30.2009.134
Posteggio su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili
20 agosto 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2009.134
Data decisione, Autorità:
20.08.2010, PRPEN
Titolo:
Posteggio su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 65 cpv. 5 OSSTR
art. 79 cpv. 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2009.134
11798/102
Bellinzona
20
agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 maggio 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione
24 aprile 2009 n. 11798/102 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 25 maggio 2009 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione 24
aprile 2009, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese in ragione di fr. 20.-, per
aver “posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio
riservato alle persone disabili”, il 15 dicembre 2008 a __________;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79
cpv. 4 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con ricorso 5 maggio 2009, in cui postula la riduzione della multa a
fr. 40.-, pari alla sanzione prevista per il parcheggio, quando il relativo posto, in considerazione della
segnalazione, non è riservato alla categoria di detto veicolo,
contestando in sostanza l’accertamento della Polizia cantonale;
che la CRTE 1, con
comunicazione 25 maggio 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 27 cpv. 1 LCStr
l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come
anche le istruzioni della polizia; per quanto qui interessa l’art. 65
cpv. 5 prima frase OSStr prevede che per
riservare certi posti di parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al
segnale «Parcheggio» (4.17) presso i posti in questione il cartello
complementare «Invalidi» (5.14); è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è
disabile o chi accompagna una persona disabile;
che a norma dell’art. 79 cpv.
1bis OSStr i posti di parcheggio sono
Considerandi
delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere
effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti
nella «Zona blu» è blu e per i posti a disposizione di una determinata
categoria di persone è gialla. I posti di parcheggio bianchi o blu possono
anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua
chiaramente dal resto della carreggiata;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il
veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi;
che la decisione impugnata si
fonda sull’accertamento di un’agente della Polizia cantonale, la quale, in un
rapporto di contro-osservazioni datato 29 gennaio 2009, ha precisato quanto segue:
“In data 15.12.2008 ore
17.00
si constatava che il veicolo era parcheggiato su parcheggio disabili e si
elevava una contravvenzione applicando l’avviso di intimazione sul parabrezza,
malgrado la nostra permanenza di diversi minuti sul posto, nessuno giungeva di
ritorno alla vettura”;
che l’insorgente, sin dalla
prima comparsa scritta (e da quanto risulta dalle sue affermazioni anche in
occasione di alcuni colloqui telefonici intercorsi con l’agente medesimo),
contesta la fattispecie ascrittagli, asserendo di aver in realtà parcheggiato
in uno stallo riservato ai motoveicoli, illustrato in una fotografia da lui
prodotta con il gravame; in particolare egli assevera che:
“[…] Riconfermo che la
stessa mi è stata inflitta erroneamente. Ribadisco pure categoricamente che la
mia auto l’ho posteggiata nel secondo posteggio delle moto demarcato in bianco
accanto a quelli per gli invalidi demarcati in giallo e la multa avrebbe dovuto
essere di Fr. 40.00 e non Fr. 120.00 come ricevuta. Con una giornata fredda e
piovosa senza una moto in circolazione, sarebbe stato veramente ingenuo e
stupido, da parte mia, posteggiare nei posti riservati agli invalidi quando i
due posteggi moto erano completamente liberi. Per principio e per rispetto di
queste persone non ho mai e non posteggerò mai in un posto invalidi”;
che in concreto, nonostante il
rimprovero mosso all’insorgente sia di per sé frutto di una constatazione di
agevole momento, non si può concludere oltre ogni ragionevole dubbio che la
vettura del ricorrente non fosse effettivamente parcheggiata sullo stallo
riservato ai motoveicoli;
che in effetti, come si evince
dalla documentazione fotografica in atti, lo stallo in questione è caratterizzato
dalla sola segnaletica orizzontale sulla parte iniziale, senza ulteriori
segnali che lo contraddistinguano dai vari stalli adiacenti riservati alle
persone disabili, ragion per cui non può essere escluso, tenuto anche conto
della scarsa visibilità (crepuscolo, pioggia ecc.) e della presenza stessa del
veicolo posteggiato, che detta segnaletica non fosse facilmente visibile
all’agente intento sul fronte opposto alla segnaletica a verificare se il
necessario contrassegno per persone disabili fosse esposto;
che per di più difettano
ulteriori precisazioni utili in merito all’infrazione, essendosi l’agente
limitato a confermare l’accertamento compiuto, senza tuttavia confrontarsi con
la puntualità che era lecito attendersi con l’assunto dell’insorgente,
specificando per esempio su quale dei vari stalli riservati agli invalidi
presenti in loco l’insorgente avesse immobilizzato la sua vettura;
che in definitiva nulla induce a dubitare di
quanto addotto dal ricorrente; tant’è che la stessa CRTE 1, preso atto delle
doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che
nel dubbio egli deve quindi essere prosciolto dall’addebito mossogli;
che a
suo carico rimane nondimeno l’infrazione da lui stesso ammessa, e meglio il posteggio
su un posto di parcheggio che in considerazione della
segnalazione è riservato a un’altra categoria di veicoli, in violazione
dell’art. 79 cpv. 1ter OSStr;
che
per simile fattispecie – fino a due ore (atteso che non vi è motivo di dubitare
delle affermazioni dell’insorgente, il quale ha asserito di aver eseguito una
commissione della durata di un quarto d’ora circa) – l’allegato 1 all’Ordinanza
concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr.
40.
- (infrazione n. 254.a);
che
non vi sono peraltro motivi per ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la
predetta sanzione nei termini della procedura disciplinare – che non prevede
spese – se ne avesse avuto la possibilità;
che
il ricorso deve di conseguenza essere accolto e la decisione impugnata
riformata nel senso di ridurre la multa a fr. 40.- e defalcare gli oneri
processuali di primo grado;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1bis e 1ter OSStr; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 40.-, senza tasse e spese.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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