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Decisione

30.2009.132

Immettersi nel flusso della circolazione e collidere con un veicolo avente la precedenza

13 dicembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 23 dicembre 2008 in territorio di __________.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1

LCStr; 15 cpv. 3 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davemti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insogente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 36 cpv. 4

LCStr, il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il

veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della

strada; questi hanno la precedenza.

L’art. 15 cpv. 3 ONC precisa

che chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una

fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste,

da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede

deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi

punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve

chiedere a una persona di controllare la manovra.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

In concreto, i fatti che

hanno indotto la CRTE 1 a pronunciare la multa impugnata sono stati riassunti

nel rapporto di polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari):

“__________, alla guida

della sua autovettura e proveniente dal domicilio, percorreva la strada

cantonale - in discesa - che porta a __________, ad una velocità dichiarata di

ca. 50 km/h.

Raggiunta questa località,

poco prima dell’Osteria __________ notava sulla sua destra, un furgone che dal

posteggio del citato esercizio pubblico, si stava immettendo sulla via da lui

percorsa, diretto anch’esso verso la strada principale.

Questo furgone invadeva già

parzialmente il campo stradale e __________, visto che in senso contrario non

giungevano altri veicoli, invadeva la corsia di contromano, onde scansare il

furgone, intento a proseguire per la sua strada. Era convinto che il conducente

del furgone avrebbe atteso il suo transitare per poi proseguire.

RI 1, alla guida del

furgone della ditta per cui lavora e accompagnato dal fratello del titolare,

stava lasciando il posteggio per recarsi da un cliente.

Si immetteva sulla strada

cantonale, intento a svoltare verso destra, quando si avvedeva del

sopraggiungere dell’autovettura.

Siccome occupava già

parzialmente il campo stradale, RI 1 credeva che l’automobilista si fermasse

onde concedergli di poter proseguire nella sua manovra.

Sta di fatto che nessuno

dei due protagonisti si fermava.

Di conseguenza l’urto

avveniva fra la parte anteriore sinistra del furgone RI 1, contro la parte

laterale destra posteriore dell’autovettura __________. Nessuno ha riportato

conseguenze fisiche dell’accaduto e i danni materiali sono lievi”.

4.

Tale resoconto non viene

contestato da RI 1, il quale nel suo gravame respinge tuttavia l’infrazione

addebitatagli sostenendo l’esclusiva responsabilità nel sinistro del secondo

conducente coinvoltovi.

L’insorgente, dopo avere

richiamato le dichiarazioni rese da quest’ultimo alla polizia cantonale,

argomenta in particolare che:

“È ben vero che, nel caso

concreto, io ero debitore della precedenza ed utenti prioritari erano i

conducenti dei veicoli transitanti sulla strada principale. È però anche vero

che giusta l’art. 26 della Legge federale sulla circolazione stradale nessuno

deve essere di ostacolo o di pericolo per coloro che usano la strada

conformemente alle norme stabilite.

Ciò detto l’art. 14 ONC

dispone che chi gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della

strada che hanno raggiunto l’intersezione prima di poter scorgere il suo

veicolo. Orbene, il conducente __________ aveva notato la mia manovra di

immissione nel flusso della circolazione quando si trovava a ben 50 metri dal mio furgone. Egli poteva e doveva arrestarsi al fine di lasciarmi immettere

completamente sulla strada principale in luogo e vece di azzardare una manovra

pericolosa per tutti gli utenti della strada. E meglio, per gli utenti che

potevano sopraggiungere in senso inverso, per lui stesso e per me. Per contro,

l’altro protagonista ha preferito azzardare una manovra quando io ero ormai

sulla carreggiata.

Rilevo che la costante

giurisprudenza del Tribunale federale ha sancito che il diritto di precedenza

non è un diritto assoluto. Vale a dire che il conducente prioritario, in

presenza di una situazione di pericolo (reale o astratto che sia) deve mettere

in atto quelle precauzioni necessarie per evitare la collisione.

Inoltre, il conducente

prioritario, in una situazione come quella prodottasi il giorno del sinistro, è

pure tenuto a facilitare la manovra del conducente non prioritario.

Questo significa che __________,

che mi aveva notato quando la distanza tra i veicoli era di 50 metri e la sua velocità dichiarata era di 50 km/h ben avrebbe potuto e dovuto rallentare per

permettere la mia immissione sulla strada principale in luogo e vece di voler

superare (invadendo la corsia di contromano) il mio furgone sulla sinistra. Ciò

vuol dire che nessuna colpa mi può essere rimproverata.

(…) Infine, voglio

sottolineare che la mia manovra di immissione nel flusso della circolazione era

stata eseguita seguendo le necessarie norme di prudenza. Infatti, io ho notato

il sopraggiungere della vettura condotta da __________ quando già mi ero

parzialmente immesso sulla strada principale. È pacifico che, in tale

situazione, io mi attendevo ben altro comportamento da parte del conducente

prioritario (…) e non potevo nemmeno lontanamente immaginare che lo stesso

iniziasse un’azzardata e pericolosa (per tutti) manovra di superamento sulla

sinistra con invasione della corsia riservata al traffico proveniente in senso

inverso.

Mi è chiaro che in diritto

penale ciascuno deve assumersi le sue colpe. Tuttavia, il comportamento del

conducente __________ (che mi aveva notato già 50 metri prima) è da considerarsi così imprevedibile da interrompere il nesso causale. Il che vuol

dire che nessuna colpa mi può essere addebitata e, di conseguenza, la

responsabilità della collisione (una semplice «strisciata») deve essere

addossata al conducente __________”.

5.

Come rettamente ricorda

il multato, in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni,

sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui (in casu di __________,

coprotagonista del sinistro) non discrimina né attenua la responsabilità per

una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti

in questo ambito compensazione delle colpe (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004,

consid. n. 2.5).

Ne consegue che non spetta al

giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti

in un incidente della circolazione; tale compito appartiene semmai al giudice

civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati

e le rispettive assicurazioni.

6.

Ciò posto, va

innanzitutto rilevato che RI 1 (intento ad uscire da un posteggio) era

certamente debitore della precedenza verso chi già circolava lungo la strada

cantonale su cui stava per immettersi (art. 15 cpv. 3 ONC). Per questi questi

conducenti - segnatamente per __________ - egli non doveva pertanto costituire

un ostacolo con la sua manovra (art. 36 cpv. 4 LCStr).

Concedere la precedenza

significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare la sua manovra

o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli

a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità. Tranne in

caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza si estende

su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in un punto

determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259).

La giurisprudenza considera

che vi è ostacolo alla circolazione quando, per rimediare a una situazione

pericolosa creata dal debitore della precedenza, il conducente prioritario è

obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua

velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione. Non vi è per contro

ostacolo per il solo motivo che il veicolo prioritario deve ridurre la sua

velocità o modificare la sua direzione (DTF 105 IV 341). Limitando il concetto

di impedimento, il Tribunale federale ha voluto prendere in considerazione

circostanze particolari, legate all’aumento del traffico all’interno delle

località. Tale limitazione non deve tuttavia togliere valore al diritto di

precedenza, ragione per cui è consentito negare un intralcio considerevole solo

in casi eccezionali (DTF 114 IV 146).

Se la manovra che il debitore

del diritto di precedenza intende eseguire lo porta ad attraversare la

carreggiata, le precauzioni da lui prese devono essere tali da poter portare a

termine la manovra in una sola volta, senza dover rallentare o arrestare la

marcia (DTF 105 IV 341; 99 IV 173).

7.

Ritenuto quanto precede,

il comportamento del ricorrente giustifica la sanzione comminatagli dalla CRTE

1.

Poiché debitore del diritto di precedenza e, dunque, soggetto all’obbligo di

non ostacolare la marcia dei veicoli prioritari, RI 1, accortosi del

sopraggiungere della vettura guidata da __________, avrebbe dovuto arrestare il

proprio veicolo onde permettere al conducente prioritario di superarlo o,

perlomeno, onde assicurarsi che lo stesso frenasse per dargli il tempo di

concludere la manovra di entrata nella strada cantonale.

Simile prudente condotta

appare tanto più indicata in considerazione delle dimensioni del mezzo

dell’insorgente (un autofurgone), che al fine di permettere ad RI 1 l’ingresso nel

flusso della circolazione implicavano una manovra di alcuni secondi e,

soprattutto, dal momento che non aveva potuto arretrare ulteriormente a causa

della presenza di un veicolo parcheggiato, l’invasione della corsia di

contromano della strada principale (ovvero il punto dove è avvenuta la

collisione). Fattori di potenziale pericolo i quali, in aggiunta all’andatura a

cui transitava il veicolo di __________ (50 km/h, velocità che su un fondo bagnato comporta pur sempre uno spazio di arresto pari a ca. 30 m), avrebbero dovuto spingere il multato a fermarsi. Per di più se si considera che l’ha notato

solo nell’istante in cui è ripartito in avanti (cfr. verbale RI 1, pag. 1) e il

veicolo si trovava ormai a pochi metri e in procinto di spostarsi sulla corsia

di senso inverso (cfr. verbale __________, pag. 1).

La sola supposizione che a

fermarsi sarebbe stato il conducente prioritario (senza che oltretutto vi fossero

al riguardo degli indizi concreti quali, in particolare, il rallentamento dell’andatura

del veicolo di __________) non basta in definitiva a scagionare il ricorrente.

Fondando su tale ipotesi il proprio comportamento, RI 1 ha agito in base a un principio - quello dell’affidamento - di cui non poteva però prevalersi in

quanto debitore del diritto di precedenza (Bussy/Rusconi, Code Suisse de la

circulation routière, Commentaire, 3a ed., n. 3.1.1 ad art. 36 LCStr).

8.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1

LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e

97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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