30.2009.136
Ometterer quale gerente di un ristorante, che la porta d'accesso alla sala fumatori fosse aperta mentre all'interno di detta sala si trovavano due clienti intenti a fumare
22 dicembre 2010Italiano10 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.136
Data decisione, Autorità:
22.12.2010, PRPEN
Titolo:
Ometterer quale gerente di un ristorante, che la porta d'accesso alla sala fumatori fosse aperta mentre all'interno di detta sala si trovavano due clienti intenti a fumare
FUMO
art. 53 LESPUBB
Incarto
n.
30.2009.136
82/906
Bellinzona
22
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giuseppe
Gianella in qualità di segretario per statuire sul ricorso 8 maggio 2009
presentato da
RI 1
contro
la decisione
24 aprile 2009 n. 82/906 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 2 giugno 2009 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 24 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di
fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Aver permesso, quale
gerente del “Ristorante __________” ad __________, che la porta d’accesso alla
sala fumatori fosse aperta mentre all’interno di detta sala si trovavano due
clienti intenti a fumare.
Non aver allestito il
proprio piano di lavoro”.
Fatti accertati il __________ 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 53, 57 e 66 Les pubb; 86 e 117a RLes pubb.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale la signora __________ si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 53 Les
pubb il gerente è responsabile dell'igiene, dell’ordine, della quiete e della
tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (cpv.
1). Il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza (cpv. 2). Per
quanto riguarda la presenza nell’esercizio pubblico, egli deve tenere a
disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro settimanale o
quindicinale relativo alla sua presenza (art. 86 RLes pubb).
L’art. 57 Les pubb
prevede che all’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare. È tuttavia
riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e
opportunamente ventilati adibiti ai fumatori (cpv. 1 e 2).
L’art. 47u cpv. 1 RLes pubb
precisa che gli spazi o i locali adibiti ai fumatori di cui all’art. 57 della
legge: (a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie
totale dei locali d’esercizio, escluso il servizio d’alloggio; (b) devono
essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme
svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati
EN 1822 commisurati alla loro volumetria; (c) devono essere delimitati da
pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura
automatica.
Le infrazioni alla Les pubb e
al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr.
50.
- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura
per le contravvenzioni. Sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della
patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 1 prima frase e cpv. 2 lett. a
Les pubb).
3.
La Sezione dei permessi e
dell'immigrazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette
disposizioni – di aver permesso, in qualità di gerente del “Ristorante __________”
ad __________, che la porta di accesso della sala fumatori, all’interno della
quale si trovavano due clienti intenti a fumare, fosse aperta, e inoltre di non
aver allestito il proprio piano di lavoro.
La decisione trae origine dal
rapporto di segnalazione e di contravvenzione 5 febbraio 2009 allestito dalla Polizia
cantonale, a seguito di un controllo avvenuto sul posto in data __________ 2009,
dal quale emerge che:
“(…)
Al momento del nostro
controllo, una volta entrati nell’esercizio, la porta che divideva il locale
fumatori dal ristorante si trovava bloccata aperta. Nel locale fumatori “Bar __________”
vi erano due clienti i quali stavano fumando, quindi di conseguenza nel locale
ristorante si sentiva un forte odore di fumo. Si precisa che a controllo visivo
del __________2009, ore 23.00 ca. tale porta [era] nuovamente aperta bloccata.
Durante la verifica del
piano settimanale veniva inoltre costatato che lo stesso era incompleto. Su di
esso è stato omesso di iscrivere l’orario di termine del lavoro del personale e
nell’intestazione non vi era riportata la data del periodo di lavoro. Per tale
motivo detto piano è facilmente riutilizzabile a convenienza (…)”.
4.
La
ricorrente nel suo gravame non contesta di per sé l’accertamento degli agenti,
ma si giustifica asserendo quanto segue:
“Per quel che riguarda la
porta aperta nessuno ha contestato che fosse aperta ‘vedi lettera del __________
2009’ ma ribadisco dopo aver sentito i miei collaboratori che sicuramente
c’erano due persone nella sala ma non è detto che stavano fumando, stavano
conversando con la barista Signora __________, già controllata dalla polizia.
Inoltre per motivi d’igiene e di odori tutti i giorni dobbiamo tener la porta
aperta per circa due ore per effettuare l’aerazione del locale.
Siamo consapevoli delle
norme di legge e chiedo di rivedere la vostra posizione in merito.
Per quanto riguarda il
piano di lavoro settimanale, lo stesso esisteva, ma dal rapporto di polizia
risulta incompleto.
Quindi esisteva, mancavano
le date della settimana; infatti lo stesso viene terminato al fine settimana,
poiché soggetto a molti cambiamenti, causa: malattie, infortuni, nevicate,
blocco galleria autostradale, gruppi di sciatori, prenotazioni all’ultimo
minuto, le quali mi impongono di cambiare anche giornalmente i turni
lavorativi, i nostri collaboratori sono coscienti di questa eventualità e non
hanno mai avuto obiezioni in merito”.
Nelle osservazioni 4 marzo
2009, interposte per il tramite della Gastroconsult SA, ella asseriva che “per
quanto riguarda la porta d’accesso alla sala fumatori, per una dimenticanza
questa era aperta in quanto erano in corso gli approvvigionamenti di merce e
l’incaricato, per facilitare il passaggio, l’aveva lasciata semichiusa”, precisando
che “il bar fumatori risulta essere aperto solamente a partire dalle ore 17.00
ed al momento del controllo, alle ore 15.30, non vi si trovava nessuno”.
Con riferimento al piano di lavoro settimanale ella si giustificava asserendo
di non aver indicato la data a causa di una svista.
5.
Per quanto attiene alla porta
del locale fumatori aperta, rimprovero che si riallaccia al divieto di fumo
sancito dall’art. 57 Les pubb, va detto che scopo della novella legislativa
introdotta con effetto dal 12 aprile 2006 era di “poter concretizzare, negli
esercizi pubblici, l’esigenza di protezione dal fumo secondario (o fumo
passivo) avvertita da una parte sempre più importante della popolazione”
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5588 del 13 ottobre 2004, pag. 1). Si
è cioè voluto dar seguito a quanto stabilito dall’art. 52 cpv. 1 LSan secondo
il quale “è considerato atto dannoso alla salute imporre l’aspirazione del
fumo della combustione del tabacco o di altre sostanze a un non fumatore in
luogo chiuso di uso pubblico o collettivo”.
La nozione di “spazi o locali
fisicamente separati” di cui all’art. 57 Les pubb va interpretata tenendo conto
dello scopo che essa intendeva perseguire: tutelare gli avventori che non
fumano (o che al momento non fumano) ed il personale. Di conseguenza, la
separazione fisica deve essere posta in maniera che sia efficace, come del resto
previsto dall’art. 47u RLes pubb relativo alle esigenze tecniche dei locali
fumatori. Una porta sempre aperta tra i locali viola l’art. 57 Les pubb se
l’odore del fumo oltrepassa la soglia del locale” (cfr. M. Garbani, Commentario alla LEP, Locarno
2005, pag. 225).
In concreto, dal fascicolo
processuale emerge che la porta del locale fumatori era aperta e che all’interno
vi erano due persone intente a fumare, generando un forte odore di fumo nel
locale attiguo. Sebbene nelle osservazioni l’insorgente abbia negato tale
circostanza, senza tuttavia escluderla nel gravame (“non è detto che stavano
fumando”), non vi è motivo di dubitare delle circostanze descritte dagli
agenti, i quali, a differenza della multata hanno l’obbligo conseguente al loro
ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo
fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente
disciplinari.
Quanto alle giustificazioni
addotte, le stesse non solo appaiono contraddittorie (nella misura in cui nelle
osservazioni ella invoca l’eccezionalità di tale situazione, ponendola in
relazione all’attività di approvvigionamento di merce, mentre nel gravame invoca
la regolarità della situazione, per esigenze di aerazione del locale medesimo),
e smentite dagli accertamenti degli agenti (che a controllo visivo del __________2009,
ore 23:00 ca. e del __________2009 alle ore 23:50 tale porta si trovava aperta
bloccata”; cfr. rapporti 5 febbraio e 29 marzo 2009), ma in ogni caso non
sono liberatorie.
6.
Relativamente
all’incompletezza del piano di lavoro, assimilabile all’omissione di tenerlo a
disposizione di cui all’art. 86 RLes pubb (sebbene sia pacifico che c’era), non
si può ritenere liberatorio quanto asserito dalla ricorrente, non senza, tra
l’altro, cadere nuovamente in contraddizione (laddove dapprima evoca una
presunta svista, mentre nel gravame afferma che il completamento a posteriori
costituisce la regola, stante i molteplici correttivi che si impongono).
Ora, al di là dei possibili
cambiamenti ai quali può essere soggetto, tale documento deve essere compilato
in modo regolare e corretto, indicando tutti i dati indispensabili ai fini di
consentire un controllo da parte degli organi proposti.
Si noti, per inciso, che la
data del piano è completamente indipendente dall’imprevedibilità a cui il
personale deve fare fronte in situazioni eccezionali.
Inoltre, diversamente da
quanto asserito nel gravame, il piano agli atti attesta una perfetta regolarità
dei turni di lavoro degli impiegati.
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione.
7.
La multa inflitta,
peraltro contenuta, risulta essere confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 53, 57 e 66 Les pubb;
86 RLes pubb; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico d__________ ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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