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Decisione

30.2009.146

Utilizzazione dannosa di un'area boschiva; art. 6 e 7 DPA

16 dicembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 26

giugno 2009 ha inflitto alla ditta RI 1 una multa di fr. 5'000.-, oltre a tasse

e spese di giustizia di complessivi

fr. 200.-, per aver eseguito un’utilizzazione dannosa di un’area boschiva sul

mappale n. 36, di sua proprietà, in zona “__________”, nel Comune di __________.

Fatti accertati l’11 aprile 2008 in territorio di Rivera.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in via principale l'annullamento e in via subordinata la modifica

nel senso di una riduzione della multa.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Nell’atto ricorsuale l’insorgente

chiede un sopralluogo ed un’ispezione dei piani originali delle zone di PR

presso il comune di __________, al fine di dimostrare che l’intervento eseguito

non risulta in corrispondenza con la superficie boschiva della particella e che

non era stato minimamente eseguito per ottenere un’area di magazzino più ampia

o da utilizzare diversamente.

Sebbene le prove offerte non

appaiano d’acchito rilevanti, la questione può rimanere aperta, il ricorso

dovendo comunque sia essere accolto per altri motivi.

Considerandi

2.

Giusta l’art 14 cpv. 1 LCFo sono vietate le utilizzazioni

dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco.

Chiunque,

intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo

contravviene alla legislazione forestale è punibile con la multa fino a fr.

20'000.-. Se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino

a fr. 10'000.- (art. 38 LCFo).

Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di

una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di

una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica,

o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze

persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno

commessa (art. 6 cpv. 1 DPA). Il padrone

d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che,

intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette

di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero

di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per

l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2). Se il padrone

d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una

persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta

individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso

2.

si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla

gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli

(cpv. 3).

Se la multa applicabile non supera i 5'000.- franchi e se

la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 esige provvedimenti

d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un

procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento

della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in

accomandita o la ditta individuale (art. 7 cpv. 1 DPA).

3.

Nel

presente caso, la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha

multato l’insorgente in relazione a un intervento di pulizia compiuto sul

sedime di sua proprietà e finanche ammesso, seppur non nell’estensione contestatagli

dall’autorità, dall’amministratore unico.

4.

La

multata contesta il provvedimento adottato nei suoi confronti. Innanzitutto, sostiene

che l’intervento eseguito non risulta in corrispondenza con la superficie

boschiva, invero senza spiegare dove sarebbe altrimenti avvenuto; nondimeno, in

sede di osservazioni questo aspetto non è stato minimamente confutato dall’amministratore

unico, il quale ha precisato che l’intervento ha interessato la striscia di

terreno adiacente alla zona industriale ed è stato frutto di una parziale

incomprensione tra lui e gli operai che hanno eseguito la pulizia del sedime

(cfr. scritto 27 marzo 2009).

La

ricorrente sottolinea che l’intervento non è stato eseguito per ottenere

un’area magazzino più ampia da affittare o da utilizzare diversamente, ragion

per cui non configurerebbe alcuna utilizzazione dannosa, e non ha creato danno oggettivo

al bosco, atteso che la vegetazione è nel frattempo ricresciuta, come attestato

dalla documentazione fotografica prodotta.

Si sofferma

quindi sull’ordine di ripristino impostogli dall’autorità forestale, ancorché

inutilmente, giacché tale questione esula dal potere d’esame di questo giudice.

Contesta in ogni caso l’ammontare della multa, ritenendolo del tutto

sproporzionato per rapporto a quanto accaduto, anche tenuto conto che non vi è

stata alcuna intenzionalità di qualsiasi tipo essa sia, ma semmai un agire

negligente.

5.

Ora, sebbene

le argomentazioni addotte dall’insorgente non appaiano di per sé liberatorie,

ma pertengono semmai alla commisurazione della pena (si pensa in particolare

alla quantificazione della superficie toccata dall’intervento, all’entità del

danno e, soprattutto, all’aspetto soggettivo), il ricorso deve comunque sia

essere accolto per i motivi che seguono.

In concreto, come detto, la

decisione impugnata si fonda sugli articoli 14 e 38 LCFo. A norma dell’art. 14 cpv. 1 LCFo sono vietate le utilizzazioni dannose che

comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco.

Tale

disposizione richiama tra parentesi l’art. 16 LFo, il quale, conformemente

al mandato costituzionale di cui all’art. 77 cpv. 2 Cost., si limita a fissare

un principio, lasciando ai Cantoni la competenza di legiferare in materia e di

definire autonomamente la nozione giuridica indeterminata di “utilizzazione

nociva”. Come risulta dalla decisione medesima, la violazione dell’art. 14 LCFo

è punita solamente a livello cantonale sulla base dell’art. 38 LCFo, il quale –

a differenza della normativa federale (art. 43 LFo) – sanziona in generale ogni

violazione della legislazione forestale. Il predetto articolo, raccoglie la

delega cantonale contenuta nell’art. 43 cpv. 4 LFo (di qui il richiamo tra

parentesi della citata norma) e costituisce quindi una base legale autonoma per

sanzionare violazioni della legislazione forestale cantonale.

La violazione dell’art. 16 LFo in quanto tale non è

per contro punibile, tant’è che l’art. 43 LFo, relativo alle contravvenzioni, elenca

in modo esaustivo i singoli comportamenti che costituiscono contravvenzioni

secondo la legge federale, tra i quali non figurano però le utilizzazioni

nocive del bosco.

6.

Ciò posto, si osserva

che una società anonima – che come qualsiasi

altra persona giuridica non ha capacità delittuosa (universitas

delinquere non potest: DTF 97 IV 203)

– è punibile solo qualora una legge federale (p. es.

l'art. 7 DPA o l’art. 102 CP) o il diritto cantonale lo preveda espressamente.

In specie, l’art. 44 LFo, che rinvia agli art. 6 e 7 DPA, entrerebbe

in linea di conto solo in caso di violazione della legge federale. Di contro,

una persona giuridica non può essere chiamata a rispondere delle multe per

infrazioni al diritto cantonale, in quanto la legislazione cantonale sulle

foreste non prevede alcuna norma analoga alle predette disposizioni, l’art. 43

cpv. 4 LFo conferendo una certa autonomia ai Cantoni per sanzionare i

comportamenti lesivi delle loro legislazioni sulle foreste (cfr. Messaggio 3

giugno 1997 n. 4653 del Consiglio di Stato).

Di conseguenza, in mancanza di

una disposizione espressa a livello cantonale, la RI 1 non può essere tenuta al

pagamento della multa per le infrazioni alle norme cantonali imputategli.

7.

Aggiungasi, in via del

tutto abbondanziale, che quand’anche fosse stato ammesso un rinvio agli art. 6

e 7 DPA, lo speciale ordinamento sancito dall’art. 7 DPA non avrebbe potuto

trovare applicazione.

In effetti, in base all’art. 7

DPA la condanna di una persona giuridica, è ipotizzabile solo se la multa applicabile

non supera i fr. 5'000.- e se la determinazione delle persone punibili esige

provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena (cfr. Kurt

Hauri, Verwaltungsstrafrecht,

Berna 1998, pag. 19 seg.), ciò che in concreto non si realizza, atteso che dal

fascicolo processuale emerge senz’altro una responsabilità primaria – seppur

dovuta a negligenza – dell’amministratore unico della ditta.

8.

Seppur per altri motivi, s’impone in

definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata,

riservata la facoltà della CRTE 1 di riprendere ex novo la procedura nei

confronti della o delle persone fisiche responsabili.

Visto

l’esito del gravame non si prelevano tasse e spese di giustizia (art. 15

LPContr).

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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