30.2009.132
Immettersi nel flusso della circolazione e collidere con un veicolo avente la precedenza
13 dicembre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2009.132
Data decisione, Autorità:
13.12.2010, PRPEN
Titolo:
Immettersi nel flusso della circolazione e collidere con un veicolo avente la precedenza
INCROCIO E SORPASSO
OSTACOLO ALLA CIRCOLAZIONE
PRECEDENZA
art. 36 cpv. 4 LCSTR
art. 15 cpv. 3 ONCS
Incarto
n.
30.2009.132
9196/107
Bellinzona
13
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 22 aprile
2009 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione
3 aprile 2009 n. 9196/107 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 28 maggio 2009
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione
3 aprile 2009 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida
dell’autofurgone __________ s’immetteva nel flusso della circolazione
collidendo con una vettura circolante sulla pubblica via”.
Fatti
accertati il 23 dicembre 2008 in territorio di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1
LCStr; 15 cpv. 3 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davemti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insogente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 36 cpv. 4
LCStr, il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il
veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della
strada; questi hanno la precedenza.
L’art. 15 cpv. 3 ONC precisa
che chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una
fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste,
da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede
deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi
punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve
chiedere a una persona di controllare la manovra.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
In concreto, i fatti che
hanno indotto la CRTE 1 a pronunciare la multa impugnata sono stati riassunti
nel rapporto di polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari):
“__________, alla guida
della sua autovettura e proveniente dal domicilio, percorreva la strada
cantonale - in discesa - che porta a __________, ad una velocità dichiarata di
ca. 50 km/h.
Raggiunta questa località,
poco prima dell’Osteria __________ notava sulla sua destra, un furgone che dal
posteggio del citato esercizio pubblico, si stava immettendo sulla via da lui
percorsa, diretto anch’esso verso la strada principale.
Questo furgone invadeva già
parzialmente il campo stradale e __________, visto che in senso contrario non
giungevano altri veicoli, invadeva la corsia di contromano, onde scansare il
furgone, intento a proseguire per la sua strada. Era convinto che il conducente
del furgone avrebbe atteso il suo transitare per poi proseguire.
RI 1, alla guida del
furgone della ditta per cui lavora e accompagnato dal fratello del titolare,
stava lasciando il posteggio per recarsi da un cliente.
Si immetteva sulla strada
cantonale, intento a svoltare verso destra, quando si avvedeva del
sopraggiungere dell’autovettura.
Siccome occupava già
parzialmente il campo stradale, RI 1 credeva che l’automobilista si fermasse
onde concedergli di poter proseguire nella sua manovra.
Sta di fatto che nessuno
dei due protagonisti si fermava.
Di conseguenza l’urto
avveniva fra la parte anteriore sinistra del furgone RI 1, contro la parte
laterale destra posteriore dell’autovettura __________. Nessuno ha riportato
conseguenze fisiche dell’accaduto e i danni materiali sono lievi”.
4.
Tale resoconto non viene
contestato da RI 1, il quale nel suo gravame respinge tuttavia l’infrazione
addebitatagli sostenendo l’esclusiva responsabilità nel sinistro del secondo
conducente coinvoltovi.
L’insorgente, dopo avere
richiamato le dichiarazioni rese da quest’ultimo alla polizia cantonale,
argomenta in particolare che:
“È ben vero che, nel caso
concreto, io ero debitore della precedenza ed utenti prioritari erano i
conducenti dei veicoli transitanti sulla strada principale. È però anche vero
che giusta l’art. 26 della Legge federale sulla circolazione stradale nessuno
deve essere di ostacolo o di pericolo per coloro che usano la strada
conformemente alle norme stabilite.
Ciò detto l’art. 14 ONC
dispone che chi gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della
strada che hanno raggiunto l’intersezione prima di poter scorgere il suo
veicolo. Orbene, il conducente __________ aveva notato la mia manovra di
immissione nel flusso della circolazione quando si trovava a ben 50 metri dal mio furgone. Egli poteva e doveva arrestarsi al fine di lasciarmi immettere
completamente sulla strada principale in luogo e vece di azzardare una manovra
pericolosa per tutti gli utenti della strada. E meglio, per gli utenti che
potevano sopraggiungere in senso inverso, per lui stesso e per me. Per contro,
l’altro protagonista ha preferito azzardare una manovra quando io ero ormai
sulla carreggiata.
Rilevo che la costante
giurisprudenza del Tribunale federale ha sancito che il diritto di precedenza
non è un diritto assoluto. Vale a dire che il conducente prioritario, in
presenza di una situazione di pericolo (reale o astratto che sia) deve mettere
in atto quelle precauzioni necessarie per evitare la collisione.
Inoltre, il conducente
prioritario, in una situazione come quella prodottasi il giorno del sinistro, è
pure tenuto a facilitare la manovra del conducente non prioritario.
Questo significa che __________,
che mi aveva notato quando la distanza tra i veicoli era di 50 metri e la sua velocità dichiarata era di 50 km/h ben avrebbe potuto e dovuto rallentare per
permettere la mia immissione sulla strada principale in luogo e vece di voler
superare (invadendo la corsia di contromano) il mio furgone sulla sinistra. Ciò
vuol dire che nessuna colpa mi può essere rimproverata.
(…) Infine, voglio
sottolineare che la mia manovra di immissione nel flusso della circolazione era
stata eseguita seguendo le necessarie norme di prudenza. Infatti, io ho notato
il sopraggiungere della vettura condotta da __________ quando già mi ero
parzialmente immesso sulla strada principale. È pacifico che, in tale
situazione, io mi attendevo ben altro comportamento da parte del conducente
prioritario (…) e non potevo nemmeno lontanamente immaginare che lo stesso
iniziasse un’azzardata e pericolosa (per tutti) manovra di superamento sulla
sinistra con invasione della corsia riservata al traffico proveniente in senso
inverso.
Mi è chiaro che in diritto
penale ciascuno deve assumersi le sue colpe. Tuttavia, il comportamento del
conducente __________ (che mi aveva notato già 50 metri prima) è da considerarsi così imprevedibile da interrompere il nesso causale. Il che vuol
dire che nessuna colpa mi può essere addebitata e, di conseguenza, la
responsabilità della collisione (una semplice «strisciata») deve essere
addossata al conducente __________”.
5.
Come rettamente ricorda
il multato, in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni,
sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui (in casu di __________,
coprotagonista del sinistro) non discrimina né attenua la responsabilità per
una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti
in questo ambito compensazione delle colpe (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004,
consid. n. 2.5).
Ne consegue che non spetta al
giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti
in un incidente della circolazione; tale compito appartiene semmai al giudice
civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati
e le rispettive assicurazioni.
6.
Ciò posto, va
innanzitutto rilevato che RI 1 (intento ad uscire da un posteggio) era
certamente debitore della precedenza verso chi già circolava lungo la strada
cantonale su cui stava per immettersi (art. 15 cpv. 3 ONC). Per questi questi
conducenti - segnatamente per __________ - egli non doveva pertanto costituire
un ostacolo con la sua manovra (art. 36 cpv. 4 LCStr).
Concedere la precedenza
significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare la sua manovra
o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli
a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità. Tranne in
caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza si estende
su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in un punto
determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259).
La giurisprudenza considera
che vi è ostacolo alla circolazione quando, per rimediare a una situazione
pericolosa creata dal debitore della precedenza, il conducente prioritario è
obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua
velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione. Non vi è per contro
ostacolo per il solo motivo che il veicolo prioritario deve ridurre la sua
velocità o modificare la sua direzione (DTF 105 IV 341). Limitando il concetto
di impedimento, il Tribunale federale ha voluto prendere in considerazione
circostanze particolari, legate all’aumento del traffico all’interno delle
località. Tale limitazione non deve tuttavia togliere valore al diritto di
precedenza, ragione per cui è consentito negare un intralcio considerevole solo
in casi eccezionali (DTF 114 IV 146).
Se la manovra che il debitore
del diritto di precedenza intende eseguire lo porta ad attraversare la
carreggiata, le precauzioni da lui prese devono essere tali da poter portare a
termine la manovra in una sola volta, senza dover rallentare o arrestare la
marcia (DTF 105 IV 341; 99 IV 173).
7.
Ritenuto quanto precede,
il comportamento del ricorrente giustifica la sanzione comminatagli dalla CRTE
1.
Poiché debitore del diritto di precedenza e, dunque, soggetto all’obbligo di
non ostacolare la marcia dei veicoli prioritari, RI 1, accortosi del
sopraggiungere della vettura guidata da __________, avrebbe dovuto arrestare il
proprio veicolo onde permettere al conducente prioritario di superarlo o,
perlomeno, onde assicurarsi che lo stesso frenasse per dargli il tempo di
concludere la manovra di entrata nella strada cantonale.
Simile prudente condotta
appare tanto più indicata in considerazione delle dimensioni del mezzo
dell’insorgente (un autofurgone), che al fine di permettere ad RI 1 l’ingresso nel
flusso della circolazione implicavano una manovra di alcuni secondi e,
soprattutto, dal momento che non aveva potuto arretrare ulteriormente a causa
della presenza di un veicolo parcheggiato, l’invasione della corsia di
contromano della strada principale (ovvero il punto dove è avvenuta la
collisione). Fattori di potenziale pericolo i quali, in aggiunta all’andatura a
cui transitava il veicolo di __________ (50 km/h, velocità che su un fondo bagnato comporta pur sempre uno spazio di arresto pari a ca. 30 m), avrebbero dovuto spingere il multato a fermarsi. Per di più se si considera che l’ha notato
solo nell’istante in cui è ripartito in avanti (cfr. verbale RI 1, pag. 1) e il
veicolo si trovava ormai a pochi metri e in procinto di spostarsi sulla corsia
di senso inverso (cfr. verbale __________, pag. 1).
La sola supposizione che a
fermarsi sarebbe stato il conducente prioritario (senza che oltretutto vi fossero
al riguardo degli indizi concreti quali, in particolare, il rallentamento dell’andatura
del veicolo di __________) non basta in definitiva a scagionare il ricorrente.
Fondando su tale ipotesi il proprio comportamento, RI 1 ha agito in base a un principio - quello dell’affidamento - di cui non poteva però prevalersi in
quanto debitore del diritto di precedenza (Bussy/Rusconi, Code Suisse de la
circulation routière, Commentaire, 3a ed., n. 3.1.1 ad art. 36 LCStr).
8.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1
LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e
97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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