30.2009.140
Alla guida di un autocarro eseguire una manovra di svolta a sinistra collidendo con una vettura sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso
23 dicembre 2010Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2009.140
Data decisione, Autorità:
23.12.2010, PRPEN
Titolo:
Alla guida di un autocarro eseguire una manovra di svolta a sinistra collidendo con una vettura sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.140
13690/101
Bellinzona
23
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente Giuseppe
Gianella in qualità di segretario per statuire sul ricorso 25 maggio 2009
presentato da
RI 1,
rappr. da: RA
1,
contro
la decisione
15 maggio 2009 n. 13690/101 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 28 maggio 2009 presentate
dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 15
maggio 2009 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 400.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida
dell’autocarro TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo
con una vettura sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso.”
Fatti accertati il 26 febbraio
2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
A norma dell’art. 34 cpv.
3.
LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio Federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver eseguito una
manovra di svolta a sinistra e di aver urtato una vettura sopraggiungente da
tergo che era in fase di sorpasso.
La decisione impugnata si
fonda sul rapporto di contravvenzione 3 aprile 2009, dal quale risulta la
seguente descrizione dei fatti:
“__________, alla guida del
proprio autoveicolo, circolava su via __________ in direzione di __________
centro. Giunto all’altezza dell’intersezione con via __________, raggiungeva
l’autocarro __________ condotto dal protagonista__________ ed effettuava la
manovra di sorpasso per superare quest’ultimo che in quel mentre stava
effettuando la svolta a sinistra per inserirsi su via __________. Facendo ciò
andava a collidere con la fiancata destra, contro lo spigolo anteriore sinistro
dell’autocarro. L’urto avveniva nella metà della corsia riservata alla
circolazione contraria.”
4.
Il ricorrente contesta
la decisione impugnata, appellandosi al principio dell’affidamento. Asserisce
di essersi conformato ai suoi doveri di prudenza, in particolare di aver
esposto per tempo gli indicatori di direzione e di essersi sincerato del
traffico sia davanti che a tergo, rilevando la presenza di un veicolo che
giungeva in senso inverso e, dopo averlo lasciato transitare, di aver
nuovamente guardato negli specchietti retrovisori prima di iniziare la svolta. Sottolinea
come la posizione finale dei veicoli dimostri che l’urto è avvenuto qualche
metro oltre la linea mediana, quando il camion occupava già buona parte della
corsia opposta. In definitiva, non vi sarebbe prova alcuna di infrazioni
commesse da parte sua per cui postula l’applicazione del principio “in dubio
pro reo” (cfr. osservazioni in fine, alle quali rinvia nel gravame).
5.
Secondo il principio
dell’affidamento desunto dalla norma fondamentale dell’art. 26 cpv. 1 LCStr
ogni conducente può, per quanto non ci siano condizioni speciali, aver fiducia
che gli altri conducenti si comporteranno secondo le regole e quindi non lo
intralceranno o danneggeranno.
Secondo la massima istanza
federale il conducente che intende voltare a sinistra, che si è posto
correttamente verso l’asse della carreggiata e ha azionato l’indicatore di
direzione, può – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione, nel
momento in cui volta, al traffico che lo segue – presumere, di regola, che
nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125
IV 83, regesto).
6.
In occasione del verbale
d’interrogatorio 26 febbraio 2009, l’insorgente ha così descritto la sua
manovra:
“(…) Prima delle ore
11.35
circa, circolavo alla guida dell’autocarro citato in direzione di __________
su via __________ ad una velocità di circa 50 km/h ed ero regolarmente allacciato con le cinture di sicurezza e le luci anabbaglianti accese,
non ero preceduto da altri veicoli e [non] penso che non vi erano veicoli che
mi seguivano. Giunto a circa 20 metri dall’intersezione con via __________,
inserivo la freccia lampeggiante gialla sinistra per segnalare la mia
intenzione di inserirmi su quest’ultima e a circa 10-15 metri dall’intersezione, rallentavo mantenendo la destra della mia corsia di percorrenza. Più
precisamente le ruote destre si trovavano a ridosso della linea tratteggiata
gialla della corsia ciclabile. Senza fermare la corsa, avanzando a velocità
molto lenta, circa 3-5 km/h, questo perché dalla direzione opposta stava
sopraggiungendo un’altra autovettura e pure per poter eseguire manovra di
svolta corretta. Proseguivo per circa 10-15 metri nella mia corsia, appena l’autovettura mi incrociava, sempre con l’indicatore di direzione
sinistro inserito, guardavo dallo specchietto retrovisore esterno sinistro e
non vedendo nessuno sopraggiungere da tergo, eseguivo la manovra di svolta a
sinistra per inserirmi su via __________. Quando con la parte anteriore sinistra
del mio autocarro mi trovavo già nella corsia riservata alla circolazione
contraria (ca. 1.5-2 metri) ed ero in movimento, un’autovettura Alfa Romeo GT
di colore grigio, mi sorpassava sulla sinistra (…).” (pag. 1/2)
Interrogato nuovamente sui
fatti in data 1° marzo 2009, il multato ha ribadito che:
“Prima di iniziare la
manovra di svolta, fintanto che il mio autocarro rimane parallelo alla corsia,
sono in grado di vedere per mezzo dello specchietto retrovisore esterno
sinistro se da tergo sopraggiungono altri veicoli. Io sono sicuro di aver
guardato, però quando ho già cominciato la manovra di svolta e il mio veicolo
non si trova più perpendicolare alla strada, non ho più la possibilità di
controllare. Faccio notare che comunque prima di effettuare la svolta nessuno
si trovava in fase di sorpasso.” (cfr. verbale, pag. 1/2)
Il co-protagonista, dal canto
suo, ha esposto l’accaduto nei seguenti termini:
“(…) Percorrevo Via __________
ad una velocità di circa 50 km/h. Davanti a me non vi era alcuna vettura o
autocarro. Poco prima di giungere all’altezza con Via __________, notavo che un
autocarro era fermo sulla corsia ciclabile. Lo stesso er[a] privo di indicatori
di direzione. Rallentavo la mia velocità e siccome credevo fosse fermo,
considerato che nella corsia opposta non vi erano comunque veicoli che
circolavano in senso opposto, non sapendo quali intenzioni avesse il camionista
iniziavo una manovra di sorpasso di quest’ultimo.”
7.
In concreto, va
anzitutto rilevato che non vi sono indizi che inducano a dubitare della
versione addotta dall’insorgente, il quale ha descritto in modo lineare e
coerente, sin dal primo verbale d'interrogatorio, la manovra compiuta. Inoltre,
sulla scorta della documentazione fotografica in atti, non è possibile stabilire
se, come preteso dal co-protagonista, l’autocarro si trovasse fermo sul lato
destro della carreggiata, in corrispondenza della corsia ciclabile; tenuto
conto della posizione finale del veicolo e delle tracce rilevate sull’asfalto
dalla polizia, appare assai più probabile invece che egli si fosse effettivamente
mantenuto sulla parte destra della corsia di marcia, senza tuttavia invadere la
corsia ciclabile, atteso che la svolta su via __________ non esigeva, data la
configurazione dei luoghi, un allargamento insolito verso destra. Considerata
altresì la normale ampiezza delle corsie formanti via __________, la
preselezione compiuta dall’insorgente, sebbene non parallela all’asse della
carreggiata, ma con uno spostamento minimo (di qualche decina di centimetri)
più a destra, non può costituire per ciò solo una manovra insolita tale da
poter indurre in errore il co-protagonista, che peraltro ha candidamente
ammesso di non sapere quali fossero le intenzioni del camionista.
Ad ogni buon conto, nel dubbio
deve essere ritenuta la versione addotta dall’insorgente, ossia quella di aver
esposto in tempo utile l’indicatore di direzione e, soprattutto, di aver
guardato nello specchietto retrovisore esterno sinistro per sincerarsi del
traffico da tergo prima di iniziare la manovra
Visto l’esito del gravame non
si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi, visti
gli art. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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