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Decisione

30.2009.129

Mancata trasmissione della documentazione necessaria a verificare le condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori distaccati

4 marzo 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. LCRTE 1 con decisione 15 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 5'612.-, per non aver trasmesso entro il termine fissatogli

con scritto raccomandato 9 dicembre 2008 la documentazione necessaria a

verificare che le condizioni di lavoro e di salario garantite al lavoratore

distaccato __________ fossero conformi ai disposti della LDist.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 7 cpv. 2-4, 12 cpv. 1 lett. a LDist.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. L’CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Il

ricorrente chiede che questo giudice abbia a disporre l’audizione testimoniale

di __________, di __________, committente, e di __________, capomastro, presenti

sul cantiere “__________” al momento del controllo da parte dell’Ispettore

dell’Associazione Interprofessionale di Controllo di Bellinzona (in seguito,

AIC).

Ora,

l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)

conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare

l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad

assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di

rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135

consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211

consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

Nella

fattispecie le prove chieste non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di

rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari

e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.

Nulla

osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 7 cpv. 2 LDist,

il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo

il capoverso 1 (per il Ticino l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro), su

richiesta, tutti i documenti che provano l’osservanza delle condizioni

lavorative e salariali dei lavoratori distaccati. I documenti devono essere

presentati in una lingua ufficiale.

Secondo l’art. 12 cpv. 1 lett.

a LDist, chiunque, in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di

darle o fornisce scientemente informazioni false, è punito con una multa sino a

40'000.- franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il

Codice penale commina una pena più grave.

3.

L’CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver trasmesso

entro il termine di dieci giorni assegnatogli con scritto raccomandato 9

dicembre 2008 la documentazione necessaria a verificare che le condizioni d’impiego

del lavoratore __________ durante il distaccamento in Ticino per lavori nel

settore specifico della falegnameria fossero conformi a quelle prescritte nelle

leggi e ordinanze federali, in virtù dell’art. 2 cpv. 1 LDist.

La

procedura contravvenzionale sfociata nella decisione impugnata fa seguito a un

rapporto sul controllo dei cantieri eseguito da un ispettore dell’AIC in data

28.

agosto 2008 a Lugano, dal quale risulta quanto segue:

“Durante un normale

controllo presso il cantiere denominato *__________ * sito a __________ in via __________,

lavoravano al montaggio di 6 finestre all’ultimo piano il titolare della ditta

sig. __________ e il suo dipendente signor __________ (periodo di prova),

sprovvisti del Modello E101, pertanto esortati a cessare immediatamente ogni

attività. La notifica riportava l’inizio dei lavori il 3.09. mentre

effettivamente il lavoro è iniziato già il 28.08.2008. Il signor __________,

presente al momento del controllo, ci ha comunicato che i lavori erano urgenti

e che sono iniziati prima causa possibile peggioramento della meteo.

Ordinato alla ditta di

comunicare modifica della data d’inizio direttamente all’Ufficio per la

sorveglianza del mercato del lavoro. Salario minimo € 17.267 – richiesto

l’invio delle copie buste paga, unitamente alle ore di presenza in cantiere e

alla copia del contratto di assunzione.

La giornaliera delle ore di

presenza non è tenuta in modo corretto e di questo verrà informato l’Ufficio

dell’Ispettorato del Lavoro di Bellinzona.

Alloggiano in via __________

negli appartamenti di proprietà del sig. __________”.

4.

Il

ricorrente contesta recisamente l’infrazione ascrittagli. Nel gravame egli asserisce

che si trovava sul cantiere per eseguire le misurazioni necessarie per la

preparazione di un’offerta relativa alla posa di cartongesso, attività di cui

si occupa, ad esclusione della vendita e montaggio di finestre. Egli afferma

inoltre che al momento del controllo stava visitando il cantiere con il

capomastro, il quale gli avrebbe chiesto una sua opinione sulle cause di un’infiltrazione

d’acqua proveniente dalle finestre all’ultimo piano (cfr. ricorso punto 1.3).

Specifica dipoi che il signor __________

si è limitato ad accompagnarlo in Svizzera mentre eseguiva misurazioni in tre

diversi stabili di proprietà del signor __________, stando a osservarlo, senza

svolgere alcuna prestazione professionale o essere retribuito, conformemente alla

procedura standard stabilita dalla disoccupazione tedesca (laddove il

lavoratore disoccupato si reca presso il possibile datore di lavoro per

ricavare un’impressione sull’attività che dovrà svolgere; cfr. ricorso punto

2.

). A sostegno di tale assunto produce una dichiarazione del signor Vogel (doc.

E) e uno scritto dell’Ufficio del promovimento del lavoro del __________ attestante

la sua assenza per il periodo 25 - 29 agosto 2008. In sostanza, pretende che sarebbero venute meno le condizioni di applicabilità della LDist,

ragion per cui non gli correva l’obbligo di inoltrare alcun documento (cfr.

ricorso 3.1).

Infine, assevera che la multa

è assolutamente sproporzionata per i fatti contestatigli; a suo dire, si tratta

certamente di un caso di lieve entità, che giustifica una massiccia riduzione

della stessa (cfr. ricorso 4.1).

5.

In concreto, nonostante

le varie giustificazioni addotte circa la sua presenza e quella di __________

in quel di __________ (in particolare dopo l’intervento del legale), dal

fascicolo processuale emergono due indizi rilevanti e oggettivi, sui quali

l’insorgente, significativamente, non si confronta o non lo fa in modo

convincente.

In primo luogo, egli non si

esprime nel modo più assoluto sulla doppia istanza di notifica da lui inoltrata

il 26 agosto 2008 all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e

sfociata nelle conferme n. 0'528'642 e 0'528'643 entrambe datate 27 agosto 2008

(doc. 1); in particolare, egli nemmeno tenta di invocare una loro eventuale

decadenza o modifica a seguito degli eventi.

Orbene, dalle predette conferme

– emesse a suo nome in base a dati da lui stesso forniti – si evince che egli

si è annunciato quale “lavoratore indipendente” (“selbständig Erwerbstätiger”)

per il periodo 3 – 19 settembre 2008 e che ha nel contempo annunciato il signor

__________ per il periodo 3 – 29 settembre 2008 quale “lavoratore distaccato” (“entsandter

Arbeitnehmer”) nella funzione di operaio, compatibilmente con la circostanza

secondo cui costui era in disoccupazione durante il mese di agosto e che era in

trattative con il ricorrente per un possibile impiego presso di lui (come emerge

dalla dichiarazione datata per errore 4 maggio 2008, invero 2009, giacché

prodotta contestualmente al gravame; doc. E).

In secondo luogo, egli non ha

saputo sconfessare o anche solo mettere in discussione in modo credibile e

convincente il rapporto 29 agosto 2008 relativo al controllo esperito dall’AIC a

seguito della procedura di notificazione. In proposito, checché ne dica

l’insorgente, non vi è motivo di dubitare della veridicità delle circostanze

descritte in modo puntuale dall’ispettore incaricato, il quale non può aver

inventato tutto di sana pianta, tanto più che ha proceduto a una constatazione

di agevole momento alla presenza – incontestata – del committente (il quale

avrebbe del resto fornito una spiegazione logica circa la presenza dei due uomini

presso la sua abitazione).

Del resto il ricorrente,

quand’anche fosse venuto a conoscenza del predetto rapporto solo con

l’allestimento del gravame, come sostiene, era già perfettamente al corrente di

quanto gli veniva addebitato, atteso che ha sottoscritto per ricevuta il

documento redatto seduta stante dall’ispettore, in cui si faceva esplicito

riferimento al dipendente __________, oltre che a salari minimi (che si versano

evidentemente a lavoratori dipendenti) e a “eventuali infrazioni e osservazioni”,

posizione da lui prontamente messa in discussione nelle diverse comparse

scritte (cfr. non da ultimo le osservazioni 10/18 gennaio 2009 al rapporto di

contravvenzione, in cui precisava con indicazione manoscritta sul sollecito 9

dicembre 2008 che “__________war nie angestellt + nie beschäftigt!”;

doc. 4 / doc. H), sottacendo palesemente che in data 26 agosto 2008 aveva fatto

capo a una procedura di notificazione a favore di quest’ultimo in qualità di

lavoratore distaccato.

Per quanto attiene alla

contestazione relativa al tipo di attività da lui svolta, si rileva che egli,

nonostante ne abbia avuto tutto il tempo, non ha mai prodotto il promesso

estratto del Registro di commercio leggibile e completo; tuttavia, a

prescindere dall’attività svolta, che rientra comunque sia nel ramo

dell’edilizia, nulla muterebbe al fatto che la procedura di notificazione

verteva, ripetesi, su __________ in qualità di lavoratore distaccato.

Sulle ragioni della sua

presenza, unitamente a __________, in Ticino, come pure sull’effettivo legame

con quest’ultimo, né la stringata attestazione rilasciata dall’Ufficio del

promovimento del lavoro del __________ (doc. F, che non attesta alcunché se non

la preannunciata assenza dal 25 al 29 agosto 2008) né la dichiarazione scritta

dello stesso lavoratore (il quale accenna a misurazioni, invero mai menzionate

dall’insorgente nelle varie comparse scritte) sono di ausilio alla tesi

ricorsuale. Del resto, giovi rilevare che le giustificazioni addotte dal

ricorrente nelle varie comparse scritte e, non da ultimo, nel gravame, appaiono

tutt’altro che lineari (sia tra di loro, sia con quanto asserito da __________),

ove appena si consideri che nelle osservazioni 10/18 gennaio 2009 egli indicava

che __________ era coinvolto – non si sa a che titolo – nell’allestimento di

un’offerta per il cantiere di __________, senza che gli fosse stato conferito

mandato (doc. 4 / doc. H; nell’ “opposizione” di pari data all’USML, concludeva

affermando che finalmente non lo aveva assunto; doc. I), mentre che in un

successivo scritto 4 febbraio 2009 legittimava la sua presenza con il fatto che

era stato messo in aspettativa dall’Ufficio di collocamento tedesco per “visionare

il progetto di costruzione a __________”, ribadendo che non lo aveva

assunto (doc. M) e, infine, con scritti 9 marzo 2009 accennava a un “colloquio

di lavoro” per il periodo dal 25 al 29 agosto 2008 (doc. N / doc. O). __________,

dal canto suo, affermava che l’insorgente si era trattenuto a __________ dal 25

al 29 agosto 2008 per eseguire delle misurazioni tendenti a un’offerta e che

lui si era limitato ad accompagnarlo per avere un saggio di quanto lo avrebbe

atteso in futuro (doc. E).

In definitiva, egli non

fornisce elementi atti a sovvertire gli accertamenti alla base della decisione

impugnata, né giustifica con argomenti validi e oggettivi per quali ragioni

sarebbero venute meno le condizioni di applicabilità della LDist.

Ciò posto, l’addebito merita

senz’altro conferma, essendo pacifico e incontestato che egli non ha dato seguito,

entro i termini impartitigli, alle numerose richieste e solleciti (avvenuti

mediante scritti raccomandati regolarmente intimati, come pure per posta

elettronica e, per di più, inizialmente, previa traduzione in lingua tedesca)

da parte delle autorità competenti di trasmettere la documentazione atta a

verificare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative del lavoratore

distaccato.

6.

Quo

alla commisurazione della multa, la stessa deve essere confacentemente

proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e alla situazione personale del multato. Occorre altresì tenere

conto dell’effetto che la pena avrà su di lui.

Tenuto conto di tutte le

circostanze del caso concreto (infrazione relativa a un lavoratore distaccato,

breve durata del distaccamento [un giorno], colpevolezza caratterizzata da

intenzionalità, non avendo egli dato seguito alle varie richieste, regolarmente

pervenutegli, senza alcuna giustificazione), questo giudice ritiene di poter

ridurre la multa a fr. 1’000.-. Questo importo appare del resto idoneo a

dissuadere il contravventore dal commettere ulteriori infrazioni.

In conclusione, il ricorso,

seppur per altri motivi, va accolto nella misura che precede. Visto l’esito del

gravame si prelevano tasse e spese ridotte (art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 7 cpv. 2-4, 12 cpv. 1

lett. a LDist; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 1’000.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo

carico.

3. Intimazione a:

RI 1, (),

DI 1, ,

CRTE 1, ,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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