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Decisione

30.2009.135

Permettere, quale gerente, che nel porticato (spazio chiuso) si possa fumare

17 febbraio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________CRTE 1 con

decisione 24 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla

tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di

fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Aver permesso, quale

gerente del “__________” a __________, che nel porticato (chiuso su tutti i

lati) si potesse fumare; questo malgrado il nostro avvertimento del 4 febbraio 2009.”

Fatti accertati il 24 febbraio

2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 57 e 66 Les pubb.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’art. 57 Les pubb

prevede che all’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare. È tuttavia

riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e

opportunamente ventilati adibiti ai fumatori (cpv. 1 e 2).

L’art. 47u RLes pubb precisa

che gli spazi o i locali adibiti ai fumatori di cui all’art. 57 della legge:

(a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei

locali d’esercizio, escluso il servizio d’alloggio; (b) devono essere dotati di

impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e

V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla

loro volumetria; e (c) devono essere delimitati da pareti a tutt’altezza su

tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica (cpv. 1). In ogni caso

non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un

esercizio pubblico (cpv. 2).

Inoltre, secondo l’art. 47v

RLes pubb la messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere

preceduta dalla presentazione all’ufficio permessi di una dichiarazione di uno

specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità

dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 47u cpv. 1 lett. b.

Le infrazioni alla Les pubb e

al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr.

50.

- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura

per le contravvenzioni. (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb).

3.

__________CRTE 1

rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver

permesso, in qualità di gerente del “__________” a __________, che nel

porticato (chiuso su tutti i lati) si potesse fumare; questo nonostante un

precedente avvertimento del 4 febbraio 2009.

4.

La ricorrente contesta

l’addebito mossole. In primo luogo sostiene che l’art. 57 Les pubb non può

trovare applicazione in concreto poiché sancisce il divieto di fumo solo

all’interno degli esercizi pubblici, mentre la presunta infrazione riguarda il

porticato esterno (ricorso, punto 2).

Si duole in secondo luogo di

un errato accertamento dei fatti da parte dell’autorità di prime cure, nella

misura in cui “il porticato non è e non può essere chiuso su tutti i lati,

come la polizia comunale di __________ sa perfettamente, perché lateralmente,

su due lati (verso __________ e verso Via __________) occorre garantire il

passo pedonale”, oggetto di servitù regolarmente iscritta a Registro

fondiario; soggiunge che tale passaggio deve rimanere aperto per garantire il

transito pubblico (ricorso, punto 3).

Lamenta infine l’assenza, e la

mancata indicazione nella querelata decisione, di una base legale per ritenere

che l’esistenza del passaggio sotto al porticato non sia sufficiente per

assumere lo spazio come aperto (ricorso, punto 4).

5.

Per l’art. 2 Les pubb

sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi, dove, a titolo

professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto si alloggiano ospiti o si

vendono cibi o bevande da consumare sul posto. Un esercizio pubblico può quindi

essere costituito da uno spazio chiuso o da un luogo aperto o ancora

comprendere entrambi. Sta il fatto che le varie entità di un esercizio

compongono un tutt’uno, così come alla relativa autorizzazione alla gestione.

Dalla semplice lettura

dell’art. 57 cpv. 1 Les pubb, per cui “all’interno degli esercizi pubblici è

vietato fumare”, si dovrebbe così concludere che negli esercizi pubblici in

generale non si può fumare indipendentemente dal fatto che ci si trovi in una

parte chiusa o aperta degli stessi.

Questo tuttavia non era quello

che si voleva ottenere con la novella legislativa introdotta con effetto dal 12

aprile 2006. Lo scopo infatti era di “poter concretizzare, negli esercizi

pubblici, l’esigenza di protezione dal fumo secondario (o fumo passivo)

avvertita da una parte sempre più importante della popolazione” (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 5588 del 13 ottobre 2004, pag. 1). Si è

cioè voluto dar seguito a quanto stabilito dall’art. 52 cpv. 1 LSan secondo il

quale “è considerato atto dannoso alla salute imporre l’aspirazione del fumo

della combustione del tabacco o di altre sostanze a un non fumatore in luogo

chiuso di uso pubblico o collettivo”.

L’art. 57 cpv. 1 Les pubb deve

di conseguenza essere letto nel seguente modo: “negli spazi chiusi degli

esercizi pubblici è vietato fumare”.

Per poter definire che cosa è

da intendere come spazio chiuso e coperto dal divieto di fumo oltre a quelli

all’interno di un edificio, torna utile il Regolamento concernente i luoghi e

gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare del 27

marzo 2007 (peraltro menzionato nello scritto 12 dicembre 2008 della polizia

comunale all’attenzione della ricorrente, e nei rapporti di segnalazione 28

gennaio 2009 e 25 febbraio 2009), il quale, richiamando l’art. 52 cpv. 3 Legge

sanitaria e la modifica dell’art. 57 Les pubb, decreta

il divieto di fumare negli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo chiusi,

per quanto qui interessa, nei luoghi di svago e culturali e negli spazi

commerciali accessibili al pubblico (art. 1 lett. f e h). Tale disposizione,

che di fatto sviluppa il principio di cui all’art. 57 cpv. 1 Les pubb (cfr.

inoltre nota marginale), prevede che il divieto si estende pure agli spazi

pubblici accessori dei suddetti luoghi quali ad esempio atrii, corridoi, foyer

e servizi igienici (cpv. 2), ritenuto che le tende e i gazebo sono considerati

chiusi se non aperti almeno al 50%.

6.

Per quanto concerne il “__________”

è fuor di dubbio che il porticato è parte dell’esercizio pubblico nel senso

dell’art. 2 lett. b Les pubb, giacché si vendono cibi o bevande da consumare

sul posto (cfr. autorizzazione alla gestione dell’esercizio pubblico). E’ pure

incontestato che in questo spazio, da ritenere separato dagli altri del

ristorante, la gerente permette di fumare, tant’è che vi sono anche i

posacenere sui tavoli.

Si tratta in primo luogo di

verificare se e a quali condizioni un porticato è da ritenere un luogo aperto e

quindi sufficientemente ventilato.

Il Regolamento concernente i

luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare,

come detto, prevede che le tende e i gazebo sono considerati chiusi se non

aperti almeno al 50%. Questa regola è stata fissata tenendo conto della protezione

della salute. Si è infatti ritenuto che con un’apertura del genere vi sia un

sufficiente ricambio di aria per non incorrere nei pericoli del fumo passivo,

che sono stati scientificamente dimostrati. Alla luce del criterio indicato

sopra si potrebbe pure concludere che uno spazio sia da ritenere aperto quando

presenta un’apertura di almeno la metà del soffitto.

Ora, il porticato (fabbricato

aperto su almeno un lato, costruito al piano del suolo e sorretto da pilastri) non

è una tenda e neanche un gazebo (edifici dalle strutture leggere). Tuttavia,

seppur con una struttura muraria piuttosto che metallica e un materiale di

costruzione diverso, che ha carattere durevole anziché temporaneo, i predetti

edifici presentano caratteristiche simili, potendo diventare spazi chiusi, come

pure presentare aperture. Ne segue che è possibile applicare al porticato per

analogia il criterio di cui sopra, sicché per non essere considerato chiuso, lo

stesso deve presentare un’apertura di almeno la metà dei lati, fermo restando

che le aperture devono dare direttamente sull’esterno, e cioè all’aria aperta.

In caso contrario, bisogna considerare trattarsi sempre di spazio chiuso.

Nelle aree aperte su un unico

lato l’aria fumosa resta infatti all’interno e non circola abbastanza, cosicché

le persone presenti sono esposte al fumo quasi come in uno spazio completamente

chiuso. Per questo motivo, l’istallazione di grandi vetrate su una parete, le

terrazze in gran parte chiuse da teloni o gli spazi lunghi e stretti con due

piccole aperture alle estremità devono essere considerati in ogni caso spazi

chiusi.

7.

In concreto, nel

rapporto di contro-osservazioni 30 marzo 2009, la Polizia di __________ ha così

descritto lo spazio in questione (definendolo “locale fumatori”):

“L’unica apertura della

“struttura esterna” era il passaggio pedonale aperto di ca. 1,50 metri [su] entrambi i lati. Essendo un “area” adibita a fumatori si poteva facilmente dedurre

che l’apertura era nettamente insufficiente rispetto alle vigenti leggi in

materia (- 50% di apertura oppure della mancanza di un impianto di ventilazione

collaudato).”

8.

Orbene, è vero che,

contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, seppur tra

parentesi, il porticato non risulta essere totalmente chiuso, essendoci un’apertura

sui due lati più stretti di ca. 1.5 metri per il passaggio pubblico (cfr. documentazione fotografica agli atti). Tuttavia, è a giusto titolo che CRTE 1 ha considerato che lo spazio separato del __________, ricavato dalla struttura perimetrale del

porticato, costituisce uno spazio chiuso e adibito ai fumatori che, in mancanza

di un impianto di ventilazione collaudato, non ossequia il divieto di fumo.

Infatti, le esigue aperture

alle estremità del porticato, il quale ha una forma rettangolare lunga e

stretta (cfr. documentazione fotografica), non rispettano neanche lontanamente le

proporzioni contemplate nel regolamento e non sono pertanto sufficienti per

garantire una ventilazione adeguata, esponendo così al fumo passivo le persone

che vi si trovano.

In altri termini, detto spazio

adibito a fumatori – chiuso sul soffitto e delimitato, da un lato, dalla

facciata dell’edificio principale, mentre per la rimanenza, in corrispondenza

delle arcate, da pannelli protettivi, fatte salve le due aperture suddette – infrange

il divieto di fumo sancito dall’art. 57 Les pubb. L’autorità di prime cure non

ha perciò, in nessun caso, leso il principio costituzionale di legalità.

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

9.

La multa inflitta,

peraltro contenuta, risulta confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 57 e 66 Les pubb; 1 e

segg. LPcontr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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