giornaliera delle ore di
presenza non è tenuta in modo corretto e di questo verrà informato l’Ufficio
dell’Ispettorato del Lavoro di Bellinzona.
Alloggiano in via __________
negli appartamenti di proprietà del sig. __________”.
4.
Il
ricorrente contesta recisamente l’infrazione ascrittagli. Nel gravame egli asserisce
che si trovava sul cantiere per eseguire le misurazioni necessarie per la
preparazione di un’offerta relativa alla posa di cartongesso, attività di cui
si occupa, ad esclusione della vendita e montaggio di finestre. Egli afferma
inoltre che al momento del controllo stava visitando il cantiere con il
capomastro, il quale gli avrebbe chiesto una sua opinione sulle cause di un’infiltrazione
d’acqua proveniente dalle finestre all’ultimo piano (cfr. ricorso punto 1.3).
Specifica dipoi che il signor __________
si è limitato ad accompagnarlo in Svizzera mentre eseguiva misurazioni in tre
diversi stabili di proprietà del signor __________, stando a osservarlo, senza
svolgere alcuna prestazione professionale o essere retribuito, conformemente alla
procedura standard stabilita dalla disoccupazione tedesca (laddove il
lavoratore disoccupato si reca presso il possibile datore di lavoro per
ricavare un’impressione sull’attività che dovrà svolgere; cfr. ricorso punto
2.
). A sostegno di tale assunto produce una dichiarazione del signor Vogel (doc.
E) e uno scritto dell’Ufficio del promovimento del lavoro del __________ attestante
la sua assenza per il periodo 25 - 29 agosto 2008. In sostanza, pretende che sarebbero venute meno le condizioni di applicabilità della LDist,
ragion per cui non gli correva l’obbligo di inoltrare alcun documento (cfr.
ricorso 3.1).
Infine, assevera che la multa
è assolutamente sproporzionata per i fatti contestatigli; a suo dire, si tratta
certamente di un caso di lieve entità, che giustifica una massiccia riduzione
della stessa (cfr. ricorso 4.1).
5.
In concreto, nonostante
le varie giustificazioni addotte circa la sua presenza e quella di __________
in quel di __________ (in particolare dopo l’intervento del legale), dal
fascicolo processuale emergono due indizi rilevanti e oggettivi, sui quali
l’insorgente, significativamente, non si confronta o non lo fa in modo
convincente.
In primo luogo, egli non si
esprime nel modo più assoluto sulla doppia istanza di notifica da lui inoltrata
il 26 agosto 2008 all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e
sfociata nelle conferme n. 0'528'642 e 0'528'643 entrambe datate 27 agosto 2008
(doc. 1); in particolare, egli nemmeno tenta di invocare una loro eventuale
decadenza o modifica a seguito degli eventi.
Orbene, dalle predette conferme
– emesse a suo nome in base a dati da lui stesso forniti – si evince che egli
si è annunciato quale “lavoratore indipendente” (“selbständig Erwerbstätiger”)
per il periodo 3 – 19 settembre 2008 e che ha nel contempo annunciato il signor
__________ per il periodo 3 – 29 settembre 2008 quale “lavoratore distaccato” (“entsandter
Arbeitnehmer”) nella funzione di operaio, compatibilmente con la circostanza
secondo cui costui era in disoccupazione durante il mese di agosto e che era in
trattative con il ricorrente per un possibile impiego presso di lui (come emerge
dalla dichiarazione datata per errore 4 maggio 2008, invero 2009, giacché
prodotta contestualmente al gravame; doc. E).
In secondo luogo, egli non ha
saputo sconfessare o anche solo mettere in discussione in modo credibile e
convincente il rapporto 29 agosto 2008 relativo al controllo esperito dall’AIC a
seguito della procedura di notificazione. In proposito, checché ne dica
l’insorgente, non vi è motivo di dubitare della veridicità delle circostanze
descritte in modo puntuale dall’ispettore incaricato, il quale non può aver
inventato tutto di sana pianta, tanto più che ha proceduto a una constatazione
di agevole momento alla presenza – incontestata – del committente (il quale
avrebbe del resto fornito una spiegazione logica circa la presenza dei due uomini
presso la sua abitazione).
Del resto il ricorrente,
quand’anche fosse venuto a conoscenza del predetto rapporto solo con
l’allestimento del gravame, come sostiene, era già perfettamente al corrente di
quanto gli veniva addebitato, atteso che ha sottoscritto per ricevuta il
documento redatto seduta stante dall’ispettore, in cui si faceva esplicito
riferimento al dipendente __________, oltre che a salari minimi (che si versano
evidentemente a lavoratori dipendenti) e a “eventuali infrazioni e osservazioni”,
posizione da lui prontamente messa in discussione nelle diverse comparse
scritte (cfr. non da ultimo le osservazioni 10/18 gennaio 2009 al rapporto di
contravvenzione, in cui precisava con indicazione manoscritta sul sollecito 9
dicembre 2008 che “__________war nie angestellt + nie beschäftigt!”;
doc. 4 / doc. H), sottacendo palesemente che in data 26 agosto 2008 aveva fatto
capo a una procedura di notificazione a favore di quest’ultimo in qualità di
lavoratore distaccato.
Per quanto attiene alla
contestazione relativa al tipo di attività da lui svolta, si rileva che egli,
nonostante ne abbia avuto tutto il tempo, non ha mai prodotto il promesso
estratto del Registro di commercio leggibile e completo; tuttavia, a
prescindere dall’attività svolta, che rientra comunque sia nel ramo
dell’edilizia, nulla muterebbe al fatto che la procedura di notificazione
verteva, ripetesi, su __________ in qualità di lavoratore distaccato.
Sulle ragioni della sua
presenza, unitamente a __________, in Ticino, come pure sull’effettivo legame
con quest’ultimo, né la stringata attestazione rilasciata dall’Ufficio del
promovimento del lavoro del __________ (doc. F, che non attesta alcunché se non
la preannunciata assenza dal 25 al 29 agosto 2008) né la dichiarazione scritta
dello stesso lavoratore (il quale accenna a misurazioni, invero mai menzionate
dall’insorgente nelle varie comparse scritte) sono di ausilio alla tesi
ricorsuale. Del resto, giovi rilevare che le giustificazioni addotte dal
ricorrente nelle varie comparse scritte e, non da ultimo, nel gravame, appaiono
tutt’altro che lineari (sia tra di loro, sia con quanto asserito da __________),
ove appena si consideri che nelle osservazioni 10/18 gennaio 2009 egli indicava
che __________ era coinvolto – non si sa a che titolo – nell’allestimento di
un’offerta per il cantiere di __________, senza che gli fosse stato conferito
mandato (doc. 4 / doc. H; nell’ “opposizione” di pari data all’USML, concludeva
affermando che finalmente non lo aveva assunto; doc. I), mentre che in un
successivo scritto 4 febbraio 2009 legittimava la sua presenza con il fatto che
era stato messo in aspettativa dall’Ufficio di collocamento tedesco per “visionare
il progetto di costruzione a __________”, ribadendo che non lo aveva
assunto (doc. M) e, infine, con scritti 9 marzo 2009 accennava a un “colloquio
di lavoro” per il periodo dal 25 al 29 agosto 2008 (doc. N / doc. O). __________,
dal canto suo, affermava che l’insorgente si era trattenuto a __________ dal 25
al 29 agosto 2008 per eseguire delle misurazioni tendenti a un’offerta e che
lui si era limitato ad accompagnarlo per avere un saggio di quanto lo avrebbe
atteso in futuro (doc. E).
In definitiva, egli non
fornisce elementi atti a sovvertire gli accertamenti alla base della decisione
impugnata, né giustifica con argomenti validi e oggettivi per quali ragioni
sarebbero venute meno le condizioni di applicabilità della LDist.
Ciò posto, l’addebito merita
senz’altro conferma, essendo pacifico e incontestato che egli non ha dato seguito,
entro i termini impartitigli, alle numerose richieste e solleciti (avvenuti
mediante scritti raccomandati regolarmente intimati, come pure per posta
elettronica e, per di più, inizialmente, previa traduzione in lingua tedesca)
da parte delle autorità competenti di trasmettere la documentazione atta a
verificare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative del lavoratore
distaccato.
6.
Quo
alla commisurazione della multa, la stessa deve essere confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e alla situazione personale del multato. Occorre altresì tenere
conto dell’effetto che la pena avrà su di lui.
Tenuto conto di tutte le
circostanze del caso concreto (infrazione relativa a un lavoratore distaccato,
breve durata del distaccamento [un giorno], colpevolezza caratterizzata da
intenzionalità, non avendo egli dato seguito alle varie richieste, regolarmente
pervenutegli, senza alcuna giustificazione), questo giudice ritiene di poter
ridurre la multa a fr. 1’000.-. Questo importo appare del resto idoneo a
dissuadere il contravventore dal commettere ulteriori infrazioni.
In conclusione, il ricorso,
seppur per altri motivi, va accolto nella misura che precede. Visto l’esito del
gravame si prelevano tasse e spese ridotte (art. 15 vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 7 cpv. 2-4, 12 cpv. 1
lett. a LDist; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 1’000.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo
carico.
3. Intimazione a:
RI 1, (),
DI 1, ,
CRTE 1, ,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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