30.2009.146
Utilizzazione dannosa di un'area boschiva; art. 6 e 7 DPA
16 dicembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2009.146
Data decisione, Autorità:
16.12.2010, PRPEN
Titolo:
Utilizzazione dannosa di un'area boschiva; art. 6 e 7 DPA
BOSCO
art. 6 DPA
art. 7 DPA
art. 14 cpv. 1 LCFO
art. 38 LCFO
Incarto
n.
30.2009.146
1369/004
Bellinzona
16
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretario per statuire sul ricorso 9 luglio 2009 presentato da
RI 1
difesa da: DI
1
contro
la decisione
26 giugno 2009 n.1369/004 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 5 agosto 2009 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 26
giugno 2009 ha inflitto alla ditta RI 1 una multa di fr. 5'000.-, oltre a tasse
e spese di giustizia di complessivi
fr. 200.-, per aver eseguito un’utilizzazione dannosa di un’area boschiva sul
mappale n. 36, di sua proprietà, in zona “__________”, nel Comune di __________.
Fatti accertati l’11 aprile 2008 in territorio di Rivera.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in via principale l'annullamento e in via subordinata la modifica
nel senso di una riduzione della multa.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Nell’atto ricorsuale l’insorgente
chiede un sopralluogo ed un’ispezione dei piani originali delle zone di PR
presso il comune di __________, al fine di dimostrare che l’intervento eseguito
non risulta in corrispondenza con la superficie boschiva della particella e che
non era stato minimamente eseguito per ottenere un’area di magazzino più ampia
o da utilizzare diversamente.
Sebbene le prove offerte non
appaiano d’acchito rilevanti, la questione può rimanere aperta, il ricorso
dovendo comunque sia essere accolto per altri motivi.
Considerandi
2.
Giusta l’art 14 cpv. 1 LCFo sono vietate le utilizzazioni
dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco.
Chiunque,
intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo
contravviene alla legislazione forestale è punibile con la multa fino a fr.
20'000.-. Se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino
a fr. 10'000.- (art. 38 LCFo).
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di
una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di
una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica,
o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze
persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno
commessa (art. 6 cpv. 1 DPA). Il padrone
d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che,
intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette
di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero
di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per
l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2). Se il padrone
d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una
persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta
individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso
2.
si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla
gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli
(cpv. 3).
Se la multa applicabile non supera i 5'000.- franchi e se
la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 esige provvedimenti
d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un
procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento
della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in
accomandita o la ditta individuale (art. 7 cpv. 1 DPA).
3.
Nel
presente caso, la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha
multato l’insorgente in relazione a un intervento di pulizia compiuto sul
sedime di sua proprietà e finanche ammesso, seppur non nell’estensione contestatagli
dall’autorità, dall’amministratore unico.
4.
La
multata contesta il provvedimento adottato nei suoi confronti. Innanzitutto, sostiene
che l’intervento eseguito non risulta in corrispondenza con la superficie
boschiva, invero senza spiegare dove sarebbe altrimenti avvenuto; nondimeno, in
sede di osservazioni questo aspetto non è stato minimamente confutato dall’amministratore
unico, il quale ha precisato che l’intervento ha interessato la striscia di
terreno adiacente alla zona industriale ed è stato frutto di una parziale
incomprensione tra lui e gli operai che hanno eseguito la pulizia del sedime
(cfr. scritto 27 marzo 2009).
La
ricorrente sottolinea che l’intervento non è stato eseguito per ottenere
un’area magazzino più ampia da affittare o da utilizzare diversamente, ragion
per cui non configurerebbe alcuna utilizzazione dannosa, e non ha creato danno oggettivo
al bosco, atteso che la vegetazione è nel frattempo ricresciuta, come attestato
dalla documentazione fotografica prodotta.
Si sofferma
quindi sull’ordine di ripristino impostogli dall’autorità forestale, ancorché
inutilmente, giacché tale questione esula dal potere d’esame di questo giudice.
Contesta in ogni caso l’ammontare della multa, ritenendolo del tutto
sproporzionato per rapporto a quanto accaduto, anche tenuto conto che non vi è
stata alcuna intenzionalità di qualsiasi tipo essa sia, ma semmai un agire
negligente.
5.
Ora, sebbene
le argomentazioni addotte dall’insorgente non appaiano di per sé liberatorie,
ma pertengono semmai alla commisurazione della pena (si pensa in particolare
alla quantificazione della superficie toccata dall’intervento, all’entità del
danno e, soprattutto, all’aspetto soggettivo), il ricorso deve comunque sia
essere accolto per i motivi che seguono.
In concreto, come detto, la
decisione impugnata si fonda sugli articoli 14 e 38 LCFo. A norma dell’art. 14 cpv. 1 LCFo sono vietate le utilizzazioni dannose che
comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco.
Tale
disposizione richiama tra parentesi l’art. 16 LFo, il quale, conformemente
al mandato costituzionale di cui all’art. 77 cpv. 2 Cost., si limita a fissare
un principio, lasciando ai Cantoni la competenza di legiferare in materia e di
definire autonomamente la nozione giuridica indeterminata di “utilizzazione
nociva”. Come risulta dalla decisione medesima, la violazione dell’art. 14 LCFo
è punita solamente a livello cantonale sulla base dell’art. 38 LCFo, il quale –
a differenza della normativa federale (art. 43 LFo) – sanziona in generale ogni
violazione della legislazione forestale. Il predetto articolo, raccoglie la
delega cantonale contenuta nell’art. 43 cpv. 4 LFo (di qui il richiamo tra
parentesi della citata norma) e costituisce quindi una base legale autonoma per
sanzionare violazioni della legislazione forestale cantonale.
La violazione dell’art. 16 LFo in quanto tale non è
per contro punibile, tant’è che l’art. 43 LFo, relativo alle contravvenzioni, elenca
in modo esaustivo i singoli comportamenti che costituiscono contravvenzioni
secondo la legge federale, tra i quali non figurano però le utilizzazioni
nocive del bosco.
6.
Ciò posto, si osserva
che una società anonima – che come qualsiasi
altra persona giuridica non ha capacità delittuosa (universitas
delinquere non potest: DTF 97 IV 203)
– è punibile solo qualora una legge federale (p. es.
l'art. 7 DPA o l’art. 102 CP) o il diritto cantonale lo preveda espressamente.
In specie, l’art. 44 LFo, che rinvia agli art. 6 e 7 DPA, entrerebbe
in linea di conto solo in caso di violazione della legge federale. Di contro,
una persona giuridica non può essere chiamata a rispondere delle multe per
infrazioni al diritto cantonale, in quanto la legislazione cantonale sulle
foreste non prevede alcuna norma analoga alle predette disposizioni, l’art. 43
cpv. 4 LFo conferendo una certa autonomia ai Cantoni per sanzionare i
comportamenti lesivi delle loro legislazioni sulle foreste (cfr. Messaggio 3
giugno 1997 n. 4653 del Consiglio di Stato).
Di conseguenza, in mancanza di
una disposizione espressa a livello cantonale, la RI 1 non può essere tenuta al
pagamento della multa per le infrazioni alle norme cantonali imputategli.
7.
Aggiungasi, in via del
tutto abbondanziale, che quand’anche fosse stato ammesso un rinvio agli art. 6
e 7 DPA, lo speciale ordinamento sancito dall’art. 7 DPA non avrebbe potuto
trovare applicazione.
In effetti, in base all’art. 7
DPA la condanna di una persona giuridica, è ipotizzabile solo se la multa applicabile
non supera i fr. 5'000.- e se la determinazione delle persone punibili esige
provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena (cfr. Kurt
Hauri, Verwaltungsstrafrecht,
Berna 1998, pag. 19 seg.), ciò che in concreto non si realizza, atteso che dal
fascicolo processuale emerge senz’altro una responsabilità primaria – seppur
dovuta a negligenza – dell’amministratore unico della ditta.
8.
Seppur per altri motivi, s’impone in
definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata,
riservata la facoltà della CRTE 1 di riprendere ex novo la procedura nei
confronti della o delle persone fisiche responsabili.
Visto
l’esito del gravame non si prelevano tasse e spese di giustizia (art. 15
LPContr).
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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