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Decisione

30.2009.143

Circolare sull'autostrada alla velocità di 151 km/h in luogo dei 120 km/h

8 novembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i 120 km/h sulle autostrade; tale limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale “Autostrada” (4.01) e termina al segnale “Fine dell’autostrada”

(4.02) (art. 4 cpv. 1 lett. d e cpv. 4 ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90

cifra 1 LCStr);

che la CRTE 1 rimprovera al

multato, come detto, di avere circolato in autostrada alla velocità punibile,

dedotto il margine di tolleranza, di 151 km/h in luogo dei 120 km/h prescritti;

che l’insorgente non contesta

che viaggiava a una velocità superiore al limite, ma afferma che ”al momento

del contratto (recte: controllo) radar, stava osservando il tachimetro

del proprio motoveicolo ed è convinto che lo stesso indicasse una velocità

compresa tra i 130 km/h e 140 km/h”; siccome la velocità rilevata dal radar

si attesta a 151 km/h, egli afferma che con ogni verosimiglianza tale

apparecchio non era regolato correttamente oppure che vi sono stati errori

nella registrazione della velocità da parte degli agenti preposti; per tali

motivi, egli chiede l’esame tecnico dell’apparecchio laser utilizzato, la

verifica delle procedure adottate e l’esame del filmato/fotografie eseguite;

che in sede di osservazioni 23

giugno 2009, preso atto del protocollo della velocità e del certificato di verificazione

dell’apparecchio, il ricorrente critica nuovamente l’attendibilità delle

misurazioni esperite, sostenendo, alla luce di una censura apparsa su un noto

portale informativo e del fatto che il certificato di verificazione sarebbe

stato rilasciato sulla scorta di istruzioni non più attuali, che le operazioni

di verifica dei sistemi di controllo radar o laser non avvengono secondo i

necessari processi di accertamento tecnico;

che anzitutto si osserva che il

“certificato di verificazione” agli atti, datato 10 marzo 2008 (e non 10 marzo

2009), non è evidentemente stato rilasciato sulla scorta delle “Istruzioni – emanate

Considerandi

dal DATEC – concernenti i controlli della velocità nella circolazione stradale”

del 10 agosto 1998 (in vigore fino al 30 settembre 2008), che reggono le

modalità per il corretto svolgimento dei vari procedimenti di misurazione,

bensì previa verifica da parte dell’Ufficio federale di metrologia (METAS) della

conformità dello strumento ai requisiti

posti dalla legge, segnatamente dall’Ordinanza

sugli strumenti di misurazione e dall’Ordinanza del DFGP sugli strumenti

di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase

rossa ai semafori nella circolazione stradale e dai rispettivi allegati;

che con tali premesse non vi è

alcun motivo di dubitare della serietà e del rigore degli accertamenti eseguiti

periodicamente da parte dell’Ufficio federale di metrologia (eventualmente da un ufficio di verificazione legittimato), né tanto

meno sull’efficienza del sofisticato sistema cinemometrico a laser utilizzato –

peraltro l’unico in dotazione alla Polizia cantonale – attestata dal certificato

di verificazione (valido fino al 31 marzo 2009, quindi compreso il giorno dei

fatti) e dal relativo protocollo allestito alla sua accensione ad opera di

agenti appositamente formati;

che del resto invano si

cercherebbero nel fascicolo processuale indizi circa eventuali anomalie (che si

tradurrebbero in una discrepanza di oltre 15 km/h tra la velocità rilevata e quella indicata approssimativamente dall’insorgente); a non averne

dubbio, l’articolo apparso sui media non è neanche lontanamente atto a sovvertire

o a mettere in discussione la bontà della misurazione;

che non c’è neanche motivo di

pensare che un’operazione, quale il controllo di velocità, che fa parte dei

normali compiti della polizia, non sia stata effettuata correttamente, tanto

più che nelle circostanze di tempo dell’infrazione la situazione meteorologica

era ottimale, il tempo era bello e asciutto e il rilevamento è avvenuto alle

ore 10.40, quindi con perfetta visibilità;

che in siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere

alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure;

che la multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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