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Decisione

30.2009.140

Alla guida di un autocarro eseguire una manovra di svolta a sinistra collidendo con una vettura sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso

23 dicembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 15

maggio 2009 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 400.- oltre alla tassa di

giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida

dell’autocarro TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo

con una vettura sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso.”

Fatti accertati il 26 febbraio

2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr.

B. Contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

A norma dell’art. 34 cpv.

3.

LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per

voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a

un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che

seguono.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio Federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver eseguito una

manovra di svolta a sinistra e di aver urtato una vettura sopraggiungente da

tergo che era in fase di sorpasso.

La decisione impugnata si

fonda sul rapporto di contravvenzione 3 aprile 2009, dal quale risulta la

seguente descrizione dei fatti:

“__________, alla guida del

proprio autoveicolo, circolava su via __________ in direzione di __________

centro. Giunto all’altezza dell’intersezione con via __________, raggiungeva

l’autocarro __________ condotto dal protagonista__________ ed effettuava la

manovra di sorpasso per superare quest’ultimo che in quel mentre stava

effettuando la svolta a sinistra per inserirsi su via __________. Facendo ciò

andava a collidere con la fiancata destra, contro lo spigolo anteriore sinistro

dell’autocarro. L’urto avveniva nella metà della corsia riservata alla

circolazione contraria.”

4.

Il ricorrente contesta

la decisione impugnata, appellandosi al principio dell’affidamento. Asserisce

di essersi conformato ai suoi doveri di prudenza, in particolare di aver

esposto per tempo gli indicatori di direzione e di essersi sincerato del

traffico sia davanti che a tergo, rilevando la presenza di un veicolo che

giungeva in senso inverso e, dopo averlo lasciato transitare, di aver

nuovamente guardato negli specchietti retrovisori prima di iniziare la svolta. Sottolinea

come la posizione finale dei veicoli dimostri che l’urto è avvenuto qualche

metro oltre la linea mediana, quando il camion occupava già buona parte della

corsia opposta. In definitiva, non vi sarebbe prova alcuna di infrazioni

commesse da parte sua per cui postula l’applicazione del principio “in dubio

pro reo” (cfr. osservazioni in fine, alle quali rinvia nel gravame).

5.

Secondo il principio

dell’affidamento desunto dalla norma fondamentale dell’art. 26 cpv. 1 LCStr

ogni conducente può, per quanto non ci siano condizioni speciali, aver fiducia

che gli altri conducenti si comporteranno secondo le regole e quindi non lo

intralceranno o danneggeranno.

Secondo la massima istanza

federale il conducente che intende voltare a sinistra, che si è posto

correttamente verso l’asse della carreggiata e ha azionato l’indicatore di

direzione, può – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione, nel

momento in cui volta, al traffico che lo segue – presumere, di regola, che

nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125

IV 83, regesto).

6.

In occasione del verbale

d’interrogatorio 26 febbraio 2009, l’insorgente ha così descritto la sua

manovra:

“(…) Prima delle ore

11.35

circa, circolavo alla guida dell’autocarro citato in direzione di __________

su via __________ ad una velocità di circa 50 km/h ed ero regolarmente allacciato con le cinture di sicurezza e le luci anabbaglianti accese,

non ero preceduto da altri veicoli e [non] penso che non vi erano veicoli che

mi seguivano. Giunto a circa 20 metri dall’intersezione con via __________,

inserivo la freccia lampeggiante gialla sinistra per segnalare la mia

intenzione di inserirmi su quest’ultima e a circa 10-15 metri dall’intersezione, rallentavo mantenendo la destra della mia corsia di percorrenza. Più

precisamente le ruote destre si trovavano a ridosso della linea tratteggiata

gialla della corsia ciclabile. Senza fermare la corsa, avanzando a velocità

molto lenta, circa 3-5 km/h, questo perché dalla direzione opposta stava

sopraggiungendo un’altra autovettura e pure per poter eseguire manovra di

svolta corretta. Proseguivo per circa 10-15 metri nella mia corsia, appena l’autovettura mi incrociava, sempre con l’indicatore di direzione

sinistro inserito, guardavo dallo specchietto retrovisore esterno sinistro e

non vedendo nessuno sopraggiungere da tergo, eseguivo la manovra di svolta a

sinistra per inserirmi su via __________. Quando con la parte anteriore sinistra

del mio autocarro mi trovavo già nella corsia riservata alla circolazione

contraria (ca. 1.5-2 metri) ed ero in movimento, un’autovettura Alfa Romeo GT

di colore grigio, mi sorpassava sulla sinistra (…).” (pag. 1/2)

Interrogato nuovamente sui

fatti in data 1° marzo 2009, il multato ha ribadito che:

“Prima di iniziare la

manovra di svolta, fintanto che il mio autocarro rimane parallelo alla corsia,

sono in grado di vedere per mezzo dello specchietto retrovisore esterno

sinistro se da tergo sopraggiungono altri veicoli. Io sono sicuro di aver

guardato, però quando ho già cominciato la manovra di svolta e il mio veicolo

non si trova più perpendicolare alla strada, non ho più la possibilità di

controllare. Faccio notare che comunque prima di effettuare la svolta nessuno

si trovava in fase di sorpasso.” (cfr. verbale, pag. 1/2)

Il co-protagonista, dal canto

suo, ha esposto l’accaduto nei seguenti termini:

“(…) Percorrevo Via __________

ad una velocità di circa 50 km/h. Davanti a me non vi era alcuna vettura o

autocarro. Poco prima di giungere all’altezza con Via __________, notavo che un

autocarro era fermo sulla corsia ciclabile. Lo stesso er[a] privo di indicatori

di direzione. Rallentavo la mia velocità e siccome credevo fosse fermo,

considerato che nella corsia opposta non vi erano comunque veicoli che

circolavano in senso opposto, non sapendo quali intenzioni avesse il camionista

iniziavo una manovra di sorpasso di quest’ultimo.”

7.

In concreto, va

anzitutto rilevato che non vi sono indizi che inducano a dubitare della

versione addotta dall’insorgente, il quale ha descritto in modo lineare e

coerente, sin dal primo verbale d'interrogatorio, la manovra compiuta. Inoltre,

sulla scorta della documentazione fotografica in atti, non è possibile stabilire

se, come preteso dal co-protagonista, l’autocarro si trovasse fermo sul lato

destro della carreggiata, in corrispondenza della corsia ciclabile; tenuto

conto della posizione finale del veicolo e delle tracce rilevate sull’asfalto

dalla polizia, appare assai più probabile invece che egli si fosse effettivamente

mantenuto sulla parte destra della corsia di marcia, senza tuttavia invadere la

corsia ciclabile, atteso che la svolta su via __________ non esigeva, data la

configurazione dei luoghi, un allargamento insolito verso destra. Considerata

altresì la normale ampiezza delle corsie formanti via __________, la

preselezione compiuta dall’insorgente, sebbene non parallela all’asse della

carreggiata, ma con uno spostamento minimo (di qualche decina di centimetri)

più a destra, non può costituire per ciò solo una manovra insolita tale da

poter indurre in errore il co-protagonista, che peraltro ha candidamente

ammesso di non sapere quali fossero le intenzioni del camionista.

Ad ogni buon conto, nel dubbio

deve essere ritenuta la versione addotta dall’insorgente, ossia quella di aver

esposto in tempo utile l’indicatore di direzione e, soprattutto, di aver

guardato nello specchietto retrovisore esterno sinistro per sincerarsi del

traffico da tergo prima di iniziare la manovra

Visto l’esito del gravame non

si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128

cons. 2b).

Dispositivo

per questi motivi, visti

gli art. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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