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Decisione

30.2009.134

Posteggio su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili

20 agosto 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

30.2009.134

Data decisione, Autorità:

20.08.2010, PRPEN

Titolo:

Posteggio su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili

PARCHEGGIO

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 65 cpv. 5 OSSTR

art. 79 cpv. 4 OSSTR

Incarto

n.

30.2009.134

11798/102

Bellinzona

20

agosto 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 maggio 2009 presentato da

RI 1

contro

la decisione

24 aprile 2009 n. 11798/102 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 25 maggio 2009 presentate

dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto:

che la CRTE 1, con decisione 24

aprile 2009, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese in ragione di fr. 20.-, per

aver “posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio

riservato alle persone disabili”, il 15 dicembre 2008 a __________;

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79

cpv. 4 OSStr;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con ricorso 5 maggio 2009, in cui postula la riduzione della multa a

fr. 40.-, pari alla sanzione prevista per il parcheggio, quando il relativo posto, in considerazione della

segnalazione, non è riservato alla categoria di detto veicolo,

contestando in sostanza l’accertamento della Polizia cantonale;

che la CRTE 1, con

comunicazione 25 maggio 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 27 cpv. 1 LCStr

l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come

anche le istruzioni della polizia; per quanto qui interessa l’art. 65

cpv. 5 prima frase OSStr prevede che per

riservare certi posti di parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al

segnale «Parcheggio» (4.17) presso i posti in questione il cartello

complementare «Invalidi» (5.14); è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è

disabile o chi accompagna una persona disabile;

che a norma dell’art. 79 cpv.

1bis OSStr i posti di parcheggio sono

Considerandi

delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere

effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti

nella «Zona blu» è blu e per i posti a disposizione di una determinata

categoria di persone è gialla. I posti di parcheggio bianchi o blu possono

anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua

chiaramente dal resto della carreggiata;

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90

cifra 1 LCStr);

che la CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il

veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi;

che la decisione impugnata si

fonda sull’accertamento di un’agente della Polizia cantonale, la quale, in un

rapporto di contro-osservazioni datato 29 gennaio 2009, ha precisato quanto segue:

“In data 15.12.2008 ore

17.00

si constatava che il veicolo era parcheggiato su parcheggio disabili e si

elevava una contravvenzione applicando l’avviso di intimazione sul parabrezza,

malgrado la nostra permanenza di diversi minuti sul posto, nessuno giungeva di

ritorno alla vettura”;

che l’insorgente, sin dalla

prima comparsa scritta (e da quanto risulta dalle sue affermazioni anche in

occasione di alcuni colloqui telefonici intercorsi con l’agente medesimo),

contesta la fattispecie ascrittagli, asserendo di aver in realtà parcheggiato

in uno stallo riservato ai motoveicoli, illustrato in una fotografia da lui

prodotta con il gravame; in particolare egli assevera che:

“[…] Riconfermo che la

stessa mi è stata inflitta erroneamente. Ribadisco pure categoricamente che la

mia auto l’ho posteggiata nel secondo posteggio delle moto demarcato in bianco

accanto a quelli per gli invalidi demarcati in giallo e la multa avrebbe dovuto

essere di Fr. 40.00 e non Fr. 120.00 come ricevuta. Con una giornata fredda e

piovosa senza una moto in circolazione, sarebbe stato veramente ingenuo e

stupido, da parte mia, posteggiare nei posti riservati agli invalidi quando i

due posteggi moto erano completamente liberi. Per principio e per rispetto di

queste persone non ho mai e non posteggerò mai in un posto invalidi”;

che in concreto, nonostante il

rimprovero mosso all’insorgente sia di per sé frutto di una constatazione di

agevole momento, non si può concludere oltre ogni ragionevole dubbio che la

vettura del ricorrente non fosse effettivamente parcheggiata sullo stallo

riservato ai motoveicoli;

che in effetti, come si evince

dalla documentazione fotografica in atti, lo stallo in questione è caratterizzato

dalla sola segnaletica orizzontale sulla parte iniziale, senza ulteriori

segnali che lo contraddistinguano dai vari stalli adiacenti riservati alle

persone disabili, ragion per cui non può essere escluso, tenuto anche conto

della scarsa visibilità (crepuscolo, pioggia ecc.) e della presenza stessa del

veicolo posteggiato, che detta segnaletica non fosse facilmente visibile

all’agente intento sul fronte opposto alla segnaletica a verificare se il

necessario contrassegno per persone disabili fosse esposto;

che per di più difettano

ulteriori precisazioni utili in merito all’infrazione, essendosi l’agente

limitato a confermare l’accertamento compiuto, senza tuttavia confrontarsi con

la puntualità che era lecito attendersi con l’assunto dell’insorgente,

specificando per esempio su quale dei vari stalli riservati agli invalidi

presenti in loco l’insorgente avesse immobilizzato la sua vettura;

che in definitiva nulla induce a dubitare di

quanto addotto dal ricorrente; tant’è che la stessa CRTE 1, preso atto delle

doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

che

nel dubbio egli deve quindi essere prosciolto dall’addebito mossogli;

che a

suo carico rimane nondimeno l’infrazione da lui stesso ammessa, e meglio il posteggio

su un posto di parcheggio che in considerazione della

segnalazione è riservato a un’altra categoria di veicoli, in violazione

dell’art. 79 cpv. 1ter OSStr;

che

per simile fattispecie – fino a due ore (atteso che non vi è motivo di dubitare

delle affermazioni dell’insorgente, il quale ha asserito di aver eseguito una

commissione della durata di un quarto d’ora circa) – l’allegato 1 all’Ordinanza

concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr.

40.

- (infrazione n. 254.a);

che

non vi sono peraltro motivi per ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la

predetta sanzione nei termini della procedura disciplinare – che non prevede

spese – se ne avesse avuto la possibilità;

che

il ricorso deve di conseguenza essere accolto e la decisione impugnata

riformata nel senso di ridurre la multa a fr. 40.- e defalcare gli oneri

processuali di primo grado;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1bis e 1ter OSStr; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di

fr. 40.-, senza tasse e spese.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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