30.2009.135
Permettere, quale gerente, che nel porticato (spazio chiuso) si possa fumare
17 febbraio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2009.135
Data decisione, Autorità:
17.02.2010, PRPEN
Titolo:
Permettere, quale gerente, che nel porticato (spazio chiuso) si possa fumare
FUMO
art. 57 LESPUBB
art. 66 LESPUBB
Incarto
n.
30.2009.135
72/904
Bellinzona
17
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 maggio 2009 presentato da
RI 1, Viganello,
difesa da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
24 aprile 2009 n. 72/904 emessa dCRTE 1
viste le osservazioni 28 maggio 2009 presentate
CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. __________CRTE 1 con
decisione 24 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla
tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di
fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Aver permesso, quale
gerente del “__________” a __________, che nel porticato (chiuso su tutti i
lati) si potesse fumare; questo malgrado il nostro avvertimento del 4 febbraio 2009.”
Fatti accertati il 24 febbraio
2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 57 e 66 Les pubb.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’art. 57 Les pubb
prevede che all’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare. È tuttavia
riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e
opportunamente ventilati adibiti ai fumatori (cpv. 1 e 2).
L’art. 47u RLes pubb precisa
che gli spazi o i locali adibiti ai fumatori di cui all’art. 57 della legge:
(a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei
locali d’esercizio, escluso il servizio d’alloggio; (b) devono essere dotati di
impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e
V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla
loro volumetria; e (c) devono essere delimitati da pareti a tutt’altezza su
tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica (cpv. 1). In ogni caso
non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un
esercizio pubblico (cpv. 2).
Inoltre, secondo l’art. 47v
RLes pubb la messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere
preceduta dalla presentazione all’ufficio permessi di una dichiarazione di uno
specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità
dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 47u cpv. 1 lett. b.
Le infrazioni alla Les pubb e
al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr.
50.
- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura
per le contravvenzioni. (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb).
3.
__________CRTE 1
rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver
permesso, in qualità di gerente del “__________” a __________, che nel
porticato (chiuso su tutti i lati) si potesse fumare; questo nonostante un
precedente avvertimento del 4 febbraio 2009.
4.
La ricorrente contesta
l’addebito mossole. In primo luogo sostiene che l’art. 57 Les pubb non può
trovare applicazione in concreto poiché sancisce il divieto di fumo solo
all’interno degli esercizi pubblici, mentre la presunta infrazione riguarda il
porticato esterno (ricorso, punto 2).
Si duole in secondo luogo di
un errato accertamento dei fatti da parte dell’autorità di prime cure, nella
misura in cui “il porticato non è e non può essere chiuso su tutti i lati,
come la polizia comunale di __________ sa perfettamente, perché lateralmente,
su due lati (verso __________ e verso Via __________) occorre garantire il
passo pedonale”, oggetto di servitù regolarmente iscritta a Registro
fondiario; soggiunge che tale passaggio deve rimanere aperto per garantire il
transito pubblico (ricorso, punto 3).
Lamenta infine l’assenza, e la
mancata indicazione nella querelata decisione, di una base legale per ritenere
che l’esistenza del passaggio sotto al porticato non sia sufficiente per
assumere lo spazio come aperto (ricorso, punto 4).
5.
Per l’art. 2 Les pubb
sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi, dove, a titolo
professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto si alloggiano ospiti o si
vendono cibi o bevande da consumare sul posto. Un esercizio pubblico può quindi
essere costituito da uno spazio chiuso o da un luogo aperto o ancora
comprendere entrambi. Sta il fatto che le varie entità di un esercizio
compongono un tutt’uno, così come alla relativa autorizzazione alla gestione.
Dalla semplice lettura
dell’art. 57 cpv. 1 Les pubb, per cui “all’interno degli esercizi pubblici è
vietato fumare”, si dovrebbe così concludere che negli esercizi pubblici in
generale non si può fumare indipendentemente dal fatto che ci si trovi in una
parte chiusa o aperta degli stessi.
Questo tuttavia non era quello
che si voleva ottenere con la novella legislativa introdotta con effetto dal 12
aprile 2006. Lo scopo infatti era di “poter concretizzare, negli esercizi
pubblici, l’esigenza di protezione dal fumo secondario (o fumo passivo)
avvertita da una parte sempre più importante della popolazione” (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 5588 del 13 ottobre 2004, pag. 1). Si è
cioè voluto dar seguito a quanto stabilito dall’art. 52 cpv. 1 LSan secondo il
quale “è considerato atto dannoso alla salute imporre l’aspirazione del fumo
della combustione del tabacco o di altre sostanze a un non fumatore in luogo
chiuso di uso pubblico o collettivo”.
L’art. 57 cpv. 1 Les pubb deve
di conseguenza essere letto nel seguente modo: “negli spazi chiusi degli
esercizi pubblici è vietato fumare”.
Per poter definire che cosa è
da intendere come spazio chiuso e coperto dal divieto di fumo oltre a quelli
all’interno di un edificio, torna utile il Regolamento concernente i luoghi e
gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare del 27
marzo 2007 (peraltro menzionato nello scritto 12 dicembre 2008 della polizia
comunale all’attenzione della ricorrente, e nei rapporti di segnalazione 28
gennaio 2009 e 25 febbraio 2009), il quale, richiamando l’art. 52 cpv. 3 Legge
sanitaria e la modifica dell’art. 57 Les pubb, decreta
il divieto di fumare negli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo chiusi,
per quanto qui interessa, nei luoghi di svago e culturali e negli spazi
commerciali accessibili al pubblico (art. 1 lett. f e h). Tale disposizione,
che di fatto sviluppa il principio di cui all’art. 57 cpv. 1 Les pubb (cfr.
inoltre nota marginale), prevede che il divieto si estende pure agli spazi
pubblici accessori dei suddetti luoghi quali ad esempio atrii, corridoi, foyer
e servizi igienici (cpv. 2), ritenuto che le tende e i gazebo sono considerati
chiusi se non aperti almeno al 50%.
6.
Per quanto concerne il “__________”
è fuor di dubbio che il porticato è parte dell’esercizio pubblico nel senso
dell’art. 2 lett. b Les pubb, giacché si vendono cibi o bevande da consumare
sul posto (cfr. autorizzazione alla gestione dell’esercizio pubblico). E’ pure
incontestato che in questo spazio, da ritenere separato dagli altri del
ristorante, la gerente permette di fumare, tant’è che vi sono anche i
posacenere sui tavoli.
Si tratta in primo luogo di
verificare se e a quali condizioni un porticato è da ritenere un luogo aperto e
quindi sufficientemente ventilato.
Il Regolamento concernente i
luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare,
come detto, prevede che le tende e i gazebo sono considerati chiusi se non
aperti almeno al 50%. Questa regola è stata fissata tenendo conto della protezione
della salute. Si è infatti ritenuto che con un’apertura del genere vi sia un
sufficiente ricambio di aria per non incorrere nei pericoli del fumo passivo,
che sono stati scientificamente dimostrati. Alla luce del criterio indicato
sopra si potrebbe pure concludere che uno spazio sia da ritenere aperto quando
presenta un’apertura di almeno la metà del soffitto.
Ora, il porticato (fabbricato
aperto su almeno un lato, costruito al piano del suolo e sorretto da pilastri) non
è una tenda e neanche un gazebo (edifici dalle strutture leggere). Tuttavia,
seppur con una struttura muraria piuttosto che metallica e un materiale di
costruzione diverso, che ha carattere durevole anziché temporaneo, i predetti
edifici presentano caratteristiche simili, potendo diventare spazi chiusi, come
pure presentare aperture. Ne segue che è possibile applicare al porticato per
analogia il criterio di cui sopra, sicché per non essere considerato chiuso, lo
stesso deve presentare un’apertura di almeno la metà dei lati, fermo restando
che le aperture devono dare direttamente sull’esterno, e cioè all’aria aperta.
In caso contrario, bisogna considerare trattarsi sempre di spazio chiuso.
Nelle aree aperte su un unico
lato l’aria fumosa resta infatti all’interno e non circola abbastanza, cosicché
le persone presenti sono esposte al fumo quasi come in uno spazio completamente
chiuso. Per questo motivo, l’istallazione di grandi vetrate su una parete, le
terrazze in gran parte chiuse da teloni o gli spazi lunghi e stretti con due
piccole aperture alle estremità devono essere considerati in ogni caso spazi
chiusi.
7.
In concreto, nel
rapporto di contro-osservazioni 30 marzo 2009, la Polizia di __________ ha così
descritto lo spazio in questione (definendolo “locale fumatori”):
“L’unica apertura della
“struttura esterna” era il passaggio pedonale aperto di ca. 1,50 metri [su] entrambi i lati. Essendo un “area” adibita a fumatori si poteva facilmente dedurre
che l’apertura era nettamente insufficiente rispetto alle vigenti leggi in
materia (- 50% di apertura oppure della mancanza di un impianto di ventilazione
collaudato).”
8.
Orbene, è vero che,
contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, seppur tra
parentesi, il porticato non risulta essere totalmente chiuso, essendoci un’apertura
sui due lati più stretti di ca. 1.5 metri per il passaggio pubblico (cfr. documentazione fotografica agli atti). Tuttavia, è a giusto titolo che CRTE 1 ha considerato che lo spazio separato del __________, ricavato dalla struttura perimetrale del
porticato, costituisce uno spazio chiuso e adibito ai fumatori che, in mancanza
di un impianto di ventilazione collaudato, non ossequia il divieto di fumo.
Infatti, le esigue aperture
alle estremità del porticato, il quale ha una forma rettangolare lunga e
stretta (cfr. documentazione fotografica), non rispettano neanche lontanamente le
proporzioni contemplate nel regolamento e non sono pertanto sufficienti per
garantire una ventilazione adeguata, esponendo così al fumo passivo le persone
che vi si trovano.
In altri termini, detto spazio
adibito a fumatori – chiuso sul soffitto e delimitato, da un lato, dalla
facciata dell’edificio principale, mentre per la rimanenza, in corrispondenza
delle arcate, da pannelli protettivi, fatte salve le due aperture suddette – infrange
il divieto di fumo sancito dall’art. 57 Les pubb. L’autorità di prime cure non
ha perciò, in nessun caso, leso il principio costituzionale di legalità.
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
9.
La multa inflitta,
peraltro contenuta, risulta confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 57 e 66 Les pubb; 1 e
segg. LPcontr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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