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Decisione

30.2009.136

Ometterer quale gerente di un ristorante, che la porta d'accesso alla sala fumatori fosse aperta mentre all'interno di detta sala si trovavano due clienti intenti a fumare

22 dicembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 24 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di

fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Aver permesso, quale

gerente del “Ristorante __________” ad __________, che la porta d’accesso alla

sala fumatori fosse aperta mentre all’interno di detta sala si trovavano due

clienti intenti a fumare.

Non aver allestito il

proprio piano di lavoro”.

Fatti accertati il __________ 2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 53, 57 e 66 Les pubb; 86 e 117a RLes pubb.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale la signora __________ si aggrava ora davanti a questo

giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 53 Les

pubb il gerente è responsabile dell'igiene, dell’ordine, della quiete e della

tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (cpv.

1). Il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza (cpv. 2). Per

quanto riguarda la presenza nell’esercizio pubblico, egli deve tenere a

disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro settimanale o

quindicinale relativo alla sua presenza (art. 86 RLes pubb).

L’art. 57 Les pubb

prevede che all’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare. È tuttavia

riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e

opportunamente ventilati adibiti ai fumatori (cpv. 1 e 2).

L’art. 47u cpv. 1 RLes pubb

precisa che gli spazi o i locali adibiti ai fumatori di cui all’art. 57 della

legge: (a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie

totale dei locali d’esercizio, escluso il servizio d’alloggio; (b) devono

essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme

svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati

EN 1822 commisurati alla loro volumetria; (c) devono essere delimitati da

pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura

automatica.

Le infrazioni alla Les pubb e

al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr.

50.

- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura

per le contravvenzioni. Sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della

patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 1 prima frase e cpv. 2 lett. a

Les pubb).

3.

La Sezione dei permessi e

dell'immigrazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette

disposizioni – di aver permesso, in qualità di gerente del “Ristorante __________”

ad __________, che la porta di accesso della sala fumatori, all’interno della

quale si trovavano due clienti intenti a fumare, fosse aperta, e inoltre di non

aver allestito il proprio piano di lavoro.

La decisione trae origine dal

rapporto di segnalazione e di contravvenzione 5 febbraio 2009 allestito dalla Polizia

cantonale, a seguito di un controllo avvenuto sul posto in data __________ 2009,

dal quale emerge che:

“(…)

Al momento del nostro

controllo, una volta entrati nell’esercizio, la porta che divideva il locale

fumatori dal ristorante si trovava bloccata aperta. Nel locale fumatori “Bar __________”

vi erano due clienti i quali stavano fumando, quindi di conseguenza nel locale

ristorante si sentiva un forte odore di fumo. Si precisa che a controllo visivo

del __________2009, ore 23.00 ca. tale porta [era] nuovamente aperta bloccata.

Durante la verifica del

piano settimanale veniva inoltre costatato che lo stesso era incompleto. Su di

esso è stato omesso di iscrivere l’orario di termine del lavoro del personale e

nell’intestazione non vi era riportata la data del periodo di lavoro. Per tale

motivo detto piano è facilmente riutilizzabile a convenienza (…)”.

4.

La

ricorrente nel suo gravame non contesta di per sé l’accertamento degli agenti,

ma si giustifica asserendo quanto segue:

“Per quel che riguarda la

porta aperta nessuno ha contestato che fosse aperta ‘vedi lettera del __________

2009’ ma ribadisco dopo aver sentito i miei collaboratori che sicuramente

c’erano due persone nella sala ma non è detto che stavano fumando, stavano

conversando con la barista Signora __________, già controllata dalla polizia.

Inoltre per motivi d’igiene e di odori tutti i giorni dobbiamo tener la porta

aperta per circa due ore per effettuare l’aerazione del locale.

Siamo consapevoli delle

norme di legge e chiedo di rivedere la vostra posizione in merito.

Per quanto riguarda il

piano di lavoro settimanale, lo stesso esisteva, ma dal rapporto di polizia

risulta incompleto.

Quindi esisteva, mancavano

le date della settimana; infatti lo stesso viene terminato al fine settimana,

poiché soggetto a molti cambiamenti, causa: malattie, infortuni, nevicate,

blocco galleria autostradale, gruppi di sciatori, prenotazioni all’ultimo

minuto, le quali mi impongono di cambiare anche giornalmente i turni

lavorativi, i nostri collaboratori sono coscienti di questa eventualità e non

hanno mai avuto obiezioni in merito”.

Nelle osservazioni 4 marzo

2009, interposte per il tramite della Gastroconsult SA, ella asseriva che “per

quanto riguarda la porta d’accesso alla sala fumatori, per una dimenticanza

questa era aperta in quanto erano in corso gli approvvigionamenti di merce e

l’incaricato, per facilitare il passaggio, l’aveva lasciata semichiusa”, precisando

che “il bar fumatori risulta essere aperto solamente a partire dalle ore 17.00

ed al momento del controllo, alle ore 15.30, non vi si trovava nessuno”.

Con riferimento al piano di lavoro settimanale ella si giustificava asserendo

di non aver indicato la data a causa di una svista.

5.

Per quanto attiene alla porta

del locale fumatori aperta, rimprovero che si riallaccia al divieto di fumo

sancito dall’art. 57 Les pubb, va detto che scopo della novella legislativa

introdotta con effetto dal 12 aprile 2006 era di “poter concretizzare, negli

esercizi pubblici, l’esigenza di protezione dal fumo secondario (o fumo

passivo) avvertita da una parte sempre più importante della popolazione”

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5588 del 13 ottobre 2004, pag. 1). Si

è cioè voluto dar seguito a quanto stabilito dall’art. 52 cpv. 1 LSan secondo

il quale “è considerato atto dannoso alla salute imporre l’aspirazione del

fumo della combustione del tabacco o di altre sostanze a un non fumatore in

luogo chiuso di uso pubblico o collettivo”.

La nozione di “spazi o locali

fisicamente separati” di cui all’art. 57 Les pubb va interpretata tenendo conto

dello scopo che essa intendeva perseguire: tutelare gli avventori che non

fumano (o che al momento non fumano) ed il personale. Di conseguenza, la

separazione fisica deve essere posta in maniera che sia efficace, come del resto

previsto dall’art. 47u RLes pubb relativo alle esigenze tecniche dei locali

fumatori. Una porta sempre aperta tra i locali viola l’art. 57 Les pubb se

l’odore del fumo oltrepassa la soglia del locale” (cfr. M. Garbani, Commentario alla LEP, Locarno

2005, pag. 225).

In concreto, dal fascicolo

processuale emerge che la porta del locale fumatori era aperta e che all’interno

vi erano due persone intente a fumare, generando un forte odore di fumo nel

locale attiguo. Sebbene nelle osservazioni l’insorgente abbia negato tale

circostanza, senza tuttavia escluderla nel gravame (“non è detto che stavano

fumando”), non vi è motivo di dubitare delle circostanze descritte dagli

agenti, i quali, a differenza della multata hanno l’obbligo conseguente al loro

ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo

fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente

disciplinari.

Quanto alle giustificazioni

addotte, le stesse non solo appaiono contraddittorie (nella misura in cui nelle

osservazioni ella invoca l’eccezionalità di tale situazione, ponendola in

relazione all’attività di approvvigionamento di merce, mentre nel gravame invoca

la regolarità della situazione, per esigenze di aerazione del locale medesimo),

e smentite dagli accertamenti degli agenti (che a controllo visivo del __________2009,

ore 23:00 ca. e del __________2009 alle ore 23:50 tale porta si trovava aperta

bloccata”; cfr. rapporti 5 febbraio e 29 marzo 2009), ma in ogni caso non

sono liberatorie.

6.

Relativamente

all’incompletezza del piano di lavoro, assimilabile all’omissione di tenerlo a

disposizione di cui all’art. 86 RLes pubb (sebbene sia pacifico che c’era), non

si può ritenere liberatorio quanto asserito dalla ricorrente, non senza, tra

l’altro, cadere nuovamente in contraddizione (laddove dapprima evoca una

presunta svista, mentre nel gravame afferma che il completamento a posteriori

costituisce la regola, stante i molteplici correttivi che si impongono).

Ora, al di là dei possibili

cambiamenti ai quali può essere soggetto, tale documento deve essere compilato

in modo regolare e corretto, indicando tutti i dati indispensabili ai fini di

consentire un controllo da parte degli organi proposti.

Si noti, per inciso, che la

data del piano è completamente indipendente dall’imprevedibilità a cui il

personale deve fare fronte in situazioni eccezionali.

Inoltre, diversamente da

quanto asserito nel gravame, il piano agli atti attesta una perfetta regolarità

dei turni di lavoro degli impiegati.

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

7.

La multa inflitta,

peraltro contenuta, risulta essere confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 53, 57 e 66 Les pubb;

86 RLes pubb; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico d__________ ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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