30.2009.143
Circolare sull'autostrada alla velocità di 151 km/h in luogo dei 120 km/h
8 novembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2009.143
Data decisione, Autorità:
08.11.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare sull'autostrada alla velocità di 151 km/h in luogo dei 120 km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.143
13727/103
Bellinzona
8 novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Giuseppe Gianella, in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 28 maggio
2009 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
15 maggio 2009 n. 13727/103 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 16 giugno 2009
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione con decisione 15 maggio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 440.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i
seguenti fatti accertati il 23 marzo 2009 in territorio di __________:
“Alla guida del motoveicolo
TI __________ ha circolato sull’autostrada a velocità superante i 120 km/h prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio laser: 156 km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza 151 km/h”,
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 lett.
d e cpv. 4 ONC;
che contro detta pronuncia
dipartimentale il signor RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento;
che la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr, senza che occorra procedere ai postulati complementi
istruttori;
che secondo l’art. 32 cpv. 2
LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le
strade; la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli
Fatti
i 120 km/h sulle autostrade; tale limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale “Autostrada” (4.01) e termina al segnale “Fine dell’autostrada”
(4.02) (art. 4 cpv. 1 lett. d e cpv. 4 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al
multato, come detto, di avere circolato in autostrada alla velocità punibile,
dedotto il margine di tolleranza, di 151 km/h in luogo dei 120 km/h prescritti;
che l’insorgente non contesta
che viaggiava a una velocità superiore al limite, ma afferma che ”al momento
del contratto (recte: controllo) radar, stava osservando il tachimetro
del proprio motoveicolo ed è convinto che lo stesso indicasse una velocità
compresa tra i 130 km/h e 140 km/h”; siccome la velocità rilevata dal radar
si attesta a 151 km/h, egli afferma che con ogni verosimiglianza tale
apparecchio non era regolato correttamente oppure che vi sono stati errori
nella registrazione della velocità da parte degli agenti preposti; per tali
motivi, egli chiede l’esame tecnico dell’apparecchio laser utilizzato, la
verifica delle procedure adottate e l’esame del filmato/fotografie eseguite;
che in sede di osservazioni 23
giugno 2009, preso atto del protocollo della velocità e del certificato di verificazione
dell’apparecchio, il ricorrente critica nuovamente l’attendibilità delle
misurazioni esperite, sostenendo, alla luce di una censura apparsa su un noto
portale informativo e del fatto che il certificato di verificazione sarebbe
stato rilasciato sulla scorta di istruzioni non più attuali, che le operazioni
di verifica dei sistemi di controllo radar o laser non avvengono secondo i
necessari processi di accertamento tecnico;
che anzitutto si osserva che il
“certificato di verificazione” agli atti, datato 10 marzo 2008 (e non 10 marzo
2009), non è evidentemente stato rilasciato sulla scorta delle “Istruzioni – emanate
Considerandi
dal DATEC – concernenti i controlli della velocità nella circolazione stradale”
del 10 agosto 1998 (in vigore fino al 30 settembre 2008), che reggono le
modalità per il corretto svolgimento dei vari procedimenti di misurazione,
bensì previa verifica da parte dell’Ufficio federale di metrologia (METAS) della
conformità dello strumento ai requisiti
posti dalla legge, segnatamente dall’Ordinanza
sugli strumenti di misurazione e dall’Ordinanza del DFGP sugli strumenti
di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase
rossa ai semafori nella circolazione stradale e dai rispettivi allegati;
che con tali premesse non vi è
alcun motivo di dubitare della serietà e del rigore degli accertamenti eseguiti
periodicamente da parte dell’Ufficio federale di metrologia (eventualmente da un ufficio di verificazione legittimato), né tanto
meno sull’efficienza del sofisticato sistema cinemometrico a laser utilizzato –
peraltro l’unico in dotazione alla Polizia cantonale – attestata dal certificato
di verificazione (valido fino al 31 marzo 2009, quindi compreso il giorno dei
fatti) e dal relativo protocollo allestito alla sua accensione ad opera di
agenti appositamente formati;
che del resto invano si
cercherebbero nel fascicolo processuale indizi circa eventuali anomalie (che si
tradurrebbero in una discrepanza di oltre 15 km/h tra la velocità rilevata e quella indicata approssimativamente dall’insorgente); a non averne
dubbio, l’articolo apparso sui media non è neanche lontanamente atto a sovvertire
o a mettere in discussione la bontà della misurazione;
che non c’è neanche motivo di
pensare che un’operazione, quale il controllo di velocità, che fa parte dei
normali compiti della polizia, non sia stata effettuata correttamente, tanto
più che nelle circostanze di tempo dell’infrazione la situazione meteorologica
era ottimale, il tempo era bello e asciutto e il rilevamento è avvenuto alle
ore 10.40, quindi con perfetta visibilità;
che in siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure;
che la multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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