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30.2009.14

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11 agosto 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel

merito

2. Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro

domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,

l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,

se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Giusta l'art. 10 cpv.

1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un

contributo da Fr. 324.- (nel 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il

contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-

(Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non

esercitano un'attività lucrativa,

se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo

minimo.

Il contributo AVS è

dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.

Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,

sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,

ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;

RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua

giurisprudenza, l'allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la

nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso

lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli

e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi

con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né

di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha

stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che

presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento

dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti,

si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni

sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e

176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di

giurisprudenza).

3. La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (codificata nelle

Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione

valida dal 1° gennaio 2008, N. 2089 DIN) considera come reddito conseguito

sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione

militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),

le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto

di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite

e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da uno Stato estero (RCC

1991 pag. 433, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite

per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite

versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le

rendite vitalizie il cui valore non è cifrabile (STF H 160/05 del 2 febbraio 2006;

Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia

(art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che implicano una cessione di elementi

di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario

detiene un diritto d'abitazione

(art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle

autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di

brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi

provenienti dall'esercizio di

un'attività lucrativa (RCC 1951

pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979

pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag.

454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un

divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato,

esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC

1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del

coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204

= DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non

rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell'AVS, dell'AI e le

prestazioni complementari (art. 28 cpv. 1 OAVS), le indennità giornaliere dall'AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990

pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i

figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le

rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se

l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di

compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163),

i contributi di mantenimento del diritto di famiglia (se non sono già contemplati

dal N. 2089 DIN), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore

di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in

virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04

dell'8 settembre 2005).

Per sostanza,

ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser,

Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte

della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il

regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437

consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto

ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante,

computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo

devono essere detratti, fra l'altro,

i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.

228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

4. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione.

Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante

l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali

cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi

in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono

conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del

reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che

si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29

cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo

dell'imposta secondo il

dispendio giusta l'art. 14 LIFD

deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente

tassazione relativa a quest'imposta

è vincolante per le casse di compensazione.

Gli art. 22 a 27 OAVS,

riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia

al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv.

6 OAVS).

Infine, per l'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona

coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi

contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito

conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica

anche a tutto l'anno civile in

cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i

contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo

successivo al decesso del coniuge.

A norma dell'art. 28 cpv. 4bis OAVS, alle condizioni

dell'articolo 3 capoverso 3

LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati

pagati per tutto l'anno in cui

il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

Quindi, i contributi

della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza

dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche

qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347

N. 25).

Il Tribunale federale

ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla

Considerandi

Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio

2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag.

118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

Questo Tribunale

osserva, infine, che le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la

sostanza sono vincolanti per l'amministrazione

(Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a

edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34).

Invece, le

comunicazioni di queste autorità concernenti il reddito conseguito in forma di

rendita non sono vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente

definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N.

2108.

DIN).

5.

Va

poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni

delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina

di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative

alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.

8.

, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche

per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N

110.

pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

6.

In

specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla

ricorrente sulla scorta della comunicazione dell'Ufficio di tassazione di __________, che indicava la sostanza dell'assicurata al 31 dicembre 2004 ed il

reddito conseguito sotto forma di rendite nel 2004.

L'Amministrazione ha quindi ritenuto per l'anno 2004 sia un dispendio (reddito d'altra fonte) di Fr. 120'000.- tratto dalla notifica di tassazione

IC 2004 (doc. 5) alla voce 7.3 "altri redditi", sia un totale di

sostanza (mobile e immobile) di Fr. 923'369.-, già calcolato in base al riparto intercantonale (doc. 6).

Moltiplicando dunque

per 20 questo reddito conseguito sotto forma di rendita e sommando il risultato

ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è scaturita,

diviso due, la Cassa ha calcolato in Fr. 3'296,65 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa

per il 2004.

L'insorgente ha contestato sia il reddito sia

la sostanza ritenuti dalla Cassa ed ha chiesto di versare il contributo minimo

come è stato calcolato all'ex

marito per gli anni 2003 e 2004.

7.

Nel

caso di specie, i contributi dovuti dalla ricorrente per l'anno 2004 quale persona senza attività

lucrativa vanno calcolati in base alle rendite ed alla sostanza in Svizzera ed

all'estero dei coniugi derivanti

dalla notifica di tassazione fiscale del 2004, poiché il marito, con la sua

attività indipendente, non ha contribuito a sufficienza per esonerarla in virtù

dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS

– come invece occorso per l'anno

2008.

(doc. 7) -, avendo dovuto versare per quell'anno (soltanto) il contributo minimo richiesto dalla legge (doc. A8).

Va peraltro rilevato

che la circostanza che la ricorrente è divorziata dall'ottobre 2008 (doc. 8) è ininfluente, giacché i contributi dell'anno contestato devono essere calcolati

sulla base dello stato di fatto in cui si trovava l'insorgente in quell'anno

di calcolo dei contributi, ovvero quando era ancora coniugata.

Per l'anno 2004 il suo contributo va di

conseguenza calcolato sulla base delle rendite conseguite da lei e dal marito,

moltiplicate per venti, cui va aggiunta la sostanza netta detenuta da entrambi

i coniugi in Svizzera ed all'estero.

Il risultato così ottenuto deve essere poi diviso per due conformemente a

quanto prevede l'art. 28 cpv. 4

OAVS.

Di nessun rilievo, poi,

per quanto concerne la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, è il fatto che l'Ufficio esazione e condoni abbia condonato

alla ricorrente il pagamento dell'imposta cantonale 2004 (doc. A4).

Il TCA evidenzia inoltre che la notifica di

tassazione IC/IFD 2004, consistente in una tassazione d'ufficio, è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta mediante

reclamo.

In tali circostanze,

le informazioni ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione

devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali (art.

23.

cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli

elementi esibiti dall'autorità

fiscale, essendo essi corretti e cresciuti incontestati in giudicato, come confermato

dalla comunicazione del 7 aprile 2009 (doc. 2) dell'Ufficio di tassazione, espressamente interpellato dalla Cassa di

compensazione.

Pertanto, siccome la

ricorrente non ha difeso i suoi interessi durante la procedura fiscale, ella ne

deve ora sopportare le conseguenze anche in ambito di contributi AVS,

indipendentemente dal fatto che fosse all'oscuro che il marito non aveva debitamente compilato la

dichiarazione d'imposte per il

2004.

In qualità di coniuge, era infatti suo dovere accertarsi di quanto fatto

dal marito riguardo ai loro obblighi nei confronti dello Stato (art. 166

CC ed art. 170 CC) ed attivarsi in proposito, qualora il coniuge non avesse, negligentemente,

dato seguito all'obbligo di

compilare annualmente, come d'uso

nel Cantone Ticino dal 2003, la dichiarazione d'imposta.

Per il calcolo dei

contributi della moglie senza attività lucrativa, si tratta ora di stabilire

sia il reddito conseguito dai coniugi sotto forma di rendita, sia l'importo

della sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero.

8.

La

situazione riguardo all'importo

delle spese stimato dall'autorità

fiscale per il calcolo dell'imposta

secondo il dispendio, come contemplato dall'art. 29 cpv. 5 OAVS, porta a considerare

come reddito percepito sotto forma di rendita gli altri

redditi, stabiliti dall'Ufficio di tassazione a titolo

di reddito d'altra fonte (cfr., fra le ultime, STCA dell'11 maggio

2009, 30.2009.5; STCA del 28 novembre

2008, 30.2008.48; STCA del 27

ottobre 2008, 30.2008.40).

Stante quanto precede,

la notifica di tassazione IC/IFD 2004 del 12 ottobre 2005 contempla quale altri

redditi della ricorrente e del suo coniuge, un ammontare di Fr. 120'000.-. È dunque questa somma, peraltro

confermata dall'autorità

fiscale alla Cassa di compensazione, che va ritenuta per il calcolo dei contributi.

A questo importo,

moltiplicato per venti, va aggiunta la sostanza netta, che l'Ufficio di tassazione ha determinato in Fr.

923'369.-.

Secondo questo

Tribunale, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è corretta. Essa

si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui le autorità

fiscali stabiliscono la sostanza determinante basandosi sulla tassazione

cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

Pertanto, è a giusta

ragione che dalla sostanza netta (Fr. 809'452.-) sia stata dedotta la sostanza immobiliare detenuta dall'insorgente in Ticino (Fr. 759'452.-) e sia stata invece aggiunta la

sostanza immobiliare rivalutata secondo il coefficiente di rivalutazione del

115% valido in Ticino dal 2002 per gli immobili non agricoli (Fr. 759'452.- - x 115 : 100 = Fr. 873'369.-).

Si ottiene così la

somma della sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero (Fr. 923'369.-) valida per la fissazione dei

contributi AVS/AI/IPG giusta l'art. 29 cpv. 3 OAVS (Fr. 809'452.- - Fr. 759'452.-

+ Fr. 873'369.-).

In conclusione, la

sostanza determinante per calcolare i contributi dovuti dalla ricorrente nel

2004.

va stabilita in Fr. 1'661'684.- ({[Fr. 120'000.- x 20] + Fr. 923'369.-}

: 2), ciò che corrisponde ad un contributo di Fr. 3'296,65 (art. 28 cpv. 1

OAVS, art. 1bis cpv. 2 OAI e art. 36 cpv. 2 OIPG). Questo importo è comprensivo

di Fr. 64,65 di spese amministrative, ossia il 2% di Fr. 3'232.- (art. 157 OAVS

ed art. 1 dell'Ordinanza sulle

aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dell'AVS, RS 831.143.41).

Ne discende, quindi,

che è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi

della ricorrente sul dispendio di Fr. 120'000.- e sulla sostanza al valore di riparto intercantonale di Fr.

923'369.-, stabiliti dalla

notifica di tassazione IC 2004.

Alla luce di tutto

quanto esposto, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

9.

Come

indicato dalla Cassa di compensazione, all'assicurata resta sempre aperta la via del pagamento dilazionato

offerta dall'art. 34b OAVS, ma

anche in tal caso un'esplicita

richiesta va fatta alla Cassa.

Questa norma prevede

infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in

difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue

immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento,

sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti

potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà

quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente

in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente

non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione

concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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